Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Ignazio Cannata Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 16805/2022 R.G. promossa da:
, n. a RANDAZZO (CT) il 13/07/1962 (C.F.: Parte_1
, C.F._1
residente VIA GARAGOZZO 27 95036 RANDAZZO [CT] rappresentato/a e Pt_2
difeso/a dall'avv. DEL CAMPO LUDOVICO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a RANDAZZO (CT) il 28/12/1962, (C.F.: Controparte_1
), VIA A. MORO 57 95036 RANDAZZO C.F._2 Pt_2
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BATTAGLIA EMANUELA GIOVANNA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 17/09/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
Con ricorso depositato il 23/12/2022 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile Parte_1
chiedeva a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con celebrato nel Comune di Controparte_1
Randazzo, il 21.03.1987, e trascritto all'ufficio dello Stato Civile del menzionato
Comune al n 7 parte II, serie A anno 1987, matrimonio dal quale erano nati due figli:
il 31.12.1987 e il 04.07.1991; entrambi ad oggi economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale (provvedimento di separa-zione consensuale, che veniva omologato con Decreto del 03.10.2020) e di non essersi più riconciliata.
Esponeva che in sede di separazione tra le altre cose, che il Sig. corrispondesse Pt_1
mensilmente a titolo di contributo al mantenimento per la moglie e per il figlio
, non ancora autonomo economicamente, la somma di euro 1000,00, da versare Per_2
ogni 5 del mese, e così disposta: euro 800,00 per la ed euro 200,00 per il figlio _1
. Nonché l'assegnazione alla della casa coniugale, sita in Per_2 Controparte_1
Randazzo, Via A. Moro, 57.
Chiedeva la revoca sia del mantenimento sia dell'assegnazione della casa.
si costituiva depositando memoria difensiva in seno alla quale si Controparte_1
associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor nonché alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, Pt_1
rappresentando vieppiù la mancata corresponsione già da diversi mesi prima, chiedendo infine : “ (…) rigettare integralmente la domanda formulata da parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta Controparte_1
copia del decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale del 03.10.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, pur sussistendo un divario economico tra le parti, non risultano dimostrati i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritte dalle Sezioni Unite, attinenti alle ragioni che avrebbero determinato il divario sussistente;
né emerge che la abbia sacrificato in costanza di matrimonio le _1
proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia.
Ed invero anche considerate le affermazioni del laddove deduce che la moglie Pt_1
non lavorò durante per il matrimonio per scelta della stessa, sarebbe stato onere della suddetta provare nel presente giudizio essersi trattata di una scelta condivisa.
Né sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno a titolo meramente assistenziale considerato che la per un periodo ha prestato attività lavorativa e _1
che non vi è la prova del fatto che tale impiego sia cessato per ragioni di salute. Peraltro la certificazione medica versata in atti, laddove si riferisce di una riduzione dei dischi vertebrali, non appare idonea a dimostrare l'asserita inabilità ad ogni tipo di attività lavorativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile va – come detto - rigettata.
Nulla si dispone in ordine alla casa coniugale in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autonoma.
In considerazione della parziale soccombenza, in particolare della soccombenza della sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, le spese processuali _1
vanno poste a carico di essa per metà con compensazione tra le parti della metà residua;
tali spese, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano nello intero in euro 4.000 (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16805/2022
R.G.:
PRONUNCIA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , celebrato nel Comune di Randazzo, Parte_1 Controparte_1
il 21.03.1987, e trascritto all'ufficio dello Stato Civile del menzionato Comune al n 7 parte II, serie A anno 1987.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda di corresponsione di assegno divorzile
CONDANNA la al pagamento di metà delle spese processuali in favore del _1
D'Amico, che liquida nello intero in euro 4.000, oltre spese generali, iva e c.p.a. con compensazione tra le parti della metà residua.
Così deciso in Catania, il 11.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher