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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2302/2022 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 16/1/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 11.10, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 16/1/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2302, Ruolo Generale
dell'anno 2022, all'udienza del 16/1/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Danilo Paolillo, in forza di procura speciale in atti;
attore
E
- , elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Alfredo Ferraldeschi e Valeria Mandolesi, in forza di procura speciale in atti;
- elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Tiziana Siano, in forza di procura speciale in atti;
convenuti
OGGETTO: MUTUO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attrice evocati in giudizio e Parte_1 Controparte_1
ne chiedeva la condanna alla restituzione dell'importo di CP_2 euro 422.381,70, corrisposti dalla citante ai convenuti con gli assegni bancari indicati in citazione, allegando trattarsi di somma erogata a titolo di prestito/mutuo. La deducente affermava di aver più volte (ed invano) chiesto la restituzione del prestito. Senza esito erano rimasti i solleciti inviati per la restituzione della somma, determinando così
l'attrice a rivolgersi all'adito Tribunale.
Si costituivano i convenuti e Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza della avversa pretesa e chiedendone il rigetto, spiegando – la seconda avverso il primo – domanda riconvenzionale trasversale per riconoscerlo “(…) unico obbligato a restituire alla sig.ra la somma di Euro 76 mila euro per i motivi specificati Pt_2 nella domanda stessa (…)”.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma IA (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
La domanda attrice è infondata e va quindi respinta.
Richiamato quanto esposto in precedenza, va ribadito, applicati i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che il creditore deve dare la prova dell'esistenza del titolo e della scadenza del termine eventualmente previsto e limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo poi onere del debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa attorea.
Pagina 4 Dott. Renato Buzi In materia di mutuo, la giurisprudenza è nel senso che l'attore, che chiede la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, è tenuto, ex art. 2697, 1° comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la materiale consegna, ma anche il titolo della consegna stessa, da cui derivi l'obbligo a carico della controparte della richiesta restituzione;
in tale contesto, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro, che infatti potrebbe essere avvenuta per svariate ragioni (cfr. Cass.
3642/2004: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per se' a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova”. In senso conforme:
Cass. 2974/2005, Cass. 20740/2009. In particolare, Cass. 24328/2017:
“L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della
Pagina 5 Dott. Renato Buzi prova”; Cass. 15205/2023, che in motivazione richiama la suddetta Cass.
24328/2017).
Invece, nulla risulta al riguardo, oltre alla prova documentale della materiale consegna del denaro (cfr. documenti 1, 3, 5 prodotti dall'attrice).
È ben vero - si potrebbe obiettare - che nella memoria istruttoria la citante ha chiesto di essere ammessa a provare con testimoni l'avvenuta dazione di denaro in favore dei convenuti, ma detta prova non è stata ammessa in quanto in citazione nulla è stato puntualmente e specificamente allegato e dedotto in ordine ai termini ed alle modalità di restituzione del preteso prestito.
In avanti, neppure l'eventuale ricognizione di debito, al pari di una promessa di pagamento, costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v. Cass. 2091/2022).
Nella specie, dunque, l'istruttoria svolta non ha fornito alcuna prova certa e tranquillante della sussistenza del titolo fondante la generica obbligazione restitutoria indicata dalla citante.
Compendiando, poiché è giuridicamente impossibile provare i fatti costitutivi della domanda che non siano stati ritualmente e dettagliatamente introdotti in giudizio, è intuitivo e conseguenziale il rigetto della domanda della (unitamente e conseguentemente a Pt_1 quella riconvenzionale - trasversale spiegata dalla convenuta CP_2 avverso il ), in quanto manca l'allegazione stessa che si fosse CP_1 in presenza di un contratto di mutuo inter-partes.
Non può essere neppure accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto avverso la CP_1
, non ravvisandosi nella di lei domanda i presupposti della mala Pt_1 fede o colpa grave, né quello dell'abusivo ricorso allo strumento processuale.
Stante origine e natura della controversia, reciproca soccombenza, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto
Pagina 6 Dott. Renato Buzi astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da avverso Parte_1 CP_1
e
[...] CP_2
- rigetta la domanda riconvenzionale – trasversale proposta da CP_2
avverso ;
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Velletri, 16/1/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 7 Dott. Renato Buzi