Decreto cautelare 19 novembre 2025
Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 10/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Ranieri, con domicilio eletto presso il suo studio in San Gennaro Ves.No, via Nola, 39;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Salerno, in persona del legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno prot. nr. -OMISSIS- del 22.8.2025;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. LO PO e udito per l’amministrazione il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data -OMISSIS-, in seguito al rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs. 286/1998.
Il ricorrente non è poi stato assunto dal datore di lavoro che aveva richiesto il rilascio del nulla osta ed ha richiesto all’amministrazione il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il provvedimento impugnato la Prefettura U.T.G. di Salerno ha respinto tale istanza, evidenziando:
- l’assenza di disciplina tale da consentire il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione e/o il subentro successivamente al rilascio del nulla osta ed al visto;
- la giurisprudenza amministrativa in senso sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in ipotesi come quella oggetto di istanza;
- la concreta possibilità nel caso di specie di instaurare il rapporto di lavoro già dopo otto giorni dall’ingresso in Italia del ricorrente e l’assenza di cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di concludere la procedura presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- l’applicabilità della circolare n. -OMISSIS- del 7.7.2006 al solo caso di cessazione di un rapporto di lavoro già correttamente instaurato.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente ha impugnato tale provvedimento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE, ABNORMITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI REGIONEVOLEZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”;
il lavoratore ed il datore di lavoro non sarebbero stati convocati per inerzia della Prefettura, nonostante l’intervenuto ingresso del ricorrente sin dal -OMISSIS-
la condotta dell’amministrazione avrebbe violato i principi di trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché i termini per la conclusione del procedimento;
“ 2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. OMESSA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DEL RICORRENTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO ”;
il ricorrente si sarebbe trovato di fronte alla situazione di non poter essere assunto dal datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta a causa della sopraggiunta cessazione dell’azienda; inoltre, lo stesso avrebbe ricevuto proposte lavorative allegate al ricorso;
“ 3. SUL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO E SULLA VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL 20 AGOSTO 2007, PROT. 3836 AD OPERA DELLA P.A. ”;
l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciare al ricorrente il richiesto permesso per attesa occupazione per evitare di trattare in modo deteriore il lavoratore che abbia perduto senza colpa l’opportunità d’impiego per “non perfezionamento” del rapporto lavorativo rispetto a quello che sia stato licenziato; in tal senso militerebbe quanto previsto dalla circolare n. 3836 del 7.7.2006.
3. Si è costituita l’amministrazione ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
4. Con decreto n. -OMISSIS- (pubblicato in data -OMISSIS-) la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente e tale istanza non è stata successivamente riproposta al Collegio
5. Nella camera di consiglio del -OMISSIS- è stato sentito il difensore presente come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
Questo Collegio, in continuità con la giurisprudenza della Sezione (v. da ultimo la sentenza n. 2000/2025) condivide e fa proprio quanto affermato in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:
“ 7. - Nel merito l’appello dell’Amministrazione è fondato in quanto le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
…
Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento ” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7186).
Da quanto precede deriva che nella presente vicenda l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente era legata alla sopravvenuta interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato. Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra il ricorrente ed il datore di lavoro richiedente il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs. 286/1998.
Nessuna delle censure svolte dal ricorrente è idonea a scalfire quanto precede, con la conseguenza che il ricorso proposto non può che essere respinto.
Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
LO PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO PO | LU RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.