Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1076/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1076/2017
TRA
(C.F. – Avv. Giorgio Scisca Parte_1 C.F._1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Luca Polverino e Luigi Controparte_1 P.IVA_1
Coluccino
opposta
E
(C.F. ) – Avv. Sandro Giaimo Controparte_2 C.F._2
terza chiamata
Conclusioni di parte opponente:
1) accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in ragione della nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di finanziamento n. 2317744 per difetto di causa ai sensi dell'art. 1325, n. 2, c.c., ritenendo e dichiarando la non dovutezza della cifra ingiunta;
2) in via gradata, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo per cui è causa per carenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c.;
3) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 143/2017 emesso dall''intestato
Tribunale, con ogni consequenziale statuizione di legge;
1
5) gradatamente, nella denegata e non temuta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via di manleva, si chiede che venga disposta la condanna in via esclusiva della terza chiamata in causa sig.ra , n.q. di Controparte_2 titolare dell'omonima ditta “Arredo e Design di HE AL”, in considerazione dell'omessa consegna dei mobili da parte della stessa e del derivato mancato perfezionamento del contratto tra le parti per sua responsabilità e colpa;
6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Conclusioni di parte opposta:
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per
l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la SI.ra
al pagamento della minor somma che dovesse risultare Parte_1 dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
Conclusioni della terza chiamata:
“chiede l'integrale rigetto della formulata chiamata in causa del terzo e di ogni altra domanda formulata nei confronti della propria assistita, con vittoria di spese e competenze professionali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente esponeva di aver stipulato con la “Arredo e Design di HE AL” un contratto per l'acquisto di cucina, sala, camera e divani, finanziandolo con la sottoscrizione del mutuo di scopo n. 2317744 con la Intesa Sanpaolo Personal Finance del 22/12/2014, per € 14.000,00. Poiché la venditrice, nonostante i reiterati solleciti, non consegnava i mobili oggetto del contratto, la , dopo aver già pagato sei rate del finanziamento, denunziava la nullità del Pt_1
2 contratto a mezzo raccomandata del proprio legale del 16/06/2015, comunicandolo anche alla finanziatrice con successiva raccomandata del 30/06/2015.
Nonostante ciò, l'ente finanziatore notificava il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Patti n. 143/2017, opposto in questa sede, ingiungendo il pagamento della somma di €
14.949,26.
L'opponente eccepiva la nullità del finanziamento ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1325 c.c., stante la sua natura di finanziamento di scopo e la mancata consegna dei mobili acquistati, il mancato conteggio dei ratei versati, pari ad €
1.467,40, ed il superamento del tasso soglia antiusura;
chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa la venditrice inadempiente e domandava la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento che nulla era dovuto da parte sua e la restituzione della somma versata di € 1.467,40. In subordine, chiedeva che ogni somma eventualmente dovuta venisse corrisposta dalla terza chiamata.
si costituiva evidenziando l'autonomia del contratto di Controparte_1 finanziamento, non avvinto da collegamento negoziale rispetto a quello presupposto, deducendo di aver puntualmente dimostrato il proprio credito in sede monitoria e contestando l'avvenuta applicazione di interessi usurari;
chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata ed effettuata la chiamata, si costituiva la terza AL HE, contestando la ricostruzione dei fatti avversa e deducendo come, in realtà, fosse stata la stessa opponente, seppur ripetutamente sollecitata, a rifiutarsi di ricevere i beni acquistati, rimasti in custodia presso la sede della sua attività (nel frattempo cessata) e nuovamente offerti in consegna anche in risposta alle missive della del 16 e 30 giugno 2015. Pt_1
Per tali ragioni, chiedeva il rigetto di tutte le domande spiegate nei suoi confronti.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di cui infra.
L'opponente, contestando l'inadempimento della venditrice, non ha neppure allegato l'esistenza di un termine per la consegna, il cui mancato rispetto avrebbe dovuto rappresentare il parametro alla stregua del quale si sarebbe dovuta valutare la gravità dell'eventuale inadempimento.
Perimenti, non è stata neppure posta in essere una formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., con la fissazione di un termine alla scadenza del quale, perdurando l'inadempimento, il contratto si sarebbe risolto di diritto.
3 A ben vedere, nel primo atto comunicato alla venditrice, ovvero quello del
16/06/2015, viene già “denunciata la nullità” (sebbene non si tratti di un'ipotesi di nullità) del solo contratto di finanziamento, senza indicare la sorte del contratto d'acquisto collegato, del quale si dice soltanto che la cliente non ha più interesse alla consegna.
Nell'atto introduttivo e nelle successive memorie non viene neanche dedotto se fosse onere della ritirare i mobili, ovvero onere della HE consegnarli Pt_1 presso il domicilio, con la conseguente impossibilità di stabilire, ancor prima di quale delle due parti si sia resa inadempiente, in cosa avrebbe dovuto consistere tale adempimento. Posto che, in base al principio generale in materia di obbligazioni (cfr.
Cass. S.U. 13533/2001), il creditore deve indicare la prestazione, mentre spetta al debitore comprovare l'esatto adempimento, la mancanza di specifiche allegazioni in ordine alla condotta dovuta fa sì che neppure le prove per testi assunte in giudizio risultino in grado di dimostrare gli assunti di parte opponente.
Invero, la testimonianza di , marito della , secondo cui Testimone_1 Pt_1 vi sarebbero stati diversi solleciti verbali, non è sufficiente a dimostrare né che la consegna fosse in ritardo, né che l'opponente avesse dal canto suo tenuto la condotta dovuta, ovvero offerto la propria disponibilità (a seconda degli accordi, rimasti sconosciuti) a ricevere i mobili in circostanza di tempo specifiche, ovvero a prelevarli presso la sede della venditrice.
Tale deposizione risulta peraltro smentita da quelle, di segno contrario, di _2
, marito della HE, e di , secondo i quali era invece la
[...] Testimone_3
HE a sollecitare la per la consegna dei mobili, rimasti in custodia presso Pt_1 la sede in cui svolgeva l'attività.
In tal senso depone anche la risposta dell'ufficio reclami di (denominazione CP_3 nel frattempo assunta da Intesa Sanpaolo Personal Finance) alla raccomandata del legale di parte opponente del 30/06/2015, nella quale si fa immediatamente riferimento al rifiuto da parte della cliente di ricevere i mobili.
La mancata, circostanziata allegazione della condotta dovuta, tanto in termini oggettivi quanto cronologici, non consente pertanto di ritenere che i mobili, effettivamente predisposti dalla venditrice e tutt'ora sotto la sua custodia, non siano stati consegnati nei modi stabiliti ed in tempo utile, per cui sia il contratto di vendita, sia (di conseguenza) quello di finanziamento risultano validi ed efficaci.
La ctu espletata in corso di giudizio ha poi consentito di verificare l'insussistenza tanto dell'usura originaria – dal momento che il TEG, pari al 7,83% per come ricostruito
4 dal ctu, non ha superato il tasso soglia del 16,1% - quanto di quella sopravvenuta, sempre inferiore ai limiti di volta in volta stabiliti.
Le doglianze di parte opponente sono invece fondate in ordine al quantum dell'importo ingiunto.
Posto che ogni questione attinente la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo è irrilevante, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento ordinario con cognizione piena sul merito della pretesa, con ciò rendendo irrilevanti eventuali vizi del decreto stesso per mancanza dei presupposti previsti per la sua emanazione dall'art. 633 c.p.c. (Cass. 7526/2007), l'opponente ha comunque dato prova, tramite gli estratti conto prodotti, di aver effettuato il pagamento della complessiva somma di € 1.467,40, che deve essere sottratta dal totale dovuto di € 14.949,26.
Il decreto ingiuntivo deve perciò essere revocato, e l'opponente condannata al pagamento della complessiva somma di € 13.481,86, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento, le spese fra l'opponente e l'opposta devono essere interamente compensate.
Le spese fra opponente e terza chiamata seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.200,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente essendosi rese necessarie in relazione ad una parte della domanda sulla quale la stessa è rimasta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1076/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti numero 143/2017;
2) condanna l'opponente al pagamento della somma di € 13.481,86 in favore dell'opposta, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa interamente le spese di giudizio fra l'opponente e l'opposta;
5 4) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della terza chiamata, che liquida in complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
5) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte opponente.
Patti, 26/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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