Sentenza 22 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter comma primo, n. 1, introdotto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - che limita per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., la possibilità di fruire della detenzione domiciliare ai casi in cui la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni - non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il principio della irretroattività della legge penale di cui all'art. 2, comma primo, cod. pen. bensì il principio del "tempus regit actum".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2006, n. 31430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31430 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2199
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 007813/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AB, N. IL 19/02/1962;
avverso ORDINANZA del 13/12/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco (conformi). OSSERVA
Il difensore di EL AB ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del 12.12.2005 in epigrafe, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. Denuncia violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, lett. c), perché il giudice "a quo" ha fondato la decisione sul rilievo che "la pena residua supera i tre anni", mentre l'istanza era stata avanzata in ragione delle gravi condizioni di salute, che richiedevano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, onde il limite di ammissibilità, in forza della norma citata, era di quattro anni.
Il ricorso è infondato e non considera la circostanza, pure evidenziata dall'ordinanza impugnata, che al ricorrente è stata applicata, con la sentenza 27.2.1995 inclusa nel cumulo delle pene in esecuzione, la recidiva aggravata ex art. 99 c.p.p., comma 4. Ora, prima della decisione del Tribunale di sorveglianza è stato introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 - pubblicata il 7.12.2005 e in vigore dal giorno successivo (art. 10) - un nuovo comma "1.1" nella L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, che limita, per il condannato recidivo ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, la possibilità di fruire della detenzione domiciliare alle pene (anche residue) non superiori a tre anni. La giurisprudenza (cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 4.10/7.12.1996, Parisi) è unanime nel ritenere che le modifiche della disciplina delle misure alternative alla detenzione non hanno natura sostanziale sicché, salvo previsione espressa e specifica contenuta informe intertemporali, ad esse non è applicabile il disposto dell'art. 2 c.p., bensì il principio - tempus regit actum". La decisione del giudice "a quo" è dunque corretta. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006