CA
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/08/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 791 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 13/03/2025 depositata il 17/03/2025, vertente
TRA
La con sede in Parte_1
Messina, Vill. Spartà, C/da Muti n. 11 (cod. fis. e partita IVA ) in persona P.IVA_1 del liquidatore e legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio
Arena ( e dall'Avv. Antonio Arena Email_1
per procura in atti ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il loro studio in Messina Via Ghibellina n. 77
ATTRICE in riassunzione
E
nato a [...] il [...] (cod. fis. ) rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso per procura in atti dall'Avv. Fabrizio Gemelli ( ed Email_3
elettivamente domiciliato nel suo studio in Messina Via Felice Bisazza n. 10
CONVENUTO in riassunzione Nel giudizio in riassunzione a seguito ordinanza n. 19295/2020 del 09/01/2020 nel procedimento R.G. 4727/2016.
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 07/12/2001 la società Parte_1 ha citato innanzi al Tribunale di Messina il sig. chiedendo la
[...] Controparte_1 risoluzione per grave inadempimento del compromesso con lo stesso stipulato il
25/11/2000 relativo alla vendita di una porzione di fabbricato industriale, sito in
Messina Via Corbino Orso n. 1, al prezzo di Lire 1.550.000.000 oltre IVA che il CP_1 quale promissario acquirente, avrebbe dovuto corrispondere direttamente alle banche creditrici della venditrice che avevano iscritto ipoteca sull'immobile oggetto della vendita, al fine di ottenere la liberazione e stipulare contestualmente l'atto pubblico di trasferimento;
la società attrice esponeva che si era determinata a tale vendita in quanto con il ricavato intendeva procedere all'estinzione dell'esposizione debitoria con le banche creditrici, facendo così cessare il pesante onere del pagamento degli interessi bancari, conseguendo nel contempo, il risanamento aziendale. Accadeva però che il promissario acquirente si rendeva inadempiente, assumendo un atteggiamento ostruzionistico, omettendo di consegnare all'ASI (Area di Sviluppo Industriale) di
Messina la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla vendita e quindi omettendo di eseguire il pagamento del corrispettivo direttamente alle banche creditrici, secondo quanto contrattualmente convenuto, con la contestuale stipula dell'atto di compravendita e liberazione del bene dalle ipoteche. In conclusione chiedeva dichiararsi l'inadempimento contrattuale di controparte nonché la conseguenziale condanna dello stesso al risarcimento dei danni nella misura di Lire 1.000.000.000, o quella somma maggiore o minore anche in via di equità.
Nell'instaurato giudizio R.G. 4032/2010 si è costituito il convenuto Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attrici e svolgendo domande riconvenzionali.
pag. 2/9 Il Giudice, con ordinanza del 18/11/2004, ritenendo la causa matura per la decisione, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 19/2011 del 05/01/2011 il Tribunale ha accolto la domanda attrice di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, in quanto “in assenza di prova in ordine al maturarsi del danno non è possibile provvedere alla liquidazione dello stesso”.
Avverso detta sentenza la società ha proposto appello lamentando che ingiustamente era stata rigettata la domanda di risarcimento, avendo la società attrice, a causa dell'inadempimento di controparte, subìto anche il mancato beneficio di non dover più corrispondere alle banche creditrici gli interessi sul relativo debito;
quale prova del danno deduceva il mancato versamento alle banche creditrici (Banca Commerciale,
Monte dei Paschi di Siena, Banca di Credito Popolare ed IRFIS) da parte del promissario acquirente del corrispettivo della vendita, così come convenuto, che CP_1 avrebbe evitato l'aggravio degli interessi bancari maturati, desumibile dagli importi corrisposti ai detti istituti di credito dal Commissario Liquidatore del concordato preventivo della società, di cui veniva data prova con la contestuale produzione di un attestato del 16/01/2012 dello stesso Commissario Liquidatore relativo ai pagamenti eseguiti nel maggio 2011 in favore delle banche creditrici. Per tale motivo la società ha insistito nella richiesta di condanna non accolta dal Tribunale.
Nell'instaurato giudizio di appello R.G. 58/2012 si costituiva l'appellato CP_1
chiedendo il rigetto della impugnazione e formulando al contempo appello
[...] incidentale avverso la pronunzia della risoluzione del contratto intercorso fra le parti per suo inadempimento.
Con sentenza n. 209/2015 del 13-30/3/2015 la Corte di Appello di Messina ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale.
Avverso detta sentenza la società ha proposto Parte_1 ricorso per Cassazione rilevando la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione con riferimento alla non ammissione della prova testimoniale richiesta, nonché la violazione dell'art. 360 n. 5 cpc per l'omesso esame dell'attestato 16/01/2012 del Commissario Liquidatore del Concordato della società relativo ai pagamenti pag. 3/9 effettuati alle banche creditrici in data successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, da cui emergeva tale parte del danno subìto dalla società in conseguenza dell'inadempimento di controparte.
Nel giudizio R.G. 4727/2016 davanti alla Corte di Cassazione si è costituito CP_1
chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso.
[...]
Con ordinanza n. 19295/20 del 09/01/2020 pubblicata il 16/9/2020 la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso della istante riguardante il mancato esame da parte della Corte di Appello di Messina del citato attestato del 16/01/2012 del Commissario liquidatore del concordato preventivo della società relativo al pagamento effettuato nel maggio 2011 a favore delle banche creditrici, ed in tal senso ha cassato la impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
A seguito di detta ordinanza la Controparte_2
ha riassunto il procedimento innanzi a questa Corte;
nell'instaurato
[...] giudizio R.G. 791/2020 si è costituito chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/03/2025 comunicata il 17/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che a seguito della ordinanza n. 19295/20 del 09/01/2020 della Corte di
Cassazione e del successivo ricorso in riassunzione proposto dalla Controparte_2
va esaminata la domanda risarcitoria originariamente proposta nei
[...] confronti di sulla base della documentazione in atti comprendente l'attestato Controparte_1
del 16/01/2012 predisposto dal Commissario Liquidatore del Concordato;
la produzione e quindi l'esame di detto documento è certamente ammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto la
Società era di certo impossibilitata alla sua produzione nel corso del giudizio di primo grado, atteso che il documento è di formazione successiva, ed infatti i pagamenti alle banche ivi indicati sono stati effettuati tutti nel maggio 2011 e quindi, al pari della redazione del documento stesso, successivamente alla sentenza di primo grado pubblicata il 07/01/2011.
pag. 4/9 In ordine alla rilevanza di detto documento la Società attrice in riassunzione rileva come nel precedente giudizio in secondo grado, la mancata considerazione dello stesso aveva determinato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
evidenzia e ribadisce in particolare che, in ordine all'aspetto del danno lamentato per la mancata estinzione del debito bancario e per l'aggravio degli interessi su tale debito conseguente al mancato pagamento da parte del la vendita era stata CP_1
preordinata, come espressamente esplicitato nella scrittura privata, al risanamento della situazione debitoria della Società mediante la corresponsione da parte dell'acquirente del prezzo convenuto di Lire 1.550.000.000 oltre IVA, direttamente alle banche creditrici, richiamando nuovamente la scrittura privata del 25/11/2000 che all'art. 2 prevedeva: “La vendita procederà al prezzo di Lire 1.550.000.000 oltre IVA. Resta inteso che il pagamento dovrà essere effettuato a mani degli istituti creditori secondo il riparto che sarà effettuato dalla promittente venditrice. L'eventuale esubero sarà pagato direttamente alla promittente venditrice”. Evidenzia nuovamente che in conseguenza dell'inadempimento di controparte il progetto di risanamento non si era potuto realizzare e la Società nel frattempo aveva dovuto proporre domanda di concordato preventivo per affrontare la situazione debitoria.
In proposito la Società richiama l'attenzione su quanto risulta dall'attestato rilasciato dal
Commissario Liquidatore secondo il quale, in esecuzione del primo piano di riparto, per l'estinzione del debito nei confronti delle banche creditrici, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: a IRFIS S.p.a. Euro 511.851,94, a Banca di Credito Popolare Euro 541.161,23, a
Banca Commerciale Italiana Euro 617.075,98 ed a Banca MPS Euro 267.477,00 per un totale di euro 1.937.566,15. L'attrice in riassunzione deduce come dal superiore conteggio risulta evidente l'aggravio sopportato per l'estinzione di tali posizioni debitorie in sede di concordato preventivo rispetto all'importo che poteva invece essere corrisposto alle stesse banche dal qualora quest'ultimo avesse rispetto l'impegno assunto. Sul punto, come previsto CP_1
contrattualmente, il avrebbe dovuto versare il prezzo di vendita pari a Lire CP_1
1.550.000.000 oltre IVA 20% pari a Lire 310.000.000 e quindi complessivamente Lire
1.860.000.000, da corrispondere agli istituti di credito secondo il seguente riparto: a Banca di
Credito Popolare di Siracusa Lire 526.903.140, a Banca Commerciale Lire 545.338.521, a IRFIS
Lire 365.000.000 e a Monte dei Paschi di Siena Lire 250.000.00 per un totale di Lire
1.687.241.661, versando il rimanente residuo direttamente alla Società.
pag. 5/9 Conclude, quindi, la Società attrice in riassunzione, che dal raffronto di quanto sopra, può desumersi che qualora il in ottemperanza all'obbligo contrattuale, avesse provveduto CP_1
al pagamento del prezzo convenuto per la vendita versando nel giugno 2001 alle banche creditrici la somma di Lire 1.687.241.661, pari ad Euro 871.387,60, si sarebbe evitato di dover corrispondere dieci anni dopo, nel maggio 2011, così come accaduto, la maggiore somma di
Euro 1.937.566,15 con un danno pari a Euro 1.066.178,55 (e cioè Euro 1.937.566,15 – Euro
871.387,60).
Per quanto sopra insiste nella richiesta di condanna del al risarcimento dei danni CP_1 quantificabili in Lire 1.000.000.000, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ed anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi successivi come per legge, ponendo a carico di controparte per intero le spese di giudizio di primo grado che erano state compensate per la metà, nonché le spese di giudizio di tutti i gradi successivi, compreso il presente.
Osserva la Corte che l'esame del documento in questione risulta certamente importante al fine di valutare complessivamente l'excursus della vicenda per cui è causa, ma la domanda risarcitoria non può comunque essere accolta.
Secondo la ricostruzione della Società, il mancato pagamento da parte del avrebbe in CP_1
sostanza determinato una situazione di difficoltà economica tale per cui, essendo stato possibile pagare i debiti soltanto dopo quasi dieci anni, il maggiore esborso di denaro dovrebbe essere addebitabile al CP_1
Il quindi, non è certo responsabile della situazione di difficoltà economica in cui versava CP_1 già nel 2001 la Società, ma la sua responsabilità nascerebbe dal mancato concretizzarsi di quel pagamento sul quale la Società aveva fatto affidamento per risanare la propria condizione.
La tesi proposta dalla attrice in riassunzione è però quanto meno azzardata.
Va innanzi tutto evidenziato che il non ha assunto un obbligo di risanare la posizione CP_1
debitoria della società ma ha solo concluso una operazione contrattuale, poi non portata a compimento, con la quale si è impegnato a versare il prezzo di compravendita direttamente ai creditori, a quel punto poco importando se tale delegazione di pagamento era finalizzata soltanto all'estinzione delle formalità ipotecarie, per come sostenuto dalla difesa del o CP_1
pag. 6/9 a una totale definizione a saldo e stralcio dei debiti societari. L'inadempimento contrattuale del consistente nella mancata stipula del contratto definitivo avrebbe potuto far CP_1
sorgere altre fattispecie di danno, quale potevano essere ad esempio le spese sostenute dalla promittente venditrice per adeguare il bene, a quel punto inutilmente, alle richieste del promittente acquirente ma di certo non può essere addebitata la mancanza di liquidità alternativa al mancato incasso del prezzo di vendita.
Peraltro, sul punto, la Società si è limitata ad indicare quale è stato il maggiore esborso di denaro poi effettuato dal Commissario Liquidatore ma non ha dato prova alcuna in ordine al fatto che nell'anno 2001 non aveva a disposizione alcuna risorsa economica alternativa per pagare i creditori se non l'eventuale incasso del prezzo di compravendita;
sotto l'aspetto dell'onere probatorio la Società avrebbe dovuto dimostrare il diretto e conseguenziale nesso di causalità fra il mancato incasso del prezzo di vendita, dovendo inoltre dimostrare che era stato concordato al solo fine di risanare la posizione debitoria, ed il maggiore esborso di denaro effettuato peraltro quasi dieci anni dopo.
Su tale ultimo aspetto va evidenziato che, dopo il mancato pagamento inziale del 2001, la
Società ha poi effettuato i versamenti ai creditori addirittura nel 2011, ma non ha fornito alcuna indicazione su quale sia stata la sua concreta situazione economico finanziaria in questo decennio e tanto meno sulla impossibilità di provvedere al pagamento già in tale ampio lasso di tempo, come pure sui motivi per i quali non è riuscita a destinare in alcun modo i propri fondi e il proprio patrimonio al risanamento dell'azienda: il consistente periodo di tempo trascorso, e cioè un decennio, ha fatto enormemente lievitare gli importi dovuti ai creditori e quindi l'accoglimento della domanda risarcitoria porterebbe a condannare il per un CP_1 ritardo certamente a lui non addebitabile.
Sul punto la difesa del ha opportunamente rilevato che la dichiarazione del CP_1
Commissario Liquidatore, non contenente alcun riferimento alle fonti di approvvigionamento, più che fornire elementi per la valutazione del danno, fa presumere l'inesistenza di alcun danno, essendosi infatti provveduto al pagamento, nella fase di concordato, con il ricavato della successiva vendita, poi effettuata, dei beni aziendali il cui valore risultava essere ben superiore all'importo previsto nel preliminare non concluso;
risulta quindi evidente che il patrimonio aziendale era ben capiente ed il suo valore era tale per cui con la sua vendita, che pag. 7/9 bene poteva essere effettuata nei dieci anni poi trascorsi, la Società avrebbe potuto sanare la sua posizione debitoria.
Al riguardo il convenuto in riassunzione fa riferimento alla circostanza, non smentita dalla
Società, che con atto pubblico notaio del 20/03/2008 la Persona_1 [...]
ha venduto al Credito Siciliano S.p.a. l'intero compendio Parte_2
immobiliare sito in Via Corbino Orso, il cui piano terra era la porzione di immobile oggetto del preliminare poi non concluso, ricavando quale prezzo di compravendita l'importo di Euro
3.285.011,97; trattasi, quindi, di una soma ingente, ben superiore a quanto versato alle banche e che la Società avrebbe potuto ricavare già anni prima in tal modo limitando e riducendo quanto dovuto per maggiorazione di interessi e spese ai creditori.
Peraltro non è dato sapere il motivo per cui, nonostante tale vendita del compendio immobiliare sia stata effettuata nell'anno 2008, peraltro ad un prezzo ben superiore a quanto necessario a ripianare le passività aziendali e comunque a perseguire lo scopo dichiarato dalla società con il verbale di scioglimento e messa in liquidazione e proposizione di concordato, i pagamenti ai creditori siano stati effettuati dal Commissario Liquidatore dopo oltre tre anni, con ulteriore aggravio degli importi che certamente non potrebbero considerarsi imputabili al
CP_1
In conclusione la domanda della attrice in riassunzione risulta infondata nel merito oltre che priva del necessario supporto probatorio e va di conseguenza rigettata.
Spese e compensi del presente giudizio e di quello di legittimità per come indicato dalla Corte di Cassazione in ordinanza n. 19295/20 del 09/01/2020, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla Controparte_2
nei confronti di;
[...] Controparte_1
pag. 8/9 2) Condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. al rimborso in favore di di spese e compensi del giudizio di Controparte_1
legittimità R.G. 4727/2016 innanzi alla Corte di cassazione che liquida in complessivi Euro
13.000,00 per compensi, e del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 17.000,00 per compensi;
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
Messina, camera di consiglio del 22/07/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 9/9