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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12847/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12847/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in data
14/10/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale tutore e difensore di
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato Persona_1
nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 7344/2020;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.162,40 - somma già ridotta ex art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002 - lamenta la misura del compenso per l'attività esercitata ritenuto non adeguato all'opera prestata e al decoro professionale;
premesso in punto di fatto che: in data 22/6/2020 , ha citato in giudizio Parte_2 Persona_1
e , chiedendo la condanna in solito di questi
[...] Controparte_2
ultimi al pagamento di € 2.000.000; in data 28/11/2020, con comparsa di intervento volontario, si è costituito altresì , al fine di chiedere la condanna dei convenuti Controparte_3
e , al pagamento in solido tra di loro, di € 800.000,00; Per_1 CP_2
in data 3/5/2024 si è costituito in giudizio;
Persona_1
il giudizio si è concluso con sentenza n. 3670/2024 depositata in data
2/9/2024, in cui il Tribunale ha accolto parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannato al pagamento di euro Persona_1
114.986,56 nei riguardi di e di euro 328.533,09 nei Parte_2
riguardi di il tutto oltre interessi legali dalla data della Controparte_3
sentenza al soddisfo;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso che nell'istanza di liquidazione del compenso del 15/6/2024,
l'avv. aveva chiesto la liquidazione del compenso come da punto 9) Pt_1
del “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti civili” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Palermo e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 7/03/2022, pari ad € 11.130,00; rilevato che il “Protocollo di Intesa” non è vincolante per il Giudice, il quale può disattendere la richiesta di adeguamento del compenso al medesimo
Protocollo, com'è accaduto nel caso in esame, seppure implicitamente (sulla efficacia non vincolante ma “persuasiva” dei Protocolli vedi Cass. Ord. n.
29184/2023);
2
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018
(applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che ai fini della determinazione del valore della controversia,
“nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (ex art. 5, comma 2 DM 55/2014); che pertanto, “nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia” (Cass. Ord. n. 18507/2018); rilevato che, nel caso in specie, l'importo oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice pari a € 2.000.000, Parte_2
costituisce idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore della controversia;
rilevato conclusivamente che il compenso va quantificato in € 7.289,25 così determinato: competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa da € 1.000.001 a € 2.000.000, valore minimo (stante la costituzione tardiva del e la concreta attività difensiva espletata, consistita nella Per_1
redazione della comparsa di costituzione e nella sola memoria di replica del
18.06.2024) per tutte le 4 fasi svolte (studio € 2.995,00, introduttiva € 1.976,00,
3 istruttoria € 4.398,5 riconosciuta solo per metà e decisionale € 5.209,00), con riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art 130 DPR n 115/2002; rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, considerando: competenza
Tribunale, scaglione da € 5.201 a € 26.000 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 9.488,50 – € 1.162,40) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre €
264,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Terza civile, in data
14/10/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di Parte_1
compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di Per_1
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile
[...]
RG n. 7344/2020 - la somma di € 7.289,25, oltre rimborso spese forfettario, CPA
e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 11/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12847/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in data
14/10/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale tutore e difensore di
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato Persona_1
nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 7344/2020;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.162,40 - somma già ridotta ex art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002 - lamenta la misura del compenso per l'attività esercitata ritenuto non adeguato all'opera prestata e al decoro professionale;
premesso in punto di fatto che: in data 22/6/2020 , ha citato in giudizio Parte_2 Persona_1
e , chiedendo la condanna in solito di questi
[...] Controparte_2
ultimi al pagamento di € 2.000.000; in data 28/11/2020, con comparsa di intervento volontario, si è costituito altresì , al fine di chiedere la condanna dei convenuti Controparte_3
e , al pagamento in solido tra di loro, di € 800.000,00; Per_1 CP_2
in data 3/5/2024 si è costituito in giudizio;
Persona_1
il giudizio si è concluso con sentenza n. 3670/2024 depositata in data
2/9/2024, in cui il Tribunale ha accolto parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannato al pagamento di euro Persona_1
114.986,56 nei riguardi di e di euro 328.533,09 nei Parte_2
riguardi di il tutto oltre interessi legali dalla data della Controparte_3
sentenza al soddisfo;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso che nell'istanza di liquidazione del compenso del 15/6/2024,
l'avv. aveva chiesto la liquidazione del compenso come da punto 9) Pt_1
del “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti civili” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Palermo e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 7/03/2022, pari ad € 11.130,00; rilevato che il “Protocollo di Intesa” non è vincolante per il Giudice, il quale può disattendere la richiesta di adeguamento del compenso al medesimo
Protocollo, com'è accaduto nel caso in esame, seppure implicitamente (sulla efficacia non vincolante ma “persuasiva” dei Protocolli vedi Cass. Ord. n.
29184/2023);
2
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018
(applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che ai fini della determinazione del valore della controversia,
“nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (ex art. 5, comma 2 DM 55/2014); che pertanto, “nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia” (Cass. Ord. n. 18507/2018); rilevato che, nel caso in specie, l'importo oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice pari a € 2.000.000, Parte_2
costituisce idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore della controversia;
rilevato conclusivamente che il compenso va quantificato in € 7.289,25 così determinato: competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa da € 1.000.001 a € 2.000.000, valore minimo (stante la costituzione tardiva del e la concreta attività difensiva espletata, consistita nella Per_1
redazione della comparsa di costituzione e nella sola memoria di replica del
18.06.2024) per tutte le 4 fasi svolte (studio € 2.995,00, introduttiva € 1.976,00,
3 istruttoria € 4.398,5 riconosciuta solo per metà e decisionale € 5.209,00), con riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art 130 DPR n 115/2002; rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, considerando: competenza
Tribunale, scaglione da € 5.201 a € 26.000 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 9.488,50 – € 1.162,40) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre €
264,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Terza civile, in data
14/10/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di Parte_1
compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di Per_1
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile
[...]
RG n. 7344/2020 - la somma di € 7.289,25, oltre rimborso spese forfettario, CPA
e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 11/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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