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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Leonardo Parte_1 P.IVA_1
Vesci,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Mario Controparte_1 C.F._1
Fezzi, Maurizio Borali e Daniele Santagostino,
-appellata-
Oggetto: impugnazione trasferimento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1457/2024, pubblicata in data 16 aprile 2024, dal Tribunale Civile – Sezione
Lavoro di Milano:
In via principale:
- rigettare tutte le domande accolte in primo grado con la predetta sentenza n. 1457/2024 in favore della IG , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
pagina 1 di 14 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale della sentenza n. 1457/2024 impugnata:
- accertare e dichiarare l'inesistente prova del danno e conseguente l'assenza di possibile risarcimento del danno;
- accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle somme richieste dalla IG
dal 15 novembre 2018, o dalla diversa data che verrà accertata in giudizio e Controparte_1
ritenuta di giustizia;
- quanto alle somme rivendicate a titolo di risarcimento del danno, ridurre la % (percentuale) riconosciuta in motivazione, parametrare il quantum alla mensilità netta e non lorda e, come esposto in punto di diritto, comunque ridurre l'abnorme quantum riconosciuto rispetto all'effettivo nocumento
e la conseguente somma risarcitoria;
Da ultimo:
- per gli effetti, disporre la restituzione totale in favore della della somma Parte_1 di € 26.055,00 versata in esecuzione del provvedimento reso dal Giudice in primo grado, oltre interessi di legge dal dì della erogazione al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”;
Per parte appellata:
“voglia la Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro così giudicare:
1) In via principale: respingere l'appello avversario perché infondato, confermando i capi di sentenza oggetto dell'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti dell'esponente presso il punto vendita di PA Campus, con lettera in data 31 luglio 2023;
b) conseguentemente, annullare e/o ordinare alla società di revocare tale trasferimento e di assegnare la signora ad uno dei punti vendita siti in Lombardia (ZA, ME o Cerro CP_1
Maggiore), o comunque più prossimo alla sua residenza;
c) condannare la società a risarcire alla signora il danno cagionato con il provvedimento di CP_1 cui al precedente punto a) ed in particolare a risarcire le spese per l'effetto sostenute, che la stessa si riserva di quantificare in sede di discussione;
pagina 2 di 14 b) confermare, per il resto, la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione;
3) in ogni caso, condannare la società alla rifusione delle spese e dei compensi professionali e delle spese del grado, comprensive del contributo unificato, se dovuto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, sez. lav., con sentenza n. 1457/2024 del 19.3.2024, pubblicata in data
16.4.2024, pronunciandosi sul ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da nei confronti Controparte_1
di avverso il provvedimento di trasferimento dalla sede del Cinema Parte_1
ON di Milano, via Santa Radegonda, 8 -alla quale era assegnata con mansioni di “addetta multiplex”, inquadrate nel livello C del CCNL per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema- teatrali in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario parziale al 75% decorrente dal 1.5.2005- alla sede del Cinema PA Campus, comunicatole in data 31.7.2023 con effetto dal 1.9.2023, ha rigettato l'impugnazione interposta dalla lavoratrice, ravvisando nella chiusura della sede lavorativa di provenienza (determinata dal mancato rinnovo del contratto di affitto dei relativi locali da parte della proprietà) una valida ragione organizzativa e ritenendo, nel contempo, che il provvedimento aziendale non fosse censurabile, neppure sotto il profilo del rispetto dei criteri della buona fede e correttezza, intesi in senso oggettivo, ex art. 1175 e 1375 c.c., là dove la scelta della nuova sede di assegnazione era stata attuata, dopo aver esperito, pur con esito negativo, la procedura sindacale all'uopo prevista dall'art. 9 del CCNL sopra richiamato, sulla base di una graduatoria redatta secondo criteri oggettivi, quali l'anzianità di servizio, i carichi di famiglia, l'appartenenza a categorie protette, la fruizione di permessi ex l. 104/92, specifiche esigenze di cura personali e familiari
(certificate ex art. l. 104/92), che avevano visto la lavoratrice appellata collocarsi in posizione recessiva rispetto ad altri dipendenti interessati dalla chiusura della sede di provenienza e ricollocati presso le sedi Lombarde (di ZA e Cerro Maggiore) in ragione dell'applicazione di detti criteri.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, nel contempo, che l'individuazione della sede di destinazione non dovesse porsi come scelta inevitabile, ma come soluzione ragionevole nel contesto delle alternative organizzative aziendali percorribili e che, in particolare, il ricorso ai contratti a tempo determinato (in ragione di circa un terzo della forza lavoro anche nel periodo estivo) tanto nelle sedi lombarde (di
ZA, Cerro Maggiore e ME), quanto in quella di destinazione (PA Campus) fosse giustificato dalla peculiarità del settore cinematografico e costituisse, pertanto, una legittima scelta imprenditoriale (non censurabile ex art. 41 Cost.).
pagina 3 di 14 La legittimità del trasferimento, secondo il Tribunale, era confermata, inoltre, dall'assenza di assunzioni a tempo indeterminato presso le sedi lombarde successive ai trasferimenti e dall'effettività delle esigenze di servizio presso le sedi di destinazione, dimostrata dall'attività lavorativa regolarmente svolta dalla ricorrente presso la stessa, mentre era irrilevante che presso dette sedi fossero successivamente cessati (per pensionamento/dimissioni) alcuni rapporti lavorativi a tempo indeterminato, trattandosi di circostanze sopravvenute al trasferimento di cui non era dimostrato che la datrice di lavoro avesse avuto contezza preventiva già dall'epoca di adozione del provvedimento.
Con la sentenza di primo grado sono state, invece, accolte, a fronte della ravvisata genericità della clausola del contratto di lavoro a tempo parziale relativa all'orario di lavoro, le domande della lavoratrice volte ad ottenere:
a) la determinazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro, stabilita dal giudice, tenuto conto delle esigenze familiari e di spostamento prospettate dalla , mediante CP_1
articolazione su 5 giorni a settimana, con 2 giorni consecutivi fissi di riposo a rotazione ed almeno una domenica di riposo su 7 consecutive, a partire dall'orario di apertura della sala
(corrispondente al primo turno);
b) il risarcimento del danno per il pregresso, quantificato, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, in misura pari al 10% della retribuzione mensile di cui all'ultimo cedolino prodotto e liquidato, quindi, in ragione del tempo di protrazione della violazione (203 mesi) nell'importo di euro 26.055,05.
Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, sono state integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c..
La sentenza è stata appellata dalla con ricorso depositato in data 3.6.2024, Parte_1
limitatamente alle statuizioni di cui ai capi da 1) a 3) del dispositivo, che hanno visto accolte le domande della lavoratrice, la quale, tempestivamente costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.9.2024, ha interposto a sua volta appello incidentale avverso la statuizione di rigetto dell'impugnazione del trasferimento.
Quanto all'appello principale, con il primo motivo, titolato “Inesistente violazione dell'art. 2 d.lgs. n.
61/2000 e art. 5 d. Lgs n. 81/2015: legittimità della condotta aziendale”, 1 Parte_1
impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la sua condotta come illegittima sul mero presupposto del reiterarsi dell'asserito inadempimento aziendale per oltre 18 anni (dal 1° maggio
2005):
pagina 4 di 14 - senza tenere conto dell'organizzazione dell'Azienda e del Multiplex al quale era ed è attualmente addetta la , dove gli orari di lavoro dei dipendenti vengono stabiliti in base alla CP_1
programmazione dei film nelle diverse sale ed alla loro durata, programmazione che, talvolta, può variare anche con cadenza settimanale in relazione alle “uscite” dei film nelle sale cinematografiche;
- in assenza di alcuna lamentela da parte della lavoratrice per ben 18 anni;
- in assenza di alcun pregiudizio e danno subito dalla dipendente, dal momento che sia il contratto di assunzione a tempo parziale al 50%, che la sua trasformazione in part time 75% con lettera del 24 febbraio 2006, erano stati stipulati ritualmente per iscritto con specifica indicazione della durata della prestazione (n. 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, in un orario compreso dalle ore 12.00 alle ore
3.30 del mattino), in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 61/2000 ed ora dall'art. 5 del
D. Lgs. n. 81/2015, nonché dall'art. 13 del CCNL applicato ai rapporti di lavoro che prevedono, per la validità del contratto a tempo parziale, che lo stesso dev'essere redatto per iscritto e deve riportare la durata della prestazione lavorativa.
Ribadisce, inoltre, che nei Multisala, dove aveva lavorato e lavora attualmente l'odierna appellata
(prima ex ON ed ora PA Campus), i turni lavorativi (notoriamente pomeridiani, con orari prolungati nel fine settimana) sono generalmente comunicati a tutti i dipendenti con 7/10 giorni di anticipo, tempo -in tesi- necessario e sufficiente affinché un lavoratore possa organizzarsi il proprio tempo libero.
Con il secondo motivo di appello – titolato “Inesistente diritto al risarcimento del danno: illogica e contraddittoria motivazione sul punto” – la Società impugna la sentenza, in quanto asseritamente illogica e contraddittoria, nel punto in cui il primo giudice ha dapprima affermato che il ricorso è
“scarno di allegazione in punto di concreto pregiudizio subito dalla lavoratrice”, evidenziando, altresì, che “tantomeno la ricorrente ha dato conto di aver perso potenziali occasioni lavorative per effetto della mancanza di una concordata distribuzione dell'orario di lavoro”, per poi riconoscere alla lavoratrice un “cospicuo” risarcimento del danno per l'inadempimento dell' Pt_2
Sul punto parte appellante lamenta, invero, che, come per altro già rilevato dal primo giudice nella sentenza, la lavoratrice, che, nonostante la lunga durata del rapporto di lavoro, non aveva mai in precedenza fatto pervenire all'Azienda formali lamentele, non aveva prodotto alcuna prova a supporto della doglianza.
pagina 5 di 14 Ricorda che, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice in sentenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno solo in presenza di eventuali comportamenti abusivi del datore di lavoro, nella specie non riscontrati.
Con il terzo motivo di appello -titolato “Violazione ed errata interpretazione dell'art. 1226 c.c. erroneità e, in ogni caso, abnormità della liquidazione equitativa effettuata dal giudice di primo grado”- impugna la sentenza di prime cure anche in merito al profilo della Parte_1
quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice, considerando la valutazione equitativa dallo stesso effettuata errata e non condivisibile. Sostiene a tal riguardo che, essendo notorio che la valutazione del danno deve strettamente legarsi al pregiudizio subito dal lavoratore per la mancata collocazione oraria della prestazione lavorativa, nonché alla perdita di ulteriori (e documentate) posizioni lavorative, tali assunti non erano mai stati dimostrati dalla . CP_1
Nella denegata ipotesi di conferma di tale capo della sentenza chiede, per lo meno, la riduzione della percentuale riconosciuta nella sentenza di primo grado (10%), riparametrando il quantum alla mensilità netta e non lorda.
Con il quarto motivo di appello -titolato “Violazione ed errata applicazione dell'art. 2948 c.c. prescrizione parziale delle pretese della signora ”- la datrice di lavoro impugna la sentenza CP_1
nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione parziale dalla stessa avanzata.
Il Giudice di primo grado, per parte appellante, avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2948, n. 4, c.c., riconoscere prescritte le pretese economiche vantate a titolo di danno da parte della odierna appellata sino a tutto il 15 novembre 2018, atteso che il primo atto con il quale la stessa aveva rivendicato il risarcimento era il ricorso di primo grado, notificato in data 15 novembre 2023.
Con il quinto e ultimo motivo di appello –“Istanza di restituzione delle somme dovute dalla Parte_1
in ragione della decisione di primo grado”- la Società chiede, nell'auspicato accoglimento
[...]
del presente gravame e dell'integrale o anche parziale riforma della sentenza impugnata, la restituzione in favore della somma di € 26.055,00 corrisposta alla lavoratrice in data 26.04.2024 in esecuzione della sentenza.
L'appellata, tempestivamente costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
13.9.2024, chiede di confermare i capi della sentenza impugnati dalla Società, evidenziando che nel corso del rapporto di lavoro non le è mai stata fornita una pianificazione oraria definibile come tale;
insiste nel ribadire la violazione della normativa in tema di orario part-time (D. Lgs. 61/2000 prima e
D. Lgs. 81/2015 poi), preso atto della quale il primo Giudice, correttamente, aveva applicato le sanzioni pagina 6 di 14 previste dalla legge e liquidato il danno in misura congrua, tenuto conto del tempo di protrazione della violazione.
Sull'eccezione di prescrizione ne contesta la fondatezza richiamando la nota sentenza della Cassazione
n. 26246/2022 ed escludendo, di conseguenza, la sussistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio.
La lamenta che, peraltro, la datrice di lavoro non avrebbe adempiuto alle statuizioni di CP_1 condanna relative alla collocazione dell'orario di lavoro, avendole trasmesso, in data 28.3.2024, comunicazione del seguente tenore “provvediamo a disporre i turni in adempimento di quanto disposto dal Giudice, con rotazione di una domenica di riposo su sette consecutive, che quindi modificherà la
Sua settimana e che provvederemo a comunicare entro 7/10 giorni di anticipo rispetto alla settimana di pertinenza”, per poi inviarle, in data 22.4.2024, una pianificazione trimestrale con riserva di comunicare quelle successive con un congruo anticipo.
L'appellata propone, nel contempo, appello incidentale avverso i capi della sentenza relativi alla statuizione sul trasferimento, muovendo, sul punto, un duplice ordine di censure:
- in primo luogo, in ordine all'omessa o, comunque, parziale valutazione di prove documentali tali da rendere più che evidente un utilizzo dei contratti a termine del tutto scollegato dalle esigenze addotte dalla datrice di lavoro;
- in secondo luogo, la non corretta ripartizione e valorizzazione dell'onere della prova, nella misura in cui, a fronte di scenari occupazionali sostanzialmente analoghi, controparte avrebbe dovuto dimostrare per quale motivo la prestazione della non sarebbe stata in alcun modo ricevibile in Lombardia. CP_1
Sul punto, infatti, parte appellante incidentale, rammentando i principi di correttezza e buona fede in tema di trasferimento, insiste nel ribadire che la decisione del datore di lavoro avrebbe dovuto tenere in considerazione anche le esigenze della lavoratrice e, fra più sedi disponibili, avrebbe dovuto, pertanto ricadere su quella meno disagevole per il lavoratore.
PA non era l'unica sede alternativa rispetto all'ex cinema ON (chiuso) o, quantomeno, quella meno disagevole per la stessa. Ricorda infatti che: un solo operatore del cinema ON era stato assegnato alla sede di ZA (la più vicina rispetto a quella chiusa) e quattro a Cerro Maggiore, mentre nessuno era stato assegnato alla sede di ME (la seconda in termini di prossimità).
La società, sul punto, aveva sempre sostenuto che tali assegnazioni erano state stabilite sulla base dei posti disponibili: parte appellante incidentale ricorda però che presso la sede di PA non vi erano state, nel periodo antecedente al trasferimento della stessa, fuoriuscite di lavoratori a tempo pagina 7 di 14 indeterminato (per dimissioni o licenziamento), non vi era una ricerca di personale in corso e neppure si erano verificati incrementi degli orari di apertura del cinema.
Quindi, il fatto che la stessa sia stata ricollocata a PA non poteva che essere dovuto ad una riduzione, presso tale sede, dei contratti part-time, risultato questo che si sarebbe potuto ottenere anche presso le sedi lombarde, la cui situazione non era dissimile da quella parmense.
Ciò detto, parte appellante incidentale denuncia (e che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente) la totale assenza di un'analisi comparativa tra le varie sale disponibili, compresa quella cui è stata destinata la signora . CP_1
Né corrisponderebbe al vero che il minore afflusso di clientela in determinati periodi dell'anno comporterebbe automaticamente la necessità di ridurre il personale. Tale assunto, evidenzia l'appellante incidentale, si scontrerebbe con le stesse allegazioni di controparte, laddove quest'ultima afferma che i mesi di minor impegno sarebbero soprattutto quelli estivi (luglio e agosto). Da un esame dei LUL in atti risulterebbe che proprio tali mesi erano sono caratterizzati da un sensibile incremento delle assunzioni a tempo determinato e, comunque, da una presenza di lavoratori a termine perfettamente allineata con le percentuali registrate in altri periodi dell'anno.
Sempre dai cedolini si ricava, inoltre, come:
- nessun dipendente con contratto a termine lavora il sabato e la domenica;
- tutti i lavoratori a termine avesse hanno orario part time;
- ciascuno di loro risultava prestare regolarmente lavoro supplementare.
Ne emergerebbe che, non solo il ricorso ai lavoratori a termine non è neppure sufficiente a coprire per intero le esigenze di organico, ma agli stessi viene costantemente richiesto di svolgere lavoro supplementare, non risultando evidentemente sufficienti le percentuali orarie loro attribuite.
Tale situazione, documenti alla mano, si registrerebbe in tutte le sedi lombarde, caratterizzate dalla presenza di una percentuale costante e regolare di lavoratori a termine anche a prescindere da presunte
“punte” di attività, la cui sussistenza o meno non inficia, in ogni caso, le esigenze di carattere stabile cui controparte sopperisce, costantemente, con il ricorso ad assunzioni a termine, tali da dar luogo alla scadenza a inevitabili vuoti di organico, che la stessa avrebbe potuto coprire. CP_1
Chiede pertanto a codesta Corte adita di annullare e/o ordinare alla società di revocare tale trasferimento e di assegnarla ad uno dei punti vendita siti in Lombardia (ZA, ME o Cerro
Maggiore) o, comunque, più prossimo alla sua residenza. Insiste, inoltre, per la condanna della società
pagina 8 di 14 al risarcimento del danno cagionatole con tale provvedimento di trasferimento ed in particolare a rimborsarle le spese per l'effetto sostenute, con riserva quantificazione in sede di discussione.
Con nota del 17.9.2024, in replica all'appello incidentale, l'appellante ha depositato altri provvedimenti
(ordinanze cautelari – sentenze) del Tribunale di Milano che hanno rigettato i ricorsi dei lavoratori trasferiti a PA, confermando la legittimità dei trasferimenti.
All'udienza del 13.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, parte appellata ha depositato, previa richiesta di autorizzazione, i giustificativi delle spese di trasporto sostenute per i tragitti di andata e di rientro dalla sede parmense. La causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, ritiene la Corte che né l'appello principale datoriale né quello incidentale della lavoratrice siano meritevoli di accoglimento.
Quanto al primo motivo dell'appello principale, la 1 sostiene che, Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non sarebbe riscontrabile, da parte della stessa, alcuna violazione degli artt. 2 D. Lgs. 61/2000 e 5 D. lgs. 81/2015, in quanto il contratto individuale di lavoro a tempo parziale al 50% stipulato con effetto dal 1.5.2005, come pure la sua successiva trasformazione in part time al 75% del 24.2.2006 (con effetto dal 1.3.2006), erano stati redatti per iscritto con specifica indicazione della durata della prestazione (30 ore settimanali su 5 giorni a settimana in orario compreso tra le 12:00 e le 3:30) e, nel corso del rapporto, i turni erano stati generalmente comunicati a tutti i lavoratori con 7/10 giorni di anticipo. Il primo giudice, inoltre, avrebbe errato nel dichiarare illegittima la sua condotta sul mero presupposto del reiterarsi dell'inadempimento per diciotto anni, senza tener conto dello specifico contesto aziendale (connotato dalla variabilità della programmazione dei film) e in assenza di alcuna lamentela della lavoratrice.
Il motivo è infondato.
Tanto l'art. 2 del D. lgs. n. 61/2000, applicabile ratione temporis avuto riguardo all'epoca di assunzione della ricorrente e di successivo implemento dell'orario, quanto il successivo art. 5 del D. lgs. n. 81/2015, al secondo comma, prevedono che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”; il terzo comma dell'art. 5 del D. lgs. n. 81/2015 precisa, inoltre, che “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata
pagina 9 di 14 in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
Nel caso esaminato il mancato rispetto delle sopra trascritte prescrizioni legislative risulta palese, là dove la lettera di assunzione del 28.4.2005 recava indicazione esclusivamente della percentuale dell'orario – “Part Time (50%)”- senza nulla specificare in merito alla collocazione temporale dell'orario, rimasta totalmente indefinita, come reso evidente dall'esplicita dichiarazione della disponibilità della lavoratrice a “prestare attività nei giorni domenicali, festivi e con orari notturni articolati e/o avvicendati” (vd. doc. 2 fascicolo primo grado appellata).
Né l'omissione risulta adeguatamente emendata nella comunicazione del 24.2.2006 di trasformazione dell'orario part-time dal 50% al 75%. La previsione, nella stessa contenuta, di distribuzione dell'orario di 30 ore settimanali su cinque giorni lavorativi in un orario compreso dalle 12:00 alle 03:30 del mattino, come correttamente statuito dal primo giudice, non è, infatti, per nulla rispettosa del dettato normativo, che prescrive la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario con rifermento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, là dove, per contro, nella clausola contrattuale in esame non si fa neppure rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite, ma sono individuati esclusivamente l'orario iniziale e l'orario finale di avvicendamento dei turni di servizio nell'arco di ciascuna giornata lavorativa, turni che, perciò, possono essere “distribuiti” all'interno di un arco temporale di ben 15 ore e mezza, senza prescrizione di alcuna pianificazione preventiva nel rispetto di termini di preavviso prestabiliti.
La circostanza che, in concreto, l'appellante – nel corso del rapporto- abbia comunicato i turni, di regola, con un preavviso di 7/10 giorni non vale a sanare l'indeterminatezza della clausola contrattuale, né ad escludere il richiesto e attuato intervento di determinazione giudiziale delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (ex artt. 8, comma 2, D. lgs. 61/2000 e 10, comma 2, D. lgs. n. 81/2015).
La decisione al riguardo assunta dal primo giudice va, pertanto, confermata, essendo coerente con il dettato normativo e con l'orientamento di rigore al riguardo espresso dalla Cassazione, secondo cui “In tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale.”
(così Cass. n 11333/2024).
pagina 10 di 14 Quanto alle prospettate peculiarità organizzative aziendali, connesse alle variabili della programmazione dei film nelle sale cinematografiche, le stesse non valgono certo ad esimere l'appellante dal rispetto delle prescrizioni legislative in materia di part time, potendo essere eventualmente soddisfatte con il ricorso alle clausole elastiche.
Parimenti irrilevante è la circostanza che, prima del trasferimento, la lavoratrice non si fosse mai lamentata della genericità della clausola contrattuale quanto alla collocazione dei turni di servizio che era chiamata a svolgere, là dove è di tutta evidenza che la questione è divenuta cruciale proprio a seguito dello spostamento della sede di servizio da Milano a PA, considerato che la nuova destinazione si trova ad oltre 100 km dalla residenza della lavoratrice, con un notevole aggravio in termini di costi e tempi di spostamento, tale, come ben evidenziato dal Tribunale, da pregiudicare
“qualsiasi possibilità alternativa, di vita personale e lavorativa”, possibilità, peraltro, già in precedenza grandemente ridotte e sostanzialmente circoscritte (quanto alla possibilità di assunzione d'impegni stabili) entro la prima parte della mattinata.
Da disattendere è pure il secondo motivo d'appello, con il quale la datrice di lavoro lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto risarcimento del danno, dolendosi del fatto che il primo giudice, dopo aver dato atto dell'esiguità delle allegazioni del ricorso in ordine al pregiudizio in concreto subito dalla lavoratrice, la quale non avrebbe dato conto di aver perso potenziali occasioni di lavoro per effetto della mancanza di una concordata distribuzione dell'orario, avrebbe comunque liquidato un risarcimento del danno cospicuo, sanzionando erroneamente la condotta dell'appellante a meri fini punitivi.
Va, invero, osservato che lo stesso legislatore ha qui concepito la tutela risarcitoria quale “sanzione” che prescinde dalla prova di concreti pregiudizi, prevedendo che per il periodo precedente alla sentenza che determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. Il danno, infatti, è in questo caso riconosciuto come sussistente in re ipsa, là dove la legislazione prevede che l'elasticità dell'orario, quando validamente pattuita, comporta il pagamento a carico del datore di lavoro di maggiorazioni retributive proprio in considerazione del sacrificio al quale con la stessa si espone il lavoratore, tale da comprimere la sua possibilità d'impegno in altre occupazioni.
Riguardo al terzo motivo d'appello, relativo alla liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice, le censure sollevate dall'appellante sono prive di pregio. La percentuale di retribuzione (10%)
pagina 11 di 14 alla quale è stato parametrato il risarcimento è, infatti, del tutto congrua, tenuto conto del lungo periodo di protrazione della violazione, pari a quasi 18 anni di servizio effettivo.
Risulta, inoltre, incensurabile il riferimento al tallone retributivo lordo, piuttosto che a quello netto.
L'accertamento e la liquidazione delle somme dovute al lavoratore vanno, infatti, operate al lordo delle ritenute fiscali, sicché correttamente anche la retribuzione di riferimento per la quantificazione del risarcimento (qui di natura patrimoniale) è stata considerata al lordo.
Da superare è, parimenti, il quarto motivo dell'appello principale, con il quale è stata ribadita l'eccezione di prescrizione parziale del credito risarcitorio. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza di primo grado (Cass. n. 26246/2022, seguita da Cass. n.
33930/2023), a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 92/2012 e dal D. lgs. n. 23/2015 alle tutele applicabili ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di licenziamento illegittimo, la prescrizione decorre solamente dalla cessazione del rapporto a prescindere dalla dimensione dell'organico aziendale, in quanto è venuta meno la garanzia di stabilità del posto di lavoro.
L'orientamento, al quale questa Corte intende dare seguito, è stato ribadito dalla Cassazione, anche da ultimo, con la recente sentenza n. 2963/2024: “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D. lgs. n. 23 del 2015 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”.
Quanto all'appello incidentale della lavoratrice, lo stesso ha per oggetto il capo della sentenza che ha rigettato l'impugnazione da parte della stessa del provvedimento di trasferimento e, con essa, anche la connessa domanda risarcitoria.
L'appellata lamenta, in particolare, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il trasferimento in ragione della pacifica chiusura della sede di provenienza e della possibilità di reimpiego della sua prestazione nella sede di destinazione, senza valutare, mediante analisi comparativa, la possibilità di una sua collocazione in una sede meno disagevole ossia in una delle residue sedi lombarde (di ZA, ME o Cerro Maggiore), in quanto più prossime alla sua residenza familiare.
pagina 12 di 14 Nell'ottica del gravame, il trasferimento a PA del personale già addetto alla sede milanese del
Cinema ON avrebbe potuto essere evitato mediante adibizione del medesimo ad una delle altre sedi lombarde, atteso il massiccio ricorso presso le stesse ai contratti di lavoro a tempo determinato (che, pur stipulati in regime di part time, registrano il regolare svolgimento di lavoro supplementare) a prescindere da presunte “punte” di attività. Oggetto di censura è, quindi, la scelta aziendale, in assunto contraria a correttezza e buona fede, di preferire la reiterazione delle assunzioni a termine al reinserimento presso le sedi più prossime dei lavoratori a tempo indeterminato da ricollocare a seguito della chiusura della sede di provenienza.
Le censure, ad avviso della Corte, non colgono nel segno, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come evidenziato dal Tribunale, la Società ha documentato di aver proceduto a ricollocare i 20 dipendenti dell'ex ON nelle sedi disponibili del Nord Italia dopo aver esperito la procedura sindacale di cui all'art. 9 del CCNL (senza raggiungere un accordo), attenendosi, nella selezione delle sedi più prossime alle quali adibire i lavoratori da trasferire, ad una graduatoria improntata ai criteri dell'anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e dell'appartenenza della risorsa o dei suoi familiari a categorie protette, criteri senz'altro rispettosi dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., mentre, in assenza di prova di un abusivo o illegittimo ricorso alle assunzioni a tempo determinato (nella specie non fornita), in linea di principio non può essere oggetto di sindacato giudiziale ex art. 30, comma 1, l. 183/2010 (come modificato dalla l. 92/2012) la scelta datoriale di mantenere all'interno dell'organico una quota di forza lavoro “flessibile”, in quanto espressione del principio di libertà d'iniziativa economica (ex art. 41 Cost.).
Come osservato dal Tribunale, una simile modifica organizzativa (quale l'inserimento di una risorsa a tempo indeterminato al posto di una o più assunzioni a tempo determinato) potrebbe rendersi esigibile da parte del datore di lavoro, ai fini del rispetto dei suddetti principi, solamente nel caso in cui il trasferimento del lavoratore presso la sede prescelta in ragione delle proprie esigenze organizzative sia tale da sacrificare esigenze personali o familiari del lavoratore stesso particolarmente rilevanti e, nel bilanciamento tra contrapposti interessi di rango costituzionale, meritevoli di pari o superiore tutela
(eventualità non emersa nel caso esaminato).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma, anche in punto spese processuali (attesa la reciproca soccombenza), con conseguente rigetto dei gravami alla stessa opposti (ogni altra istanza assorbita).
pagina 13 di 14 La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. anche nel presente grado d'appello.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di ciascuna delle parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta gli appelli principale e incidentale proposti dalle parti avverso la sentenza n. 1457/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante e dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 13/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Gianni Casella
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Leonardo Parte_1 P.IVA_1
Vesci,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Mario Controparte_1 C.F._1
Fezzi, Maurizio Borali e Daniele Santagostino,
-appellata-
Oggetto: impugnazione trasferimento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1457/2024, pubblicata in data 16 aprile 2024, dal Tribunale Civile – Sezione
Lavoro di Milano:
In via principale:
- rigettare tutte le domande accolte in primo grado con la predetta sentenza n. 1457/2024 in favore della IG , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
pagina 1 di 14 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale della sentenza n. 1457/2024 impugnata:
- accertare e dichiarare l'inesistente prova del danno e conseguente l'assenza di possibile risarcimento del danno;
- accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle somme richieste dalla IG
dal 15 novembre 2018, o dalla diversa data che verrà accertata in giudizio e Controparte_1
ritenuta di giustizia;
- quanto alle somme rivendicate a titolo di risarcimento del danno, ridurre la % (percentuale) riconosciuta in motivazione, parametrare il quantum alla mensilità netta e non lorda e, come esposto in punto di diritto, comunque ridurre l'abnorme quantum riconosciuto rispetto all'effettivo nocumento
e la conseguente somma risarcitoria;
Da ultimo:
- per gli effetti, disporre la restituzione totale in favore della della somma Parte_1 di € 26.055,00 versata in esecuzione del provvedimento reso dal Giudice in primo grado, oltre interessi di legge dal dì della erogazione al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”;
Per parte appellata:
“voglia la Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro così giudicare:
1) In via principale: respingere l'appello avversario perché infondato, confermando i capi di sentenza oggetto dell'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti dell'esponente presso il punto vendita di PA Campus, con lettera in data 31 luglio 2023;
b) conseguentemente, annullare e/o ordinare alla società di revocare tale trasferimento e di assegnare la signora ad uno dei punti vendita siti in Lombardia (ZA, ME o Cerro CP_1
Maggiore), o comunque più prossimo alla sua residenza;
c) condannare la società a risarcire alla signora il danno cagionato con il provvedimento di CP_1 cui al precedente punto a) ed in particolare a risarcire le spese per l'effetto sostenute, che la stessa si riserva di quantificare in sede di discussione;
pagina 2 di 14 b) confermare, per il resto, la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione;
3) in ogni caso, condannare la società alla rifusione delle spese e dei compensi professionali e delle spese del grado, comprensive del contributo unificato, se dovuto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, sez. lav., con sentenza n. 1457/2024 del 19.3.2024, pubblicata in data
16.4.2024, pronunciandosi sul ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da nei confronti Controparte_1
di avverso il provvedimento di trasferimento dalla sede del Cinema Parte_1
ON di Milano, via Santa Radegonda, 8 -alla quale era assegnata con mansioni di “addetta multiplex”, inquadrate nel livello C del CCNL per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema- teatrali in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario parziale al 75% decorrente dal 1.5.2005- alla sede del Cinema PA Campus, comunicatole in data 31.7.2023 con effetto dal 1.9.2023, ha rigettato l'impugnazione interposta dalla lavoratrice, ravvisando nella chiusura della sede lavorativa di provenienza (determinata dal mancato rinnovo del contratto di affitto dei relativi locali da parte della proprietà) una valida ragione organizzativa e ritenendo, nel contempo, che il provvedimento aziendale non fosse censurabile, neppure sotto il profilo del rispetto dei criteri della buona fede e correttezza, intesi in senso oggettivo, ex art. 1175 e 1375 c.c., là dove la scelta della nuova sede di assegnazione era stata attuata, dopo aver esperito, pur con esito negativo, la procedura sindacale all'uopo prevista dall'art. 9 del CCNL sopra richiamato, sulla base di una graduatoria redatta secondo criteri oggettivi, quali l'anzianità di servizio, i carichi di famiglia, l'appartenenza a categorie protette, la fruizione di permessi ex l. 104/92, specifiche esigenze di cura personali e familiari
(certificate ex art. l. 104/92), che avevano visto la lavoratrice appellata collocarsi in posizione recessiva rispetto ad altri dipendenti interessati dalla chiusura della sede di provenienza e ricollocati presso le sedi Lombarde (di ZA e Cerro Maggiore) in ragione dell'applicazione di detti criteri.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, nel contempo, che l'individuazione della sede di destinazione non dovesse porsi come scelta inevitabile, ma come soluzione ragionevole nel contesto delle alternative organizzative aziendali percorribili e che, in particolare, il ricorso ai contratti a tempo determinato (in ragione di circa un terzo della forza lavoro anche nel periodo estivo) tanto nelle sedi lombarde (di
ZA, Cerro Maggiore e ME), quanto in quella di destinazione (PA Campus) fosse giustificato dalla peculiarità del settore cinematografico e costituisse, pertanto, una legittima scelta imprenditoriale (non censurabile ex art. 41 Cost.).
pagina 3 di 14 La legittimità del trasferimento, secondo il Tribunale, era confermata, inoltre, dall'assenza di assunzioni a tempo indeterminato presso le sedi lombarde successive ai trasferimenti e dall'effettività delle esigenze di servizio presso le sedi di destinazione, dimostrata dall'attività lavorativa regolarmente svolta dalla ricorrente presso la stessa, mentre era irrilevante che presso dette sedi fossero successivamente cessati (per pensionamento/dimissioni) alcuni rapporti lavorativi a tempo indeterminato, trattandosi di circostanze sopravvenute al trasferimento di cui non era dimostrato che la datrice di lavoro avesse avuto contezza preventiva già dall'epoca di adozione del provvedimento.
Con la sentenza di primo grado sono state, invece, accolte, a fronte della ravvisata genericità della clausola del contratto di lavoro a tempo parziale relativa all'orario di lavoro, le domande della lavoratrice volte ad ottenere:
a) la determinazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro, stabilita dal giudice, tenuto conto delle esigenze familiari e di spostamento prospettate dalla , mediante CP_1
articolazione su 5 giorni a settimana, con 2 giorni consecutivi fissi di riposo a rotazione ed almeno una domenica di riposo su 7 consecutive, a partire dall'orario di apertura della sala
(corrispondente al primo turno);
b) il risarcimento del danno per il pregresso, quantificato, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, in misura pari al 10% della retribuzione mensile di cui all'ultimo cedolino prodotto e liquidato, quindi, in ragione del tempo di protrazione della violazione (203 mesi) nell'importo di euro 26.055,05.
Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, sono state integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c..
La sentenza è stata appellata dalla con ricorso depositato in data 3.6.2024, Parte_1
limitatamente alle statuizioni di cui ai capi da 1) a 3) del dispositivo, che hanno visto accolte le domande della lavoratrice, la quale, tempestivamente costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.9.2024, ha interposto a sua volta appello incidentale avverso la statuizione di rigetto dell'impugnazione del trasferimento.
Quanto all'appello principale, con il primo motivo, titolato “Inesistente violazione dell'art. 2 d.lgs. n.
61/2000 e art. 5 d. Lgs n. 81/2015: legittimità della condotta aziendale”, 1 Parte_1
impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la sua condotta come illegittima sul mero presupposto del reiterarsi dell'asserito inadempimento aziendale per oltre 18 anni (dal 1° maggio
2005):
pagina 4 di 14 - senza tenere conto dell'organizzazione dell'Azienda e del Multiplex al quale era ed è attualmente addetta la , dove gli orari di lavoro dei dipendenti vengono stabiliti in base alla CP_1
programmazione dei film nelle diverse sale ed alla loro durata, programmazione che, talvolta, può variare anche con cadenza settimanale in relazione alle “uscite” dei film nelle sale cinematografiche;
- in assenza di alcuna lamentela da parte della lavoratrice per ben 18 anni;
- in assenza di alcun pregiudizio e danno subito dalla dipendente, dal momento che sia il contratto di assunzione a tempo parziale al 50%, che la sua trasformazione in part time 75% con lettera del 24 febbraio 2006, erano stati stipulati ritualmente per iscritto con specifica indicazione della durata della prestazione (n. 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, in un orario compreso dalle ore 12.00 alle ore
3.30 del mattino), in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 61/2000 ed ora dall'art. 5 del
D. Lgs. n. 81/2015, nonché dall'art. 13 del CCNL applicato ai rapporti di lavoro che prevedono, per la validità del contratto a tempo parziale, che lo stesso dev'essere redatto per iscritto e deve riportare la durata della prestazione lavorativa.
Ribadisce, inoltre, che nei Multisala, dove aveva lavorato e lavora attualmente l'odierna appellata
(prima ex ON ed ora PA Campus), i turni lavorativi (notoriamente pomeridiani, con orari prolungati nel fine settimana) sono generalmente comunicati a tutti i dipendenti con 7/10 giorni di anticipo, tempo -in tesi- necessario e sufficiente affinché un lavoratore possa organizzarsi il proprio tempo libero.
Con il secondo motivo di appello – titolato “Inesistente diritto al risarcimento del danno: illogica e contraddittoria motivazione sul punto” – la Società impugna la sentenza, in quanto asseritamente illogica e contraddittoria, nel punto in cui il primo giudice ha dapprima affermato che il ricorso è
“scarno di allegazione in punto di concreto pregiudizio subito dalla lavoratrice”, evidenziando, altresì, che “tantomeno la ricorrente ha dato conto di aver perso potenziali occasioni lavorative per effetto della mancanza di una concordata distribuzione dell'orario di lavoro”, per poi riconoscere alla lavoratrice un “cospicuo” risarcimento del danno per l'inadempimento dell' Pt_2
Sul punto parte appellante lamenta, invero, che, come per altro già rilevato dal primo giudice nella sentenza, la lavoratrice, che, nonostante la lunga durata del rapporto di lavoro, non aveva mai in precedenza fatto pervenire all'Azienda formali lamentele, non aveva prodotto alcuna prova a supporto della doglianza.
pagina 5 di 14 Ricorda che, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice in sentenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno solo in presenza di eventuali comportamenti abusivi del datore di lavoro, nella specie non riscontrati.
Con il terzo motivo di appello -titolato “Violazione ed errata interpretazione dell'art. 1226 c.c. erroneità e, in ogni caso, abnormità della liquidazione equitativa effettuata dal giudice di primo grado”- impugna la sentenza di prime cure anche in merito al profilo della Parte_1
quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice, considerando la valutazione equitativa dallo stesso effettuata errata e non condivisibile. Sostiene a tal riguardo che, essendo notorio che la valutazione del danno deve strettamente legarsi al pregiudizio subito dal lavoratore per la mancata collocazione oraria della prestazione lavorativa, nonché alla perdita di ulteriori (e documentate) posizioni lavorative, tali assunti non erano mai stati dimostrati dalla . CP_1
Nella denegata ipotesi di conferma di tale capo della sentenza chiede, per lo meno, la riduzione della percentuale riconosciuta nella sentenza di primo grado (10%), riparametrando il quantum alla mensilità netta e non lorda.
Con il quarto motivo di appello -titolato “Violazione ed errata applicazione dell'art. 2948 c.c. prescrizione parziale delle pretese della signora ”- la datrice di lavoro impugna la sentenza CP_1
nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione parziale dalla stessa avanzata.
Il Giudice di primo grado, per parte appellante, avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2948, n. 4, c.c., riconoscere prescritte le pretese economiche vantate a titolo di danno da parte della odierna appellata sino a tutto il 15 novembre 2018, atteso che il primo atto con il quale la stessa aveva rivendicato il risarcimento era il ricorso di primo grado, notificato in data 15 novembre 2023.
Con il quinto e ultimo motivo di appello –“Istanza di restituzione delle somme dovute dalla Parte_1
in ragione della decisione di primo grado”- la Società chiede, nell'auspicato accoglimento
[...]
del presente gravame e dell'integrale o anche parziale riforma della sentenza impugnata, la restituzione in favore della somma di € 26.055,00 corrisposta alla lavoratrice in data 26.04.2024 in esecuzione della sentenza.
L'appellata, tempestivamente costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
13.9.2024, chiede di confermare i capi della sentenza impugnati dalla Società, evidenziando che nel corso del rapporto di lavoro non le è mai stata fornita una pianificazione oraria definibile come tale;
insiste nel ribadire la violazione della normativa in tema di orario part-time (D. Lgs. 61/2000 prima e
D. Lgs. 81/2015 poi), preso atto della quale il primo Giudice, correttamente, aveva applicato le sanzioni pagina 6 di 14 previste dalla legge e liquidato il danno in misura congrua, tenuto conto del tempo di protrazione della violazione.
Sull'eccezione di prescrizione ne contesta la fondatezza richiamando la nota sentenza della Cassazione
n. 26246/2022 ed escludendo, di conseguenza, la sussistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio.
La lamenta che, peraltro, la datrice di lavoro non avrebbe adempiuto alle statuizioni di CP_1 condanna relative alla collocazione dell'orario di lavoro, avendole trasmesso, in data 28.3.2024, comunicazione del seguente tenore “provvediamo a disporre i turni in adempimento di quanto disposto dal Giudice, con rotazione di una domenica di riposo su sette consecutive, che quindi modificherà la
Sua settimana e che provvederemo a comunicare entro 7/10 giorni di anticipo rispetto alla settimana di pertinenza”, per poi inviarle, in data 22.4.2024, una pianificazione trimestrale con riserva di comunicare quelle successive con un congruo anticipo.
L'appellata propone, nel contempo, appello incidentale avverso i capi della sentenza relativi alla statuizione sul trasferimento, muovendo, sul punto, un duplice ordine di censure:
- in primo luogo, in ordine all'omessa o, comunque, parziale valutazione di prove documentali tali da rendere più che evidente un utilizzo dei contratti a termine del tutto scollegato dalle esigenze addotte dalla datrice di lavoro;
- in secondo luogo, la non corretta ripartizione e valorizzazione dell'onere della prova, nella misura in cui, a fronte di scenari occupazionali sostanzialmente analoghi, controparte avrebbe dovuto dimostrare per quale motivo la prestazione della non sarebbe stata in alcun modo ricevibile in Lombardia. CP_1
Sul punto, infatti, parte appellante incidentale, rammentando i principi di correttezza e buona fede in tema di trasferimento, insiste nel ribadire che la decisione del datore di lavoro avrebbe dovuto tenere in considerazione anche le esigenze della lavoratrice e, fra più sedi disponibili, avrebbe dovuto, pertanto ricadere su quella meno disagevole per il lavoratore.
PA non era l'unica sede alternativa rispetto all'ex cinema ON (chiuso) o, quantomeno, quella meno disagevole per la stessa. Ricorda infatti che: un solo operatore del cinema ON era stato assegnato alla sede di ZA (la più vicina rispetto a quella chiusa) e quattro a Cerro Maggiore, mentre nessuno era stato assegnato alla sede di ME (la seconda in termini di prossimità).
La società, sul punto, aveva sempre sostenuto che tali assegnazioni erano state stabilite sulla base dei posti disponibili: parte appellante incidentale ricorda però che presso la sede di PA non vi erano state, nel periodo antecedente al trasferimento della stessa, fuoriuscite di lavoratori a tempo pagina 7 di 14 indeterminato (per dimissioni o licenziamento), non vi era una ricerca di personale in corso e neppure si erano verificati incrementi degli orari di apertura del cinema.
Quindi, il fatto che la stessa sia stata ricollocata a PA non poteva che essere dovuto ad una riduzione, presso tale sede, dei contratti part-time, risultato questo che si sarebbe potuto ottenere anche presso le sedi lombarde, la cui situazione non era dissimile da quella parmense.
Ciò detto, parte appellante incidentale denuncia (e che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente) la totale assenza di un'analisi comparativa tra le varie sale disponibili, compresa quella cui è stata destinata la signora . CP_1
Né corrisponderebbe al vero che il minore afflusso di clientela in determinati periodi dell'anno comporterebbe automaticamente la necessità di ridurre il personale. Tale assunto, evidenzia l'appellante incidentale, si scontrerebbe con le stesse allegazioni di controparte, laddove quest'ultima afferma che i mesi di minor impegno sarebbero soprattutto quelli estivi (luglio e agosto). Da un esame dei LUL in atti risulterebbe che proprio tali mesi erano sono caratterizzati da un sensibile incremento delle assunzioni a tempo determinato e, comunque, da una presenza di lavoratori a termine perfettamente allineata con le percentuali registrate in altri periodi dell'anno.
Sempre dai cedolini si ricava, inoltre, come:
- nessun dipendente con contratto a termine lavora il sabato e la domenica;
- tutti i lavoratori a termine avesse hanno orario part time;
- ciascuno di loro risultava prestare regolarmente lavoro supplementare.
Ne emergerebbe che, non solo il ricorso ai lavoratori a termine non è neppure sufficiente a coprire per intero le esigenze di organico, ma agli stessi viene costantemente richiesto di svolgere lavoro supplementare, non risultando evidentemente sufficienti le percentuali orarie loro attribuite.
Tale situazione, documenti alla mano, si registrerebbe in tutte le sedi lombarde, caratterizzate dalla presenza di una percentuale costante e regolare di lavoratori a termine anche a prescindere da presunte
“punte” di attività, la cui sussistenza o meno non inficia, in ogni caso, le esigenze di carattere stabile cui controparte sopperisce, costantemente, con il ricorso ad assunzioni a termine, tali da dar luogo alla scadenza a inevitabili vuoti di organico, che la stessa avrebbe potuto coprire. CP_1
Chiede pertanto a codesta Corte adita di annullare e/o ordinare alla società di revocare tale trasferimento e di assegnarla ad uno dei punti vendita siti in Lombardia (ZA, ME o Cerro
Maggiore) o, comunque, più prossimo alla sua residenza. Insiste, inoltre, per la condanna della società
pagina 8 di 14 al risarcimento del danno cagionatole con tale provvedimento di trasferimento ed in particolare a rimborsarle le spese per l'effetto sostenute, con riserva quantificazione in sede di discussione.
Con nota del 17.9.2024, in replica all'appello incidentale, l'appellante ha depositato altri provvedimenti
(ordinanze cautelari – sentenze) del Tribunale di Milano che hanno rigettato i ricorsi dei lavoratori trasferiti a PA, confermando la legittimità dei trasferimenti.
All'udienza del 13.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, parte appellata ha depositato, previa richiesta di autorizzazione, i giustificativi delle spese di trasporto sostenute per i tragitti di andata e di rientro dalla sede parmense. La causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, ritiene la Corte che né l'appello principale datoriale né quello incidentale della lavoratrice siano meritevoli di accoglimento.
Quanto al primo motivo dell'appello principale, la 1 sostiene che, Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non sarebbe riscontrabile, da parte della stessa, alcuna violazione degli artt. 2 D. Lgs. 61/2000 e 5 D. lgs. 81/2015, in quanto il contratto individuale di lavoro a tempo parziale al 50% stipulato con effetto dal 1.5.2005, come pure la sua successiva trasformazione in part time al 75% del 24.2.2006 (con effetto dal 1.3.2006), erano stati redatti per iscritto con specifica indicazione della durata della prestazione (30 ore settimanali su 5 giorni a settimana in orario compreso tra le 12:00 e le 3:30) e, nel corso del rapporto, i turni erano stati generalmente comunicati a tutti i lavoratori con 7/10 giorni di anticipo. Il primo giudice, inoltre, avrebbe errato nel dichiarare illegittima la sua condotta sul mero presupposto del reiterarsi dell'inadempimento per diciotto anni, senza tener conto dello specifico contesto aziendale (connotato dalla variabilità della programmazione dei film) e in assenza di alcuna lamentela della lavoratrice.
Il motivo è infondato.
Tanto l'art. 2 del D. lgs. n. 61/2000, applicabile ratione temporis avuto riguardo all'epoca di assunzione della ricorrente e di successivo implemento dell'orario, quanto il successivo art. 5 del D. lgs. n. 81/2015, al secondo comma, prevedono che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”; il terzo comma dell'art. 5 del D. lgs. n. 81/2015 precisa, inoltre, che “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata
pagina 9 di 14 in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
Nel caso esaminato il mancato rispetto delle sopra trascritte prescrizioni legislative risulta palese, là dove la lettera di assunzione del 28.4.2005 recava indicazione esclusivamente della percentuale dell'orario – “Part Time (50%)”- senza nulla specificare in merito alla collocazione temporale dell'orario, rimasta totalmente indefinita, come reso evidente dall'esplicita dichiarazione della disponibilità della lavoratrice a “prestare attività nei giorni domenicali, festivi e con orari notturni articolati e/o avvicendati” (vd. doc. 2 fascicolo primo grado appellata).
Né l'omissione risulta adeguatamente emendata nella comunicazione del 24.2.2006 di trasformazione dell'orario part-time dal 50% al 75%. La previsione, nella stessa contenuta, di distribuzione dell'orario di 30 ore settimanali su cinque giorni lavorativi in un orario compreso dalle 12:00 alle 03:30 del mattino, come correttamente statuito dal primo giudice, non è, infatti, per nulla rispettosa del dettato normativo, che prescrive la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario con rifermento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, là dove, per contro, nella clausola contrattuale in esame non si fa neppure rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite, ma sono individuati esclusivamente l'orario iniziale e l'orario finale di avvicendamento dei turni di servizio nell'arco di ciascuna giornata lavorativa, turni che, perciò, possono essere “distribuiti” all'interno di un arco temporale di ben 15 ore e mezza, senza prescrizione di alcuna pianificazione preventiva nel rispetto di termini di preavviso prestabiliti.
La circostanza che, in concreto, l'appellante – nel corso del rapporto- abbia comunicato i turni, di regola, con un preavviso di 7/10 giorni non vale a sanare l'indeterminatezza della clausola contrattuale, né ad escludere il richiesto e attuato intervento di determinazione giudiziale delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (ex artt. 8, comma 2, D. lgs. 61/2000 e 10, comma 2, D. lgs. n. 81/2015).
La decisione al riguardo assunta dal primo giudice va, pertanto, confermata, essendo coerente con il dettato normativo e con l'orientamento di rigore al riguardo espresso dalla Cassazione, secondo cui “In tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale.”
(così Cass. n 11333/2024).
pagina 10 di 14 Quanto alle prospettate peculiarità organizzative aziendali, connesse alle variabili della programmazione dei film nelle sale cinematografiche, le stesse non valgono certo ad esimere l'appellante dal rispetto delle prescrizioni legislative in materia di part time, potendo essere eventualmente soddisfatte con il ricorso alle clausole elastiche.
Parimenti irrilevante è la circostanza che, prima del trasferimento, la lavoratrice non si fosse mai lamentata della genericità della clausola contrattuale quanto alla collocazione dei turni di servizio che era chiamata a svolgere, là dove è di tutta evidenza che la questione è divenuta cruciale proprio a seguito dello spostamento della sede di servizio da Milano a PA, considerato che la nuova destinazione si trova ad oltre 100 km dalla residenza della lavoratrice, con un notevole aggravio in termini di costi e tempi di spostamento, tale, come ben evidenziato dal Tribunale, da pregiudicare
“qualsiasi possibilità alternativa, di vita personale e lavorativa”, possibilità, peraltro, già in precedenza grandemente ridotte e sostanzialmente circoscritte (quanto alla possibilità di assunzione d'impegni stabili) entro la prima parte della mattinata.
Da disattendere è pure il secondo motivo d'appello, con il quale la datrice di lavoro lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto risarcimento del danno, dolendosi del fatto che il primo giudice, dopo aver dato atto dell'esiguità delle allegazioni del ricorso in ordine al pregiudizio in concreto subito dalla lavoratrice, la quale non avrebbe dato conto di aver perso potenziali occasioni di lavoro per effetto della mancanza di una concordata distribuzione dell'orario, avrebbe comunque liquidato un risarcimento del danno cospicuo, sanzionando erroneamente la condotta dell'appellante a meri fini punitivi.
Va, invero, osservato che lo stesso legislatore ha qui concepito la tutela risarcitoria quale “sanzione” che prescinde dalla prova di concreti pregiudizi, prevedendo che per il periodo precedente alla sentenza che determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. Il danno, infatti, è in questo caso riconosciuto come sussistente in re ipsa, là dove la legislazione prevede che l'elasticità dell'orario, quando validamente pattuita, comporta il pagamento a carico del datore di lavoro di maggiorazioni retributive proprio in considerazione del sacrificio al quale con la stessa si espone il lavoratore, tale da comprimere la sua possibilità d'impegno in altre occupazioni.
Riguardo al terzo motivo d'appello, relativo alla liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice, le censure sollevate dall'appellante sono prive di pregio. La percentuale di retribuzione (10%)
pagina 11 di 14 alla quale è stato parametrato il risarcimento è, infatti, del tutto congrua, tenuto conto del lungo periodo di protrazione della violazione, pari a quasi 18 anni di servizio effettivo.
Risulta, inoltre, incensurabile il riferimento al tallone retributivo lordo, piuttosto che a quello netto.
L'accertamento e la liquidazione delle somme dovute al lavoratore vanno, infatti, operate al lordo delle ritenute fiscali, sicché correttamente anche la retribuzione di riferimento per la quantificazione del risarcimento (qui di natura patrimoniale) è stata considerata al lordo.
Da superare è, parimenti, il quarto motivo dell'appello principale, con il quale è stata ribadita l'eccezione di prescrizione parziale del credito risarcitorio. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza di primo grado (Cass. n. 26246/2022, seguita da Cass. n.
33930/2023), a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 92/2012 e dal D. lgs. n. 23/2015 alle tutele applicabili ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di licenziamento illegittimo, la prescrizione decorre solamente dalla cessazione del rapporto a prescindere dalla dimensione dell'organico aziendale, in quanto è venuta meno la garanzia di stabilità del posto di lavoro.
L'orientamento, al quale questa Corte intende dare seguito, è stato ribadito dalla Cassazione, anche da ultimo, con la recente sentenza n. 2963/2024: “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D. lgs. n. 23 del 2015 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”.
Quanto all'appello incidentale della lavoratrice, lo stesso ha per oggetto il capo della sentenza che ha rigettato l'impugnazione da parte della stessa del provvedimento di trasferimento e, con essa, anche la connessa domanda risarcitoria.
L'appellata lamenta, in particolare, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il trasferimento in ragione della pacifica chiusura della sede di provenienza e della possibilità di reimpiego della sua prestazione nella sede di destinazione, senza valutare, mediante analisi comparativa, la possibilità di una sua collocazione in una sede meno disagevole ossia in una delle residue sedi lombarde (di ZA, ME o Cerro Maggiore), in quanto più prossime alla sua residenza familiare.
pagina 12 di 14 Nell'ottica del gravame, il trasferimento a PA del personale già addetto alla sede milanese del
Cinema ON avrebbe potuto essere evitato mediante adibizione del medesimo ad una delle altre sedi lombarde, atteso il massiccio ricorso presso le stesse ai contratti di lavoro a tempo determinato (che, pur stipulati in regime di part time, registrano il regolare svolgimento di lavoro supplementare) a prescindere da presunte “punte” di attività. Oggetto di censura è, quindi, la scelta aziendale, in assunto contraria a correttezza e buona fede, di preferire la reiterazione delle assunzioni a termine al reinserimento presso le sedi più prossime dei lavoratori a tempo indeterminato da ricollocare a seguito della chiusura della sede di provenienza.
Le censure, ad avviso della Corte, non colgono nel segno, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come evidenziato dal Tribunale, la Società ha documentato di aver proceduto a ricollocare i 20 dipendenti dell'ex ON nelle sedi disponibili del Nord Italia dopo aver esperito la procedura sindacale di cui all'art. 9 del CCNL (senza raggiungere un accordo), attenendosi, nella selezione delle sedi più prossime alle quali adibire i lavoratori da trasferire, ad una graduatoria improntata ai criteri dell'anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e dell'appartenenza della risorsa o dei suoi familiari a categorie protette, criteri senz'altro rispettosi dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., mentre, in assenza di prova di un abusivo o illegittimo ricorso alle assunzioni a tempo determinato (nella specie non fornita), in linea di principio non può essere oggetto di sindacato giudiziale ex art. 30, comma 1, l. 183/2010 (come modificato dalla l. 92/2012) la scelta datoriale di mantenere all'interno dell'organico una quota di forza lavoro “flessibile”, in quanto espressione del principio di libertà d'iniziativa economica (ex art. 41 Cost.).
Come osservato dal Tribunale, una simile modifica organizzativa (quale l'inserimento di una risorsa a tempo indeterminato al posto di una o più assunzioni a tempo determinato) potrebbe rendersi esigibile da parte del datore di lavoro, ai fini del rispetto dei suddetti principi, solamente nel caso in cui il trasferimento del lavoratore presso la sede prescelta in ragione delle proprie esigenze organizzative sia tale da sacrificare esigenze personali o familiari del lavoratore stesso particolarmente rilevanti e, nel bilanciamento tra contrapposti interessi di rango costituzionale, meritevoli di pari o superiore tutela
(eventualità non emersa nel caso esaminato).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma, anche in punto spese processuali (attesa la reciproca soccombenza), con conseguente rigetto dei gravami alla stessa opposti (ogni altra istanza assorbita).
pagina 13 di 14 La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. anche nel presente grado d'appello.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di ciascuna delle parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta gli appelli principale e incidentale proposti dalle parti avverso la sentenza n. 1457/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante e dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 13/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Gianni Casella
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