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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 12.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 40514/2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla Via di Santa Parte_1
Costanza n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Sieni, che lo rappresenta in virtù di delega in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in NT
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma - 00192 - Viale
Giulio Cesare n. 44/46; -CONVENUTA
CONTUMACE –
Oggetto: condanna al pagamento di differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 3.1.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, inquadramento nel VI livello del Ccnl Turismo
Pubblici Esercizi Confcommericio;
esposto che con decorrenza dall'1.7.2018, il suindicato contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è stato convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
dedotto che con decorrenza dal 9.3.2020 e sino al 27.6.2021, è stato collocato in cassa integrazione guadagni a zero ore a causa dell'emergenza pandemica;
chiarito che in data 20.7.2021, la signora CP_1
socio accomandatario e legale rappresentante della
[...] [...]
gli ha comunicato la sospensione del rapporto di lavoro con CP_1
decorrenza dal 23.7.2021 e la presentazione di una nuova domanda di cassa integrazione guadagni a zero ore;
lamentato che solo in data 6.9.2021 è stata accreditata sul conto corrente del ricorrente l'integrazione salariale relativa al periodo dall'1.4.2021 al 27.6.2021; esposto che ha chiesto sia l'erogazione della retribuzione relativa al periodo dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2021, sia l'invio delle buste paga relative al periodo marzo 2021 - settembre 2021, ma che tali richieste sono state disattese dal datore di lavoro;
dedotto che, con lettera datata 13.10.2021 ha invitato e diffidato la Società resistente ad effettuare il pagamento delle retribuzioni e di tutti gli ulteriori emolumenti allo stesso dovuti in relazione al periodo dal luglio
2021 al settembre 2021, sollecitando nuovamente la consegna delle buste paga relative a detto periodo;
lamentato che, in data 28.11.2021, non avendo ricevuto alcuna comunicazione e/o riscontro dalla resistente, ha formalizzato le CP_2
dimissioni per giusta causa;
tutto ciò premesso ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro rassegnando le conclusioni di seguito trascritte: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della per il periodo 3.1.2017 – 29.11.2021, quando ha NT
rassegnato le dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni a far data dal 27.6.2021, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste dal 6^ livello del CCNL Turismo -PPEE con la qualifica di operaio (banconista), voglia condannare la in persona del suo legale rappresentante NT
pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. ai sensi degli Parte_1
artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di €. 18.718, 66, a titolo di retribuzioni non corrisposte, differenze retributive, ratei di 13^ e 14^ mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie, permessi non goduti, mancato preavviso,
TFR e/o altri emolumenti, come analiticamente indicato nel conteggio che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, o della somma minore o maggiore che si dovesse ritenere di giustizia in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 2099 cc e 36 Cost., liquidando quanto dovuto in favore del ricorrente anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cpc, il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”, oltre accessori e vinte le spese.
Instaurato correttamente il contraddittorio non si costituiva in giudizio la società convenuta che veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa con l'escussione di due testi ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, dato atto che il medesimo non presenziava all'udienza fissata per tale adempimento e ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa istante chiedeva rinvio per discussione ed in data odierna il giudizio veniva definito come con la presente sentenza di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha dedotto il ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze della convenuta dal
3.01.2017 al 29.11.2021, data in cui il rapporto di lavoro con la società si è risolto in ragione delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente.
Quanto al periodo di lavoro ha poi dedotto il ricorrente che, con decorrenza dal
9.3.2020 e sino al 27.6.2021 è stato collocato in cassa integrazione guadagni a zero ore a causa dell'emergenza pandemica e che solo in data 28.6.2021 ha ripreso servizio sino al 23.7.2021.
Con riferimento al primo periodo di Cassa integrazione, dal 9.3.2020 al 27.6.2021, quanto dovuto al ricorrente è stato corrisposto in data 6.9.2021. In merito al periodo di riapertura dell'esercizio commerciale e alla presenza del ricorrente sul posto di lavoro, il teste , amico del ricorrente, ha Testimone_1
dichiarato: “Ho frequentato il bar circa dal 2018 fino al lockdown e successivamente dopo la riapertura dei locali, dal mese di giugno 2021, perché il ricorrente era tornato a lavoro. Ho continuato a frequentare il bar per circa un mese. Nel periodo indicato mi recavo al bar 3-4 volte a settimana nella metà mattinata”.
La circostanza della ripresa del rapporto di lavoro dopo il periodo di lockdown può
ritenersi confermata anche dal secondo teste amico del ricorrente, Testimone_2
che ha affermato “Ho iniziato a frequentare il bar durante il periodo 2019/2020 e
ciò ho fatto fino al marzo 2020 e poi a causa della chiusura per ID non l'ho più
visto. Mi recavo presso il bar solitamente la mattina o prima di iniziare a lavorare o
all'ora di pranzo. Nel mese di giugno 2021 ho ricominciato a frequentare il bar per
circa uno o due mesi ed il ricorrente lavorava lì.”.
Ha poi dedotto il ricorrente che, in data 20.7.2021, la signora NT
socio accomandatario e legale rappresentante della NT
ha comunicato ai dipendenti la sospensione del rapporto di lavoro con
[...]
decorrenza dal 23.7.2021 e la presentazione di una nuova domanda di cassa integrazione guadagni a zero ore.
Dal 20.7.2021 il ricorrente, quindi, non ha prestato la sua attività lavorativa sapendo di essere in Cig sebbene non gli sia stata mai corrisposta l'indennità integrativa relativa a detti periodi né tanto meno la retribuzione. Atteso quanto sopra osservato, tenuto conto anche della mancata risposta del legale rappresentante al disposto interrogatorio formale, deve prendersi atto del mancato pagamento della retribuzione per i periodi indicati dal ricorrente ovvero dal 23.7.2021.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10663 depositata il 19 aprile 2024, intervenendo in tema di onere della prova del pagamento della retribuzione ha riaffermato il principio secondo cui “… una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992) …”
Ne consegue che, stante la contumacia della convenuta, il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive per come di seguito specificato.
Il lavoratore ha richiesto il pagamento delle differenze retributive non avendo mai percepito le retribuzioni per il periodo dal 01/07/2021 al 31/10/2021 nonché dal
01/11/2021 al 28/11/2021 e dal 28/06/2021 al 30/06/2021. Il ricorrente ha inoltre richiesto il pagamento delle differenze a titolo di festività non godute, di ratei di 13^ e
14^ mensilità, di ferie non godute, di permessi retribuiti non goduti (ROL) nonché della somma a titolo di mancato preavviso ed il TFR.
Riguardo alle voci oggetto di domanda, osserva l'ufficio che, essendoci stata applicazione diretta da parte della società della contrattazione collettiva di settore, saranno dovuti gli istituti di fonte legale (differenze sulle mensilità ordinarie e 13° mensilità, indennità ferie non godute e trattamento di fine rapporto, festività lavorate) nonché gli istituti che trovano fonte esclusivamente nella contrattazione collettiva quali 14° mensilità e permessi non goduti.
In concreto, deve poi essere senz'altro accolta la domanda volta al pagamento di somme a titolo di indennità ferie non godute e festività lavorate, atteso che parte ricorrente non ha ricevuto alcuna retribuzione relativa ai suindicati periodi e non ha goduto degli indicati riposi, non essendosi recato sul posto di lavoro essendogli stato comunicato dalla convenuta di essere stato posto in “cig”, come comprovato dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta.
Atteso che i conteggi sono stati correttamente elaborati, la società convenuta deve essere complessivamente condannata al pagamento della somma di €18.718,66.
Su tali somme, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e successive conformi).
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Accoglie il ricorso e condanna NT
, in persona del legale rappresentante, al
[...]
pagamento in favore di della somma di €18.718,66, oltre Parte_1
accessori come per legge;
- condanna NT
, in persona del legale rapp.te, a rifondere al ricorrente i compensi di
[...]
lite liquidati in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, il 12.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 12.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 40514/2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla Via di Santa Parte_1
Costanza n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Sieni, che lo rappresenta in virtù di delega in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in NT
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma - 00192 - Viale
Giulio Cesare n. 44/46; -CONVENUTA
CONTUMACE –
Oggetto: condanna al pagamento di differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 3.1.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, inquadramento nel VI livello del Ccnl Turismo
Pubblici Esercizi Confcommericio;
esposto che con decorrenza dall'1.7.2018, il suindicato contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è stato convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
dedotto che con decorrenza dal 9.3.2020 e sino al 27.6.2021, è stato collocato in cassa integrazione guadagni a zero ore a causa dell'emergenza pandemica;
chiarito che in data 20.7.2021, la signora CP_1
socio accomandatario e legale rappresentante della
[...] [...]
gli ha comunicato la sospensione del rapporto di lavoro con CP_1
decorrenza dal 23.7.2021 e la presentazione di una nuova domanda di cassa integrazione guadagni a zero ore;
lamentato che solo in data 6.9.2021 è stata accreditata sul conto corrente del ricorrente l'integrazione salariale relativa al periodo dall'1.4.2021 al 27.6.2021; esposto che ha chiesto sia l'erogazione della retribuzione relativa al periodo dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2021, sia l'invio delle buste paga relative al periodo marzo 2021 - settembre 2021, ma che tali richieste sono state disattese dal datore di lavoro;
dedotto che, con lettera datata 13.10.2021 ha invitato e diffidato la Società resistente ad effettuare il pagamento delle retribuzioni e di tutti gli ulteriori emolumenti allo stesso dovuti in relazione al periodo dal luglio
2021 al settembre 2021, sollecitando nuovamente la consegna delle buste paga relative a detto periodo;
lamentato che, in data 28.11.2021, non avendo ricevuto alcuna comunicazione e/o riscontro dalla resistente, ha formalizzato le CP_2
dimissioni per giusta causa;
tutto ciò premesso ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro rassegnando le conclusioni di seguito trascritte: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della per il periodo 3.1.2017 – 29.11.2021, quando ha NT
rassegnato le dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni a far data dal 27.6.2021, con le modalità e nei termini di cui in narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste dal 6^ livello del CCNL Turismo -PPEE con la qualifica di operaio (banconista), voglia condannare la in persona del suo legale rappresentante NT
pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. ai sensi degli Parte_1
artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di €. 18.718, 66, a titolo di retribuzioni non corrisposte, differenze retributive, ratei di 13^ e 14^ mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie, permessi non goduti, mancato preavviso,
TFR e/o altri emolumenti, come analiticamente indicato nel conteggio che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, o della somma minore o maggiore che si dovesse ritenere di giustizia in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 2099 cc e 36 Cost., liquidando quanto dovuto in favore del ricorrente anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cpc, il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”, oltre accessori e vinte le spese.
Instaurato correttamente il contraddittorio non si costituiva in giudizio la società convenuta che veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa con l'escussione di due testi ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, dato atto che il medesimo non presenziava all'udienza fissata per tale adempimento e ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa istante chiedeva rinvio per discussione ed in data odierna il giudizio veniva definito come con la presente sentenza di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha dedotto il ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze della convenuta dal
3.01.2017 al 29.11.2021, data in cui il rapporto di lavoro con la società si è risolto in ragione delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente.
Quanto al periodo di lavoro ha poi dedotto il ricorrente che, con decorrenza dal
9.3.2020 e sino al 27.6.2021 è stato collocato in cassa integrazione guadagni a zero ore a causa dell'emergenza pandemica e che solo in data 28.6.2021 ha ripreso servizio sino al 23.7.2021.
Con riferimento al primo periodo di Cassa integrazione, dal 9.3.2020 al 27.6.2021, quanto dovuto al ricorrente è stato corrisposto in data 6.9.2021. In merito al periodo di riapertura dell'esercizio commerciale e alla presenza del ricorrente sul posto di lavoro, il teste , amico del ricorrente, ha Testimone_1
dichiarato: “Ho frequentato il bar circa dal 2018 fino al lockdown e successivamente dopo la riapertura dei locali, dal mese di giugno 2021, perché il ricorrente era tornato a lavoro. Ho continuato a frequentare il bar per circa un mese. Nel periodo indicato mi recavo al bar 3-4 volte a settimana nella metà mattinata”.
La circostanza della ripresa del rapporto di lavoro dopo il periodo di lockdown può
ritenersi confermata anche dal secondo teste amico del ricorrente, Testimone_2
che ha affermato “Ho iniziato a frequentare il bar durante il periodo 2019/2020 e
ciò ho fatto fino al marzo 2020 e poi a causa della chiusura per ID non l'ho più
visto. Mi recavo presso il bar solitamente la mattina o prima di iniziare a lavorare o
all'ora di pranzo. Nel mese di giugno 2021 ho ricominciato a frequentare il bar per
circa uno o due mesi ed il ricorrente lavorava lì.”.
Ha poi dedotto il ricorrente che, in data 20.7.2021, la signora NT
socio accomandatario e legale rappresentante della NT
ha comunicato ai dipendenti la sospensione del rapporto di lavoro con
[...]
decorrenza dal 23.7.2021 e la presentazione di una nuova domanda di cassa integrazione guadagni a zero ore.
Dal 20.7.2021 il ricorrente, quindi, non ha prestato la sua attività lavorativa sapendo di essere in Cig sebbene non gli sia stata mai corrisposta l'indennità integrativa relativa a detti periodi né tanto meno la retribuzione. Atteso quanto sopra osservato, tenuto conto anche della mancata risposta del legale rappresentante al disposto interrogatorio formale, deve prendersi atto del mancato pagamento della retribuzione per i periodi indicati dal ricorrente ovvero dal 23.7.2021.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10663 depositata il 19 aprile 2024, intervenendo in tema di onere della prova del pagamento della retribuzione ha riaffermato il principio secondo cui “… una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992) …”
Ne consegue che, stante la contumacia della convenuta, il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive per come di seguito specificato.
Il lavoratore ha richiesto il pagamento delle differenze retributive non avendo mai percepito le retribuzioni per il periodo dal 01/07/2021 al 31/10/2021 nonché dal
01/11/2021 al 28/11/2021 e dal 28/06/2021 al 30/06/2021. Il ricorrente ha inoltre richiesto il pagamento delle differenze a titolo di festività non godute, di ratei di 13^ e
14^ mensilità, di ferie non godute, di permessi retribuiti non goduti (ROL) nonché della somma a titolo di mancato preavviso ed il TFR.
Riguardo alle voci oggetto di domanda, osserva l'ufficio che, essendoci stata applicazione diretta da parte della società della contrattazione collettiva di settore, saranno dovuti gli istituti di fonte legale (differenze sulle mensilità ordinarie e 13° mensilità, indennità ferie non godute e trattamento di fine rapporto, festività lavorate) nonché gli istituti che trovano fonte esclusivamente nella contrattazione collettiva quali 14° mensilità e permessi non goduti.
In concreto, deve poi essere senz'altro accolta la domanda volta al pagamento di somme a titolo di indennità ferie non godute e festività lavorate, atteso che parte ricorrente non ha ricevuto alcuna retribuzione relativa ai suindicati periodi e non ha goduto degli indicati riposi, non essendosi recato sul posto di lavoro essendogli stato comunicato dalla convenuta di essere stato posto in “cig”, come comprovato dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta.
Atteso che i conteggi sono stati correttamente elaborati, la società convenuta deve essere complessivamente condannata al pagamento della somma di €18.718,66.
Su tali somme, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e successive conformi).
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Accoglie il ricorso e condanna NT
, in persona del legale rappresentante, al
[...]
pagamento in favore di della somma di €18.718,66, oltre Parte_1
accessori come per legge;
- condanna NT
, in persona del legale rapp.te, a rifondere al ricorrente i compensi di
[...]
lite liquidati in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, il 12.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti