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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5091/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 9845/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Adele Sarnelli e Luca Tortora, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Paola Forgione, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a CP_1
visita, l'aveva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della sua età, grave 100%, nonché in condizioni di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992, dunque senza connotazione di gravità.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava l'insussistenza Persona_1
dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 19.04.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento delle prestazioni suddette.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 9845/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle
2 indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente lamenta che il c.t.u., in maniera contraddittoria, pur riconoscendo la patologia tumorale maligna, avrebbe ritenuto non sussistenti i requisiti per l'accompagnamento, finanche per il periodo di trattamento chemioterapico, con ciò banalizzandone la gravità. Non sarebbero state, inoltre, considerate dal consulente le altre patologie sofferte dalla periziata (ipertensione arteriosa, ulteriore patologia tumorale alla tiroide, patologia artrosica), benché segnalate dalla stessa commissione
CP_1
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 23.02.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “ESITI DI QSE SX E LINFADENECTOMIA SENTINELLA
ASCELLARE OMOLATERALE PER K MAMMARIO, GIA' SOTTOPOSTA A CHT, IN
FOLLOW UP”.
3 Nel merito, ha osservato: “Presa visione degli atti in causa, dei dati anamnestici, della documentazione sanitaria prodotta, la valutazione clinica in corso di visita, ha consentito di accertare che la periziata è affetta dalle seguenti infermità […] Infermità
n. 1 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 93.22; 90 e da 92 in poi dell'OMS): NEOPLASIE A
PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE.
Nel caso che ricorre la periziata è risultata affetta da foci di carcinoma infiltrante NST,
G2 Stadio pT1cmN0G2 della mammella sx, trattato con quadrantectomia supero- esterna sinistra e linfadenectomia del linfonodo sentinella in data 21 ottobre 2023. Ha successivamente praticato chemioterapia adiuvante (ultimo ciclo in data 28 ottobre
2023). […] Attesa la diagnosi di foci di carcinoma infiltrante NST, G2 Stadio
pT1cmN0G2 della mammella sx, riportata in documentazione medica allegata, che attesta il carattere maligno della patologia neoplastica, debitamente considerata la portata degli effetti iatrogeni conseguenti alle terapie (QSE seguita da CHT), al cui proposito non emergono deficit della capacità funzionale organica dell'arto superiore omolaterale se non lievi esitati all'intervento, non evidenziandosi danni neurologici, nefropatie, epatopatie e/o cardiopatie da tossicità dei farmaci citotossici utilizzati in chemioterapia adiuvante, non risultando, infine, danni da radioterapia complementare
(non documentata), si ritiene il caso che ricorre utilmente comprensibile tra le
“…(omissis)…neoplasie ad alto grado di malignità e talune forme a malignità intermedia non ancora potenzialmente guarite, con postumi non considerevoli, con revisione;
neoplasie con postumi considerevoli o non in remissione completa, dopo definitiva revisione…(omissis)…” che gli Autori ritengono abbisognevoli di una collocazione, quanto a percentuale d'invalidità, del 100%. Per quanto attiene alla problematica connessa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, valgono altrettanto esplicite considerazioni dottrinali, focalizzate sulla necessità di far
“...(omissis)…riferimento all'attuale stato di validità psico-fisica del soggetto ed a quello da lui presumibilmente presentato in passato;
ovviamente un tal genere di giudizio va formulato in base alla documentazione disponibile (esami ematochimici e condizioni cliniche certificate) ed a criteri di elevata probabilità scientifica desunti dalla comune esperienza clinica in riferimento alle caratteristiche della neoplasia e delle terapie praticate nonché allo stato fisio-psichico del paziente”. Utili strumenti di
4 giudizio sono, ancora una volta, rappresentati dalle scale di validità utilizzate abitualmente in oncologia, a scopo clinico e riabilitativo, per la graduazione del grado di autonomia psico-fisica del paziente. A tal proposito è doveroso richiamare la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 121345 del 27.7.06 che prendendo atto della sentenza n. 10212/04 della Suprema Corte, ha chiarito che il concetto di permanenza quando riferito ad una infermità non va inteso nel senso della immutabilità in quanto possono considerarsi permanenti anche quelle infermità la cui emendabilità non è certa o prevedibile con ragionevoli margini di sicurezza scientifica.
Da ciò la possibilità di concedere l'indennità di accompagnamento alla malattia neoplastica in relazione agli effetti negativi dei trattamenti chemioterapici sull'autonomia deambulatoria e/o per il compimento degli atti quotidiani della vita che, tuttavia, vanno valutati in base ai dati clinici di strutture pubbliche oncologiche di cura. In particolare, secondo quanto contenuto nella circolare, la valutazione medico-legale non può prescindere da una relazione oncologica sulla sussistenza dei precitati requisiti con esplicito riferimento al Perfomance status di e con Per_2
precisazione di decorrenza e durata prevedibile: -alla luce di quanto sopra, l'indennità di accompagnamento per individui affetti da malattie neoplastiche in trattamento chemioterapico, dovrà essere riconosciuta, in relazione alla criteriologia medico- legale già richiamata sul requisito di 'permanenza' nonché sulla scorta dell'apprezzamento oggettivo sulla ripercussione negativa della capacità deambulatoria e/o su quella per compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, avvalendosi del supporto tecnico della scala di Karnofsky con esclusivo riferimento ai casi in cui tale scala assegni un punteggio pari o inferiore a 40. In ogni caso è comunque necessario prevedere la revisione a termine di un periodo concessivo, da stabilirsi in base a quanto deducibile dalla precitata relazione oncologica-
…(omissis)…”. Dall'esame documentale non si rileva alcuna indicazione circa il perfomance status secondo . Per_2
Il consulente ha, quindi, espresso la seguente valutazione finale: “Nel caso che ricorre l'esplorazione delle possibilità relazionali ha evidenziato: • Una conservazione della capacità critica sufficiente a scongiurare il pericolo concreto se non per gli altri, nel caso di specie, per sé, di compromissione dell'integrità fisica (cadute dall'alto, investimenti stradali, maneggio di sostanze pericolose altrimenti detenute
5 innocuamente negli ambiti domestici – compresi farmaci e detergenti -, gestione del fuoco, ecc.); • Un livello delle funzioni cognitivo-comportamentali sufficiente a configurare la capacità ad attendere a quelle che gli autori anglosassoni individuano come ADL (attività della vita quotidiana), cioè quelle che condizionano comunque l'autonomia personale e che nel caso che ricorre NON risultano definitivamente compromesse. Per quanto attiene alla funzione motoria, indicativa della conservazione d'autonomia è la sua integrità, che consente il supporto necessario in mobilità all'estrinsecazione nelle attività quotidiane dell'autonomia sufferita. Nel caso che ricorre, infine, l'esplorazione delle possibilità relazionali e di autonomia ha evidenziato l'assenza di effetti inabilitanti a carico dei farmaci somministrati in fase di CHT. Relativamente, infine, al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, si ritiene l'interessata NON di aiuto permanente di un Parte_2
accompagnatore NÉ di assistenza continua (condizione presente ANCHE nella fase di
CHT). A riguardo della valutazione delle minorazioni indotte dalle patologie sufferite ai fini della L. 104/92, ne deriva, in riferimento alle norme vigenti, una condizione di minorazione compatibile con lo status definito dalla Legge 05 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, SENZA, quindi, la connotazione di gravità, con decorrenza 18 dicembre 2023. a periziata, infatti, presenta una condizione di handicap, correlata all'età, dipendente dal binomio disabilità (o menomazione) e contesto sociale di riferimento, che NON necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione che la norma vigente richiede quale presupposto per l'attribuzione della connotazione di gravità. Le residue capacità dell'interessata, infine, sono sufficienti a che lo svantaggio sociale non si configuri in criticità assolute nell'ambito della vita quotidiana, negli atti della cura del sé e nei rapporti sociali. Per la natura della disabilità accertata, indissolubilmente connessa all'evoluzione della malattia oncologica, foriera di sviluppi, si ritiene opportuno indicare la necessità di revisione ad ottobre 2024.”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
6 La disamina della patologia oncologica risulta, in particolare, quanto mai approfondita, avendo il c.t.u. chiarito come la ricorrente dovesse ritenersi autonoma anche nel periodo del trattamento chemioterapico in assenza di effetti collaterali inabilitanti provocati dei farmaci somministrati.
Circa, viceversa, le ulteriori patologie asseritamente ignorate dal c.t.u., deve evidenziarsi che parte opponente neppure ha indicato la documentazione medica agli atti che ne attesterebbe la sussistenza e che sarebbe stata disattesa dal consulente (se non richiamando il verbale di invalidità impugnato che, peraltro, indica dette patologie unicamente nella parte relativa alla documentazione acquisita, mentre non ve n'è traccia nella diagnosi), né ha allegato l'incidenza di tali affezioni sull'autonomia della periziata. Senza contare che, in ogni caso, il c.t.u. ha dato atto di non aver tenuto conto delle patologie che “non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante ovvero risultano di entità tale da non consentire il raggiungimento della soglia per una proficua determinazione della invalidità globale” ed ha specificato che “non sono foriere di elementi valutativi atti al determinismo della complessiva invalidità per carenze di riscontro clinico e/o documentale, la patologia osteoarticolare (artrosi), la patologia dermatologica (alopecia, psoriasi), o evidentemente documentazione medesima non presenta carattere di salienza nel determinismo del complessivo quadro invalidante, come nel caso della patologia tiroidea (ipotiroidismo in trattamento sostitutivo da esiti di TRM per adenoma tossico).”.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto nuova documentazione medica a supporto dello stesso.
7 In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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