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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1807/2025 R.G.
da
, con gli avv.ti SCARSO LUCA e SIMIO TOMMASO, come Parte_1
da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, Controparte_1
- convenuta contumace -
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni parte ricorrente:
“CHIEDE
che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza per la comparizione personale
dei coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, in caso di esito negativo, all'esito 2
del giudizio pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
dai Signori e nel Comune di Jesolo (VE), trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo al n. 46, parte II, serie A,
anno 1987 e nei registri di stato civile del Comune di Padova al n. 402, parte II,
serie B, anno 1987..”
Con l'intervento del pubblico ministero:
“Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito
dell'istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 07.04.2025, conveniva in giudizio Parte_1
, allegando che in data 21.09.1987 avevano contratto matrimonio Controparte_1
concordatario, in regime di separazione dei beni, in Jesolo (VE) (PD), matrimonio trascritto nel Registro di Stato Civile del suddetto comune, al n. 46, Parte II, Serie A,
anno 1987;
- riferiva che dall'unione coniugale non nascevano figli;
- allegava che le parti si erano separate consensualmente giusto decreto di omologa n. cronol. 6001/2008, pubblicato in data 23.04.2008 (cfr. doc. 6 ricorso introduttivo);
- riferiva che entrambe le parti avevano esercitato la professione di insegnanti di musica e che attualmente lo stesso era pensionato;
- rappresentava che, dopo la separazione i coniugi non si erano più riconciliati;
pertanto, ricorrendo i requisiti di legge di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.
898/1970, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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- all'udienza del 24.10.2025, compariva soltanto parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, nessuno compariva per parte convenuta;
il giudice delegato,
verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta, e ritenuta la causa matura per la decisione invitava la parte alla discussione orale ex art. 473-bis.22, co.4, c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale del 14.04.2008. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle spese di lite, stante la contumacia della convenuta che, pertanto,
non si è opposta alle domande svolte, nulla va disposto in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 21.09.1987 a JE (VE) e trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Jesolo, atto n. 46, parte II, Serie A, anno
1987;
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2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
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