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31 luglio 2021
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22 aprile 2023
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30 gennaio 2025
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Art. 62-quater. (( (Anagrafe nazionale dell'istruzione). )) (( 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e' costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all' articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'))
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e' costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all' articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'))
Commentari • 9
- 1. Parere su uno schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante il regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale…Garante Privacy · 24 marzo 2022 · 7.893923
[…] Il Ministero dell'istruzione ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, di natura regolamentare, recante le modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) prevista dall'articolo 62-quater del “Codice dell'Amministrazione Digitale”, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, e sui relativi quattro allegati tecnici -che ne costituiscono parte integrante- recanti, rispettivamente, l'indicazione dei “dati resi disponibili in ANIST”, le regole disciplinanti l'”allineamento tra ANIST e ANPR” e l'”allineamento tra ANIST e ANNCSU”, nonché le “principali garanzie e misure di sicurezza”.
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Giurisprudenza • 19
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 3709Provvedimento: Sentenza n. 3709/2025 Depositato il 11/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: FRUSCELLA GIUSEPPE, Presidente D'AMBROSIO LAURA, Relatore DE MASELLIS MARIELLA, Giudice in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 150/2023 depositato il 10/01/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Dogane E Monopoli Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz. …Leggi di più...
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