Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2006, n. 31430
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Sentenza 22 giugno 2006

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In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter comma primo, n. 1, introdotto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - che limita per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., la possibilità di fruire della detenzione domiciliare ai casi in cui la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni - non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il principio della irretroattività della legge penale di cui all'art. 2, comma primo, cod. pen. bensì il principio del "tempus regit actum".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2006, n. 31430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31430
    Data del deposito : 22 giugno 2006

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