Articolo 2 della Legge 21 aprile 1962, n. 210
Articolo 1Articolo 3
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24 maggio 1962
Art. 2.
E' concesso all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" un contributo straordinario, a carico dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 160.300.000, di cui lire 146.300.000 allo scopo di colmare il deficit delle manifestazioni artistiche svolte nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1960, e lire 14.000.000 per l'organizzazione del Festival di musica, contemporanea che ha avuto luogo nella primavera 1961.
Entrata in vigore il 24 maggio 1962