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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7043/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239002506019/000, fondata su quattro cartelle esattoriali per tasse automobilistiche per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per un importo complessivo di € 1.247,31.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione non erano mai state notificate, così come non erano mai stati notificati gli atti prodromici, quali gli avvisi di accertamento, con conseguente nullità dell'intero procedimento notificatorio e dell'atto impugnato.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto che le pretese creditorie erano comunque prescritte, poiché la tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale e, anche a voler ritenere avvenuta la notifica delle cartelle, l'intimazione era stata notificata oltre il termine di legge.
Con un terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto che le cartelle risultavano già prescritte alla data della loro asserita notifica, essendo state emesse oltre tre anni dopo l'anno di riferimento del tributo, con conseguente estinzione del diritto alla riscossione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che tutte le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, come risultava dagli estratti di ruolo e dalla documentazione comprovante la consegna alla contribuente. Ha aggiunto che, una volta provata la notifica, ogni contestazione sul merito della pretesa o sugli atti presupposti risultava inammissibile, essendo le cartelle divenute definitive per mancata impugnazione nei termini.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha eccepito che non era maturata alcuna prescrizione, né prima né dopo la notifica delle cartelle, poiché gli atti interruttivi – comprese precedenti intimazioni – erano stati regolarmente notificati e, inoltre, il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale COVID-19 aveva ulteriormente impedito il decorso della prescrizione.
Con riguardo alle ulteriori doglianze, l'Agenzia ha dedotto il difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni riguardanti l'attività dell'ente impositore (Regione Emilia-Romagna), chiedendo l'integrazione del contraddittorio o la chiamata in causa dell'ente creditore. Ha infine ribadito la piena legittimità dell'intimazione di pagamento e chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
§§§§§
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve puntualizzarsi che, secondo risalente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in tema di crediti tributari il contribuente può agire indifferentemente nei confronti sia dell'Ente impositore che del concessionario e non può ritenersi configurabile ipotesi di litisconsorzio necessario.
Al riguardo, il Concessionario nei cui confronti sia stata notificata impugnazione, proceduralmente dispone di due opzioni: - chiedere autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impostore, litisconsorte facoltativa, ai sensi dell'art.23 d.lgs.546/92; la richiesta di autorizzazione va ricondotta al paradigma di cui all'art.106 c.p.c.;
- chiamare in causa, senza autorizzazione del giudice, l'Ente impositore, ai sensi dell'art.39 d.l. 112/1999, al fine di non rispondere delle conseguenze della lite;
tale attività processuale viene ricondotta a quella di litis denuntiatio
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso specifico, AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE ha operato litis denuntiatio operando notifica nei confronti della EG MI OM SETTORE TRIBUTI che, ritualmente informata, non ha ritenuto di dovere intervenire.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto pretese per tasse automobilistiche oggetto di quattro cartelle su cui si fonda la intimazione impugnata.
A fronte della eccezione della ricorrente, secondo cui le quattro cartelle non sarebbero state ritualmente notificate, la Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che le stesse fossero state tutte ritualmente notificate.
Procedendo con l'esame della documentazione, solo per la cartella n. 29320160053611470000 può riscontrarsi una relata di notifica completa (raccomandata A/R con firma del destinatario, data di consegna, qualità del ricevente), mentre per le altre tre cartelle non risultano allegate le relative relate.
In particolare, per la cartella n. 29320160053611470000, relativa a tassa automobilistica anno 2013, risulta depositato avviso di ricevimento della raccomandata n. 210012564571, spedita il 28/04/2017, con consegna avvenuta in data 11/05/2017, sottoscritta dal destinatario ed indicazione della qualità del ricevente quale familiare convivente.
Quanto alle cartelle nn. 29320170020565422000 – 29320180004211351000 – 29320180031221177000, la documentazione prodotta non consente di ritenere provata la rituale notifica (l'Agente della riscossione non ha prodotto alcuna relata di notifica, né avvisi di ricevimento, né copie delle buste, né attestazioni di consegna); la produzione si è limitata ai soli estratti di ruolo, che non costituiscono prova della notifica e non sono idonei a dimostrare
Ne consegue che, per tre delle quattro cartelle, l'Agente della riscossione non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c..
Tuttavia in data 30.09.2021 è stata notificata la intimazione di pagamento n.293 2021 9002793242, avente ad oggetto i crediti delle tre cartelle nn. 29320170020565422000 – 29320180004211351000 –
29320180031221177000 (oltre che della cartella n. 29320160053611470000).
La intimazione in questione non risulta impugnata con la conseguenza che i crediti portati dalle cartelle sottostanti devono considerarsi consolidati.
§§§§§
Anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Quanto ai crediti oggetto della cartella n. 29320160053611470000, relativa a tassa automobilistica anno
2013, la eccezione di prescrizione è infondata. Ed invero, entro il termine del terzo anno successivo alla annualità di riferimento (quindi entro il 31.12.2017), risulta perfezionata la notifica (11.05.2017). La data di notifica della cartella costituisce dies a quo per un ulteriore triennio. Prima della scadenza del nuovo triennio (11.05.2020) è intervenuta la sospensione conseguente alla normativa emergenziale Covid, per complessivi 542 giorni.
In data 30.09.2021 è stata notificata la intimazione di pagamento n.293 2021 9002793242, avente ad oggetto i crediti della cartella n. 29320160053611470000, oltre che quelli delle altre tre cartelle sottostanti alla intimazione impugnata in questa sede.
Posto che la intimazione di pagamento n. 29320239002506019/000 è stata notificata in data 06.06.2023, il nuovo termine triennale decorrente dal 30.09.2021 non era decorso.
§§§§§
Con riguardo ai crediti delle altre tre cartelle, consolidatisi, come già detto, a seguito della notifica della già richiamata intimazione di pagamento n.293 2021 9002793242 notificata in data 30.09.2021, la prescrizione eventualmente maturata in epoca antecedente avrebbe dovuto essere fatta valere con tempestivo ricorso;
dalla notifica della intimazione n.293 2021 9002793242 (30.09.2021) alla notifica della intimazione impugnata nella presente sede (06.06.2023) il termine triennale di prescrizione non è decorso.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della nota spese e della attività in concreto spiegata.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in complessivi euro 196,40 oltre accessori.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE
GI LO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7043/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002506019000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239002506019/000, fondata su quattro cartelle esattoriali per tasse automobilistiche per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per un importo complessivo di € 1.247,31.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione non erano mai state notificate, così come non erano mai stati notificati gli atti prodromici, quali gli avvisi di accertamento, con conseguente nullità dell'intero procedimento notificatorio e dell'atto impugnato.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto che le pretese creditorie erano comunque prescritte, poiché la tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale e, anche a voler ritenere avvenuta la notifica delle cartelle, l'intimazione era stata notificata oltre il termine di legge.
Con un terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto che le cartelle risultavano già prescritte alla data della loro asserita notifica, essendo state emesse oltre tre anni dopo l'anno di riferimento del tributo, con conseguente estinzione del diritto alla riscossione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che tutte le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, come risultava dagli estratti di ruolo e dalla documentazione comprovante la consegna alla contribuente. Ha aggiunto che, una volta provata la notifica, ogni contestazione sul merito della pretesa o sugli atti presupposti risultava inammissibile, essendo le cartelle divenute definitive per mancata impugnazione nei termini.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha eccepito che non era maturata alcuna prescrizione, né prima né dopo la notifica delle cartelle, poiché gli atti interruttivi – comprese precedenti intimazioni – erano stati regolarmente notificati e, inoltre, il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale COVID-19 aveva ulteriormente impedito il decorso della prescrizione.
Con riguardo alle ulteriori doglianze, l'Agenzia ha dedotto il difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni riguardanti l'attività dell'ente impositore (Regione Emilia-Romagna), chiedendo l'integrazione del contraddittorio o la chiamata in causa dell'ente creditore. Ha infine ribadito la piena legittimità dell'intimazione di pagamento e chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
§§§§§
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve puntualizzarsi che, secondo risalente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in tema di crediti tributari il contribuente può agire indifferentemente nei confronti sia dell'Ente impositore che del concessionario e non può ritenersi configurabile ipotesi di litisconsorzio necessario.
Al riguardo, il Concessionario nei cui confronti sia stata notificata impugnazione, proceduralmente dispone di due opzioni: - chiedere autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impostore, litisconsorte facoltativa, ai sensi dell'art.23 d.lgs.546/92; la richiesta di autorizzazione va ricondotta al paradigma di cui all'art.106 c.p.c.;
- chiamare in causa, senza autorizzazione del giudice, l'Ente impositore, ai sensi dell'art.39 d.l. 112/1999, al fine di non rispondere delle conseguenze della lite;
tale attività processuale viene ricondotta a quella di litis denuntiatio
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso specifico, AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE ha operato litis denuntiatio operando notifica nei confronti della EG MI OM SETTORE TRIBUTI che, ritualmente informata, non ha ritenuto di dovere intervenire.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto pretese per tasse automobilistiche oggetto di quattro cartelle su cui si fonda la intimazione impugnata.
A fronte della eccezione della ricorrente, secondo cui le quattro cartelle non sarebbero state ritualmente notificate, la Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che le stesse fossero state tutte ritualmente notificate.
Procedendo con l'esame della documentazione, solo per la cartella n. 29320160053611470000 può riscontrarsi una relata di notifica completa (raccomandata A/R con firma del destinatario, data di consegna, qualità del ricevente), mentre per le altre tre cartelle non risultano allegate le relative relate.
In particolare, per la cartella n. 29320160053611470000, relativa a tassa automobilistica anno 2013, risulta depositato avviso di ricevimento della raccomandata n. 210012564571, spedita il 28/04/2017, con consegna avvenuta in data 11/05/2017, sottoscritta dal destinatario ed indicazione della qualità del ricevente quale familiare convivente.
Quanto alle cartelle nn. 29320170020565422000 – 29320180004211351000 – 29320180031221177000, la documentazione prodotta non consente di ritenere provata la rituale notifica (l'Agente della riscossione non ha prodotto alcuna relata di notifica, né avvisi di ricevimento, né copie delle buste, né attestazioni di consegna); la produzione si è limitata ai soli estratti di ruolo, che non costituiscono prova della notifica e non sono idonei a dimostrare
Ne consegue che, per tre delle quattro cartelle, l'Agente della riscossione non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c..
Tuttavia in data 30.09.2021 è stata notificata la intimazione di pagamento n.293 2021 9002793242, avente ad oggetto i crediti delle tre cartelle nn. 29320170020565422000 – 29320180004211351000 –
29320180031221177000 (oltre che della cartella n. 29320160053611470000).
La intimazione in questione non risulta impugnata con la conseguenza che i crediti portati dalle cartelle sottostanti devono considerarsi consolidati.
§§§§§
Anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Quanto ai crediti oggetto della cartella n. 29320160053611470000, relativa a tassa automobilistica anno
2013, la eccezione di prescrizione è infondata. Ed invero, entro il termine del terzo anno successivo alla annualità di riferimento (quindi entro il 31.12.2017), risulta perfezionata la notifica (11.05.2017). La data di notifica della cartella costituisce dies a quo per un ulteriore triennio. Prima della scadenza del nuovo triennio (11.05.2020) è intervenuta la sospensione conseguente alla normativa emergenziale Covid, per complessivi 542 giorni.
In data 30.09.2021 è stata notificata la intimazione di pagamento n.293 2021 9002793242, avente ad oggetto i crediti della cartella n. 29320160053611470000, oltre che quelli delle altre tre cartelle sottostanti alla intimazione impugnata in questa sede.
Posto che la intimazione di pagamento n. 29320239002506019/000 è stata notificata in data 06.06.2023, il nuovo termine triennale decorrente dal 30.09.2021 non era decorso.
§§§§§
Con riguardo ai crediti delle altre tre cartelle, consolidatisi, come già detto, a seguito della notifica della già richiamata intimazione di pagamento n.293 2021 9002793242 notificata in data 30.09.2021, la prescrizione eventualmente maturata in epoca antecedente avrebbe dovuto essere fatta valere con tempestivo ricorso;
dalla notifica della intimazione n.293 2021 9002793242 (30.09.2021) alla notifica della intimazione impugnata nella presente sede (06.06.2023) il termine triennale di prescrizione non è decorso.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della nota spese e della attività in concreto spiegata.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in complessivi euro 196,40 oltre accessori.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE
GI LO