TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
nella causa civile R.G. n. 30521/2022
Il Tribunale di Napoli – VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti dagli Avv.ti Ettore Leperino
( ) ed Alfonso Leperino ( ) elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Napoli alla via Giuseppe Ricciardi n. 28;
ATTORI
E
in atti dall'avv. Nerino Allocati ( ) presso il cui studio C.F._7
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Gomez D'Ayala n. 6.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori esponevano che:
1. In data 18.10.2021 decedeva ab intestato il Sig. coniuge di Persona_1
e padre di , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
2. al momento dell'apertura della successione gli attori avevano contezza dell'assenza di relictum avendo in vita il sig. donato al figlio , con atto per Persona_1 CP_1
Notar dottor del 25 novembre 2019, Repertorio n. 3985, Raccolta n. Persona_2
2200, registrato a Napoli DP II il 12.12.2019 al n. 10575/1T e trascritto in medesima data a Napoli ai nn. 34041/25649, l'unico bene di sua esclusiva proprietà sito in
Napoli alla via Sandro Botticelli n. 26 (in catasto via Provinciale Traversa I n. 26) e, nello specifico, l'appartamento posto al piano terzo della scala A, distinto con il numero interno 9, composto da quattro vani ed accessori, individuato all'Ufficio del
Territorio di Napoli - Catasto Fabbricati del Comune di Napoli con i seguenti dati: sez. PIA, foglio 6, p.lla 164, sub. 15, zona cens. 5, cat. A2, cl. 7, cons. vani 5,5, superf. catast. coperta mq. 111, superf. catast. totale mq. 116, R.C. Euro 951,57, così ledendo la propria quota di legittima.
Richiamato il disposto di cui all' art. 542 c.c. gli attori chiedevano pertanto la riduzione della donazione avvenuta in favore del sig. stimando la propria lesione Controparte_1
nella misura di 1/4 per il coniuge e di 1/6 per i figli e . Parte_1 Parte_3 Pt_2
Radicatasi la lite, si costituiva il convenuto convenendo con la Controparte_1
prospettazione attorea e precisando unicamente che la volontà paterna non era stata in alcun modo coartata. Il Tribunale, all'udienza del 27.03.2025 riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. La domanda attorea è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Con atto per Notar dottor del 25 novembre 2019, Repertorio n. 3985, Persona_2
Raccolta n. 2200, registrato a Napoli DP II il 12.12.2019 al n. 10575/1T e trascritto in medesima data a Napoli 1 ai nn. 34041/25649 il signor donava al Persona_1
figlio l'immobile sito in Napoli alla via Sandro Botticelli n. 26 (in catasto via CP_1
Provinciale Traversa I n. 26) e precisamente: appartamento posto al piano terzo della scala A, distinto con il numero interno 9, composto da quattro vani ed accessori, individuato all'Ufficio del Territorio di Napoli - Catasto Fabbricati del Comune di
Napoli con i seguenti dati: sez. PIA, foglio 6, p.lla 164, sub. 15, zona cens. 5, cat. A2, cl.
7, cons. vani 5,5, superf. catast. coperta mq. 111, superf. catast. totale mq. 116, R.C.
Euro 951,57.
Sull'assunto della assenza di relictum, gli attori indicavano come lesiva della propria quota di riserva la suddetta donazione che aveva integralmente assorbito il patrimonio del defunto in violazione della quota di legittima spettante al coniuge ed ai figli Pt_2
ed . Parte_3
È evidente che ai fini della ricostruzione dell'asse, operazione prodromica alla valutazione della allegata lesione di legittima, va tenuto conto dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius cui aggiungere i beni donati e detraendo i debiti del defunto, questi ultimi pacificamente assenti. Compiuta tale operazione va osservato come l'azione di riduzione e quella di divisione ereditaria sono nettamente distinte. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte la differenza essenziale fra le due azioni consiste in ciò: che mentre l'azione di divisione tende solo alla divisione del patrimonio, l'azione di riduzione è intesa al soddisfacimento dei diritti del legittimario (indipendentemente da una divisione), che si ritengono lesi dalle disposizioni del de cuius. Dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra; senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione (cfr., Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 20143 del 03 settembre 2013). Nel caso di specie gli attori espressamente precisavano di non avere alcun interesse alla divisione del bene volendo unicamente concorrere sotto il profilo qualitativo, per la quota accertata come lesa, alla contitolarità del bene che per effetto del positivo esperimento dell'azione di riduzione sarebbe per intero rientrato nell'eredità.
Si osserva che la disposizione di cui all'art. 560 comma 3° c.c. disciplina l'ipotesi in cui la riduzione abbia ad oggetto legati e donazioni, ossia i casi in cui il valore del bene donato o legato eccede il valore della disponibile e della quota che spetta al donante come legittimario.
Giova rilevare che, come d'altra parte riconosciuto dallo stesso convenuto, al momento del decesso del non vi era alcun bene presente nel relictum essendosi spogliato Per_1
in vita dell'unico immobile di cui era titolare attraverso, appunto, l'impugnata donazione generando dunque una lesione della quota di riserva degli attori rilevante ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c. il quale testualmente recita :“Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”.
Diversamente da quanto allegato dalla parte attrice il carattere lesivo della donazione non ne comporta l'inefficacia, né tantomeno la nullità o l'annullabilità (ex multis Cass. n.
18280 del 2017) ma unicamente la facoltà per il legittimario di chiederne la riduzione in presenza dei presupposti di legge.
Al valido esperimento dell'azione predetta segue, innanzitutto, la determinazione della quota disponibile sul patrimonio ereditario che, nel caso di specie, ex art. 542 cc è pari ad
1/4, spettando a ciascun figlio la quota di riserva di 1/6 ed al coniuge quella di 1/4 da realizzare mediante la proporzionale riduzione della donazione favore di Controparte_1
eccedente la quota disponibile. Ora va detto che, ai sensi dell'art. 560 comma 3 cc, il donatario legittimario può ritenere l'immobile unicamente quando il suo valore non eccede la somma di legittima e disponibile dovendo, di contro, restituire il bene per intero nell'eredità. Avendo il convenuto ricevuto a titolo donativo l'intera titolarità del bene ed avendo quindi di certo superato il limite che gli avrebbe consentito di soddisfare con conguaglio in denaro le quote dei germani e della madre lesi, il bene deve rientrare nell'eredità e sullo stesso, in accoglimento della domanda di riduzione, gli attori saranno chiamati a concorrere sulla comproprietà del bene attraverso il meccanismo di reintegra della quota lesa.
Pertanto, avendo le parti agito a tutela della propria quota di riserva (che unicamente potranno quindi ottenere sotto il profilo quantitativo) ed avendo espressamente richiesto di riconoscere al donatario convenuto la quota disponibile in aggiunta a quella di riserva la titolarità del bene oggetto della impugnata donazione sarà pertanto così suddivisa tra le parti del giudizio: 3/12 in titolarità di (C.F. , Parte_1 C.F._1
2/12 in titolarità di (C.F. ), 2/12 in Parte_2 C.F._2
titolarità di (C.F. ), 5/12 ( somma Parte_3 C.F._3
di1/4 di quota disponibile ed 1/6 di quota di riserva) in titolarità di Controparte_1
C.F. . C.F._6
Le spese di lite, in considerazione del comportamento serbato dalle parti e della sostanziale mancata opposizione del convenuto, si ritiene equo compensarle integralmente.
PQM
1) rigetta la domanda attorea di declaratoria di nullità e/o la inefficacia e/o annullabilità dell'atto di donazione del 25 novembre 2019, per notar Per_2
Repertorio n. 3985, Raccolta n. 2200, registrato a Napoli DP II il
[...]
12.12.2019 al n. 10575/1T e trascritto in medesima data a Napoli 1 ai nn.
34041/25649
2) accerta la lesione delle quote di legittima dei pretermessi nella Parte_1
misura di 1/4, nella misura di 1/6 e nella Parte_2 Parte_3 misura di 1/6 per l'effetto dichiara che l'appartamento posto al piano terzo della scala A, distinto con il numero interno 9, composto da quattro vani ed accessori, individuato all'Ufficio del Territorio di Napoli - Catasto Fabbricati del Comune di
Napoli con i seguenti dati: sez. PIA, foglio 6, p.lla 164, sub. 15, zona cens. 5, cat.
A2, cl. 7, cons. vani 5,5, superf. catast. coperta mq. 111, superf. catast. totale mq.
116, R.C. Euro 951,57 è in comproprietà alle parti del giudizio nelle seguenti quote:
2 a) 3/12 di titolarità di C.F. Parte_1 C.F._1
2b) 2/12 di titolarità di C.F. ; Parte_2 C.F._2
2 c) 2/12 in titolarità di C.F. ; Parte_3 C.F._3
2d) 5/12 in titolarità di C.F. ; Controparte_1 C.F._6
3) compensa le spese di lite.
Napoli, così deciso in data 19/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi