Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2001, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 1 O I Z 6 A 8 5 9 0 R 1 61388 T / S 4 I / - 7 6 G 2 B E . R R . L 9 L P . A A D D 17894/98; ud. 26/10/2000, oggetto: irpeg, fondo rot L 2 B E E A T D T A : N I 1 06 S E 3 R N S 1 E E E S . T I ITALIANA N A A M 0 IN ME L POPOLO ITALIANO LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Огомhau. 167 composta dai magistrati presidente Enrico Papa consigliere Enrico Altieri Giulio Graziadei rel. Giuseppe Falcone ☑66 66 Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 3000 20 GEN. 200T per diritti IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente CANCELLERIA
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE CAMPIONE 64388 N. 9 8 7 1 S.p.a. Mediocredito Centrale, in persona del presidente dott. Gianfranco Imperatori, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso il prof. avv. Franco Gallo, che, con l'avv. Antonio Torre, la difende per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 157/25 del 19 maggio-16 luglio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Di Martino, per la ricorrente, e l'avv. Rossi, con delega, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'istituto bancario Mediocredito centrale il 6 dicembre 1993 ha chiesto alla Direzione regionale delle entrate del Lazio il rimborso dell'irpeg e dell'ilor, che aveva versato nel 1992 con riguardo ai ricavi derivanti dalla gestione del fondo rotativo costituito con il d.l. 28 maggio 1981 n. 251 (convertito in legge 29 luglio 1981 n. 394) per finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese esportatrici in Paesi non comunitari;
ha poi impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su detta istanza, riproponendo la tesi della non tassabilità di quei proventi M in applicazione dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ove CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. 3005per dyit GEN 2001 il IL CANCELLIERE esclude che gli organi e le amministrazioni dello Stato siano soggetti ad imposte sul reddito. La domanda è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con il rilievo che la Banca non aveva il possesso di detti ricavi e non doveva quindi comprenderli nel proprio imponibile ai sensi dell'art. 86 del citato d.P.R. n. 917 del 1986. La Commissione tributaria regionale del Lazio, respingendo l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto la richiesta di rimborso, oltre che tempestiva, fondata, a norma del menzionato art. 88, osservando che il fondo rotativo, con riferimento tanto alla sua dotazione iniziale quanto ai successivi incrementi, appartiene allo Stato, e viene dallo stesso amministrato con una gestione fuori bilancio, restando affidati al Mediocredito compiti di mera istruttoria e di tenuta dei flussi monetari (sulla scorta di apposita convenzione). L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 16 ottobre 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale. Deducendo la violazione degli artt. 86, 87, 88, 115, 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2 del d.l. n. 251 del 1981, ed inoltre la carenza di motivazione, la ricorrente torna a sostenere che il fondo rotativo è un ente o comunque un centro d'imputazione distinto dall'apparato statale, esercita l'attività creditizia propria di un'azienda bancaria e deve essere tassato per i relativi profitti. Il Mediocredito ha replicato con controricorso. La S.p.a. Simest, in qualità di successore del Mediocredito nella gestione del fondo, ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Le operazioni in discussione sono state effettuate ai sensi e nel vigore dell'art. 2 del d.l. 28 maggio 1981 n. 251 (convertito con modificazioni in legge 29 luglio 1981 n. 394), il quale, per favorire programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea, prevede che il Mediocredito centrale, su decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, conceda finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, attingendo ad un apposito fondo rotativo costituito presso lo stesso Mediocredito centrale mediante stanziamenti nel bilancio dello Stato. La questione ancora dibattuta in questa sede è quella della computabilità o meno nel reddito imponibile del Mediocredito centrale dei recuperi che facciano seguito a quei finanziamenti, per la parte eccedente la somma inizialmente erogata;
esula dal tema della causa l'applicabilità dell'irpeg e dell'ilor con riguardo al compenso che eventualmente il Mediocredito riceva per l'attività di gestione del fondo. L'indicata questione richiede di puntualizzare la natura del fondo rotativo e la posizione assunta dall'Istituto nei rapporti negoziali con i beneficiari dei mutui a tasso agevolato. Gli stanziamenti di bilancio, previsti in funzione degli indicati obiettivi generali, non vengono versati su un conto bancario, non passano nella disponibilità del Mediocredito centrale (con obbligo di restituzione del tantumdem), ma si traducono in fondo "presso" l'Istituto, oggetto di autonoma e separata gestione, e, dunque, restano di pertinenza dello Stato. Il Mediocredito, attingendo a quella provvista di denaro pubblico, dietro provvedimento ministeriale, concede i singoli prestiti, di modo che, in mancanza di una delega attributiva di potere rappresentativo, assume direttamente la veste di mutuante, agendo per conto, non in nome del Ministero del tesoro (o degli altri Ministeri che concorrono a pianificare e decidere gli aiuti alle esportazioni italiane). La qualità del Mediocredito di parte nelle operazioni finanziarie in discorso è confermata dal carattere meramente autorizzatorio delle funzioni del Ministro del tesoro, tenendosi conto che l'autorizzazione a stipulare un contratto rimuove un limite alla capacità d'agire dell'autorizzato, non conferisce all'autorizzante la veste di contraente. Coordinandosi le predette connotazioni del fondo rotativo e la diretta imputabilità dei finanziamenti all'Istituto, quale parte contraente nel rapporto con i beneficiari dei prestiti, si deve ritenere che l'Istituto medesimo, tanto nella fase genetica dei contratti, quanto in quella the successiva della riscossione delle somme e degli interessi dovuti dai mutuatari, operi come un'azienda bancaria, ma al contempo esegua un incarico o mandato non rappresentativo, conferito dalla legge per l'impiego di risorse erariali a fini pubblicistici. L'esistenza di detto incarico o mandato, se non incide sull'identificazione della parte mutuante e del titolare del diritto alla restituzione della somma ed al pagamento degli interessi, in ragione di quanto sopra osservato sul fatto che l'Istituto non spende il nome dello Stato o dell'Amministrazione che rilascia l'autorizzazione a contrattare, influisce sul diverso piano del dovere dell'Istituto stesso, in linea con i tipici compiti del mandatario (che la qualità pubblicistica del mandato non elide), di far rifluire nel fondo rotativo, ripristinandone la consistenza, tutte le somme che riceva dai soggetti finanziati, inclusi gli interessi. Questo obbligo è insito nella previsione regolamentare richiamata dalla ricorrente (art. 1 del d.m. 2 luglio 1987), secondo cui “i rientri per " capitale ed interessi sono utilizzati per nuove anticipazioni”; è peraltro coerente con l'evidenziata posizione assunta dal Mediocredito centrale, dato che la concessione di finanziamenti con l'impiego di denaro dello Stato non può non comportare il dovere di rimettere allo Stato stesso il risultato delle incombenze affidategli, e, segnatamente, di reinserire nel fondo il denaro riscosso, così permettendo ulteriori operazioni con i "ritorni” di quelle precedenti. Dalle considerazioni svolte derivano, per il rapporto tributario ed il problema in esame, le seguenti conseguenze. L'istituto Mediocredito centrale non agisce come organo dello Stato, e non può invocare il non assoggettamento alle imposte sui redditi previsto per gli organi e le amministrazioni dello Stato dagli artt. 88 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. L'istituto medesimo, in relazione ai proventi connessi alla gestione del fondo, non è però tassabile, a norma degli artt. 86 e 115 del predetto d.P.R. n. 917 del 1986. Queste disposizioni definiscono come imponibile il reddito "posseduto" in dipendenza delle attività di cui all'art. 6, cioè l'incremento che le attività stesse apportino al patrimonio ed alla disponibilità del soggetto che le eserciti. Detto possesso non sussiste, rispetto ai "ritorni” sui finanziamenti concessi, trattandosi di somme che sono solo temporaneamente detenute dal Mediocredito, in veste di mandatario ex lege, con l'obbligo di versarle nel fondo di spettanza dello Stato, e che, quindi, non integrano un reddito del gestore del fondo, nel senso dinanzi specificato. L'appartenenza allo Stato del fondo rotativo e del denaro che in esso rifluisce (in caso di buon fine dei finanziamenti) osta infine all'individuazione di un soggetto tassabile, diverso dal Mediocredito, a the norma degli artt. 88 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. In conclusione, si deve affermare che gli interessi percepiti dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del fondo rotativo di cui all'art. 2 del d.l. 28 maggio 1981 n. 251, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 1981 n. 394, non sono soggetti ad imposte sui redditi, ai sensi e nel vigore degli artt. 86, 88, 115 e 116 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in quanto costituiscono entrate erariali, ancorchè separatamente contabilizzate in quel fondo, non profitti di detto gestore, il quale li riscuote in veste di mandatario dello Stato con obbligo di riversarli nel fondo medesimo. Il principio, con il quale si condivide l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza 21 novembre 1998 n. 11779, comporta la reiezione del ricorso. La natura della problematica affrontata e la mancanza di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità all'epoca dell'instaurazione del giudizio di cassazione rendono equa la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. CASSAZIONE Roma, 26 ottobre 2000 il presidentepresi ماشوما il consigliere rel. est. O R C T E CANCELLIERE C1 Amaldo Casano Amillfmelde Carans DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 GEN. 2001 Oggi L CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano