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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 922/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 922/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 30 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 922/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Locri, in via Parte_1 C.F._1
M. Murdaca n. 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadaro che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
(C.F. ; Controparte_2 C.F._3
Pag. 1 a 8 (C.F. ); Controparte_3 C.F._4
(C.F. ; CP_4 C.F._5
(C.F. ). CP_5 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del
30 ottobre 2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti delle parti convenute, Parte_1 conveniva in giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
chiedendo che fosse accertato l'acquisto, in suo favore, del diritto di proprietà per maturata
[...] usucapione sul fabbricato rurale sito nel Comune di Gerace (RC), contrada Monserrato, identificato in catasto terreni dello stesso comune al foglio di mappa 30, particella 51, nonché dei terreni siti nella medesima località e riportati nel catasto terreni dello stesso comune al foglio di mappa 30, particelle 50 e 238. A fondamento della propria domanda, esponeva di possedere i predetti immobili da oltre vent'anni in modo pieno, ininterrotto, pacifico, pubblico, avendoli occupati stabilmente, senza subire mai le contestazioni di alcuno.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di CP_4
e, fissata la prima udienza di comparizione delle parti, subordinava la concessione dei
[...] termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. alla verifica circa la corretta instaurazione del contraddittorio. Riassegnato, nelle more, il fascicolo alla scrivente giudicante, all'udienza di prima comparizione delle parti, accertata la regolarità e la tempestività della notificazione nei confronti di , era dichiarata la contumacia dei convenuti non comparsi CP_4
e, preso atto del tenore del precedente provvedimento adottato dal giudice onorario e della necessità di assicurare il diritto dell'attore di esercitare il pieno diritto di difesa in giudizio, erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa, escussi i testimoni, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale dapprima all'udienza del 25 settembre 2025 e,
Pag. 2 a 8 successivamente, rilevata la necessità di acquisire la documentazione catastale aggiornata inerente agli immobili oggetto di domanda, all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio. Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, non essendo esigibile da parte attrice uno sforzo ulteriore rispetto a quello già profuso, gli odierni convenuti risultano essere gli attuali titolari dei beni oggetto di causa. D'altro canto, nel certificato ipotecario speciale dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, non risultano pubblicate, nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, né formalità contro gli intestatari del compendio immobiliare oggetto di causa, né domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni immobili medesimi.
Nel merito, la pretesa attorea è fondata e va accolta.
In punto di diritto, va premesso che l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente presuppone, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il possesso del bene esercitato per vent'anni.
Secondo quando costantemente affermato dalla Suprema Corte, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta da almeno venti anni, ma anche dell'animus rem sibi habendi, consistente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010;
Cass. Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004; Cass. Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario dar prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, del momento iniziale del possesso ad usucapionem, della decorrenza del ventennio e del possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e continuo, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sullo stesso corrispondente al diritto di proprietà. La prova del diritto affermato, pur potendo essere offerta mediante l'audizione di testimoni, deve essere certa e rigorosa, e idonea a non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite nonché
Pag. 3 a 8 sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare tanto il corpus possessionis, quanto l'animus rem sibi habendi (Cass. Sez. 2, n. 20670 del 5.10.2010).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce del compendio probatorio in atti, rappresentato dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali, deve dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie acqusitiva di cui all'art. 1158 c.c..
Nello specifico, i testi e hanno confermato la veridicità delle Tes_1 Testimone_2 specifiche circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova formulati dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio volte a dimostrare il suo possesso pieno, pacifico, esclusivo, continuo ed ininterrotto sui beni oggetto di domanda. Non si reputano sussistere ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, indifferenti rispetto alla causa, che hanno reso deposizioni intrinsecamente coerenti e sostanzialmente convergenti, anche in punto di descrizione dei beni.
In particolare, il teste ha riferito di conoscere gli immobili oggetto di causa – Tes_1 riconosciuti nelle fotografie che gli sono state esibite - in quanto, dal 1990 al 2000 circa, aveva portato a pascolare il proprio gregge nelle zone in cui sono ubicati i beni e, anche negli anni seguenti, aveva continuato a recarsi con periodicità sui luoghi, avendo una campagna lì vicino. Ha descritto in modo dettagliato il terreno, recintato e chiuso con un cancello e un lucchetto da qualche anno, precisando che, in esso, si trovano alberi da frutto e di ulivo e una piccola casetta, composta da un'unica stanza, alla quale si accede mediante un portoncino, chiuso con chiave. Ha aggiunto di aver visto, sin dalla fine degli anni '90 e dall'inizio degli anni 2000, il occuparsi del Pt_1 terreno, provvedendo abitualmente alla sua coltivazione, alla cura delle piante (alberi da frutto e ulivi) ivi presenti, alla raccolta delle olive, e alla sua pulizia, precisando di non aver mai visto altre persone all'interno, neppure in tempi recenti;
ha precisato di aver visto spesso entrare l'attore nel terreno, anche dopo l'apposizione del cancello. Ha specificato che la casetta ivi insistente è usata dal come deposito e che gli era capitato, nel corso del tempo, di vedere l'uomo entrare al Pt_1 suo interno per prendere attrezzi. Ha, inoltre, riferito che, in un'occasione, nel 2000, l'attore lo aveva fatto entrare nel fabbricato, specificando che ciò era capitato anche altre volte ai tempi in cui andava a portare il gregge a pascolare;
di contro, ha negato di aver mai visto altre persone sul luogo.
Ha, altresì, confermato di aver visto effettuare delle opere di rifacimento del tetto Parte_1 di copertura del deposito nel 1999 e dei lavori edili di risistemazione delle crepe murarie nel 2005.
Analogamente, la teste ha riferito di conoscere i luoghi oggetto di causa, Testimone_2 riconosciuti nelle fotografie che le sono state esibite, poiché siti vicino ad alcuni appezzamenti di
Pag. 4 a 8 terreno di proprietà del padre e di recarsi sui luoghi circa ogni quindici giorni da quando era adolescente. Ha confermato che, da allora, ha visto sui luoghi di causa solo il Più
Pt_1 precisamente, ha riferito di aver visto sempre il occuparsi del terreno, recintato da qualche
Pt_1 anno e chiuso con un cancello, provvedendo al taglio dell'erba, alla coltivazione delle piante di ulivo e di non aver mai visto nessun altro svolgere queste attività; ha aggiunto di aver visto il aprire il cancello di ingresso al terreno. Ha precisato che, nel terreno, si trova un
Pt_1 fabbricato, composto da un'unica stanza, alla quale si accede mediante un portoncino, e di aver visto sempre e solo il al suo interno. Ha riferito che, in un'occasione recente, il
Pt_1 Pt_1 era entrato nella casetta per prendere un attrezzo da prestare al padre. La teste ha, inoltre, precisato di aver visto il intento ad effettuare lavori edili di manutenzione sul fabbricato nel corso
Pt_1 del tempo. Ha, infine, specificato di non aver mai visto nessuno opporsi alla presenza dell'attore sui luoghi.
Non vi è dubbio alcuno sulla corrispondenza dei luoghi di cui hanno riferito i testi con le particelle richiamate in atti dall'attore atteso che tanto il quanto la hanno collocato i beni in Tes_1 Tes_2 contrada Monserrato a Gerace, fornendone una compiuta e specifica descrizione, sostanzialmente corrispondente a quella risultante dall'estratto di mappa depositato in allegato all'atto introduttivo del giudizio, e li hanno anche riconosciuti nella documentazione fotografica a loro esibita in sede di escussione. In particolare, dal complessivo esame del compendio probatorio in atti, emerge che il fabbricato identificato al Catasto terreni del Comune di Gerace, foglio 30, particella 51 si trova all'interno di un più ampio terreno corrispondente alle particelle catastali 50 e 238 del foglio di mappa 30 del Catasto terreni del Comune di Gerace.
Alla pari, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova dell'esercizio di un possesso uti dominus da parte dell'attore sui predetti beni. Il possesso uti dominus si evince dalla condotta del Pt_1 che ha sempre provveduto alla manutenzione del fabbricato e alla cura, coltivazione e pulizia dei terreni circostanti, utilizzandoli in modo esclusivo.
Più precisamente, quanto al fabbricato, il possesso uti dominus pacificamente emerge dal fatto che, da più di vent'anni, l'attore è l'unico soggetto ad averne avuto la disponibilità, utilizzandolo come se fosse proprio, tanto da farne liberamente ingresso, da invitare soggetti terzi ad entrarvi e da destinarlo a deposito dei propri attrezzi agricoli, in assenza di contestazioni da parte di alcuno. A ciò si aggiunga che il deposito è stato oggetto di plurimi interventi manutentivi ad opera del a partire dall'anno 1999 (in particolare, il rifacimento del tetto e la riparazione delle crepe Pt_1 murarie). Anche rispetto ai terreni, sussistono plurimi indizi che fanno deporre per l'esercizio da
Pag. 5 a 8 parte del di un'attività corrispondente a quella del proprietario. In particolare, in base al Pt_1 narrato testimoniale sopra riportato, può dirsi che l'attore, in via esclusiva ed in modo ininterrotto, nel corso di più di un ventennio (a partire dalla fine degli anni '90), ha provveduto non solo alla loro coltivazione ma anche alla loro pulizia, preoccupandosi della raccolta dei frutti e delle olive dagli alberi ivi impiantati, senza l'opposizione da parte di alcuno (cfr. sulla sufficienza di analoghe attività, Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26984). A ciò si aggiunga che, nella specie, emerge in via documentale (cfr. estratto di mappa e documentazione fotografica), oltre che dalle deposizioni testimoniali, che in tali terreni, attualmente recintati e chiusi con un cancello, si trova il fabbricato oggetto di causa su cui, alla luce di quanto sopra esposto, il ha pacificamente esercitato un Pt_1 possesso uti dominus sin dalla fine degli anni '90. L'utilizzo del fabbricato come deposito di attrezzi, unitamente alla destinazione ad uso agricolo degli appezzamenti di terreno ad esso circostanti, fa ragionevolmente presumere l'esistenza di un legame funzionale tra i beni oggetto di causa e, conseguentemente, l'esercizio su di essi di un valido possesso ad usucapionem da parte del
(cfr. per analoghe considerazioni, Trib. Locri n. 128/24). D'altra parte, valutando il Pt_1 concreto comportamento dei proprietari, non è superfluo osservare che l'uso indisturbato e prolungato di un bene da parte di un terzo nel corso di un ampio arco temporale non è normalmente compatibile con un contegno di mera tolleranza da parte dei titolari del diritto dominicale né, del resto, emergono elementi documentali che fanno sospettare l'esistenza di altri titoli di detenzione in capo all'attore. A ciò si aggiunga che la scelta delle parti convenute non solo di non costituirsi nel presente giudizio ma anche di non prendere parte alla procedura di mediazione conferma il sostanziale disinteresse ai beni che, in questa sede, si ritiene rilevante quantomeno in termini di ulteriore argomento di prova (cfr. per analoghe considerazioni, Trib. Savona, n. 593/2024). Si ritiene, allora, che l'attività di coltivazione dei fondi sia accompagnata da ulteriori elementi indiziari
(l'attività di gestione e manutenzione, la particolare collocazione dei terreni, la totale inerzia dei proprietari per un lungo arco temporale) che consentono di ritenere dimostrato che il abbia Pt_1 esercitato sugli stessi un possesso uti dominus (cfr. per analoghe argomentazioni, Trib. Trani n.
687/25).
Sul piano temporale, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il dies a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale e non vi è dubbio che esso si sia protratto per un arco temporale utile a far ritenere maturata l'usucapione. D'altra parte,
Pag. 6 a 8 non vi è, in atti, la prova negativa che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
L'insieme di tali elementi fattuali, considerate nella loro complessità, fanno altresì presumere la sussistenza dell'elemento psicologico (animus possidendi) consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Sarebbe stato, di conto, onere dei convenuti costituirsi e dimostrare che il potere di fatto esercitato dall'attore fosse espressione di una mera detenzione o di meri atti di tolleranza. Nella specie, invece, i proprietari sono rimasti contumaci, così manifestando ancora una volta il loro disinteresse al riconoscimento della titolarità del loro diritto dominicale sui beni oggetto di causa.
E, del resto, l'interpretazione offerta delle circostanze di fatto emerse in sede istruttoria si reputa coerente con la ratio dell'usucapione che risiede nella necessità, dal punto di vista sociale, di favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo, svolgendo di fatto un'attività utile (si pensi solo alla pulizia dei terreni), non solo nel suo interesse, ma in quello generale, a fronte del proprietario che trascura la cosa (Trib. Teramo, n. 1002/2025; Trib. Trani, n. 687/2025, cit.).
Ne deriva, quindi, un quadro probatorio certo circa l'esercizio da parte dell'attore di un potere di fatto sui beni oggetto di causa corrispondente a quello del proprietario protrattosi per più di un ventennio.
La domanda attorea va, pertanto, accolta, e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà dei fondi siti in Gerace, in Parte_1 contrada Monserrato, identificati al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, partt. 50 e 238 nonché del fabbricato rurale sito in Gerace, in contrada Monserrato, identificato al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, part. 51.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità.
La contumacia dei convenuti e il carattere necessario dell'azione - che costituisce indefettibile strumento apprestato dell'ordinamento per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà - giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Pag. 7 a 8 - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà dei fondi siti in Gerace, in contrada Monserrato, Parte_1 identificati al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, partt. 50 e 238 nonché del fabbricato rurale sito in Gerace, in contrada Monserrato, identificato al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, part. 51;
- visto l'art. 2651 c.c., ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 01/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 8 a 8
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 922/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 30 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 922/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Locri, in via Parte_1 C.F._1
M. Murdaca n. 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadaro che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
(C.F. ; Controparte_2 C.F._3
Pag. 1 a 8 (C.F. ); Controparte_3 C.F._4
(C.F. ; CP_4 C.F._5
(C.F. ). CP_5 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del
30 ottobre 2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti delle parti convenute, Parte_1 conveniva in giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
chiedendo che fosse accertato l'acquisto, in suo favore, del diritto di proprietà per maturata
[...] usucapione sul fabbricato rurale sito nel Comune di Gerace (RC), contrada Monserrato, identificato in catasto terreni dello stesso comune al foglio di mappa 30, particella 51, nonché dei terreni siti nella medesima località e riportati nel catasto terreni dello stesso comune al foglio di mappa 30, particelle 50 e 238. A fondamento della propria domanda, esponeva di possedere i predetti immobili da oltre vent'anni in modo pieno, ininterrotto, pacifico, pubblico, avendoli occupati stabilmente, senza subire mai le contestazioni di alcuno.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il precedente giudice onorario assegnatario del fascicolo disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di CP_4
e, fissata la prima udienza di comparizione delle parti, subordinava la concessione dei
[...] termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. alla verifica circa la corretta instaurazione del contraddittorio. Riassegnato, nelle more, il fascicolo alla scrivente giudicante, all'udienza di prima comparizione delle parti, accertata la regolarità e la tempestività della notificazione nei confronti di , era dichiarata la contumacia dei convenuti non comparsi CP_4
e, preso atto del tenore del precedente provvedimento adottato dal giudice onorario e della necessità di assicurare il diritto dell'attore di esercitare il pieno diritto di difesa in giudizio, erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa, escussi i testimoni, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale dapprima all'udienza del 25 settembre 2025 e,
Pag. 2 a 8 successivamente, rilevata la necessità di acquisire la documentazione catastale aggiornata inerente agli immobili oggetto di domanda, all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio. Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, non essendo esigibile da parte attrice uno sforzo ulteriore rispetto a quello già profuso, gli odierni convenuti risultano essere gli attuali titolari dei beni oggetto di causa. D'altro canto, nel certificato ipotecario speciale dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, non risultano pubblicate, nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, né formalità contro gli intestatari del compendio immobiliare oggetto di causa, né domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni immobili medesimi.
Nel merito, la pretesa attorea è fondata e va accolta.
In punto di diritto, va premesso che l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente presuppone, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il possesso del bene esercitato per vent'anni.
Secondo quando costantemente affermato dalla Suprema Corte, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta da almeno venti anni, ma anche dell'animus rem sibi habendi, consistente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010;
Cass. Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004; Cass. Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario dar prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, del momento iniziale del possesso ad usucapionem, della decorrenza del ventennio e del possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e continuo, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sullo stesso corrispondente al diritto di proprietà. La prova del diritto affermato, pur potendo essere offerta mediante l'audizione di testimoni, deve essere certa e rigorosa, e idonea a non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite nonché
Pag. 3 a 8 sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare tanto il corpus possessionis, quanto l'animus rem sibi habendi (Cass. Sez. 2, n. 20670 del 5.10.2010).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce del compendio probatorio in atti, rappresentato dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali, deve dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie acqusitiva di cui all'art. 1158 c.c..
Nello specifico, i testi e hanno confermato la veridicità delle Tes_1 Testimone_2 specifiche circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova formulati dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio volte a dimostrare il suo possesso pieno, pacifico, esclusivo, continuo ed ininterrotto sui beni oggetto di domanda. Non si reputano sussistere ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, indifferenti rispetto alla causa, che hanno reso deposizioni intrinsecamente coerenti e sostanzialmente convergenti, anche in punto di descrizione dei beni.
In particolare, il teste ha riferito di conoscere gli immobili oggetto di causa – Tes_1 riconosciuti nelle fotografie che gli sono state esibite - in quanto, dal 1990 al 2000 circa, aveva portato a pascolare il proprio gregge nelle zone in cui sono ubicati i beni e, anche negli anni seguenti, aveva continuato a recarsi con periodicità sui luoghi, avendo una campagna lì vicino. Ha descritto in modo dettagliato il terreno, recintato e chiuso con un cancello e un lucchetto da qualche anno, precisando che, in esso, si trovano alberi da frutto e di ulivo e una piccola casetta, composta da un'unica stanza, alla quale si accede mediante un portoncino, chiuso con chiave. Ha aggiunto di aver visto, sin dalla fine degli anni '90 e dall'inizio degli anni 2000, il occuparsi del Pt_1 terreno, provvedendo abitualmente alla sua coltivazione, alla cura delle piante (alberi da frutto e ulivi) ivi presenti, alla raccolta delle olive, e alla sua pulizia, precisando di non aver mai visto altre persone all'interno, neppure in tempi recenti;
ha precisato di aver visto spesso entrare l'attore nel terreno, anche dopo l'apposizione del cancello. Ha specificato che la casetta ivi insistente è usata dal come deposito e che gli era capitato, nel corso del tempo, di vedere l'uomo entrare al Pt_1 suo interno per prendere attrezzi. Ha, inoltre, riferito che, in un'occasione, nel 2000, l'attore lo aveva fatto entrare nel fabbricato, specificando che ciò era capitato anche altre volte ai tempi in cui andava a portare il gregge a pascolare;
di contro, ha negato di aver mai visto altre persone sul luogo.
Ha, altresì, confermato di aver visto effettuare delle opere di rifacimento del tetto Parte_1 di copertura del deposito nel 1999 e dei lavori edili di risistemazione delle crepe murarie nel 2005.
Analogamente, la teste ha riferito di conoscere i luoghi oggetto di causa, Testimone_2 riconosciuti nelle fotografie che le sono state esibite, poiché siti vicino ad alcuni appezzamenti di
Pag. 4 a 8 terreno di proprietà del padre e di recarsi sui luoghi circa ogni quindici giorni da quando era adolescente. Ha confermato che, da allora, ha visto sui luoghi di causa solo il Più
Pt_1 precisamente, ha riferito di aver visto sempre il occuparsi del terreno, recintato da qualche
Pt_1 anno e chiuso con un cancello, provvedendo al taglio dell'erba, alla coltivazione delle piante di ulivo e di non aver mai visto nessun altro svolgere queste attività; ha aggiunto di aver visto il aprire il cancello di ingresso al terreno. Ha precisato che, nel terreno, si trova un
Pt_1 fabbricato, composto da un'unica stanza, alla quale si accede mediante un portoncino, e di aver visto sempre e solo il al suo interno. Ha riferito che, in un'occasione recente, il
Pt_1 Pt_1 era entrato nella casetta per prendere un attrezzo da prestare al padre. La teste ha, inoltre, precisato di aver visto il intento ad effettuare lavori edili di manutenzione sul fabbricato nel corso
Pt_1 del tempo. Ha, infine, specificato di non aver mai visto nessuno opporsi alla presenza dell'attore sui luoghi.
Non vi è dubbio alcuno sulla corrispondenza dei luoghi di cui hanno riferito i testi con le particelle richiamate in atti dall'attore atteso che tanto il quanto la hanno collocato i beni in Tes_1 Tes_2 contrada Monserrato a Gerace, fornendone una compiuta e specifica descrizione, sostanzialmente corrispondente a quella risultante dall'estratto di mappa depositato in allegato all'atto introduttivo del giudizio, e li hanno anche riconosciuti nella documentazione fotografica a loro esibita in sede di escussione. In particolare, dal complessivo esame del compendio probatorio in atti, emerge che il fabbricato identificato al Catasto terreni del Comune di Gerace, foglio 30, particella 51 si trova all'interno di un più ampio terreno corrispondente alle particelle catastali 50 e 238 del foglio di mappa 30 del Catasto terreni del Comune di Gerace.
Alla pari, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova dell'esercizio di un possesso uti dominus da parte dell'attore sui predetti beni. Il possesso uti dominus si evince dalla condotta del Pt_1 che ha sempre provveduto alla manutenzione del fabbricato e alla cura, coltivazione e pulizia dei terreni circostanti, utilizzandoli in modo esclusivo.
Più precisamente, quanto al fabbricato, il possesso uti dominus pacificamente emerge dal fatto che, da più di vent'anni, l'attore è l'unico soggetto ad averne avuto la disponibilità, utilizzandolo come se fosse proprio, tanto da farne liberamente ingresso, da invitare soggetti terzi ad entrarvi e da destinarlo a deposito dei propri attrezzi agricoli, in assenza di contestazioni da parte di alcuno. A ciò si aggiunga che il deposito è stato oggetto di plurimi interventi manutentivi ad opera del a partire dall'anno 1999 (in particolare, il rifacimento del tetto e la riparazione delle crepe Pt_1 murarie). Anche rispetto ai terreni, sussistono plurimi indizi che fanno deporre per l'esercizio da
Pag. 5 a 8 parte del di un'attività corrispondente a quella del proprietario. In particolare, in base al Pt_1 narrato testimoniale sopra riportato, può dirsi che l'attore, in via esclusiva ed in modo ininterrotto, nel corso di più di un ventennio (a partire dalla fine degli anni '90), ha provveduto non solo alla loro coltivazione ma anche alla loro pulizia, preoccupandosi della raccolta dei frutti e delle olive dagli alberi ivi impiantati, senza l'opposizione da parte di alcuno (cfr. sulla sufficienza di analoghe attività, Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26984). A ciò si aggiunga che, nella specie, emerge in via documentale (cfr. estratto di mappa e documentazione fotografica), oltre che dalle deposizioni testimoniali, che in tali terreni, attualmente recintati e chiusi con un cancello, si trova il fabbricato oggetto di causa su cui, alla luce di quanto sopra esposto, il ha pacificamente esercitato un Pt_1 possesso uti dominus sin dalla fine degli anni '90. L'utilizzo del fabbricato come deposito di attrezzi, unitamente alla destinazione ad uso agricolo degli appezzamenti di terreno ad esso circostanti, fa ragionevolmente presumere l'esistenza di un legame funzionale tra i beni oggetto di causa e, conseguentemente, l'esercizio su di essi di un valido possesso ad usucapionem da parte del
(cfr. per analoghe considerazioni, Trib. Locri n. 128/24). D'altra parte, valutando il Pt_1 concreto comportamento dei proprietari, non è superfluo osservare che l'uso indisturbato e prolungato di un bene da parte di un terzo nel corso di un ampio arco temporale non è normalmente compatibile con un contegno di mera tolleranza da parte dei titolari del diritto dominicale né, del resto, emergono elementi documentali che fanno sospettare l'esistenza di altri titoli di detenzione in capo all'attore. A ciò si aggiunga che la scelta delle parti convenute non solo di non costituirsi nel presente giudizio ma anche di non prendere parte alla procedura di mediazione conferma il sostanziale disinteresse ai beni che, in questa sede, si ritiene rilevante quantomeno in termini di ulteriore argomento di prova (cfr. per analoghe considerazioni, Trib. Savona, n. 593/2024). Si ritiene, allora, che l'attività di coltivazione dei fondi sia accompagnata da ulteriori elementi indiziari
(l'attività di gestione e manutenzione, la particolare collocazione dei terreni, la totale inerzia dei proprietari per un lungo arco temporale) che consentono di ritenere dimostrato che il abbia Pt_1 esercitato sugli stessi un possesso uti dominus (cfr. per analoghe argomentazioni, Trib. Trani n.
687/25).
Sul piano temporale, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il dies a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale e non vi è dubbio che esso si sia protratto per un arco temporale utile a far ritenere maturata l'usucapione. D'altra parte,
Pag. 6 a 8 non vi è, in atti, la prova negativa che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
L'insieme di tali elementi fattuali, considerate nella loro complessità, fanno altresì presumere la sussistenza dell'elemento psicologico (animus possidendi) consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Sarebbe stato, di conto, onere dei convenuti costituirsi e dimostrare che il potere di fatto esercitato dall'attore fosse espressione di una mera detenzione o di meri atti di tolleranza. Nella specie, invece, i proprietari sono rimasti contumaci, così manifestando ancora una volta il loro disinteresse al riconoscimento della titolarità del loro diritto dominicale sui beni oggetto di causa.
E, del resto, l'interpretazione offerta delle circostanze di fatto emerse in sede istruttoria si reputa coerente con la ratio dell'usucapione che risiede nella necessità, dal punto di vista sociale, di favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo, svolgendo di fatto un'attività utile (si pensi solo alla pulizia dei terreni), non solo nel suo interesse, ma in quello generale, a fronte del proprietario che trascura la cosa (Trib. Teramo, n. 1002/2025; Trib. Trani, n. 687/2025, cit.).
Ne deriva, quindi, un quadro probatorio certo circa l'esercizio da parte dell'attore di un potere di fatto sui beni oggetto di causa corrispondente a quello del proprietario protrattosi per più di un ventennio.
La domanda attorea va, pertanto, accolta, e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà dei fondi siti in Gerace, in Parte_1 contrada Monserrato, identificati al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, partt. 50 e 238 nonché del fabbricato rurale sito in Gerace, in contrada Monserrato, identificato al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, part. 51.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità.
La contumacia dei convenuti e il carattere necessario dell'azione - che costituisce indefettibile strumento apprestato dell'ordinamento per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà - giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Pag. 7 a 8 - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà dei fondi siti in Gerace, in contrada Monserrato, Parte_1 identificati al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, partt. 50 e 238 nonché del fabbricato rurale sito in Gerace, in contrada Monserrato, identificato al Catasto Terreni del Comune di Gerace, fg. 30, part. 51;
- visto l'art. 2651 c.c., ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 01/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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