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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 480/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 480/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GALLIZIOLI GIULIA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno, per parte resistente . CP_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia di e all'esito della discussione orale pronuncia separata CP_1 sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 480/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. LAUDI BRUNO, GALLIZIOLI GIULIA, PIZZUTI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: NASpI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro l' ., evidenziando che l' CP_1 CP_2 resistente avrebbe illegittimamente rigettato la domanda per la percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI, avanzata dalla sig.ra Pt_1
pagina 2 di 6 II. Sosteneva, infatti, la stessa che erroneamente avrebbe ritenuto non CP_1
applicabile al caso di specie l'art. 55 del D.Lgs. 151/2001, sul presupposto che, trattandosi di lavoro domestico, l'art. 62 del medesimo corpo normativo non richiamasse detta previsione.
III. Non si costituiva , pur ritualmente evocata in giudizio, rimanendo CP_1
contumace.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Nel merito della domanda, non è contestato e risulta documentalmente il rapporto di lavoro domestico della ricorrente (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), le dimissioni (cfr., doc.
3, fasc. ricorrente) e il fatto che le stesse siano intervenute entro i tre mesi dopo il parto (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente).
Non vi è dubbio che la ricorrente, inoltre, fosse in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa di settore, in quanto la domanda è stata respinta sul presupposto, come anticipato, che l'art. 55 del D.Lgs. 151/2001 non fosse applicabile ai lavoratori domestici (cfr., doc. 5 e 6, fasc. ricorrente).
2. L'art. 55 citato dispone, al co. 1, che «In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso», mentre il richiamato art. 54, per la parte che interessa in questa sede, prevede che «Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino».
Vi è una correlazione funzionale tra le due disposizioni, che va oltre il mero dato formale contenuto nel testo, collegamento che ha l'obiettivo di evitare pagina 3 di 6 l'aggiramento del divieto di licenziamento attraverso dimissioni che il datore di lavoro potrebbe imporre sfruttando la sua posizione di forza.
Ne deriva, in astratto, che laddove non vi sia un regime di divieto di licenziamento, cadrebbe anche la necessità che l'ordinamento appronti una tutela rafforzata per le dimissioni della lavoratrice.
L'art. 62 del D.Lgs. 151/2001, in tema di lavoro domestico, al co. 1 individua la disciplina di tutela della maternità richiamando espressamente solo alcune delle norme del testo normativo e tra le norme richiamate non vi sono gli art. 54 e 55 («Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo»).
3. In questo contesto, la parte ricorrente richiama alcune pronunce recenti di merito, nelle quali vi è stato un riconoscimento del diritto della lavoratrice domestica dimissionaria alla percezione alle indennità (tra cui, in particolare, la NASpI), argomentando dal principio di non discriminazione e di tutela della gravidanza quale valore generale dell'ordinamento, principio che renderebbe non tranciante il mancato richiamo nel testo normativo della previsione di cui all'art. 55 citato.
Le soluzioni riportate, soprattutto le più recenti, non convincono, in quanto non tengono conto del fatto che, da un lato, la giurisprudenza di legittimità ha ormai ritenuto legittima la non applicazione al lavoro domestico dell'art. 54 (Cassazione civile sez. lav., 02/09/2015, n.17433: «In tema di lavoro domestico non opera il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza atteso che l'art. 62, comma 1, del d.lgs n. 151 del 2001, richiama gli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22 commi 3 e 6 (con il relativo trattamento economico e normativo), ma non anche l'art. 54 dello stesso decreto»), dall'altro lato, cadendo il divieto di licenziamento della lavoratrice, diventerebbe incongruo prevedere la disciplina in tema di dimissioni, che proprio nel divieto di recesso trova la sua ragione essenziale.
pagina 4 di 6 In altre parole, laddove il datore di lavoro non sia soggetto ad un divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo della gravidanza, non avrebbe alcun senso disporre un impianto normativo che sia volto ad evitare un aggiramento di un divieto che non esiste.
Peraltro, non vi sarebbe nemmeno la lesione in termini di discriminazione che necessariamente presuppone un trattamento diverso di situazioni analoghe, mentre, come detto, per le lavoratrici domestiche non potrebbe dirsi sussistere una situazione analoga alle altre tipologie contrattuali, proprio per la carenza del divieto di licenziamento (giustificato storicamente dalla natura del rapporto).
4. Ferme le considerazioni che precedono, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, la stessa normativa del D.Lgs.
151/2001 fa salvi trattamenti più favorevoli provenienti da diverse fonti normative e anche espressamente dalla contrattazione collettiva.
L'art. 25 del CCNL di settore (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), al co. 3 espressamente dispone che «Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all'art. 2113, 4° comma, del codice civile».
Tale disposizione, che entra come fonte esterna, in quanto compresa nella norma generale di cui al co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs 151/2001, ha l'evidente effetto di riallineare le tutele delle lavoratrici domestiche con quelle delle lavoratrici di altri settori in merito al divieto di licenziamento e alla necessità che le dimissioni siano rafforzate.
Dunque, interviene in tutti gli aspetti della materia suscettibili di rientrare nella sfera di efficacia di una contrattazione collettiva, che certamente non potrebbe imporre obblighi o diritti nei confronti degli istituti previdenziali.
pagina 5 di 6 Ma se così è, formalizzato il divieto di licenziamento, la necessaria conseguenza
è il riattivarsi della necessità che tale divieto venga aggirato dalla parte datoriale, attraverso l'utilizzo non genuino delle dimissioni della lavoratrice.
Una simile esigenza rende necessario, dunque, interpretare la normativa di settore in modo da ritenere che l'art. 55 citato, pur non richiamato dall'art. 62, debba ritenersi applicabile, tutte le volte in cui la ratio della sua elaborazione sia integrata da una fonte esterna, pena la creazione di una evidente situazione discriminatoria delle lavoratrici domestiche, che, a parità di condizione (gravidanza e divieto di licenziamento), si vedrebbero trattate dall'ordinamento in maniera diversa,
In definitiva, le domande così come proposte dalla ricorrente possono essere accolte, con condanna dell' al riconoscimento del trattamento richiesto, oltre la CP_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al riconoscimento della NASpI, in CP_1
favore della ricorrente, nonché al pagamento con le decorrenze di Legge e con la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dal 121esimo giorni dalla domanda al saldo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bologna il 08/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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