Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1510/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
Crispo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano, via Giuseppe Di Prisco n.
187;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare, in via principale, lo stato di totale inabilità della ricorrente nella misura del 100% con necessità di assistenza continua per non essere in grado di provvedere in modo autonomo agli atti quotidiani della vita o per impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore;
in via subordinata, dichiarare la ricorrente inabile nella misura del 100%; in via ancora più subordinata, dichiarare la ricorrente invalida nella misura compresa tra il 74% ed il 99%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del CTU;
condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con CP_1 attribuzione separata ad esso avv. Gennaro Crispo anticipatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.03.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile o, in subordine, all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1 Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico Persona_1 obbiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato le singole infermità sofferte - specie quella a carico dell'apparato osteoarticolare - cui andrebbero attribuiti codici tabellari diversi e maggiori percentuali invalidanti.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e dell'esame obiettivo effettuato, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di artrodesi vertebrale posteriore per grave rotoscoliosi dorsolombare sinistro convessa;
esofagite da reflusso”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così osservato: “Il complesso morboso che investe la periziata consente di formulare le seguenti argomentazioni:
• esiti di artrodesi vertebrale posteriore (11/2020), per grave rotocifoscoliosi dorsolombare sinistro convessa, in soggetto con protrusioni discali multiple che allo stato denota residuo sfumato atteggiamento scoliotico, ed impegno funzionale antalgico nell'exursus articolare loco-regionale ai gradi medi, in accordo al dato clinico-documentale emerso, valutabile per analogia, col criterio di concorrenza ed operandosi un doveroso abbattimento, nella misura complessiva del 45%
(quarantacinque % - codici 7009 e 7010);
• esofagite da reflusso, valutabile per analogia ed operandosi un doveroso abbattimento, nella misura del 15% (quindici % - codice 6455).
Le affezioni de quo, in accordo e di conforto con quanto emerso all'esame clinico e documentale, non si ritengono foriere di incidenza significativa e permanente sulla capacità lavorativa generica della periziata, tale da determinare la totale inabilità o la riduzione della stessa in misura > ai 2/3, né tantomeno sull'assolvimento autonomo delle basilari mansioni quotidiane, atte alla cura e mantenimento della propria persona, non giustificando dunque la necessità di assistenza continua.
Pertanto, dalla visita effettuata in uno allo studio della documentazione sanitaria utile esibita, applicati i comuni Barèmes valutativi in ambito invalidità civile, è possibile affermare con certezza che, l'Istante, non ha diritto al riconoscimento dei benefici richiesti”.
4. Ciò posto, venendo ora alle doglianze di parte, si rileva come la stessa abbia contestato le conclusioni del perito, senza tuttavia fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario a sostegno dei propri assunti;
le contestazioni di parte sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
In altri termini, le censure mosse alla relazione tecnica, nella misura in cui attribuiscono un diverso inquadramento tabellare ed un diverso codice percentuale alle patologie obbiettivate e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile, si esauriscono in una diversa valutazione della stessa e, dunque, in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
A tanto si aggiunge che non risulta segnalata in ricorso l'omessa valutazione della certificazione medica versata agli atti;
dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n.
7341/2004, Cass. 3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le valutazioni sopra riportate risultano esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento delle prestazioni richieste, e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria depositata nel corso del giudizio, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione delle prestazioni previdenziali richieste. Ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. sarebbe meramente esplorativo e sostitutivo degli oneri di parte.
In ogni caso, si osserva che dall'esame dei certificati medici prodotti non emergono elementi diversi da quelli già asseverati dalla documentazione sanitaria vagliata dal consulente, con la conseguenza che nessun aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante è dato ravvisarsi.
6. In definitiva, gli stati patologici della richiedente le prestazioni sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno