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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. LE CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SELENIA MAZZANTI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. DIEGO PELLEGRINI, dall'Avv. BRUNO Controparte_1 BR e dall'Avv. STEFANIA CINUS (domicilio telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da more del 2/10/2025. Parte opposta ha concluso come da I memoria ex art. 171 ter cpc. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto d.i. (Tribunale di Pesaro n. 2054/2024) nei confronti di Controparte_1 [...] al pagamento della somma di €18.371,84 oltre interessi e spese a titolo di prezzo per la Pt_1 fornitura e posa in opera di infissi.
ha proposto rituale opposizione con la quale ha eccepito che il rapporto doveva essere Parte_1 riferito ad un soggetto terzo, il Consorzio ICARO, il quale aveva operato da general contractor al fine permettere ai committenti di beneficiare degli incentivi fiscali di cui al DL 34/2020 art 119 mediante la operazione di cessione del credito e sconto in fattura.
si è ritualmente costituita ed ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata Controparte_1 in via monitoria.
All'esito della concessione die termini ex art. 171 ter cpc è stata fissata udienza ex art. 189 cpc e la causa è stata trattenuta indecisione.
pagina 1 di 2 ***
La domanda formulata in via monitoria è fondata e va accolta.
Risulta dal doc. 12 di parte opponente la esistenza di un contratto tra la medesima e la opposta.
Non risulta, d'altro canto, un accordo opponibile a in ragione del quale il prezzo della Controparte_1 opera doveva essere corrisposto mediante una datio in solutum.
A conferma di quanto sopra vi è la prova del pagamento della prima tranche da parte della a Pt_1 favore della opposta.
La opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese vanno compensate tra le parti in considerazione della difficoltà di interpretazione della normativa fiscale di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione.
Dichiara la esecutorietà del d.i.. opposto.
Spese compensate tra le parti.
Pesaro, 16 dicembre 2025
Il Giudice
LE CI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. LE CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SELENIA MAZZANTI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. DIEGO PELLEGRINI, dall'Avv. BRUNO Controparte_1 BR e dall'Avv. STEFANIA CINUS (domicilio telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da more del 2/10/2025. Parte opposta ha concluso come da I memoria ex art. 171 ter cpc. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto d.i. (Tribunale di Pesaro n. 2054/2024) nei confronti di Controparte_1 [...] al pagamento della somma di €18.371,84 oltre interessi e spese a titolo di prezzo per la Pt_1 fornitura e posa in opera di infissi.
ha proposto rituale opposizione con la quale ha eccepito che il rapporto doveva essere Parte_1 riferito ad un soggetto terzo, il Consorzio ICARO, il quale aveva operato da general contractor al fine permettere ai committenti di beneficiare degli incentivi fiscali di cui al DL 34/2020 art 119 mediante la operazione di cessione del credito e sconto in fattura.
si è ritualmente costituita ed ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata Controparte_1 in via monitoria.
All'esito della concessione die termini ex art. 171 ter cpc è stata fissata udienza ex art. 189 cpc e la causa è stata trattenuta indecisione.
pagina 1 di 2 ***
La domanda formulata in via monitoria è fondata e va accolta.
Risulta dal doc. 12 di parte opponente la esistenza di un contratto tra la medesima e la opposta.
Non risulta, d'altro canto, un accordo opponibile a in ragione del quale il prezzo della Controparte_1 opera doveva essere corrisposto mediante una datio in solutum.
A conferma di quanto sopra vi è la prova del pagamento della prima tranche da parte della a Pt_1 favore della opposta.
La opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese vanno compensate tra le parti in considerazione della difficoltà di interpretazione della normativa fiscale di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione.
Dichiara la esecutorietà del d.i.. opposto.
Spese compensate tra le parti.
Pesaro, 16 dicembre 2025
Il Giudice
LE CI
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