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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
OM BR, LA
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 596/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007747323000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100022002143000 IRPEF-ALTRO 2006
- RUOLO IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
“CHIEDE che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in accoglimento del presente appello, voglia:
- in via preliminare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti;
- nel merito, riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento in ragione dei motivi esposti;
- nel merito, in via subordinata, disapplicare le sanzioni e gli interessi in quanto gravami non eseguibili se l'atto impugnato fosse stato ricompreso nel prospetto debitorio oggetto della domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018, che la parte ha ritualmente presentato come illustrato in narrativa;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le somme versate a titolo di contributo unificato tributario”.
Per l'Agenzia delle Entrate, resistente:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
1. in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni meglio espresse in atti, così confermando la sentenza di prime cure;
2. in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e quindi l'atto impugnato;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 596/02/2024 depositata in data 26/6/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 04820239007747323/000, per la somma di complessivi
Euro 42.199,17, in relazione alla cartella di pagamento n. 04820100022002143/000 a lui notificata in data
23/12/2020 concernente il ruolo n. 664 del 28/6/20210.
L'appello risulta fondato su quattro motivi:
1. Erroneità della sentenza relativamente alla dichiarata inammissibilità del ricorso del contribuente per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
2. Erroneità della sentenza in relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso del contribuente a fronte della nullità dell'iscrizione a ruolo.
3. Violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c. in ragione della inesigibilità delle somme rinvenibili nella cartella di pagamento a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione.
4. Inapplicabilità di sanzioni ed interessi per lesione del legittimo affidamento del contribuente in relazione alla domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 D.L. 119/2018 convertito con modificazioni in L. 136/2018.
Propone altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata richiamando per il fumus il contenuto dell'appello e per il periculum la circostanza di non essere in grado di provvedere al pagamento delle somme richieste in relazione alle proprie condizioni economiche.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo:
- che l'omessa tempestiva impugnazione della cartella nel termine di legge previsto avrebbe comportato la definitività della pretesa tributaria;
- che l'avviso di intimazione impugnato sarebbe stato addirittura preceduto da altre due intimazioni rimaste prive di contestazione.
- che anche l'eccezione di nullità del ruolo n. 664/2010 del 28/6/2010 sarebbe inammissibile.
- che nel caso in esame sarebbe stata ampiamente provata l'interruzione del termine prescrizionale della cartella di pagamento considerato che, a seguito della notifica risalente al 2010, il contribuente ha ricevuto due avvisi di intimazione, n. 048220139018459485/000 del 22/8/2013 e n. 048201790108982140/00 del
16/2/2018, fino all'ultimo n. 04820239007747323/000 notificato il 22/8/2023 ed oggetto del presente giudizio.
Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita.
Con ordinanza n. 95/2025 l'istanza di sospensione è stata rigettata.
L'appellante ha inoltre depositato memoria, insistendo nelle proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Primo grado ha affermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto il ricorrente: “ha dedotto doglianze concernenti il merito della cartella di pagamento n. 04820100022002143000, ritualmente notificata il 23/12/2010, in ordine alle quale asseriti vizi, della pretesa o della stessa andavano fatti valere in sede di sua impugnazione, in difetto della quale la stessa cartella è divenuta non più impugnabile così rendendo inammissibile al riguardo il proposto ricorso ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 546/92. Peraltro, posto che la impugnata intimazione di pagamento risulta esser stata preceduta da:
• avviso di intimazione del 22/08/2013, n. 04820139018459485000;
• avviso di intimazione del 16/02/2018, n. 04820179010898214000, entrambi concernenti la stessa cartella, eventuali doglianze, di merito o di notifica della cartella , andavano dedotte con la impugnazione di detti avvisi, in ipotesi di mancata ricezione degli atti presupposti, evincendosi, per tal rilievo, la inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 19 dello stesso D. Lgs.”. L'appellante censura la sentenza suddetta affermando che è del tutto legittima, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso in appello, l'impugnazione di una intimazione di pagamento ancorché, precedentemente, ne siano state notificate altre. E questo perché la mancata impugnazione di una intimazione di pagamento non ha l'effetto di cristallizzare la pretesa azionata.
La tesi è palesemente errata.
Nel contesto del processo tributario, la questione attinente al principio di impugnazione cumulativa degli atti di riscossione (art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992), che consente al contribuente di contestare vizi (quali la mancata notifica o la prescrizione) di atti presupposti non notificati, impugnando un atto esecutivo successivo (es. intimazione di pagamento o pignoramento) ha subito un'evoluzione giurisprudenziale significativa negli anni successivi alla sentenza Sezioni Unite n. 10012/2021, consolidando un orientamento più rigoroso che preclude la contestazione di tali vizi se l'atto intermedio (come l'avviso di intimazione) non
è stato impugnato nei termini di legge.
In particolare dopo il 2021, la Cassazione ha progressivamente limitato l'ampiezza dell'impugnazione cumulativa, enfatizzando il principio di "autonomia" degli atti impugnabili (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992) per evitare "aggiramenti" dei termini di decadenza. L'orientamento è ormai "solido" nel ritenere che l'avviso di intimazione (o atti analoghi) sia un "atto tipico" autonomamente impugnabile: se non contestato nei 60 giorni, preclude la dolenza di vizi propri degli atti sottostanti (prescrizione quinquennale, nullità per omessa notifica).
In particolare Cass. n. 6436/2025 ha espresso il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» Detto orientamento supporta la declaratoria di inammissibilità espressa dalla sentenza di primo grado, poiché le censure su mancata notifica/prescrizione delle cartelle sono precluse dalla mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di intimazione del 22/08/2013, n. 04820139018459485000 e del 16/02/2018, n.
04820179010898214000.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €uro 2.000,00 già ridotte.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
OM BR, LA
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 596/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007747323000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100022002143000 IRPEF-ALTRO 2006
- RUOLO IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
“CHIEDE che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in accoglimento del presente appello, voglia:
- in via preliminare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti;
- nel merito, riformare la sentenza qui impugnata e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento in ragione dei motivi esposti;
- nel merito, in via subordinata, disapplicare le sanzioni e gli interessi in quanto gravami non eseguibili se l'atto impugnato fosse stato ricompreso nel prospetto debitorio oggetto della domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018, che la parte ha ritualmente presentato come illustrato in narrativa;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese le somme versate a titolo di contributo unificato tributario”.
Per l'Agenzia delle Entrate, resistente:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
1. in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni meglio espresse in atti, così confermando la sentenza di prime cure;
2. in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e quindi l'atto impugnato;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 596/02/2024 depositata in data 26/6/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 04820239007747323/000, per la somma di complessivi
Euro 42.199,17, in relazione alla cartella di pagamento n. 04820100022002143/000 a lui notificata in data
23/12/2020 concernente il ruolo n. 664 del 28/6/20210.
L'appello risulta fondato su quattro motivi:
1. Erroneità della sentenza relativamente alla dichiarata inammissibilità del ricorso del contribuente per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
2. Erroneità della sentenza in relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso del contribuente a fronte della nullità dell'iscrizione a ruolo.
3. Violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c. in ragione della inesigibilità delle somme rinvenibili nella cartella di pagamento a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione.
4. Inapplicabilità di sanzioni ed interessi per lesione del legittimo affidamento del contribuente in relazione alla domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 D.L. 119/2018 convertito con modificazioni in L. 136/2018.
Propone altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata richiamando per il fumus il contenuto dell'appello e per il periculum la circostanza di non essere in grado di provvedere al pagamento delle somme richieste in relazione alle proprie condizioni economiche.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo:
- che l'omessa tempestiva impugnazione della cartella nel termine di legge previsto avrebbe comportato la definitività della pretesa tributaria;
- che l'avviso di intimazione impugnato sarebbe stato addirittura preceduto da altre due intimazioni rimaste prive di contestazione.
- che anche l'eccezione di nullità del ruolo n. 664/2010 del 28/6/2010 sarebbe inammissibile.
- che nel caso in esame sarebbe stata ampiamente provata l'interruzione del termine prescrizionale della cartella di pagamento considerato che, a seguito della notifica risalente al 2010, il contribuente ha ricevuto due avvisi di intimazione, n. 048220139018459485/000 del 22/8/2013 e n. 048201790108982140/00 del
16/2/2018, fino all'ultimo n. 04820239007747323/000 notificato il 22/8/2023 ed oggetto del presente giudizio.
Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita.
Con ordinanza n. 95/2025 l'istanza di sospensione è stata rigettata.
L'appellante ha inoltre depositato memoria, insistendo nelle proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Primo grado ha affermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto il ricorrente: “ha dedotto doglianze concernenti il merito della cartella di pagamento n. 04820100022002143000, ritualmente notificata il 23/12/2010, in ordine alle quale asseriti vizi, della pretesa o della stessa andavano fatti valere in sede di sua impugnazione, in difetto della quale la stessa cartella è divenuta non più impugnabile così rendendo inammissibile al riguardo il proposto ricorso ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 546/92. Peraltro, posto che la impugnata intimazione di pagamento risulta esser stata preceduta da:
• avviso di intimazione del 22/08/2013, n. 04820139018459485000;
• avviso di intimazione del 16/02/2018, n. 04820179010898214000, entrambi concernenti la stessa cartella, eventuali doglianze, di merito o di notifica della cartella , andavano dedotte con la impugnazione di detti avvisi, in ipotesi di mancata ricezione degli atti presupposti, evincendosi, per tal rilievo, la inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 19 dello stesso D. Lgs.”. L'appellante censura la sentenza suddetta affermando che è del tutto legittima, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso in appello, l'impugnazione di una intimazione di pagamento ancorché, precedentemente, ne siano state notificate altre. E questo perché la mancata impugnazione di una intimazione di pagamento non ha l'effetto di cristallizzare la pretesa azionata.
La tesi è palesemente errata.
Nel contesto del processo tributario, la questione attinente al principio di impugnazione cumulativa degli atti di riscossione (art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992), che consente al contribuente di contestare vizi (quali la mancata notifica o la prescrizione) di atti presupposti non notificati, impugnando un atto esecutivo successivo (es. intimazione di pagamento o pignoramento) ha subito un'evoluzione giurisprudenziale significativa negli anni successivi alla sentenza Sezioni Unite n. 10012/2021, consolidando un orientamento più rigoroso che preclude la contestazione di tali vizi se l'atto intermedio (come l'avviso di intimazione) non
è stato impugnato nei termini di legge.
In particolare dopo il 2021, la Cassazione ha progressivamente limitato l'ampiezza dell'impugnazione cumulativa, enfatizzando il principio di "autonomia" degli atti impugnabili (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992) per evitare "aggiramenti" dei termini di decadenza. L'orientamento è ormai "solido" nel ritenere che l'avviso di intimazione (o atti analoghi) sia un "atto tipico" autonomamente impugnabile: se non contestato nei 60 giorni, preclude la dolenza di vizi propri degli atti sottostanti (prescrizione quinquennale, nullità per omessa notifica).
In particolare Cass. n. 6436/2025 ha espresso il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» Detto orientamento supporta la declaratoria di inammissibilità espressa dalla sentenza di primo grado, poiché le censure su mancata notifica/prescrizione delle cartelle sono precluse dalla mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di intimazione del 22/08/2013, n. 04820139018459485000 e del 16/02/2018, n.
04820179010898214000.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €uro 2.000,00 già ridotte.