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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7958/2024 R.G. promossa da nata in [...] il [...] (CF: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERTIN VALERIA
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 27.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania il 07.10.2009 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Ospitaletto (atto n. 45 parte II serie C anno 2019), dal quale in data 7.8.2012 e 11.4.2016 nascevano i figli e Persona_1 Per_2 La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 27.06.2024 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento super esclusivo dei figli a sé e l'assegnazione della casa familiare;
ella chiedeva altresì disporsi l'obbligo per il resistente di versarle mensilmente € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre alle spese straordinarie per gli stessi.
All'udienza del 17.12.2024, assente il resistente non costituitosi, il Giudice assumeva provvedimenti provvisori ed urgenti e confermava l'ordinanza contenente ordine di protezione medio tempore emesso, avente cron. n. 1592/2024 del 17/09/2024, reso nel giudizio RG 7949/2024, con il quale al resistente veniva fatto divieto di avvicinarsi al coniuge, ai figli, e ai luoghi da questi frequentati.
Alla successiva udienza del 27.05.2025, ritenendo la causa matura per la decisione, il giudice invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni.
La recisava le conclusioni richiamando i provvedimenti temporanei ed urgenti del 17.6.2024, Pt_1 dovendosi intendere, stante l'errore materiale, del 17.12.2024.
Preliminarmente va rilevato che parte convenuta non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento all'addebito, poiché la dichiarazione di addebito presuppone oltre all'accertamento del comportamento contrario ai doveri scaturenti dal matrimonio anche il nesso di causalità, ossia la riconducibilità della separazione a tali comportamenti, nel caso specifico si ravvisano tali presupposti a carico del resistente, essendo le violazioni ai doveri matrimoniali oltremodo corroborate dalla CP_ condanna penale del per reato di maltrattamenti ai danni della ricorrente, nonché dal successivo ordine di protezione emesso nel 2024.
In riferimento alla domanda di affidamento super esclusivo dei minori alla madre è da rilevare che la comprovata condotta violenta del padre nonché la mancanza di interesse materiale e morale nei confronti dei propri figli manifestano la carenza e/o inadeguatezza educativa del resistente e da ciò consegue la necessità di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore della ricorrente al fine di tutelare il primario interesse psico-fisico dei minori.
Quanto alla casa coniugale, è da accogliere la richiesta di assegnazione formulata dalla richiedente, poiché trattasi di una misura volta a tutelare la stabilità dei minori e quindi assunta nell'esclusivo interesse degli stessi e come tale segue l'affidamento e il collocamento dei figli.
Da confermare inoltre i provvedimenti temporanei ed urgenti in punto di mantenimento dei figli minori, in quanto, nonostante la contumacia del resistente, si ritiene che la somma di € 250 per ciascun figlio costituisca una misura ragionevole e congrua per far fronte alle esigenze materiali dei minori, specie alla luce del collocamento esclusivo degli stessi presso la madre.
Da ultimo, va rilevato che all'udienza del 27.05.2025 in fase di precisazione delle conclusioni parte ricorrente non ha esplicitamente formulato richiesta di proroga dell'ordine di protezione né ha allegato nuova documentazione attestante il persistere dei gravi motivi sottesi all'assunzione di tale provvedimento, come previsto dall'art. 473-bis.70 co. 3 c.p.c.
Quanto alle spese processuali, le stesse vanno poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi per una causa di valore indeterminabile, limitatamente alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ragione delle condotte violente assunte dal padre, del suo disinteresse morale e materiale verso la prole;
6. assegna la casa coniugale in Ospitaletto alla ricorrente che vi abiterà insieme ai figli;
7. stabilisce che il padre è tenuto a versare la somma di € 250 per ciascun figlio a decorrere dalla domanda, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
8. pone le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.905,00 oltre accessori di legge, a carico del resistente.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 03.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7958/2024 R.G. promossa da nata in [...] il [...] (CF: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERTIN VALERIA
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 27.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania il 07.10.2009 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Ospitaletto (atto n. 45 parte II serie C anno 2019), dal quale in data 7.8.2012 e 11.4.2016 nascevano i figli e Persona_1 Per_2 La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 27.06.2024 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento super esclusivo dei figli a sé e l'assegnazione della casa familiare;
ella chiedeva altresì disporsi l'obbligo per il resistente di versarle mensilmente € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre alle spese straordinarie per gli stessi.
All'udienza del 17.12.2024, assente il resistente non costituitosi, il Giudice assumeva provvedimenti provvisori ed urgenti e confermava l'ordinanza contenente ordine di protezione medio tempore emesso, avente cron. n. 1592/2024 del 17/09/2024, reso nel giudizio RG 7949/2024, con il quale al resistente veniva fatto divieto di avvicinarsi al coniuge, ai figli, e ai luoghi da questi frequentati.
Alla successiva udienza del 27.05.2025, ritenendo la causa matura per la decisione, il giudice invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni.
La recisava le conclusioni richiamando i provvedimenti temporanei ed urgenti del 17.6.2024, Pt_1 dovendosi intendere, stante l'errore materiale, del 17.12.2024.
Preliminarmente va rilevato che parte convenuta non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento all'addebito, poiché la dichiarazione di addebito presuppone oltre all'accertamento del comportamento contrario ai doveri scaturenti dal matrimonio anche il nesso di causalità, ossia la riconducibilità della separazione a tali comportamenti, nel caso specifico si ravvisano tali presupposti a carico del resistente, essendo le violazioni ai doveri matrimoniali oltremodo corroborate dalla CP_ condanna penale del per reato di maltrattamenti ai danni della ricorrente, nonché dal successivo ordine di protezione emesso nel 2024.
In riferimento alla domanda di affidamento super esclusivo dei minori alla madre è da rilevare che la comprovata condotta violenta del padre nonché la mancanza di interesse materiale e morale nei confronti dei propri figli manifestano la carenza e/o inadeguatezza educativa del resistente e da ciò consegue la necessità di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore della ricorrente al fine di tutelare il primario interesse psico-fisico dei minori.
Quanto alla casa coniugale, è da accogliere la richiesta di assegnazione formulata dalla richiedente, poiché trattasi di una misura volta a tutelare la stabilità dei minori e quindi assunta nell'esclusivo interesse degli stessi e come tale segue l'affidamento e il collocamento dei figli.
Da confermare inoltre i provvedimenti temporanei ed urgenti in punto di mantenimento dei figli minori, in quanto, nonostante la contumacia del resistente, si ritiene che la somma di € 250 per ciascun figlio costituisca una misura ragionevole e congrua per far fronte alle esigenze materiali dei minori, specie alla luce del collocamento esclusivo degli stessi presso la madre.
Da ultimo, va rilevato che all'udienza del 27.05.2025 in fase di precisazione delle conclusioni parte ricorrente non ha esplicitamente formulato richiesta di proroga dell'ordine di protezione né ha allegato nuova documentazione attestante il persistere dei gravi motivi sottesi all'assunzione di tale provvedimento, come previsto dall'art. 473-bis.70 co. 3 c.p.c.
Quanto alle spese processuali, le stesse vanno poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi per una causa di valore indeterminabile, limitatamente alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ragione delle condotte violente assunte dal padre, del suo disinteresse morale e materiale verso la prole;
6. assegna la casa coniugale in Ospitaletto alla ricorrente che vi abiterà insieme ai figli;
7. stabilisce che il padre è tenuto a versare la somma di € 250 per ciascun figlio a decorrere dalla domanda, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
8. pone le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.905,00 oltre accessori di legge, a carico del resistente.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 03.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti