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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21115/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. ANTONIO DALL'OGLIO Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. ANTONIO DALL'OGLIO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Padenghe sul
Garda (BS) in data 06.09.1986 e trascritto in data 08.settembre 1986 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Padenghe sul Garda (BS) nel registro atti di matrimonio anno 1986 Parte II, serie A
N. 11 e successivamente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Carpenedolo al n. 18 Parte
2 Serie B Anno 1986 come da comunicazione del 03.10.1986; ordinare agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni competenti di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
a) dare atto che le parti hanno concordato di nulla aver reciprocamente a che pretendere per rapporti di dare ed avere ad oggi maturati. Spese di lite compensate tra le parti.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06/09/1986 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Padenghe Sul Garda (atto n. 11, parte II, serie A).
Con decreto n. 19837/2008 del 15.10.2008 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21115/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. ANTONIO DALL'OGLIO Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. ANTONIO DALL'OGLIO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Padenghe sul
Garda (BS) in data 06.09.1986 e trascritto in data 08.settembre 1986 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Padenghe sul Garda (BS) nel registro atti di matrimonio anno 1986 Parte II, serie A
N. 11 e successivamente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Carpenedolo al n. 18 Parte
2 Serie B Anno 1986 come da comunicazione del 03.10.1986; ordinare agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni competenti di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
a) dare atto che le parti hanno concordato di nulla aver reciprocamente a che pretendere per rapporti di dare ed avere ad oggi maturati. Spese di lite compensate tra le parti.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06/09/1986 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Padenghe Sul Garda (atto n. 11, parte II, serie A).
Con decreto n. 19837/2008 del 15.10.2008 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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