Ordinanza collegiale 27 marzo 2012
Ordinanza collegiale 26 aprile 2012
Ordinanza collegiale 14 giugno 2012
Sentenza breve 17 luglio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 17/07/2012, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06489/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2012, proposto da:
GI LO, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Nola, Nicoletta R. De Nittis, con domicilio eletto presso Stefano Nola in Roma, viale Cortina D'Ampezzo, 65;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
IN AR, NI BE, CA RI non costituiti;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione da procedura concorsuale a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco, emesso dal ministero dell'interno in data 28/11/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 814 VV.FF. (bandito con D.M. n. 5140/2008) perché gli è stata riscontrata una “Pregressa PRK occhio destro, Stereopsi assente esotropia destra con soppressione OD al test di Worth”.
Impugna il decreto emesso il 28 novembre 2011, il giudizio di non idoneità sanitaria reso dalla commissione il precedente giorno 16 nonché la graduatoria finale del concorso e quella di cui alla riserva del 10% dei posti (nella quale ultima egli ritiene di avere titolo ad entrare).
In punto di fatto, l’interessato sostiene di non essere mai stato affetto dalla patologia erroneamente diagnosticatagli dall’Amministrazione, come risulta dal certificato rilasciato il 7 febbraio 2012 dalla struttura pubblica sanitaria nazionale e di Alta specializzazione “Civico G. Di Cristina Benfratelli” di Palermo.
In punto di diritto, oltre a dedurre difetto di istruttoria per travisamento dei fatti censura il decreto per difetto di motivazione non avendo l’Amministrazione specificato la rilevanza del preteso difetto fisico sullo svolgimento dell’attività di Vigile del Fuoco nel caso concreto.
Si è costituito il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza collegiale n. 2894/2012 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione.
L’incombente istruttorio è stato adempiuto dall’Amministrazione.
In data 19 aprile 2012, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per la verificazione.
Alla camera di consiglio del 24 aprile 2012, con ordinanza collegiale n. 3791/2012, il Collegio – esaminata la documentazione versata in atti - ha ravvisato la necessità di avvalersi di un supplemento di indagine istruttoria mediante verificazione al fine di appurare “se il ricorrente sia affetto o meno da pregressa PRK occhio destro, stereopsi assente esotropia destra con soppressione OD al test di Worth”.
Alla camera di consiglio del 13 giugno 2012, il Collegio, preso atto dell’avvenuto deposito della verificazione dopo che il ricorso era passato in decisione (verificazione effettuata il 4 giugno 2012 e trasmessa con nota datata 12 giugno 2012), ha rinviato d’ufficio la trattazione della causa al successivo 27 giugno con ordinanza collegiale n. 5422/2012.
In data 21 giugno 2012, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l’accoglimento del gravame.
Il ricorso è fondato.
L’organismo verificatore ha accertato “all’esame obiettivo … visus naturale OD 8/10; OS 10/10. All’OD presenza di piccola cicatrice in zona paraottica. Stereopsi normale. Test luci di Worth negativo (visione binoculare nella norma)”.
La verificazione ha definitivamente accertato: stereopsi normale, Test luci di Worth negativo, visione binoculare nella norma, normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereopico; concludendo, sul punto specifico di domanda, per la possidenza dei requisiti in capo al sig. LO, previsti dal D.M. 78/2008, art. 1, c. 1, lett. e).
Nessun mutamento della situazione di fatto è stato riscontrato dall’organismo verificatore tra la prima e la seconda visita medico-legale.
E’ vero che il verificatore dà atto di “verosimile pregresso intervento di chirurgia refrattiva (PRK), la cui datazione non risulta possibile”.
Tale circostanza, tuttavia, non rileva in punto di fatto in quanto preesistente alla prima visita medica (cfr giudizio medico legale reso dalla commissione sanitaria); dunque, non sopravvenuta nelle more della verificazione.
La sua preesistenza, altresì, non viola la par condicio competitorum.
Acclarata, all’esito della verificazione, la possidenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 78/2008, art. 1, c. 1, lett. e) ne consegue l’idoneità sanitaria, in parte qua, del ricorrente come effetto vincolato e conformativo del rinnovato accertamento sanitario il cui esito ha comprovato l’erroneità del primo giudizio medico legale.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è fondato e va, perciò, accolto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, come da relativa domanda, in favore dei difensori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano in € 1.500,00 in favore degli avvocati del ricorrente Stefano Nola e Nicoletta R. De Nittis distrattari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2012
IL SEGRETARIO