Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._2
, nato ad [...] il [...] ); Controparte_2 C.F._3
, nata ad [...] il [...] ( ); Parte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Noschese e Giovanni Santimone per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
(c.fisc. ) Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spirito per procura allegata alla comparsa di risposta;
nato ad [...] il [...] ( ); CP_4 C.F._5
, nata ad [...] il [...] ( ); Controparte_5 CodiceFiscale_6
contumaci;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4191/2023, pubblicata il 04/10/2023.
CONCLUSIONI
1
l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda revocatoria avanzata dal fallimento Con vittoria Parte_3
di spese dei due gradi del processo e con attribuzione in favore dei difensori antistatari”.
Per l'appellato : “rigettare l'appello proposto dai Sigg. CP_3 [...]
e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
avverso e per la riforma della sentenza n. 4191/23 del 4.10.23 del Tribunale di
Salerno, con vittoria di spese di lite, oltre accessori”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., proposta dal , la sentenza in oggetto dichiara CP_3 Controparte_3
l'inefficacia dell'atto pubblico del 24.11.2016, con il quale Parte_1
ha alienato tutto il suo patrimonio immobiliare, trasferendo alla moglie Pt_2
la propria quota di ½ dei diritti immobiliari sui beni in comunione legale e
[...]
donando ai figli e , in ragione di un mezzo Controparte_1 Controparte_2
ciascuno pro indiviso, i diritti immobiliari relativi a beni di sua proprietà siti in
Eboli. La sentenza condanna, poi, alla restituzione, in favore del Parte_2
, della somma di € 70.924,00, da rivalutare all'attualità, quale importo CP_3
equivalente del prezzo ricavato dalla vendita a Parte_4
con contratto del 12.11.2019, di un'unità immobiliare oggetto della revocatoria, oltre interessi legali sulla somma rivalutata all'attualità dalla sentenza al soddisfo.
Superate le eccezioni pregiudiziali (difetto di legittimazione attiva della curatela e di legittimazione passiva di;
mancata audizione del Parte_1
comitato dei creditori), il giudice di primo grado premette, in punto di diritto, che anche il trasferimento al coniuge di diritti immobiliari in esecuzione degli accordi di separazione consensuale dei coniugi, oltre che la donazione ai figli, è suscettibile di revocatoria, dovendosi qualificare, a seconda della sua funzione, come atto oneroso o gratuito.
Ciò premesso, espone che, nel caso di specie, sussiste il credito del CP_3
nei confronti di , già amministratore unico e liquidatore della Parte_1
società fallita , accertato con la sentenza n. 4411 del Controparte_3
2023 che lo condanna al risarcimento dei danni arrecati da mala gestio, liquidati in
2 € 187.860,17 oltre interessi e rivalutazione;
che ricorre l'US MN (parte attrice ha documentato il passivo accertato, allegando i verbali di verifica dello stato passivo e alcune domande di insinuazione relative a crediti anteriori all'atto di disposizione;
l'atto dispositivo ha determinato la fuoriuscita di tutti i cespiti presenti nel patrimonio del debitore) e la scientia MN in capo al disponente ( Parte_1
, amministratore unico della società fallita non poteva non percepire,
[...]
anche in considerazione del suo profilo di operatore economico qualificato, il pregiudizio che la dismissione di tutto il proprio patrimonio immobiliare avrebbe comportato rispetto a possibili pretese risarcitorie derivanti dalle condotte illegittime poste in essere nello svolgimento della propria attività di amministratore;
in sede di colloquio con il curatore, ha ammesso di aver dismesso tutto il suo patrimonio immobiliare nel pieno della crisi societaria, che ha imputato alla crisi matrimoniale culminata nell'anno 2016 con la separazione).
La sentenza afferma, poi, che per la revocatoria esperita non occorre anche il presupposto soggettivo (la scientia MN) in capo ai familiari contraenti, data la gratuità, sia della donazione ai figli (anche laddove la si qualifichi come donazione remuneratoria), sia del trasferimento alla moglie (la qualificazione delle attribuzioni patrimoniali realizzate nell'ambito di accordi di separazione personale fra i coniugi come onerose o gratuite discende dalla verifica, in concreto, se si inseriscono, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale;
nella specie, la previsione della volontà dei coniugi di attribuire i beni in comunione alla moglie e la dichiarazione di indipendenza economica degli stessi, senza necessità di previsione di obblighi di mantenimento, denota il carattere gratuito della cessione della quota dei beni in comunione)
La sentenza di primo grado riconosce, infine, che non può dichiararsi l'inefficacia del successivo atto di compravendita del 12.11.2019, con il quale ha trasferito a e chiamati in Parte_2 CP_4 Controparte_5
causa, immobili acquisiti in virtù del trasferimento revocato. Tale vendita risulta, infatti, trascritta in data 12.11.2019, prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 9.4.2020, e perciò è opponibile alla curatela, a norma dell'art. art. 2901, comma 4, c.c.; né può superarsi la presunzione di buona fede dei sub- acquirenti. Resta fermo, tuttavia, il diritto della curatela, privata della garanzia patrimoniale del debitore, ad ottenere il corrispettivo ricevuto dal primo acquirente in virtù dell'atto di compravendita stipulato con il terzo sub-acquirente e la
3 domanda tesa ad ottenere la restituzione da parte dell'alienante, già donatario dell'immobile oggetto dell'atto revocando, del corrispettivo ricevuto per la compravendita del bene nei confronti dei terzi, formulata in sede di memorie ex art
183, comma 6, c.p.c., non costituisce domanda nuova ma configura una mera emendatio libelli. Da ciò consegue che è tenuta a corrispondere Parte_2
alla curatela fallimentare la somma di € 70.924,00, quale importo equivalente del prezzo ricavato dall'atto di compravendita del 12.11.2019, da rivalutare all'attualità trattandosi di debito di valore.
L'appello
, , e Parte_1 Controparte_1 Pt_1 CP_2 Pt_2
propongono appello avverso la sentenza e, con un unico articolato motivo
[...]
di impugnazione, contestano l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato e la scientia MN in capo al disponente.
Deducono che il credito “litigioso” vantato dal era fondato, nell'atto CP_3
di citazione di primo grado, su una presunta perdita del capitale sociale dal 2014 e sulla continuazione dell'impresa, che avevano aggravato la debitoria, sulla errata contabilizzazione di poste e sulla irregolare tenuta delle scritture contabili;
che la sopravvenuta sentenza del tribunale delle imprese di Napoli ha, però, escluso la sussistenza delle condotte illecite dell'amministratore poste a fondamento della domanda revocatoria, ritenendolo, invece, responsabile di danni riconducibili prevalentemente a condotte distrattive (non essendo documentato l'incasso di €
17.499,25 quale corrispettivo della dismissione delle immobilizzazioni nell'anno
2016, risultando disperse le rimanenze per l'importo di euro 15.000,00 e non essendovi documentazione in ordine all'impiego delle somme in conto cassa per l'importo di euro 283.856,48 per l'anno 2016 e di euro 80.298,03 per l'anno 2017); che trattasi di titoli diversi da quelli considerati dal tribunale nel giudizio di revocazione ed attengono a circostanze diverse da quelle poste a fondamento dal fallimento per individuare il credito litigioso;
che tali condotte distrattive sono tutte successive al 2015, per cui il credito litigioso è posteriore alla donazione revocata.
Osservano, altresì, che anche i crediti ammessi al passivo nel fallimento sono crediti erariali relativi all'anno 2015, risultando l'anteriorità rispetto all'atto impugnato solo di un esiguo credito di € 361,38 della camera di commercio e un credito di € 36.334,17 per mancati versamenti dei contributi previdenziali e di iva
(la domanda del dipendente che ha chiesto il fallimento e l'altra domanda dell'Agenzia delle Entrate non sono state esaminate); che la consistenza del credito
4 vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito (meno di 40.000,00 euro) è risibile, soprattutto in considerazione dell'oggetto dell'atto revocando che ha rappresentato un adempimento di un obbligo di natura alimentare;
che la preesistenza di debiti esclusivamente erariali (la mancanza di altri creditori sociali, come fornitori, dipendenti, banche) implica l'insussistenza della scientia MN, poiché non può ipotizzarsi che il fosse consapevole di creare un danno Parte_1
ai creditori sociali;
che, in altri termini, non può dirsi che la donazione conseguente alla separazione dei coniugi abbia rappresentato la volontà di di Parte_1
sottrarre il suo patrimonio ai creditori o, sotto altra prospettiva, che il Parte_1
abbia messo in atto una separazione coniugale per non pagare i debiti tributari della società.
Il , costituitosi, risponde che le Controparte_3
condotte dannose e le criticità gestionali accertate dal Ctu (dott. ) Persona_1
riguardano la dismissione delle immobilizzazioni nell'anno 2016 per un valore complessivo netto di € 17.499,25, il pagamento nell'anno 2016 in violazione della postergazione dell'importo di complessive € 14.284,44 di cui alla suddetta fattura
441, rimesso ai soci, la sottrazione del residuo delle rimanenze riportate nel 2017 per un valore di € 15.000,00, la mancata registrazione di ricavi nell'anno 2016 per un importo complessivo di € 6.166,32 e per l'anno 2017 per un importo complessivo di € 10.501,07, Iva non riportata e non pagata per € 6.813,88 (tra il
2015 e il 2017), evasione di imposta per l'azzeramento del conto “Debiti verso dipendenti” di € 33.527,10 e del conto Risconti Passivi di € 52.328,00, per un CP importo quantificabile in € 27.877,15 ( € 23.610,15 a titolo di del 27,5% e €
4.267,00 a titolo di Irap del 4,97%), una fittizia movimentazione del conto cassa non documentata per l'anno 2016 di € 283.856,48 e per l'anno 2017 di € 80.298,03,
l'importo di cui alla fattura n. 436 del 30.12.16 non incassato;
che già a fine del
2014 il capitale sociale risultava completamente eroso, rilevando poi un danno al patrimonio sociale pari a € 127.829,69 dato dall'incremento del deficit patrimoniale verificatosi dal 2014 al 2017; che il ha evidenziato, anche mediante CP_3
l'ausilio della relazione peritale del proprio consulente di parte, le condotte di mala gestio poste in essere da precedenti e successive agli atti di Parte_1
dismissione del patrimonio;
che la riconducibilità della pretesa, come prospettata da parte attrice, a condotte illegittime che avrebbero comportato la totale erosione del capitale sociale a far data dall'anno 2014 (accertata da Ctu dott. Trib. Per_1
Napoli) consente di affermare l'anteriorità del credito risarcitorio rispetto all'atto
5 contestato e finanche rispetto all'assunzione dell'obbligo del trasferimento dei beni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale del 20.10.2015, a nulla valendo che alla data della cessazione della carica dell'amministratore unico lo stato di crisi non fosse ancora manifesto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di sospensione del processo in attesa della decisione della Corte d'appello di Napoli, avanzata solo con la precisazione delle conclusioni (nota scritta del 11.12.2024) e in carenza dei presupposti per la sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dell'azione revocatoria in pendenza del giudizio di appello avente ad oggetto l'accertamento del credito che legittima la revocatoria. Non ricorre, infatti, una relazione di pregiudizialità
“tecnico-giuridica” dell'azione di accertamento del credito rispetto all'azione revocatoria.
Nel merito, con sentenza n. 4411, pubblicata il 2.5.2023, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, ha condannato al Parte_1
pagamento in favore della curatela del Controparte_3
della somma di € 187.860,17 oltre interessi e rivalutazione, per il risarcimento dei danni cagionati alla società fallita nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore unico (dal 20.1.2009 al 28.2.2017, data in cui la società è stata posta in liquidazione) e di liquidatore della società fallita.
In particolare, il Tribunale di Napoli ha accertato, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, che non vi è alcuna giustificazione documentale circa l'impiego e la destinazione, sia del patrimonio della società fallita (le immobilizzazioni del valore di € 17.499,25 erano state dismesse nell'anno 2016 senza alcuna documentazione dell'incasso di un corrispettivo;
le rimanenze del valore di €
15.000,00 erano state disperse), sia delle somme appartenenti alla società (non è documentato l'impiego delle somme in conto cassa per l'importo di € 283.856,48 nell'anno 2016 e di € 80.298,03 nell'anno 2017). In sostanza, secondo tale accertamento, la società è stata privata del suo patrimonio da condotte distrattive imputabili all'amministratore , il quale non ha reso conto del Parte_1
mancato reperimento dei beni della società e non ha giustificato la loro destinazione ad esigenze dell'impresa, per cui deve dedursi che li ha dolosamente distratti. Pur trattandosi della sottrazione di importi “notevolmente superiori allo sbilancio fallimentare, quantificato dal Ctu nella misura di euro 187.860,17”, la domanda
6 risarcitoria è stata accolta nei limiti dello sbilancio fallimentare, come domandato dal curatore.
Secondo gli appellanti, il credito risarcitorio accertato dal Tribunale di Napoli, che fonda la legittimazione della curatela all'azione revocatoria, è riferito a condotte distrattive del 2016 e 2017, tutte successive all'atto pubblico del 24.11.2016 oggetto della revocatoria, compiuto in esecuzione degli accordi di separazione consensuale omologati con decreto del 20.10.2015. Con ciò, contestano la sussistenza della scientia MN, non potendo ipotizzarsi una consapevolezza dell'amministratore di sottrarre il suo patrimonio a creditori futuri, tanto più che al momento di compimento dell'atto il passivo della società era di modesto importo.
Osserva la Corte che il contratto stipulato in data 24.11.2016 contiene due diversi atti di disposizione dei beni di : da un lato, il Parte_1
trasferimento alla moglie separata della propria quota (metà Parte_2
indivisa) dei beni immobili facenti parte della comunione legale, in esecuzione di accordi di separazione consensuale omologata (ad ottobre del 2015); dall'altro lato, la donazione ai figli ( e ) della proprietà Controparte_1 Controparte_2
esclusiva di altri immobili. Non essendo contestata dagli appellanti la natura gratuita anche del trasferimento immobiliare alla moglie separata, benché in esecuzione di accordi di separazione, non è in discussione quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo cui l'azione revocatoria non richiede alcun presupposto soggettivo in capo ai beneficiari delle attribuzioni patrimoniali.
La questione devoluta in appello attiene, invece, al presupposto soggettivo in capo al disponente-debitore, dovendosi stabilire se la revocatoria ordinaria del contratto del 24.11.2016 presuppone solo la “scientia MN” del debitore (ove si tratti di un atto successivo al sorgere del credito), come ritiene il giudice di prime cure, o se occorre, invece, il “consilium fraudis” di , come Parte_1 ipotizzano gli appellanti in relazione all'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito.
L'argomento degli appellanti circa l'anteriorità del contratto del 24.11.2016 rispetto alle condotte distrattive non può essere condiviso.
L'obbligazione dell'ex amministratore di risarcire alla Parte_1
società fallita il danno cagionato dalle sue condotte distrattive accertate dal
Tribunale di Napoli è sorta, in parte, già nel corso del 2016, prima del compimento, nel novembre dello stesso anno, degli atti a titolo gratuito che hanno privato la società creditrice della garanzia patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., del proprio
7 credito. In quell'anno, come si desume dalla sentenza che ha accertato il credito risarcitorio, l'amministratore ha sottratto alla società le immobilizzazioni (del valore di € 17.499,25) e le somme in conto cassa (€ 283.856,48). Nell'anno successivo ha distratto le rimanenze (del valore di € 15.000,00) ed il conto cassa del 2017 (€
80.298,03). Si tratta, perciò, di un credito risarcitorio sorto già nel corso del 2016, prima dell'atto pubblico del 24.11.2016, prevalentemente per la distrazione delle somme di denaro ricavate dalla società in corso d'anno, e aggravatosi nel 2017, dopo il compimento dell'atto pubblico. Pertanto, è sufficiente, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza da parte del debitore della società fallita (
[...]
), nel momento in cui ha disposto dei suoi beni a titolo gratuito, sia Parte_1
di aver già procurato un danno alla società che amministrava mediante la distrazione del suo patrimonio, sia di sottrarre alla società creditrice, con il compimento degli atti gratuiti, la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Non assume alcuna rilevanza, ai fini della revocatoria, l'entità (esigua, secondo gli appellanti) dei debiti della società fallita al momento dell'atto pubblico, dato che l'obbligazione di garantita dal suo patrimonio (sottratto con Parte_1
gli atti dispositivi gratuiti) è il suo debito risarcitorio verso la società fallita e non i debiti della società verso i terzi. Così come è irrilevante che uno dei due atti di disposizione del patrimonio compiuti con il rogito del 24.11.2016 (il trasferimento alla moglie separata della metà indivisa dei beni caduti nel regime della comunione legale) sia stato compiuto in esecuzione degli accordi di separazione di ottobre
2015, dal momento che l'effetto traslativo si è realizzato solo con l'atto pubblico.
Né questo può ritenersi un atto doveroso, in ragione dell'obbligo assunti con gli accordi di separazione, esente da revocatoria ex art. 2901, comma 3 c.c., che integra un'eccezione in senso stretto, non proposta in primo grado.
Di qui l'infondatezza dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore del appellato, con esclusione degli appellati e CP_3 CP_4 [...]
rimasti contumaci. Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_5
conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022,
n. 147 (valore € 187.860,17), con riduzione della metà ex art. 130 del D.P.R. n. 115
8 del 2002 e distrazione in favore dello Stato, a norma dell'art. 133 (il curatore fallimentare è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 144, con decreto del giudice delegato del 12.4.2024).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 196/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del Parte_2
grado di appello in favore del , che Controparte_3 liquida in € 3.500,00 per onorari di difesa (€ 7.000,00 diviso due, ex art. 130 del
D.P.R. n. 115/2002), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con pagamento in favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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