Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione della mancata previsione di limiti massimi della carcerazione preventiva nella legislazione dello Stato membro di emissione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria slovena).
Commentari • 4
- 1. Presunzione di “protezione equivalente”, accertamento delle condizioni di detenzione e tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione del mandato di arresto…Gaetano De Amicis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Presunzione di “protezione equivalente”, accertamento delle condizioni di detenzione e tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione del mandato di arresto europeo: la Corte di Strasburgo detta le regole (Nota a Corte EDU, Sez. V, 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia, nn. 40324/16 e 12623/17) di Gaetano De Amicis Abstract La Corte EDU si è pronunciata in relazione ad caso avente ad oggetto due mandati esecutivi di arresto europeo richiesti dalla Romania alla Francia nei confronti di due cittadini rumeni condannati in absentia, stabilendo i seguenti principî: a) nell'adempimento dei loro obblighi internazionali gli Stati contraenti restano comunque vincolati al rispetto degli …
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Presunzione di “protezione equivalente”, accertamento delle condizioni di detenzione e tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione del mandato di arresto europeo: la Corte di Strasburgo detta le regole (Nota a Corte EDU, Sez. V, 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia, nn. 40324/16 e 12623/17) di Gaetano De Amicis Abstract La Corte EDU si è pronunciata in relazione ad caso avente ad oggetto due mandati esecutivi di arresto europeo richiesti dalla Romania alla Francia nei confronti di due cittadini rumeni condannati in absentia, stabilendo i seguenti principî: a) nell'adempimento dei loro obblighi internazionali gli Stati contraenti restano comunque vincolati al rispetto degli …
Leggi di più… - 3. Presunzione di “protezione equivalente”, accertamento delle condizioni di detenzione e tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione del mandato di arresto…Gaetano De Amicis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 11 maggio 2021
- 4. Rischio di contagio COVID19 non impedisce consegna MAE (Cass. 22275/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 luglio 2020
Il rischio di contagio in caso di consegna in ambito MAE per alto tasso di positività al virus nella città dell'autorità giudiziaria del paese emittente non inerisce al tema dell'inadeguatezza intrinseca delle strutture penitenziarie a garantire un livello minimo di vivibilità ai detenuti al fine di non incorrere nel divieto stabilito dalla seconda parte dell'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo; si tratta peraltro su un dato puramente congetturale ed è quindi manifestamente infondata. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE sentenza n. 22275 dep. il 23.07.2020 Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore VILLONI ORLANDO ha pronunciato la seguente sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2012, n. 43804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43804 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 09/11/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 1529
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 42711/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RA N. 9/10/1962;
avverso la sentenza 30/2012 del 2/10/2012 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. ALDO POLICASTRO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 2 ottobre 2012 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di SI FR alla richiedente Autorità Giudiziaria Slovena in quanto colpito da mandato di arresto europeo per il reato di truffa. Il ricorrente tra l'ottobre 2004 il maggio 2005 avrebbe acquistato merce per circa Euro 250.000 da 19 società slovene nell'interesse di una propria attività imprenditoriale avente sede nel medesimo paese, offrendo in pagamento assegni bancari irregolari e comunque non coperti.
2.1 Avverso la suindicata sentenza SI FR detenuto per altro nel carcere di Pisa, ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo con primo motivo che la sentenza è contraria alla disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. C) che prevede che, laddove si proceda nei confronti di un cittadino italiano, la consegna possa essere disposta solo per effettuare l'interrogatorio dell'indagato, mentre l'eventuale misura cautelare deve essere eseguita in Italia.
2.2 Con secondo motivo deduce la violazione di legge non potendosi disporre la consegna in quanto si procede per un reato commesso in territorio diverso da quello dello Stato richiedente. Sostiene il ricorrente che, pur se la AG richiedente afferma che la società tramite la quale il ricorrente aveva ricevuto le forniture non pagate aveva sede in Slovenia, in realtà la sua società W.W.W. aveva sede in Francia. Pertanto la presunta truffa era stata commessa in Francia, condizione che esclude che possa disporsi la consegna.
2.3 Con terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. E non risultando un limite temporale alla custodia preventiva nell'ordinamento sloveno. Il ricorso è fondato solo limitatamente alla necessità di apporre la clausola di eseguibilità in Italia della eventuale pena.
3.1 Quanto al primo motivo, va chiarita la portata della disposizione di cui alla citata Legge, art. 19, lett. C). La difesa, sulla scorta di una formulazione non del tutto chiara della norma ("la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata") sostiene che, per il cittadino italiano, la consegna in esecuzione del M.a.e. possa essere disposta solo per effettuare l'interrogatorio.
3.2 Ma tale tema risulta ampiamente trattato nella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la norma, pur nella sua peculiare formulazione, afferma che la consegna del cittadino deve essere autorizzata per la celebrazione del processo e che, disposta l'eventuale condanna, l'esecuzione della pena deve avere luogo in Italia (Cass. 6, sent. 938 del 7.1.10 (cc. 12.1.10) rv. 245803; Cass.6, sent. 387640 del 5.10.09 rv. 244757; Cass. 6, sent. 12338 del 23.3.07 rv. 235949).
4.1 La disposizione, quindi, consente la consegna del cittadino ma impone che il giudice procedente condizioni la consegna alla esecuzione della pena in Italia. Se tale condizione non viene apposta, come è avvenuto nel caso di specie, la stessa dovrà essere apposta, anche di ufficio, dal giudice di legittimità (Cass. F, sent. 34956 del 9.9.08 (cc. 4.9.08) rv. 240919); pertanto si dispone in tale senso, come da dispositivo.
4.2 In ordine al secondo motivo, al di là della diversità dei fatti come emergenti dagli atti inviati dalla AG Slovena, la circostanza che la società del "SI fosse operativa in Francia poco rileva ai fini del luogo di commissione del reato di truffa ed alla ipotetica competenza alla stregua della normativa italiana sulla individuazione del luogo di commissione del reato;
poiché non è posto in discussione che i beni che costituivano il profitto del reato di truffa siano stati consegnati in Slovenia, in tale Stato è stata commessa (almeno) parte della azione per cui correttamente procede l'AG Slovena.
5.1 Quanto al terzo motivo, se ne rileva la manifesta infondatezza.
5.2 La L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. C) esclude che si possa dare luogo alla consegna in presenza di una normativa nazionale del paese emittente il M.a.e. che non preveda limiti, espliciti od impliciti, alla custodia preventiva.
5.3 Dagli atti trasmessi dalla Ag Slovena e, comunque, da tutti gli atti del fascicolo, non è dato desumere quali siano, secondo la normativa Slovena, i termini massimi di custodia.
5.4 Si rammenta che il mandato di arresto europeo "è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative delle libertà" (art. 1), che si basa "su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri", tanto che la sua attuazione "può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'art. 7, par. 1, dello stesso trattato".
5.5 Quindi il sistema della previsione di una normativa comune per la consegna degli imputati o condannati, quale forma di diretta cooperazione giudiziaria, presuppone che i paesi aderenti rispettino 7 diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta del diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VV.
5.6 E, per la esplicita condivisione da parte dei paesi aderenti dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, vi è l'impegno reciproco alla garanzia dell'applicazione di termini massimi di custodia preventiva (per la fase antecedente alla fase della condanna esecutiva).
5.7 Se pacificamente L'"elevato livello di fiducia" tra gli Stati dell'Unione posto a ragione giustificatrice del sistema del MAE (Considerando n. 10), con la conseguente soppressione del controllo politico (Considerando n. 9) e il superamento del regime estradizionale (Considerando n. 11), non elimina, ma anzi postula, l'esigenza di un "controllo sufficiente" (Considerando n. 8) da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, in un contesto di progressiva adesione all'U.E. di Stati formatisi su realtà civili ed economiche e su storie politiche e istituzionali spesso sensibilmente distanti da quelle caratterizzanti i paesi dell'Europa occidentale", tale stesso "elevato livello di fiducia" comporta che non possa che presumersi che lo Stato richiedente dia adeguate garanzie sui termini di custodia.
5.8 In relazione al caso di specie, in cui il ricorrente non ha posto il tema dei termini massimi di custodia in sede di decisione sulla richiesta di consegna, deducendo tale questione solo in sede di successivo ricorso per cassazione, va quindi chiarito se sia necessario, per poter decidere, acquisire di ufficio la notizia espressa della esistenza di limiti ai termini di custodia nell'ordinamento del paese richiedente o se, invece, spetti alla parte interessata dimostrare il contrario o, comunque, chiedere che, in fase di giudizio innanzi alla Corte di Appello, venga disposta l'acquisizione di informazioni aggiuntive.
5.9 Il principio generale che fonda la disciplina del mandato di arresto europeo come sopra indicato, ovvero l'elevato livello di fiducia" negli ordinamenti processuali dei paesi aderenti, impone di presumere, salvo specifica deduzione contraria e richiesta di verifica innanzi alla Corte di Appello, il rispetto delle regole minime in materia di termini di carcerazione preventiva. Pertanto non si tratta di questione che possa essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
5.10 La situazione non muta anche tenendo conto delle competenze di merito che spettano, nella particolare materia della decisione sul mandato di arresto europeo, alla Corte di Cassazione, trattandosi di competenze che toccano solo la possibilità di effettuare "valutazioni" nel merito ma non anche di esercitare poteri istruttori e di iniziativa di ufficio.
6. Pertanto si impone la conferma dell'autorizzazione della consegna del SI con la aggiunta della specifica clausola sopra citata.
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso dispone che la pena sia scontata in Italia. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2012