Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6469/25/VG R.G.
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott.ssa M.Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. Codice Fiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Paola Baroli presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. Codice Fiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Micol Missana presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 8.6.02 in Bareggio (MI)
(anno 2002 - n.20 - parte II - Serie A), In separazione dei beni.
Con i seguenti figli: nata a [...], 1'1.8.08Persona_1
,nata a [...], il [...] Parte_3
FATTO
28.5.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Parte_2 e Parte_1 vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, fermi restando1. i coniugi i reciproci obblighi di legge;
2. la figlia minore Per_1 rimarrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la loro responsabilità genitoriale tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della figlia;
all'uopo, verranno congiuntamente assunte le principali scelte riguardanti gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni rilevanti nell'interesse della figlia minore mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
3. i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente tutti i maggiori fatti relativi alla figlia di cui essi siano venuti a conoscenza nonché eventuali variazioni del proprio numero telefonico;
4. il collocamento prevalente di Per_1 è fissato presso la casa coniugale sita in via Bareggio, Via Pertini,
2, ove la minore continuerà a mantenere la propria residenza;
5. il padre avrà ogni più ampia facoltà di visita e potrà vedere Per_1 ogniqualvolta lo desideri. In ogni caso, in linea generale, il sig. Pt_2 terrà con sé la minore alle seguenti cadenze:
a week-end alternati (da intendersi dal venerdì sera alla domenica sera), oltre ad un giorno
-
infrasettimanale, da decidersi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia e con gli impegni lavorativi dei genitori;
Per_ durante le festività comandate ciascun genitore starà con secondo il criterio dell'alternanza annuale;
oltre ciò la minore trascorrerà giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale e 15 giorni continuativi durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni caso, fuori dalle predette disposizioni, vengono fatti salvi diversi accordi migliorativi tra le parti, previo accordo telefonico tra i genitori e con congruo preavviso (almeno una settimana prima); nel caso in cui un genitore avesse un impegno e/o trasferta lavorativa e/o imprevisto o altro impedimento e non riuscisse a tenere con sé la figlia nei propri week end di pertinenza e/o nei giorni concordati, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente, con almeno una settimana di preavviso. Resta inteso che il genitore dovrà accordarsi con l'altro per il recupero del week end e/o della giornata non trascorsa con la figlia.
6. per quanto concerne la figlia Pt_3 poiché maggiorenne, potrà lei stessa determinare autonomamente secondo la propria volontà i tempi di permanenza presso il padre;
7. il sig. Pt 2 si impegna a versare a titolo di contributo indiretto al mantenimento delle figlie Per Pt_3 e , la somma di €.600,00 (€.300,00 per ciascuna di esse), importo che sarà versato sul c.c. avente il seguente iban [...] appoggiato presso [...]
CP_1 intestato a Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese e annualmente rivalutato in base agli indici Istat a partire dal 01.06.2026;
8. le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9. i genitori si impegnano a versare sul c.c. n.2484326 appoggiato sulla Controparte_1 intestato alla signora Parte_1 la somma complessiva di €.150,00 mensili (€.75,00 ciascuno), a titolo di accantonamento e risparmio in favore di entrambe le figlie;
d'uopo, quest'ultima si impegna, entro e non oltre il 31.5.25, a modificare il conto di addebito di cui al Fondo di accantonamento stipulato in favore delle figlie Per_1 e Pt 3 dal c.c. n.1400617 (che verrà, quindi, estinto, previo spostamento dei mutui e delle utenze ivi appoggiate come indicato di seguito ai punti 15 e 16) al c.c. n.2484326;
10. i genitori s'impegnano, a tutela del benessere delle proprie figlie, a presentare e/o far frequentare eventuali futuri loro partners solo in caso di legami stabili, seri e duraturi e a concordare le modalità di presentazione e di introduzione delle nuove figure, osservando il criterio della gradualità e dei tempi delle figlie;
11. i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto e di carta di identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
12. il sig. Pt_2 in accordo con la sig.ra Pt_1 ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito in altra abitazione in Sedriano, Via Sanzio, 8, ove provvederà a traferire anche la propria residenza anagrafica;
13. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, avendo risolto con la presente, ogni questione patrimoniale tra loro pendente;
14. si precisa che sul c.c. cointestato Controparte_1 n.1400617 poggia, altresì, un conto titoli n.
Mediolanum Best Brands PIC Nr. Contratto: 1998894 con controvalore pari ad €.1.850,00 e intestato al solo Sig. Pt_2 detto controvalore verrà versato in favore della Sig. Pt_1 entro giorni 15 dalla vendita dei relativi titoli e, in ogni caso, entro e non oltre il giorno 31.05.2025;
15. avuto riguardo alla ex casa coniugale, sita in Bareggio (MI), via Pertini n. 2, è volontà del sig. Pt_2 cedere la propria quota di proprietà pari al 50%, comprensiva di tutto quanto l'arreda e correda, alla sig.ra Pt 1 che accetta e dichiara di accollarsi, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il pagamento delle restanti rate di mutuo acceso riferito a tale immobile, nonché farsi carico di qualsivoglia spesa ordinaria e straordinaria relativa allo stesso, tra cui la polizza anti incendio
CP_2 n. 1/57873/48/761883947, prossimo versamento del premio ottobre 2025; a tal fine, la
Sig.ra Pt 1 si impegna a trasferire gli addebiti del mutuo e delle utenze di cui all'immobile dal c.c. cointestato n.1400617 a quello n.2484326, ovvero ad altro conto alla stessa intestato, entro e non oltre il 31.05.2025;
16. per quanto concerne l'immobile sito in Ravenna, via Gioacchino Rossini n. 94 è volontà della sig.ra
Pt_1 cedere la propria quota di proprietà pari al 50%, comprensiva di tutto quanto l'arreda e correda,
a favore del sig. Pt 2 che accetta e dichiara di accollarsi, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il pagamento delle restanti rate di mutuo acceso riferito a tale immobile, nonché farsi carico di qualsivoglia spesa ordinaria e straordinaria relativa allo stesso;
a tal fine, il Sig. Pt_2 si impegna a trasferire gli addebiti del mutuo e delle utenze di cui all'immobile dal c.c. cointestato n.1400617 a quello n.2181935 ovvero ad altro conto allo stesso intestato entro e non oltre il 31.05.2025;
17. con riferimento ai sopraindicati atti di cessione le parti sono concordi nel procedere con la stipulazione di contratto di permuta innanzi a Notaio, scelto dal sig. Pt_2 le cui spese saranno a carico esclusivo di quest'ultimo entro e non oltre il 30.6.25;
18. i reciproci trasferimenti di cui ai punti n.15) e n.16) costituiscono elementi essenziali e funzionali per la soluzione della crisi coniugale;
19. le parti sono concordi, inoltre, nello stabilire che l'Assegno Unico Famigliare sarà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1 la quale potrà godere altresì al 100% di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali;
20.le spese di giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno, altresì, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.11906/2023, pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.
b), della Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1 Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bareggio (MI), 1'8.6.02;
1 Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4 Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,