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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1015/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SS
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1015/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to FABIANA ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. FABIANA ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
CONCLUSIONI Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. Atteso che i coniugi sono economicamente autosufficienti, per i medesimi non viene previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
3. La casa coniugale sita in LE (AL), Via Giovanni Gonella n. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra resta alla medesima, con mobili e arredi ivi presenti. Controparte_1
4. Le parti danno atto che il sig. si è trasferito presso altra abitazione di sua proprietà Parte_1
sita in LE (AL), Via Alessandria n. 10.
5. Le figlie e restano affidate in modo condiviso e paritario ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, prevedendo una collocazione in misura paritaria secondo il seguente calendario:
-ogni genitore tiene con sé le due figlie a fine settimana alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 1;
-il lunedì il genitore che non ha trascorso con le figlie il fine settimana le preleva da scuola, tenendole con sé fino al mercoledì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 2;
-il mercoledì l'altro genitore (genitore 1) le preleva da scuola fino al venerdì mattina, mentre al pomeriggio vengono prelevate da scuola dal genitore (genitore 2) con cui trascorrono il fine settimana;
- il cane Blanko, intestato al Sig. segue gli spostamenti delle bambine. Parte_1
6. Per quanto riguarda le festività le figlie e trascorreranno: Persona_1 Persona_2
. 24 Dicembre con la mamma;
. 25 Dicembre con il papà;
. Feste di Natale - una settimana con la mamma e una settimana con il papà;
. 25 Aprile - alternanza di anno in anno;
. 15 Agosto – con la mamma;
. 1 Novembre – con il papà; . Pasqua – alternanza di anno in anno;
. Lunedi dell'Angelo – alternanza di anno in anno;
. dal 26 Giugno al 31 Agosto 2024 le bambine trascorreranno le vacanze estive in campeggio in Corsica con la nonna materna e i genitori si alterneranno per fare loro visita;
Persona_3
. per i prossimi anni, atteso che tale vacanza viene ripetuta ogni anno, finchè sarà possibile verrà organizzata nuovamente. Un'eventuale alternativa che dovesse essere organizzata concordemente dai genitori per le prossime estati dovrà in ogni caso tenere conto dell'esigenza della figlia di trascorrere un tempo più prolungato possibile in una località marittima, in Per_1
quanto soffrendo quest'ultima di asma risulta beneficiare in particolar modo del clima marittimo;
. a giugno dell'estate 2024 le bambine trascorreranno due settimane di vacanza insieme al papà;
. per le vacanze estive ogni anno i genitori cercheranno in ogni caso di organizzarsi in modo tale che le figlie trascorrano in ugual misura il tempo con l'uno e con l'altro genitore.
Per le restanti condizioni inerenti alla gestione delle visite e della gestione famigliare si fa espresso richiamo al piano genitoriale concordato dai ricorrenti coniugi (doc. n. 14 – piano genitoriale).
1. Per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento delle figlie e Persona_1 [...]
i coniugi verseranno entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente cointestato ai Per_2
medesimi, n. 949 presso Banco BPM di Alessandria – filiale D, finalizzato unicamente a tale scopo
e non impiegato ad altri fini dai coniugi, l'importo di € 300,00 ciascuno (complessivi € 600,00, ossia 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e da lì preleveranno le somme per provvedere al mantenimento delle figlie.
2. I coniugi verseranno sullo stesso conto corrente cointestato ai medesimi n. 949 presso Banco
BPM di Alessandria – filiale D ciascuno il 50% degli importi relativi alle spese straordinarie che verranno sostenute per conto e nell'interesse delle figlie. Per l'individuazione delle voci di spesa che debbono qualificarsi come “straordinarie”, nonché per le modalità e i termini di corresponsione di tali spese, i coniugi fanno concordemente richiamo a quanto previsto nel
Protocollo adottato dal tribunale di Alessandria (doc. n. 17 – Protocollo Tribunale di Alessandria).
3. Tali impegni economici, sia per il mantenimento ordinario sia per le spese straordinarie, vengono assunti fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle due figlie. 4. Le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto con annotato il nome dei figli e/o dei documenti di identificazione utili per sé stessi.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in LE (AL) in data 28/6/2015 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 1, parte II, anno 2015); che dalla loro unione sono nate il 28/11/2011 e Per_1
il 18/09/2013, minorenni ed economicamente non autosufficienti;
che non vi erano altri Per_2
figli naturali, legittimati o adottivi.
il Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 158 del
01/07/2024, ed assegnava alle parti termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c. fino al
31/01/2025 per il deposito di note scritte contenenti le condizioni di divorzio concordate;
con istanza in data 09/11/2024 i coniugi rappresentavano di essersi riavvicinati nel tentativo di superare la crisi coniugale e chiedevano che il procedimento volto a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fosse sospeso.
Il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione parti al fine di verificare l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, a cui seguivano ulteriori rinvii fino al 16/09/2025 allorquando le parti davano atto “di non volersi riconciliare ed insistono per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermano le condizioni giù indicate in ricorso per la separazione e il divorzio congiunto”.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi si sono separati nel 2024 -Tribunale di Alessandria, sentenza n. 158 del 01/07/2024, RG
n. 158/2024 - e sebbene abbiano tentato di superare la crisi coniugale - non si sono più riconciliati e non hanno ripreso la convivenza.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative di legge. Le condizioni economiche previste nel ricorso appaio coerenti con quelle reddituali e patrimoniali delle parti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...], e (C.F nata ad Controparte_1 C.F._2
SS (AL) il 07/07/1978, celebrato in LE (AL) in data 28/6/2015 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, parte II, anno 2015).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte II, anno
2015).
Dispone che
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
3. La casa coniugale sita in LE (AL), Via Giovanni Gonella n. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra resta alla medesima, con mobili e arredi ivi presenti. Controparte_1
5. Le figlie e restano affidate in modo condiviso e paritario ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, prevedendo una collocazione in misura paritaria secondo il seguente calendario:
-ogni genitore tiene con sé le due figlie a fine settimana alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 1;
-il lunedì il genitore che non ha trascorso con le figlie il fine settimana le preleva da scuola, tenendole con sé fino al mercoledì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 2;
-il mercoledì l'altro genitore (genitore 1) le preleva da scuola fino al venerdì mattina, mentre al pomeriggio vengono prelevate da scuola dal genitore (genitore 2) con cui trascorrono il fine settimana;
- il cane Blanko, intestato al Sig. segue gli spostamenti delle figlie. Parte_1
6. Per quanto riguarda le festività le figlie e trascorreranno: Persona_1 Persona_2
. 24 Dicembre con la mamma;
. 25 Dicembre con il papà;
. Feste di Natale - una settimana con la mamma e una settimana con il papà;
. 25 Aprile - alternanza di anno in anno;
. 15 Agosto – con la mamma;
. 1 Novembre – con il papà;
. Pasqua – alternanza di anno in anno;
. Lunedi dell'Angelo – alternanza di anno in anno;
. dal 26 Giugno al 31 Agosto 2024 le figlie trascorreranno le vacanze estive in campeggio in
Corsica con la nonna materna e i genitori si alterneranno per fare loro visita;
Persona_3
. per i prossimi anni, atteso che tale vacanza viene ripetuta ogni anno, finchè sarà possibile verrà organizzata nuovamente. Un'eventuale alternativa che dovesse essere organizzata concordemente dai genitori per le prossime estati dovrà in ogni caso tenere conto dell'esigenza della figlia di trascorrere un tempo più prolungato possibile in una località marittima, in Per_1
quanto soffrendo quest'ultima di asma risulta beneficiare in particolar modo del clima marittimo;
. a giugno dell'estate 2024 le figlie trascorreranno due settimane di vacanza insieme al papà;
. per le vacanze estive ogni anno i genitori cercheranno in ogni caso di organizzarsi in modo tale che le figlie trascorrano in ugual misura il tempo con l'uno e con l'altro genitore.
Per le restanti condizioni inerenti alla gestione delle visite e della gestione famigliare si fa espresso richiamo al piano genitoriale concordato dai ricorrenti coniugi (doc. n. 14 – piano genitoriale).
7. Per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento delle figlie e Persona_1 [...]
i coniugi verseranno entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente cointestato ai Per_2
medesimi, n. 949 presso Banco BPM di Alessandria – filiale D, finalizzato unicamente a tale scopo e non impiegato ad altri fini dai coniugi, l'importo di € 300,00 ciascuno (complessivi € 600,00, ossia 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e da lì preleveranno le somme per provvedere al mantenimento delle figlie.
8. I coniugi verseranno sullo stesso conto corrente cointestato ai medesimi n. 949 presso
Banco BPM di Alessandria – filiale D ciascuno il 50% degli importi relativi alle spese straordinarie che verranno sostenute per conto e nell'interesse delle figlie. Per l'individuazione delle voci di spesa che debbono qualificarsi come “straordinarie”, nonché per le modalità e i termini di corresponsione di tali spese, i coniugi fanno concordemente richiamo a quanto previsto nel Protocollo adottato dal tribunale di Alessandria (doc. n. 17 – Protocollo Tribunale di Alessandria).
9. Tali impegni economici, sia per il mantenimento ordinario sia per le spese straordinarie, vengono assunti fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle due figlie.
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
2. Atteso che i coniugi sono economicamente autosufficienti, per i medesimi non viene previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
4. Le parti danno atto che il sig. si è trasferito presso altra abitazione di sua proprietà Parte_1
sita in LE (AL), Via Alessandria n. 10.
10. Le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto con annotato il nome dei figli e/o dei documenti di identificazione utili per sé stessi.
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SS
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1015/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to FABIANA ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. FABIANA ROVEGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
CONCLUSIONI Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. Atteso che i coniugi sono economicamente autosufficienti, per i medesimi non viene previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
3. La casa coniugale sita in LE (AL), Via Giovanni Gonella n. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra resta alla medesima, con mobili e arredi ivi presenti. Controparte_1
4. Le parti danno atto che il sig. si è trasferito presso altra abitazione di sua proprietà Parte_1
sita in LE (AL), Via Alessandria n. 10.
5. Le figlie e restano affidate in modo condiviso e paritario ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, prevedendo una collocazione in misura paritaria secondo il seguente calendario:
-ogni genitore tiene con sé le due figlie a fine settimana alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 1;
-il lunedì il genitore che non ha trascorso con le figlie il fine settimana le preleva da scuola, tenendole con sé fino al mercoledì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 2;
-il mercoledì l'altro genitore (genitore 1) le preleva da scuola fino al venerdì mattina, mentre al pomeriggio vengono prelevate da scuola dal genitore (genitore 2) con cui trascorrono il fine settimana;
- il cane Blanko, intestato al Sig. segue gli spostamenti delle bambine. Parte_1
6. Per quanto riguarda le festività le figlie e trascorreranno: Persona_1 Persona_2
. 24 Dicembre con la mamma;
. 25 Dicembre con il papà;
. Feste di Natale - una settimana con la mamma e una settimana con il papà;
. 25 Aprile - alternanza di anno in anno;
. 15 Agosto – con la mamma;
. 1 Novembre – con il papà; . Pasqua – alternanza di anno in anno;
. Lunedi dell'Angelo – alternanza di anno in anno;
. dal 26 Giugno al 31 Agosto 2024 le bambine trascorreranno le vacanze estive in campeggio in Corsica con la nonna materna e i genitori si alterneranno per fare loro visita;
Persona_3
. per i prossimi anni, atteso che tale vacanza viene ripetuta ogni anno, finchè sarà possibile verrà organizzata nuovamente. Un'eventuale alternativa che dovesse essere organizzata concordemente dai genitori per le prossime estati dovrà in ogni caso tenere conto dell'esigenza della figlia di trascorrere un tempo più prolungato possibile in una località marittima, in Per_1
quanto soffrendo quest'ultima di asma risulta beneficiare in particolar modo del clima marittimo;
. a giugno dell'estate 2024 le bambine trascorreranno due settimane di vacanza insieme al papà;
. per le vacanze estive ogni anno i genitori cercheranno in ogni caso di organizzarsi in modo tale che le figlie trascorrano in ugual misura il tempo con l'uno e con l'altro genitore.
Per le restanti condizioni inerenti alla gestione delle visite e della gestione famigliare si fa espresso richiamo al piano genitoriale concordato dai ricorrenti coniugi (doc. n. 14 – piano genitoriale).
1. Per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento delle figlie e Persona_1 [...]
i coniugi verseranno entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente cointestato ai Per_2
medesimi, n. 949 presso Banco BPM di Alessandria – filiale D, finalizzato unicamente a tale scopo
e non impiegato ad altri fini dai coniugi, l'importo di € 300,00 ciascuno (complessivi € 600,00, ossia 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e da lì preleveranno le somme per provvedere al mantenimento delle figlie.
2. I coniugi verseranno sullo stesso conto corrente cointestato ai medesimi n. 949 presso Banco
BPM di Alessandria – filiale D ciascuno il 50% degli importi relativi alle spese straordinarie che verranno sostenute per conto e nell'interesse delle figlie. Per l'individuazione delle voci di spesa che debbono qualificarsi come “straordinarie”, nonché per le modalità e i termini di corresponsione di tali spese, i coniugi fanno concordemente richiamo a quanto previsto nel
Protocollo adottato dal tribunale di Alessandria (doc. n. 17 – Protocollo Tribunale di Alessandria).
3. Tali impegni economici, sia per il mantenimento ordinario sia per le spese straordinarie, vengono assunti fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle due figlie. 4. Le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto con annotato il nome dei figli e/o dei documenti di identificazione utili per sé stessi.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in LE (AL) in data 28/6/2015 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 1, parte II, anno 2015); che dalla loro unione sono nate il 28/11/2011 e Per_1
il 18/09/2013, minorenni ed economicamente non autosufficienti;
che non vi erano altri Per_2
figli naturali, legittimati o adottivi.
il Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 158 del
01/07/2024, ed assegnava alle parti termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c. fino al
31/01/2025 per il deposito di note scritte contenenti le condizioni di divorzio concordate;
con istanza in data 09/11/2024 i coniugi rappresentavano di essersi riavvicinati nel tentativo di superare la crisi coniugale e chiedevano che il procedimento volto a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fosse sospeso.
Il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione parti al fine di verificare l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, a cui seguivano ulteriori rinvii fino al 16/09/2025 allorquando le parti davano atto “di non volersi riconciliare ed insistono per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermano le condizioni giù indicate in ricorso per la separazione e il divorzio congiunto”.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi si sono separati nel 2024 -Tribunale di Alessandria, sentenza n. 158 del 01/07/2024, RG
n. 158/2024 - e sebbene abbiano tentato di superare la crisi coniugale - non si sono più riconciliati e non hanno ripreso la convivenza.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative di legge. Le condizioni economiche previste nel ricorso appaio coerenti con quelle reddituali e patrimoniali delle parti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...], e (C.F nata ad Controparte_1 C.F._2
SS (AL) il 07/07/1978, celebrato in LE (AL) in data 28/6/2015 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, parte II, anno 2015).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte II, anno
2015).
Dispone che
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
3. La casa coniugale sita in LE (AL), Via Giovanni Gonella n. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra resta alla medesima, con mobili e arredi ivi presenti. Controparte_1
5. Le figlie e restano affidate in modo condiviso e paritario ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, prevedendo una collocazione in misura paritaria secondo il seguente calendario:
-ogni genitore tiene con sé le due figlie a fine settimana alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 1;
-il lunedì il genitore che non ha trascorso con le figlie il fine settimana le preleva da scuola, tenendole con sé fino al mercoledì mattina quando le accompagna a scuola – genitore 2;
-il mercoledì l'altro genitore (genitore 1) le preleva da scuola fino al venerdì mattina, mentre al pomeriggio vengono prelevate da scuola dal genitore (genitore 2) con cui trascorrono il fine settimana;
- il cane Blanko, intestato al Sig. segue gli spostamenti delle figlie. Parte_1
6. Per quanto riguarda le festività le figlie e trascorreranno: Persona_1 Persona_2
. 24 Dicembre con la mamma;
. 25 Dicembre con il papà;
. Feste di Natale - una settimana con la mamma e una settimana con il papà;
. 25 Aprile - alternanza di anno in anno;
. 15 Agosto – con la mamma;
. 1 Novembre – con il papà;
. Pasqua – alternanza di anno in anno;
. Lunedi dell'Angelo – alternanza di anno in anno;
. dal 26 Giugno al 31 Agosto 2024 le figlie trascorreranno le vacanze estive in campeggio in
Corsica con la nonna materna e i genitori si alterneranno per fare loro visita;
Persona_3
. per i prossimi anni, atteso che tale vacanza viene ripetuta ogni anno, finchè sarà possibile verrà organizzata nuovamente. Un'eventuale alternativa che dovesse essere organizzata concordemente dai genitori per le prossime estati dovrà in ogni caso tenere conto dell'esigenza della figlia di trascorrere un tempo più prolungato possibile in una località marittima, in Per_1
quanto soffrendo quest'ultima di asma risulta beneficiare in particolar modo del clima marittimo;
. a giugno dell'estate 2024 le figlie trascorreranno due settimane di vacanza insieme al papà;
. per le vacanze estive ogni anno i genitori cercheranno in ogni caso di organizzarsi in modo tale che le figlie trascorrano in ugual misura il tempo con l'uno e con l'altro genitore.
Per le restanti condizioni inerenti alla gestione delle visite e della gestione famigliare si fa espresso richiamo al piano genitoriale concordato dai ricorrenti coniugi (doc. n. 14 – piano genitoriale).
7. Per far fronte alle spese ordinarie di mantenimento delle figlie e Persona_1 [...]
i coniugi verseranno entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente cointestato ai Per_2
medesimi, n. 949 presso Banco BPM di Alessandria – filiale D, finalizzato unicamente a tale scopo e non impiegato ad altri fini dai coniugi, l'importo di € 300,00 ciascuno (complessivi € 600,00, ossia 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e da lì preleveranno le somme per provvedere al mantenimento delle figlie.
8. I coniugi verseranno sullo stesso conto corrente cointestato ai medesimi n. 949 presso
Banco BPM di Alessandria – filiale D ciascuno il 50% degli importi relativi alle spese straordinarie che verranno sostenute per conto e nell'interesse delle figlie. Per l'individuazione delle voci di spesa che debbono qualificarsi come “straordinarie”, nonché per le modalità e i termini di corresponsione di tali spese, i coniugi fanno concordemente richiamo a quanto previsto nel Protocollo adottato dal tribunale di Alessandria (doc. n. 17 – Protocollo Tribunale di Alessandria).
9. Tali impegni economici, sia per il mantenimento ordinario sia per le spese straordinarie, vengono assunti fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle due figlie.
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
2. Atteso che i coniugi sono economicamente autosufficienti, per i medesimi non viene previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
4. Le parti danno atto che il sig. si è trasferito presso altra abitazione di sua proprietà Parte_1
sita in LE (AL), Via Alessandria n. 10.
10. Le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio del passaporto con annotato il nome dei figli e/o dei documenti di identificazione utili per sé stessi.
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI