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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9479 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
, in persona dell'amministratore di sostegno avv. Enrico Parte_1
Toso, con il proc. dom. avv. Ernesto Rognoni
- attore -
e
avv. con il proc. dom. avv. Alessandro Della Valle CP_1 CP_2
- convenuto -
e
, con il proc. dom. avv. Barbara Pozzolo Controparte_3
- chiamata in causa da - CP_4
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio viste:
- previa, in via istruttoria, integrazione di consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'esistenza di vizi occulti nell'immobile, per cui è causa, al momento dell'acquisto a mezzo dell'atto di permuta del 24/2/2017, quali quelli descritti dal
1 C.T.P. Geom. nelle sue note critiche del 27/7/2023, riguardo Persona_1
all'esistenza di vizi occulti nell'immobile al momento dell'acquisto (notevoli infiltrazioni dalla copertura non impermeabilizzata del bagno;
notevoli infiltrazioni del seminterrato lato strada), che ne riducono ulteriormente il valore a tale momento ed in caso, di esito positivo, in che misura ciò incida sul valore commerciale dell'immobile in tale data;
- accertare e dichiarare la civile responsabilità dell'Avv. quale CP_4
amministratore di sostegno di , per avere stipulato l'atto di Parte_1
permuta del 24/2/2017, secondo le modalità dedotte e/o per i fatti e le condotte riferite in atto introduttivo ed accertande in causa, accettando una valutazione dell'immobile di via Nicolo' Costa n.11 uni in Genova sovradimensionata e maggiore del valore effettivo e commerciale dello stesso e comunque, ponendo in essere un atto non conveniente per l'amministrata;
- condannare, conseguentemente, l'Avv. a risarcire a CP_4 Parte_1
tutti i danni subiti per i fatti di causa, quantificati in € 90.000, (pari al
[...]
differenziale fra il valore reale dell'immobile avuto in permuta, maggiorato del conguaglio ricevuto di €.30.000 ed il valore dell'immobile dato in permuta dalla stessa del valore di €.210.000, come dichiarato in atto), o nella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- somme maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
- rigettare ogni diversa domanda e/o eccezione avversaria perché inammissibile e/o infondata.
- Vinte le spese di lite.”.
Per CP_4
2 “In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare, per le esposte ragioni,
il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
in via principale e nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le esposte ragioni;
in via subordinata: nel non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle avversarie domande, limitare la condanna al minor importo determinando come di giustizia e condannare, in ogni caso, la terza chiamata a Controparte_3
manlevare e garantire il convenuto da quanto questi fosse tenuto a corrispondere a parte attrice, ivi incluse le spese del presente giudizio.”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione eccezione e deduzione respinta:
IN VIA PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'Avv.
per le motivazioni in atti e per la conseguenza respingere la domanda CP_1
attorea e conseguentemente la domanda di manleva nei confronti della Compagnia
esponente con vittoria di spese di causa.
IN VIA DI PRINCIPALITA':
RIGETTARE, le domande attoree in confronto all'Avv. perché infondate CP_1
sia in fatto che in diritto e comunque e non provate;
IN VIA SUBORDINATA:
Nel non creduto caso in cui venisse ACCERTATA una responsabilità
professionale in capo all'Avv. provata l'esistenza di danni risarcibili e del CP_1
nesso di causalità con l'operato dello stesso, RIDIMENSIONARE la quantificazione del danno in misura inferiore rispetto a quanto richiesto
3 dall'attrice e comunque entro i limiti del giusto e del provato, ed ACCERTATA in forza delle previsioni contrattuali di polizza, l'operatività della polizza, nonché
fornita la prova della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini di polizza
RICONDURRE alle condizioni di polizza l'eventuale responsabilità in regime di manleva della Compagnia quivi costituita con l'applicazione condizioni tutte di polizza, nonché del massimali e scoperti (tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale di polizza).
Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
, agendo in giudizio in persona del proprio amministratore Parte_1
di sostegno avv. Enrico Toso (e a ciò autorizzato dal giudice tutelare) conveniva in giudizio l'avv. esponendo CP_4
- che il convenuto era stato amministratore di sostegno della SI.ra dal Pt_1
18.11.2014 al 3.5.2018;
- che, nel corso del mandato in questione, l'avv. aveva rappresentato al CP_1
Giudice Tutelare la necessità di procedere alla vendita di immobile di proprietà dell'amministrata per far fronte al pagamento delle spese condominiali relative a detto immobile e nella prospettiva della incapacità
anche futura di pagare i costi dominicali afferenti a detto bene;
- che l'avv. aveva altresì segnalato al giudice di aver ricevuto proposta CP_1
contrattuale di permuta tra detto immobile e altro che non prevedeva costi di amministrazione, altresì con la previsione di un diritto a conguaglio per l'importo di euro 30.000,00;
- che, nonostante la contrarietà dell'amministrata, il giudice tutelare aveva autorizzato la sopra menzionata operazione di permuta, che veniva conclusa
4 attribuendo all'immobile ceduto dalla il valore di euro 210.000,00 e a Pt_1
quello acquisito il valore di euro 180.000,00;
- che, operata rinnovata valutazione degli immobili in questione da parte del nuovo amministratore di sostegno, avv. Toso, subentrato nella funzione per rinuncia dell'avv. doveva ritenersi che il valore dell'immobile ricevuto CP_1
in permuta era di soli 90.000,00 euro, con conseguente danno per pari importo
(180.000,00 – 90.000,00) per l'amministrata;
- che il danno in questione era ascrivibile alla condotta negligente del convenuto, in ogni caso non “sanata” dall'autorizzazione del giudice tutelare.
Su detti presupposti parte attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento del sopra menzionato importo a titolo di risarcimento danni.
L'avv. si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la CP_4
domanda attrice;
in particolare esponeva
- che l'atto di permuta oggetto di contestazione non rientrava tra i poteri dell'amministratore di sostegno, così che - attesa la specifica autorizzazione resa dal giudice tutelare - non poteva essere imputato al convenuto;
- che la stima del valore dell'immobile acquistato, allegata da parte attrice, era errata in fatto e in diritto, oltre che ancorata a erronee valutazioni dimensionali.
Il convenuto concludeva pertanto domandando il rigetto della domanda attrice;
per il denegato caso di accoglimento della stessa, chiamava in causa con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa, . Controparte_3
si costituiva in giudizio svolgendo difese del tutto Controparte_3
sovrapponibili a quelle del proprio assicurato.
* * * * *
Considerato che
5 - parte attrice individua quale condotta negligente posta in essere dal convenuto quella consistita nella passiva accettazione della stima, in tesi erronea per difetto, del valore dell'immobile acquisito in permuta dalla SI.ra in Pt_1
difetto di ulteriori indagini che nel caso in esame sarebbero state doverose;
- l'istruttoria condotta impone di escludere il ricorrere di profili di negligenza degni di rilievo nella condotta posta in essere dal convenuto avv. CP_1
nell'espletamento del proprio ruolo di amministratore di sostegno della SI.ra
; Pt_1
- si consideri a tal fine che
▪ la ctu svolta in corso di causa - a ministero del geom. - oltre a CP_5
evidenziare la sussistenza di una possibile discrepanza (tra il valore dell'immobile assunto in atto di permuta e quello, diverso, opinato da parte attrice) di entità sensibilmente minore rispetto a quella sostenuta dall'attore,
risulta di fondamentale importanza nella parte in cui sottolinea il carattere
eminentemente variabile di questo tipo di valutazioni, e soprattutto la fortissima incidenza delle concrete condizioni personali (dei soggetti coinvolti), ambientali e sociali, che non sempre possono venire adeguatamente colte dalle stime tecniche operate dai professionisti, stime che - peraltro -
possono essere anche sensibilmente differenti da quelle degli operatori di mercato (cfr. in particolare a pag. 12 della relazione, ove si legge che “il ctu
precisa che - indipendentemente dalle valorizzazioni estimative aritmetiche di
un bene immobile - sul mercato si può giungere ad una determinazione
differente del “valore” stesso … tenendo conto di aspetti … come ad esempio
in presenza di competitor, oppure tenendo conto del bacino territoriale di
riferimento ed il subject acquirente … nel caso di specie … sarebbe possibile
operare un differente adeguamento del prezzo “a salire” rispetto al valore
6 calcolato … [per contro] non sussistono elementi all'epoca di riferimento tali
da motivare un adeguamento del prezzo “a scendere” rispetto al valore
calcolato”);
▪ il sopra evidenziato ampio margine di variabilità della stima e dell'apprezzamento del valore del bene immobile considerato, evidenzia in sé
la difficile, e a ben vedere insussistente, configurabilità di una condotta negligente dell'amministratore di sostegno, ove si consideri ulteriormente 1) il non enorme discostamento rispetto alla stima opinata dal ctu (solo oggi, e con parametri tecnici verosimilmente non disponibili nelle concrete circostanze in cui ha operato il convenuto); 2) la particolarissima situazione soggettiva dell'amministrata, che a causa dei debiti accumulati in relazione all'immobile già di proprietà (debiti che non aveva la provvista per sostenere e che erano destinati nel tempo a crescere, con concrete e attuali prospettive di pignoramento del bene da parte dei creditori, situazione che avrebbe azzerato ogni possibilità di proficuo utilizzo del bene a fini di realizzo economico) era gravata dalla concreta necessità e urgenza di procedere alla cessione del bene;
3) la notevole appetibilità dell'immobile acquisito in relazione alle scarse entrate economiche della SI.ra , visto che era caratterizzato dalla Pt_1
previsione di minime spese di amministrazione;
4) la richiesta - positivamente esitata - di autorizzazione all'operazione di permuta indirizzata dall'avv. CP_1
al giudice tutelare, con condotta che - prescindendosi in questa sede da ogni considerazione in ordine alla giuridica titolarità dell'operazione in capo al giudice tutelare, sostenuta dal convenuto - quanto meno evidenzia l'adozione di adeguate cautele e modalità di confronto con l'organo massimo di tutela dell'amministrata da parte dell'odierno convenuto;
7 ▪ la particolare “conformazione normativa” dei rapporti intercorrenti tra amministratore di sostegno, soggetto amministrato e giudice tutelare (sulla quale cfr. Cass. SS.UU. n.1606/20), se non consente in sé di escludere in astratto la configurabilità di forme di responsabilità risarcitoria dell'amministratore di sostegno (perché non possono escludersi condotte incidenti in concreto, e in senso lesivo degli interessi del soggetto amministrato, sulle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria), impone tuttavia di valutare in concreto se sussistano elementi indicativi del fatto che l'esercizio del potere di controllo (e la conseguente tutela del soggetto amministrato) esercitato dal giudice con il provvedimento autorizzatorio reso all'amministratore di sostegno sia stato in qualche modo dolosamente o colpevolmente “sviato” da inidonea condotta informativa posta in essere dall'amministratore di sostegno: circostanza che, nel caso in esame, non risulta adeguatamente dimostrata (e a ben vedere nemmeno allegata) da parte attrice;
- merita pertanto, in conclusione, pieno rigetto la domanda attrice;
- l'esito processuale comporta l'assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di , soggetto che - ai fini del Controparte_3
successivo provvedimento di governo delle spese di lite - deve affermarsi essere stato correttamente chiamato in giudizio dal convenuto;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
- parimenti, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice le spese di ctu,
come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
8 Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attrici;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
e di;
spese che - in applicazione dello CP_4 Controparte_3
scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in considerazione del concreto valore di causa - si liquidano per ciascuno dei predetti soggetti in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al
15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 2.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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