TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6337/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6337/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28/03/2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. GUGLIOTTA GRAZIA oggi sostituito dall'avv. Tommaso Parte_1
Conte.
Per l'avv. VORANO MARCO e l'avv. TOMMASINI DAMIANO, oggi CP_1 sostituito dall'avv. Lorenzo Cagli.
L'avv. Conte precisa le conclusioni così come formulate negli atti.
L'avv. Cagli precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note depositate in data
26.3.2025.
Il giudice ordina la discussione della causa.
L'avv. Conte discute riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Cagli discute riportandosi agli scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.45
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 1 di 8 pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6337/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania via Teramo n. 1 presso il difensore avv. GUGLIOTTA
GRAZIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VORANO MARCO CP_1 C.F._1
e dell'avv. TOMMASINI DAMIANO, elettivamente domiciliato in Venezia San Polo 2347 presso lo studio del difensore avv. VORANO MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha adito questo Tribunale per Parte_1
proporre opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 21.11.2023
da con il quale l'odierna opponente veniva intimata a dare integrale esecuzione al CP_1
comando giudiziale di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1471/2023 del 7.11.2023.
In particolare, la pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona aveva stabilito: “accerta e dichiara la nullità del precetto opposto e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto della opposta di procedere esecutivamente nei confronti di in virtù di precetto e del titolo opposto in questa sede. CP_1
Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in complessive €. 11.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge ed €.
1231,00 per spese vive”.
Parte opponente ha evidenziato che il non aveva alcun diritto di procedere all'esecuzione CP_1
forzata per il recupero delle spese legali in quanto il credito da essa società vantato era di gran lunga superiore, eccepiva, pertanto, la compensazione ex art. 1243 c.c., evidenziava l'illegittimità della sentenza di primo grado laddove aveva stabilito il difetto di titolarità attiva in capo ad essa società;
deduceva che avverso la predetta sentenza era pendente giudizio di appello.
L'opponente ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
-dichiarare la compensazione tra la somma precettata di €. 17.625,68 con il maggior credito vantato con conseguente estinzione del credito vantato dal CP_1
Ritualmente costituitosi con comparsa depositata in data 05.02.2024 ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare ha dedotto che l'opposizione a precetto verteva sulla medesima questione oggetto del giudizio di appello promosso dalla avverso la sentenza di primo grado, sicchè eccepiva la litispendenza o la Parte_1
continenza, ha rilevato che l'opponente non aveva fornito la prova della propria titolarità del credito,
ha concluso chiedendo la conferma della validità ed efficacia del precetto,.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni, il giudice ha ordinato ai difensori delle parti di discutere la causa. pagina 4 di 8 All'esito della discussione, il giudice ha emesso sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In primo luogo, si rende necessario procedere alla qualificazione dell'azione, che, come è noto,
compete al giudice.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (Cass.
n. 8082/2005) il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il
“nomen juirs” al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. ord. n. 1244/2019).
La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se, invece, le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi.
Nel caso in esame parte opponente con l'eccezione di compensazione ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, sicchè la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Prima di trattare l'opposizione occorre, altresì, esaminare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
L'istanza va rigettata perché, come autorevole dottrina ha condivisibilmente sostenuto, il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, hanno presupposti diversi, cosicchè tra di essi non ricorre il necessario rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., risulta indispensabile per giustificare la sospensione del processo di opposizione.
E' di tutta evidenza che la controversia che lo stesso o altro giudice deve risolvere e dalla cui definizione dipende la decisione della causa, per porsi in rapporto di pregiudizialità, non può mai riguardare i medesimi fatti oggetto del titolo esecutivo, oggetto di impugnativa, perché gli stessi sono da considerarsi, ontologicamente, non in rapporto di pregiudizialità, con la decisione che riguarda il giudice dell'opposizione a precetto.
pagina 5 di 8 Diversamente andrebbero sospesi ex art. 295 c.p.c. tutti i giudizi di opposizione a precetto, nei quali risulti che il titolo sia appellato, così eludendo il disposto degli artt. 282 e 283 c.p.c.
Evidentemente, la parte che procede con la richiesta di esecuzione di un titolo non definitivo, si assume la responsabilità del fatto che il titolo medesimo possa essere caducato parzialmente o totalmente.
Per quanto concerne l'applicabilità dell'istituto della compensazione, vanno richiamati i principi affermati da Cass. SS.UU. n. 23225/2016 che ha chiarito che:
a) le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, che include il requisito della certezza, e l'esigibilità, verificati i quali il giudice dichiara estinto il credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, e può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione,
c) se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già
pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale d) la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinnanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere,
mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, in tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va, parimenti, esclusa l'applicabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c.
La successiva giurisprudenza di legittimità e di merito ha fatto costante applicazione di tali principi,
ribadendo che la contestazione riguardante l'esistenza del controcredito fatto valere dal debitore esclude la possibilità di dichiarare estinti i due crediti per compensazione giacchè fa venir meno i requisiti della certezza e della liquidità del credito e che la compensazione giudiziale non è possibile pagina 6 di 8 laddove l'esistenza del controcredito formi oggetto di un separato giudizio, ancorchè questo sia stato definito con sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato (Cass. n.
31359/2018, n. 4313/2019).
E' stato, altresì, precisato che tali principi trovano applicazione non solo nel caso della c.d.
compensazione propria, che si verifica quando il credito e il controcredito derivano da rapporti autonomi e presuppone un'eccezione di parte, ma anche nell'ipotesi della c.d. compensazione impropria, che si ha quando la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio.
Tali due forme di compensazione si distinguono esclusivamente per quanto sopra, ma non per la necessità che il controcredito sia dotato del requisito della certezza, giacchè, diversamente opinando,
la pronuncia sul credito azionato sarebbe indebitamente procrastinata e si imporrebbe al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito dedotto in compensazione impropria, a differenza di quanto accade per colui che si vede opposto un controcredito in compensazione propria, che,
invece, vede immediatamente soddisfatta la sua pretesa e rigettata l'eccezione di compensazione (cfr.
Cass. n. 7474/2017 e n. 73167/2022).
Nel caso di specie, il credito opposto in compensazione è oggetto di accertamento nel giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Ancona ed è comunque contestato nell'an.
Per queste ragioni, dunque, l'eccezione di compensazione non appare meritevole di accoglimento, non potendosi disporre la compensazione del credito azionato tramite il precetto de qua con il controcredito vantato dall'opponente, visto che, allo stato attuale, non risulta accertato da sentenza passata in giudicato.
Per quanto riguarda le spese, esse vanno addebitate a carico della parte soccombente ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal DM
147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e conseguentemente dichiara legittimo ed efficace l'atto di precetto pagina 7 di 8 impugnato;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di che liquida in complessive €. 1.700,00 per compenso professionale, CP_1 oltre accessori come per legge.
Ancona, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6337/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28/03/2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. GUGLIOTTA GRAZIA oggi sostituito dall'avv. Tommaso Parte_1
Conte.
Per l'avv. VORANO MARCO e l'avv. TOMMASINI DAMIANO, oggi CP_1 sostituito dall'avv. Lorenzo Cagli.
L'avv. Conte precisa le conclusioni così come formulate negli atti.
L'avv. Cagli precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note depositate in data
26.3.2025.
Il giudice ordina la discussione della causa.
L'avv. Conte discute riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Cagli discute riportandosi agli scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.45
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 1 di 8 pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6337/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania via Teramo n. 1 presso il difensore avv. GUGLIOTTA
GRAZIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VORANO MARCO CP_1 C.F._1
e dell'avv. TOMMASINI DAMIANO, elettivamente domiciliato in Venezia San Polo 2347 presso lo studio del difensore avv. VORANO MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha adito questo Tribunale per Parte_1
proporre opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 21.11.2023
da con il quale l'odierna opponente veniva intimata a dare integrale esecuzione al CP_1
comando giudiziale di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1471/2023 del 7.11.2023.
In particolare, la pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona aveva stabilito: “accerta e dichiara la nullità del precetto opposto e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto della opposta di procedere esecutivamente nei confronti di in virtù di precetto e del titolo opposto in questa sede. CP_1
Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in complessive €. 11.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge ed €.
1231,00 per spese vive”.
Parte opponente ha evidenziato che il non aveva alcun diritto di procedere all'esecuzione CP_1
forzata per il recupero delle spese legali in quanto il credito da essa società vantato era di gran lunga superiore, eccepiva, pertanto, la compensazione ex art. 1243 c.c., evidenziava l'illegittimità della sentenza di primo grado laddove aveva stabilito il difetto di titolarità attiva in capo ad essa società;
deduceva che avverso la predetta sentenza era pendente giudizio di appello.
L'opponente ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
-dichiarare la compensazione tra la somma precettata di €. 17.625,68 con il maggior credito vantato con conseguente estinzione del credito vantato dal CP_1
Ritualmente costituitosi con comparsa depositata in data 05.02.2024 ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare ha dedotto che l'opposizione a precetto verteva sulla medesima questione oggetto del giudizio di appello promosso dalla avverso la sentenza di primo grado, sicchè eccepiva la litispendenza o la Parte_1
continenza, ha rilevato che l'opponente non aveva fornito la prova della propria titolarità del credito,
ha concluso chiedendo la conferma della validità ed efficacia del precetto,.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni, il giudice ha ordinato ai difensori delle parti di discutere la causa. pagina 4 di 8 All'esito della discussione, il giudice ha emesso sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In primo luogo, si rende necessario procedere alla qualificazione dell'azione, che, come è noto,
compete al giudice.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (Cass.
n. 8082/2005) il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il
“nomen juirs” al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. ord. n. 1244/2019).
La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se, invece, le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi.
Nel caso in esame parte opponente con l'eccezione di compensazione ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, sicchè la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Prima di trattare l'opposizione occorre, altresì, esaminare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
L'istanza va rigettata perché, come autorevole dottrina ha condivisibilmente sostenuto, il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, hanno presupposti diversi, cosicchè tra di essi non ricorre il necessario rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., risulta indispensabile per giustificare la sospensione del processo di opposizione.
E' di tutta evidenza che la controversia che lo stesso o altro giudice deve risolvere e dalla cui definizione dipende la decisione della causa, per porsi in rapporto di pregiudizialità, non può mai riguardare i medesimi fatti oggetto del titolo esecutivo, oggetto di impugnativa, perché gli stessi sono da considerarsi, ontologicamente, non in rapporto di pregiudizialità, con la decisione che riguarda il giudice dell'opposizione a precetto.
pagina 5 di 8 Diversamente andrebbero sospesi ex art. 295 c.p.c. tutti i giudizi di opposizione a precetto, nei quali risulti che il titolo sia appellato, così eludendo il disposto degli artt. 282 e 283 c.p.c.
Evidentemente, la parte che procede con la richiesta di esecuzione di un titolo non definitivo, si assume la responsabilità del fatto che il titolo medesimo possa essere caducato parzialmente o totalmente.
Per quanto concerne l'applicabilità dell'istituto della compensazione, vanno richiamati i principi affermati da Cass. SS.UU. n. 23225/2016 che ha chiarito che:
a) le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, che include il requisito della certezza, e l'esigibilità, verificati i quali il giudice dichiara estinto il credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, e può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione,
c) se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già
pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale d) la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinnanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere,
mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, in tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va, parimenti, esclusa l'applicabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c.
La successiva giurisprudenza di legittimità e di merito ha fatto costante applicazione di tali principi,
ribadendo che la contestazione riguardante l'esistenza del controcredito fatto valere dal debitore esclude la possibilità di dichiarare estinti i due crediti per compensazione giacchè fa venir meno i requisiti della certezza e della liquidità del credito e che la compensazione giudiziale non è possibile pagina 6 di 8 laddove l'esistenza del controcredito formi oggetto di un separato giudizio, ancorchè questo sia stato definito con sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato (Cass. n.
31359/2018, n. 4313/2019).
E' stato, altresì, precisato che tali principi trovano applicazione non solo nel caso della c.d.
compensazione propria, che si verifica quando il credito e il controcredito derivano da rapporti autonomi e presuppone un'eccezione di parte, ma anche nell'ipotesi della c.d. compensazione impropria, che si ha quando la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio.
Tali due forme di compensazione si distinguono esclusivamente per quanto sopra, ma non per la necessità che il controcredito sia dotato del requisito della certezza, giacchè, diversamente opinando,
la pronuncia sul credito azionato sarebbe indebitamente procrastinata e si imporrebbe al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito dedotto in compensazione impropria, a differenza di quanto accade per colui che si vede opposto un controcredito in compensazione propria, che,
invece, vede immediatamente soddisfatta la sua pretesa e rigettata l'eccezione di compensazione (cfr.
Cass. n. 7474/2017 e n. 73167/2022).
Nel caso di specie, il credito opposto in compensazione è oggetto di accertamento nel giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Ancona ed è comunque contestato nell'an.
Per queste ragioni, dunque, l'eccezione di compensazione non appare meritevole di accoglimento, non potendosi disporre la compensazione del credito azionato tramite il precetto de qua con il controcredito vantato dall'opponente, visto che, allo stato attuale, non risulta accertato da sentenza passata in giudicato.
Per quanto riguarda le spese, esse vanno addebitate a carico della parte soccombente ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal DM
147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e conseguentemente dichiara legittimo ed efficace l'atto di precetto pagina 7 di 8 impugnato;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di che liquida in complessive €. 1.700,00 per compenso professionale, CP_1 oltre accessori come per legge.
Ancona, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8