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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1341/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 05.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1341/2019 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. RIZZA
Giuseppina, dalla quale è rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente agli avv.ti
MICELI Walter e GANCI Fabio, giusta procura in atti;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e da questa patrocinato ex lege resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.04.2019, esponeva di essere Parte_1 dipendente del a tempo indeterminato, quale docente di Controparte_1 scuola primaria, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2015 e di essere in servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso la provincia di Siracusa;
deduceva, altresì, di avere
1 prestato servizio pre-ruolo, già a partire dall'a.s. 2004/2005, presso altri istituti scolastici nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e comunque di durata superiore a 180 giorni, ai quali era stata applicata la disciplina prevista dai vari CCNL del comparto scuola succedutisi nel tempo fondata sul principio di cui all'art. 526 del D.Lgs. n. 297/1994, secondo cui “al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi”.
Evidenziava che conseguentemente alla ricorrente, sia durante tutto il periodo del precariato
(10.01.2005 – 30-06.2015), sia durante l'anno di formazione e prova propedeutico alla definitiva conferma in ruolo (01.09.2015 – 31.08.2016), era stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, essendo stata la stessa mantenuta nella prima posizione stipendiale corrispondente ad un'anzianità di anni zero, in luogo dell'inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8.
Lamentava, pertanto, la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 ed allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, evidenziando l'inesistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti sin dall'inizio con contratti a tempo indeterminato e sottolineando l'estensibilità della clausola di salvaguardia anche ai docenti che avevano iniziato a lavorare alle dipendenze del prima Controparte_1
del 1° settembre 2011 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avevano già svolto un servizio annuale.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, il , l' e Controparte_1 Controparte_1
l' , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “– Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e conseguentemente – Condannare l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola;
- Condannare l'amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive
2 corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con memoria depositata in data 21.02.2020, si costituiva in giudizio il
[...]
, Controparte_3 eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. e, in subordine quella decennale;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sia in fatto che in diritto, avendo la ricorrente già ottenuto il riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera;
subordine, chiedeva accertarsi la non cumulabilità tra somme eventualmente ottenute in accoglimento del ricorso e somme spettanti (o già percepite) per effetto della ricostruzione della carriera, con quantificazione delle somme eventualmente spettanti previo scomputo dei periodi di supplenza infra-annuale e tenendo conto dell'orario di cattedra effettivamente svolto nonché dei periodi di blocco dell'anzianità retributiva.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 05.12.2024, la prima svolta innanzi allo scrivente magistrato e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la ricorrente non agisce per il riconoscimento del periodo preruolo al fine della ricostruzione dell'anzianità di servizio in misura maggiore di quella riconosciuta dalla P.A. all'atto dell'immissione in ruolo, ma al fine della progressione stipendiale maturata durante il periodo di precariato in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee in numerose sentenze, stabilisce al I comma che “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
3 La ricorrente si duole del mancato riconoscimento della progressione stipendiale negli anni di precariato in applicazione dell'art. 526 D.l.gs 297/94, il quale prevede che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, nonché in applicazione dei CCNL del comparto scuola, deducendo che ciò determina una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e dipendenti di ruolo in contrasto con la clausola 4, comma 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Orbene, come evidenziato da numerose pronunce di questo Tribunale cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c., recependone la motivazione - “qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei docenti di pari anzianità e titolari di un rapporto a tempo indeterminato, sicché il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nonché dell'attribuzione della progressione stipendiale determina una disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamate.
A ben vedere, la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE prevede che:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (cfr. Sent. 13.9.2007, C-307/05,
) ha stabilito che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della citata Direttiva Persona_1 sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (cfr. Sent. 4.7.2006, C-212/04, e Per_2 altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22558 del 7.11.2016, ha affermato che “La clausola dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo
4 determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”, pertanto, al personale scolastico, essendo attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL comparto scuola, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa.
Inoltre, la sentenza della Cassazione n. 2924/2020 ha chiarito che: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo il fornito alcuna idonea e puntuale CP_4
prova della sussistenza di ragioni giustificatrici di tale eterogeneo trattamento, se non in ordine solo ad una ontologica diversità tra rapporto a tempo determinato e indeterminato (deve escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato), deve confermarsi l'approdo interpretativo sopra richiamato, confermando altresì il diritto di parte ricorrente alla piena parità di trattamento, ai soli fini economici, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4 agosto 2011.
La ricorrente, docente abilitato, per anni precario (risulta documentato, oltre che non contestato, lo svolgimento del servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato), ha quindi diritto al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati e alle differenze retributive dovute tra quanto corrisposto per il servizio prestato e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, così come dallo stesso calcolate, in assenza di specifica contestazione da parte del , tenendo conto della prescrizione quinquennale CP_4
interrotta dal ricorrente con la prodotta (allegato 1 al ricorso) diffida del 6.10.2016 (e quindi a far
5 data dal 06.10.2011), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, va accolta la domanda di riconoscimento della progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e va dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto corrisposto per il servizio prestato e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, con conseguente condanna del (in persona del Ministro CP_4
pro tempore) al pagamento in favore di delle differenze retributive Parte_1 maturate (a far data dal 06.07.2010) nella misura di € 1.707,58, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppina Rizza), tenuto conto del valore della causa, con applicazione dei parametri minimi in ragione della natura delle questioni giuridiche trattate , del carattere seriale del contenzioso (documentato dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) e dell'attività difensiva svolta, limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara il diritto di al riconoscimento della Parte_1
progressione stipendiale maturata nei periodi di servizio preruolo effettivamente prestati e per l'effetto condanna il , in persona del ministro pro tempore, a corrisponderle Controparte_1 la somma di € 1.707,58, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- condanna il alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.ti Fabio Ganci, Walter
Miceli e Giuseppina Rizza dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 02/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 05.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1341/2019 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. RIZZA
Giuseppina, dalla quale è rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente agli avv.ti
MICELI Walter e GANCI Fabio, giusta procura in atti;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e da questa patrocinato ex lege resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.04.2019, esponeva di essere Parte_1 dipendente del a tempo indeterminato, quale docente di Controparte_1 scuola primaria, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2015 e di essere in servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso la provincia di Siracusa;
deduceva, altresì, di avere
1 prestato servizio pre-ruolo, già a partire dall'a.s. 2004/2005, presso altri istituti scolastici nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e comunque di durata superiore a 180 giorni, ai quali era stata applicata la disciplina prevista dai vari CCNL del comparto scuola succedutisi nel tempo fondata sul principio di cui all'art. 526 del D.Lgs. n. 297/1994, secondo cui “al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi”.
Evidenziava che conseguentemente alla ricorrente, sia durante tutto il periodo del precariato
(10.01.2005 – 30-06.2015), sia durante l'anno di formazione e prova propedeutico alla definitiva conferma in ruolo (01.09.2015 – 31.08.2016), era stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, essendo stata la stessa mantenuta nella prima posizione stipendiale corrispondente ad un'anzianità di anni zero, in luogo dell'inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8.
Lamentava, pertanto, la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 ed allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, evidenziando l'inesistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti sin dall'inizio con contratti a tempo indeterminato e sottolineando l'estensibilità della clausola di salvaguardia anche ai docenti che avevano iniziato a lavorare alle dipendenze del prima Controparte_1
del 1° settembre 2011 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avevano già svolto un servizio annuale.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, il , l' e Controparte_1 Controparte_1
l' , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “– Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e conseguentemente – Condannare l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola;
- Condannare l'amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive
2 corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con memoria depositata in data 21.02.2020, si costituiva in giudizio il
[...]
, Controparte_3 eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. e, in subordine quella decennale;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sia in fatto che in diritto, avendo la ricorrente già ottenuto il riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera;
subordine, chiedeva accertarsi la non cumulabilità tra somme eventualmente ottenute in accoglimento del ricorso e somme spettanti (o già percepite) per effetto della ricostruzione della carriera, con quantificazione delle somme eventualmente spettanti previo scomputo dei periodi di supplenza infra-annuale e tenendo conto dell'orario di cattedra effettivamente svolto nonché dei periodi di blocco dell'anzianità retributiva.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 05.12.2024, la prima svolta innanzi allo scrivente magistrato e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la ricorrente non agisce per il riconoscimento del periodo preruolo al fine della ricostruzione dell'anzianità di servizio in misura maggiore di quella riconosciuta dalla P.A. all'atto dell'immissione in ruolo, ma al fine della progressione stipendiale maturata durante il periodo di precariato in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee in numerose sentenze, stabilisce al I comma che “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
3 La ricorrente si duole del mancato riconoscimento della progressione stipendiale negli anni di precariato in applicazione dell'art. 526 D.l.gs 297/94, il quale prevede che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, nonché in applicazione dei CCNL del comparto scuola, deducendo che ciò determina una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e dipendenti di ruolo in contrasto con la clausola 4, comma 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Orbene, come evidenziato da numerose pronunce di questo Tribunale cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c., recependone la motivazione - “qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei docenti di pari anzianità e titolari di un rapporto a tempo indeterminato, sicché il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nonché dell'attribuzione della progressione stipendiale determina una disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamate.
A ben vedere, la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE prevede che:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (cfr. Sent. 13.9.2007, C-307/05,
) ha stabilito che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della citata Direttiva Persona_1 sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (cfr. Sent. 4.7.2006, C-212/04, e Per_2 altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22558 del 7.11.2016, ha affermato che “La clausola dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo
4 determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”, pertanto, al personale scolastico, essendo attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL comparto scuola, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa.
Inoltre, la sentenza della Cassazione n. 2924/2020 ha chiarito che: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo il fornito alcuna idonea e puntuale CP_4
prova della sussistenza di ragioni giustificatrici di tale eterogeneo trattamento, se non in ordine solo ad una ontologica diversità tra rapporto a tempo determinato e indeterminato (deve escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato), deve confermarsi l'approdo interpretativo sopra richiamato, confermando altresì il diritto di parte ricorrente alla piena parità di trattamento, ai soli fini economici, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4 agosto 2011.
La ricorrente, docente abilitato, per anni precario (risulta documentato, oltre che non contestato, lo svolgimento del servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato), ha quindi diritto al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati e alle differenze retributive dovute tra quanto corrisposto per il servizio prestato e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, così come dallo stesso calcolate, in assenza di specifica contestazione da parte del , tenendo conto della prescrizione quinquennale CP_4
interrotta dal ricorrente con la prodotta (allegato 1 al ricorso) diffida del 6.10.2016 (e quindi a far
5 data dal 06.10.2011), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, va accolta la domanda di riconoscimento della progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e va dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto corrisposto per il servizio prestato e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, con conseguente condanna del (in persona del Ministro CP_4
pro tempore) al pagamento in favore di delle differenze retributive Parte_1 maturate (a far data dal 06.07.2010) nella misura di € 1.707,58, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppina Rizza), tenuto conto del valore della causa, con applicazione dei parametri minimi in ragione della natura delle questioni giuridiche trattate , del carattere seriale del contenzioso (documentato dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) e dell'attività difensiva svolta, limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara il diritto di al riconoscimento della Parte_1
progressione stipendiale maturata nei periodi di servizio preruolo effettivamente prestati e per l'effetto condanna il , in persona del ministro pro tempore, a corrisponderle Controparte_1 la somma di € 1.707,58, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- condanna il alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.ti Fabio Ganci, Walter
Miceli e Giuseppina Rizza dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 02/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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