Trib. Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 624
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli, riguarda un'opposizione a precetto proposta da una società nei confronti di un'altra parte. L'attore ha contestato la legittimità del precetto notificato, sostenendo che il credito vantato dal convenuto era di gran lunga superiore e invocando la compensazione. Ha richiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e la dichiarazione di compensazione tra i crediti. Dall'altra parte, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo la litispendenza e contestando la titolarità del credito dell'attore.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, ritenendo che l'eccezione di compensazione non fosse accoglibile poiché il credito opposto era oggetto di un giudizio pendente e non era stato accertato da una sentenza passata in giudicato. Ha argomentato che la compensazione richiede la certezza e l'esigibilità del credito, requisiti non soddisfatti nel caso in esame. Inoltre, ha confermato la legittimità del precetto impugnato, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. La decisione si fonda su consolidati principi giuridici riguardanti l'opposizione all'esecuzione e la compensazione, evidenziando l'importanza della certezza dei crediti in gioco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 624
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 624
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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