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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 23/04/2025 , lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 5559 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PULITANO' GIOVANNA , Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché la condizione di handicap ex legge 104/92 comma 3, art 3, all'esito del quale il C.T.U nominato, dott.ssa riconosceva la ricorrente invalida al 100% e non portatrice Per_1
di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_2
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, a seguito di atto di dissenso depositato tempestivamente e del decreto di fissazione dei termini.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, redatto dal CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa , che, come tali, per quanto Per_1
esposto, sono inammissibili.
L'opponente si limita difatti a censurare l'elaborato in quanto ritenuto in contrasto con la documentazione medica depositata, viziato da “contraddizioni diagnostico valutative” e carente nella motivazione scientifica (v. pag. 4 ricorso), senza precisare né le ragioni di tale asserito contrasto né a quale documentazione in particolare si riferisca, senza indicare quali sarebbero le contraddizioni in cui sarebbe incorso il ctu né quali siano le carenze della perizia.
La parte ha eccepito che a diverse valutazioni è pervenuto il proprio ctu, di cui riporta le considerazioni senza nulla precisare con riferimento alle diverse valutazioni operate dal ctu.
Ciò posto, osserva il Tribunale che, invero, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché
l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente, è affetta da: Esiti di quadrantectomia per ca mammario a sinistra infiltrante con dissezione ascellare omolaterale nel 2020 (pT2G3N2a) già trattato con chemioterapia e radioterapia e in attuale terapia ormonale e follow up (assenza di ripresa di malattia) cod. 9323-9325 90%, osteoporosi in soggetto sovrappeso con lievi limitazioni articolari cod. per analogia 8 7010-20%, stato ansioso cod. 2207-15%, ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico (cod. per analogia 6445-15%).
All'esito della visita espletata e dell'esame degli atti, il ctu ha quindi concluso affermando che non risulta dalla documentazione sanitaria in atti, né risulta deducibile seguendo il criterio della comune esperienza clinica, che la ricorrente abbia ad oggi o abbia avuto difficoltà deambulatorie, né disturbi neurosensoriali di rilievo, né alterazioni dell'orientamento temporo-spaziale, nè segni gravi di deterioramento psicointellettivo. Ha del pari escluso che necessiti di assistenza continuativa e globale ex l. 104/92.
Pertanto ha concluso ritenendo la ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi
(ovvero 100%) e portatrice di Handicap senza connotazione di gravità ai sensi del comma 1 Art. 3 della Legge 104/92 a decorrere dalla data della visita medica di revisione ovvero 15.11.2022”.
Le conclusioni rese dal ctu ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie. Non sussistono dunque ragioni per disporre il rinnovo della Consulenza, come richiesto.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato. Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 6002/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese di lite di entrambe le fasi.
Aversa, 24/04/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo