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17 luglio 1940
17 luglio 1940
Art. 8.
Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facolta' di disporre:
a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;
b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;
c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato;
d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art.
9.
I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili dei fuoco e degli altri organi dipendenti.
Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facolta' di disporre:
a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;
b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;
c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato;
d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art.
9.
I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili dei fuoco e degli altri organi dipendenti.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/03/2024, n. 331Provvedimento: Pubblicato il 28/03/2024 N. 00331/2024 REG.PROV.COLL. N. 00703/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 703 del 2008, proposto da Soc. Blue Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Luigi Fuscia, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Ancona - Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale, …Leggi di più...
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