Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2025, proposto dalla sig.ra AT Privitera, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso -Sezione Lavoro n. 227/2023 del 30/11/2023, resa nel giudizio n. 1431/2022 R.G., notificata il 14/01/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Civile di Campobasso ha accertato il diritto dell’odierna ricorrente, quale docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici a partire dal 2014/2015 e fino al 2021/2022, a conseguire per gli stessi anni l’erogazione della c.d. “retribuzione professionale docenti” di cui all’art. 7 del CCNL di comparto, e segnatamente l’attribuzione della somma complessiva di € 5.573,50, oltre accessori come per legge dalla maturazione fino al soddisfo.
2. Con il presente ricorso, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e del mancato suo adempimento da parte del Ministero competente, la parte ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza.
Sicché l’avente diritto ha chiesto a questo T.A.R. di nominare senza indugio un commissario ad acta, per il caso di inottemperanza dell’Amministrazione perdurante oltre il termine che le sarebbe stato assegnato, e di fissare, fin da subito, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successiva.
3. Per il Ministero intimato si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa, ma ha depositato una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale nella quale si rappresentava che, per superare le difficoltà tecniche legate al pagamento in favore della ricorrente del c.d. “reddito professionale docenti”, l’Amministrazione starebbe attendendo le istruzioni del medesimo Ministero dell’istruzione e del merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, sulle modalità da seguire per procedere al pagamento (istruzioni richieste con una nota del 6.02.2024).
4. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, udita la difesa erariale domandare un rinvio di 6 mesi per consentire all’Amministrazione di risolvere le difficoltà tecniche, l’affare è stato trattenuto in decisione.
5. In via preliminare va disattesa la richiesta di rinvio avanzata in udienza dalla difesa erariale, tenuto conto che la sentenza da ottemperale risale al 30.10.2023, e che l’Ufficio Scolastico Regionale ha rappresentato di essere già da tempo in vana attesa di ricevere istruzioni da parte degli organi centrali Ministero.
6. Ciò premesso, il ricorso, avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma complessiva di € 5.573,50, oltre accessori come per legge dalla maturazione fino al soddisfo, è ammissibile e fondato.
6.1. Quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, le allegazioni documentali in atti ne attestano l’ammissibilità, dimostrando in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 17.09.2024.
6.2 Emerge poi dagli atti di causa che, come rappresentato dalla ricorrente, la sentenza era stata notificata anche in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già in data 14.01.2024, denotando, quindi, l’ammissibilità del ricorso anche in relazione al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Trovano applicazione, a quest’ultimo riguardo, le modifiche introdotte nell’art. 475 del cod. proc. civ., sulla forma del titolo esecutivo giudiziale, dalle disposizioni del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, in base alle quali per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata versione del citato articolo codicistico, infatti, dispone che: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, le modalità con le quali la parte ricorrente ha notificato il titolo giudiziale al Ministero debitore risultano quindi adeguate al soddisfacimento delle formalità all’uopo richieste dalle vigenti disposizioni di legge.
6.3 Non v’è dubbio, infine, che il titolo azionato, consistente in una sentenza emessa dal Tribunale Civile, appartenga al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
7. Il ricorso risulta altresì fondato, tenuto conto che la somma di € 5.573,50, oltre accessori come per legge dalla maturazione fino al soddisfo, richiesta a titolo di sorta capitale, corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Campobasso, della quale la ricorrente ben a ragione pretende l’esecuzione.
8. Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione nella misura innanzi detta al pagamento non ancora effettuato, adempimento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre poi nominare sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine ultimativo appena assegnato all’Amministrazione, un commissario ad acta , che viene individuato, anche ratione muneris , nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio scolastico regionale per il LI , senza compenso, e con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo ufficio.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni.
10. Il Tribunale, infine, in ragione del notevole lasso di tempo già ormai decorso dalla data di pubblicazione del titolo azionato in questa sede, della pacifica esistenza degli obblighi di cui si tratta e della modestia del loro ammontare, ravvisa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della parte ricorrente, per il caso in cui l’inadempimento si protragga oltre i 90 giorni concessi al Ministero per procedere direttamente all’ottemperanza de qua , di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm., la quale viene fissata nella misura del doppio degli interessi legali su quanto complessivamente ancora dovuto.
Ai fini della relativa liquidazione dovrà assumersi quale dies a quo il giorno della scadenza del termine ultimativo di 90 giorni concesso al Ministero inadempiente per l’ottemperanza, e quale dies ad quem quello del completo adempimento del giudicato, da parte della resistente oppure, in via sostitutiva, del commissario ad acta (il quale, una volta attivato, dovrà pertanto assicurare l’adempimento, in luogo dell’Amministrazione, anche del versamento all’avente diritto della penalità testé detta).
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutto quanto dovuto in base al suddetto titolo esecutivo giudiziale;
- dispone pertanto che lo stesso Ministero adempia all’obbligo così determinato eseguendo il corrispondente pagamento nel termine ultimativo di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- condanna, per il caso di perdurante inerzia, il citato Ministero anche al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4 lett. e) del cod. proc. amm., che viene irrogata nei termini di cui in motivazione;
- nomina quale commissario ad acta il Dirigente responsabile dell’Ufficio scolastico regionale per il LI , il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento, provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidandole in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO