TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13221 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice NI AC all'udienza del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 42276/2024 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Andrea Bruno Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte Controparte_1 opposta con il patrocinio dell'avv. Chiara Malpica
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 5602/2024 Parte_1 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 10.10.2024, con cui gli veniva intimato il pagamento di
€ 75.193,84 in favore della a titolo di omessi contributi previdenziali e sanzioni relativi CP_1 agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre gli accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione deduceva che in data 23.03.2023 era stato ammesso da alla CP_2 procedure c.d. di adesione per carichi tributari e previdenziali, tra i quali era ricompresa anche una quota parte dei debiti nei confronti della che a fronte di tale ammissione aveva CP_1 effettuato pagamenti per complessivi € 181.913,34; che parte di tale somma andava a coprire quattro cartelle di pagamento relative al credito vantato da per un totale di € 35.799,33; che CP_1 pertanto l'importo residuo ancora dovuto alla era inferiore alle somme ingiunte. Tutto ciò CP_1 premesso chiedeva la revoca del d.i. opposto, dichiarando non dovuta la somma ivi indicata;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 75.193,84 nel limite dell'importo ritenuto di giustizia;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la , che Controparte_1 preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso in opposizione, depositato oltre il termine perentorio pagina 1 di 3 di 40 giorni. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che le quote contributive oggetto di causa, a seguito della contestazione relativa all'omesso tempestivo pagamento effettuata dalla CP_1 con nota pec, ricevuta dall'opponente in data 09/02/2022 (all. 3.12, 3.13), non erano mai state iscritte in ruoli esattoriali, avendo la deciso di agire per il recupero tramite decreto ingiuntivo;
che CP_1 pertanto le quote contributive oggetto di causa non potevano aver formato parte del piano relativo alla definizione agevolata. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
All'udienza del 22 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla per tardivo deposito del ricorso in opposizione, oltre il termine di 40 giorni ex art. CP_1
641 cpc.
Invero il ricorso risulta depositato in data 19.11.2024, dunque entro il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del d.i. avvenuta il 10.10.2024.
Nel merito il ricorso va respinto perché infondato.
La parte opponente non contesta la spettanza dei contributi e delle sanzioni dovuti alla come CP_1 dalla stessa calcolati;
invero l'unica eccezione sollevata dall'avv. a sostegno della sua Pt_1 opposizione, attiene all'assunto che una quota di tale credito contributivo sarebbe già stata corrisposta dal medesimo nell'ambito dell'adesione agevolata dei carichi affidati all Controparte_3
.
[...]
Costituendosi in giudizio la ha però precisato che i ruoli esattoriali formati dalla a carico CP_1 CP_1 dell'opponente e consegnati al concessionario, che potevano aver formato oggetto di definizione agevolata, contenevano tutti quote contributive diverse da quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Quest ultime invero concernono i contributi minimi e di maternità degli anni 2016
e 2017, e 2018, i contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione, ex art. 9 legge 141/92, per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2019).
Tale circostanza non è stata specificatamente dedotta contestata dall'istante, che per il resto non ha adempiuto all'onere a suo carico di provare l'avvenuto pagamento di siffatto credito contributivo.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione, con conseguente conferma del d.i. n.
5602/2024 di questo Ufficio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: pagina 2 di 3 RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL D.I. N.
5602/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
CONDANNA A RIFONDERE ALLA Parte_1 [...]
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 5.360,00 Controparte_1
PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA
E CPA.
Roma, 22 dicembre 2025
La Giudice
NI AC
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice NI AC all'udienza del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 42276/2024 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Andrea Bruno Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte Controparte_1 opposta con il patrocinio dell'avv. Chiara Malpica
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 5602/2024 Parte_1 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 10.10.2024, con cui gli veniva intimato il pagamento di
€ 75.193,84 in favore della a titolo di omessi contributi previdenziali e sanzioni relativi CP_1 agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre gli accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione deduceva che in data 23.03.2023 era stato ammesso da alla CP_2 procedure c.d. di adesione per carichi tributari e previdenziali, tra i quali era ricompresa anche una quota parte dei debiti nei confronti della che a fronte di tale ammissione aveva CP_1 effettuato pagamenti per complessivi € 181.913,34; che parte di tale somma andava a coprire quattro cartelle di pagamento relative al credito vantato da per un totale di € 35.799,33; che CP_1 pertanto l'importo residuo ancora dovuto alla era inferiore alle somme ingiunte. Tutto ciò CP_1 premesso chiedeva la revoca del d.i. opposto, dichiarando non dovuta la somma ivi indicata;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 75.193,84 nel limite dell'importo ritenuto di giustizia;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la , che Controparte_1 preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso in opposizione, depositato oltre il termine perentorio pagina 1 di 3 di 40 giorni. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che le quote contributive oggetto di causa, a seguito della contestazione relativa all'omesso tempestivo pagamento effettuata dalla CP_1 con nota pec, ricevuta dall'opponente in data 09/02/2022 (all. 3.12, 3.13), non erano mai state iscritte in ruoli esattoriali, avendo la deciso di agire per il recupero tramite decreto ingiuntivo;
che CP_1 pertanto le quote contributive oggetto di causa non potevano aver formato parte del piano relativo alla definizione agevolata. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
All'udienza del 22 dicembre 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla per tardivo deposito del ricorso in opposizione, oltre il termine di 40 giorni ex art. CP_1
641 cpc.
Invero il ricorso risulta depositato in data 19.11.2024, dunque entro il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del d.i. avvenuta il 10.10.2024.
Nel merito il ricorso va respinto perché infondato.
La parte opponente non contesta la spettanza dei contributi e delle sanzioni dovuti alla come CP_1 dalla stessa calcolati;
invero l'unica eccezione sollevata dall'avv. a sostegno della sua Pt_1 opposizione, attiene all'assunto che una quota di tale credito contributivo sarebbe già stata corrisposta dal medesimo nell'ambito dell'adesione agevolata dei carichi affidati all Controparte_3
.
[...]
Costituendosi in giudizio la ha però precisato che i ruoli esattoriali formati dalla a carico CP_1 CP_1 dell'opponente e consegnati al concessionario, che potevano aver formato oggetto di definizione agevolata, contenevano tutti quote contributive diverse da quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Quest ultime invero concernono i contributi minimi e di maternità degli anni 2016
e 2017, e 2018, i contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione, ex art. 9 legge 141/92, per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2019).
Tale circostanza non è stata specificatamente dedotta contestata dall'istante, che per il resto non ha adempiuto all'onere a suo carico di provare l'avvenuto pagamento di siffatto credito contributivo.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione, con conseguente conferma del d.i. n.
5602/2024 di questo Ufficio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: pagina 2 di 3 RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL D.I. N.
5602/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
CONDANNA A RIFONDERE ALLA Parte_1 [...]
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 5.360,00 Controparte_1
PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA
E CPA.
Roma, 22 dicembre 2025
La Giudice
NI AC
pagina 3 di 3