2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e' costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all' articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'))