Articolo 8 della Legge 13 maggio 1940, n. 690
Articolo 7Articolo 9
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17 luglio 1940
Art. 8.

Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facolta' di disporre:

a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;

b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;

c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato;

d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art.
9.

I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili dei fuoco e degli altri organi dipendenti.
Entrata in vigore il 17 luglio 1940
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