CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2024, n. 42567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42567 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RT DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 2:3, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina successivamente prorogata in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, dott. LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni scritte dell'avv. GAETANO LANFRANCA, per la parte civile e la memoria dell'avv. LUIGI MICELI, difensore dell'imputata. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42567 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA Data Udienza: 04/10/2024 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 15 gennaio 2024, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17 giugno 20220, ha confermato la condanna per l'imputata Lo RT AG in ordine al reato di cui all'art. 610 cod.pen., commesso in danno di IN UR, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato GU RI in ordine al reato di minaccia, ascritto al capo 2), perché estinto per prescrizione ( ritenendolo commesso in data 18 febbraio 2016). L'imputata è stata condannata per avere costretto la persona offesa a tollerare che si impossessasse delle chiavi del suo scooter, allontanandosi, pronunciando una frase intimidatoria ( "e non finisce qua"). 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per mezzo del suo difensore, avv. Luigi Miceli. 2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., per difetto e contraddittorietà di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità sulla persona offesa e alla configurabiità del reato contestato, oltre che per travisamento di prova relativamente alle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Walter HI. Deduce che la Corte di appello ha ritenuto attendibile la persona offesa nonostante: la sussistenza di motivi di astio e rancore nutriti dalla stessa nei confronti dell'imputata, per come desumibile dalla deposizione del teste della difesa Capone, neppure richiamate dalla sentenza impugnata;
una progressione accusatoria nelle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito la frase incriminata ( "non finisce qui") soltanto nel giudizio dinanzi la Corte di appello, a distanza di sette anni dai fatti. Deduce, inoltre, un travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. HI, relativamente ad un punto ritenuto decisivo, per avere questi riferito di avere visto lo scooter della persona offesa, senza chiavi, in luogo diverso da quello riferito dalla persona offesa. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 610 cod.pen. deducendo che la frase addebitata al ricorrente ("non finisc:e qua") - secondo la Corte di appello pronunziata prima che venissero tolte le chiavi, mentre secondo il Tribunale dopo- non avrebbe valenza intimidatoria e non avrebbe coartato la volontà della persona offesa che ebbe a rincorrere immediatamente la stessa imputata, a conferma della mancata limitazione della sua libertà di autodeterminazione. 3. Le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 2 Il difensore della parte civile ha depositato telematicamente conclusioni scritte e il difensore dell'imputata ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze articolate con primo motivo di ricorso investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217. Inoltre, il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061). 1.1.Nel caso in esame, dallo snodo argomentativo della sentenza impugnata, e della sentenza di primo grado, deve rilevarsi come la dinamica delittuosa sia stata ricostruita in termini univoci dal giudice dell'appello, dinanzi al quale sono state reiterate censure analoghe a quelle veicolate con il motivo in esame, confutate con argomentazioni che resistono alle critiche e motivazione coerente ed esaustiva, immune da vizi, tale da consentire l'individuazione del percorso logico seguito. La sentenza impugnata ha precisato che i rapporti di collaborazione lavorativa fra l'odierna ricorrente e la persona offesa si erano 3 deteriorati nel tempo e che entrambi gli episodi contestati si inserivano in tale contesto di relazioni alterate. Al di là di tali screzi, la Corte ha ritenuto attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa in quanto suffragata da elementi di riscontro rappresentati, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi RA CO e CI PP, i quali hanno riferito sulla condotta dell'imputata in quanto presenti al momento dei fatti, oltre che dai testi di p.g. HI e MO, intervenuti nell'immediatezza, su richiesta della medesima persona offesa, i qu'ali hanno constatato che le chiavi dello scooter di quest'ultima erano state asportate. 1.2.Non sussiste, inoltre, il denunciato vizio di travisamento di prova, con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste di p.g. HI. Secondo l'insegnamento di questa Corte, il travisamento delle prove dichiarative può essere fatto valere con il ricorso per cassazione soltanto a condizione che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep.2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Nella fattispecie in esame la Corte palermitana, nell'argomentare rispetto ad analoga doglianza veicolata attraverso l'atto di appello, con motivazione logica e coerente, non censurabile in questa sede, ha dato atto della dichiarazione del teste di essere intervenuto nella via Gaetano Daita ( parallela alla via Libertà e a pochi metri da essa) e di avere visto lo scooter del Savarino "nei pressi" privo di chiavi, aggiungendo che la mancata specificazione del luogo in cui il motorino si trovasse, se lungo la via Libertà o nella vicina via Daita, era irrilevante rispetto al "solidissimo impianto accusatorio", avendo peraltro il teste riferito che il motociclo si trovava senza chiavi. 2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si prospetta un'erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento al reato di violenza privata sul duplice presupposto della mancata connotazione intimidatoria della condotta posta in essere dall'imputata, in particolare della frase pronunziata (" e non finisce qua") oltre che in relazione al mancato effetto di coartazione della volontà della persona offesa. Rispetto al primo tema sollecitato dalla difesa, la sentenza impugnata si muove nel solco segnato da questa Corte, in ordine al reato di minaccia (costituente elemento costitutivo del reato di violenza privata, Sez. 5, n. 19347 del 15/02/2023, Rv. 284751 - 01) secondo cui « al fine di integrare la minaccia ex art. 612 c.p. non è necessaria la pronuncia di frasi aventi tale contenuto bene potendo anche un mero comportamento presentare i connotati della minaccia, quando la condotta risulti oggettivamente caratterizzata da atteggiamenti marcatamente 4 minacciosi (cfr. per tutte Sez. 5, n. 556 del 06/10/2003 Rv. 227660 )» ( Sez. 5, n.11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Rv. 278925 - 01; Sez. 5, n. 37845 del 02/04/2019, Rv. 277536 - 01). La doglianza, inoltre, tende a sminuire il carattere di illiceità della condotta, concentrando i rilievi sul significato astratto della frase e omettendo di considerare che il focus della contestazione è incentrato sulla valutazione globale della stessa, culminata nella sottrazione delle chiavi. La sentenza impugnata restituisce una motivazione logica e coerente con le evidenze acquisite nel corso dell'attività istruttoria, oltre che corretta giuridicamente, avendo evidenziato che l'espressione pronunziata si è inserita in una sequenza comportamentale aggressiva, culminata nell'asportazione delle chiavi del motociclo, in guisa da impedirne il libero utilizzo da parte della persona offesa proprietaria. 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputata, inoltre, deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi eunD 3.100,00, oltre accessori di legge, a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.100,00, oltre accessori di legge, a favore del difensore antistatario. Così deciso il 04/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 2:3, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina successivamente prorogata in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, dott. LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni scritte dell'avv. GAETANO LANFRANCA, per la parte civile e la memoria dell'avv. LUIGI MICELI, difensore dell'imputata. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42567 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA Data Udienza: 04/10/2024 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 15 gennaio 2024, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17 giugno 20220, ha confermato la condanna per l'imputata Lo RT AG in ordine al reato di cui all'art. 610 cod.pen., commesso in danno di IN UR, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato GU RI in ordine al reato di minaccia, ascritto al capo 2), perché estinto per prescrizione ( ritenendolo commesso in data 18 febbraio 2016). L'imputata è stata condannata per avere costretto la persona offesa a tollerare che si impossessasse delle chiavi del suo scooter, allontanandosi, pronunciando una frase intimidatoria ( "e non finisce qua"). 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per mezzo del suo difensore, avv. Luigi Miceli. 2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., per difetto e contraddittorietà di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità sulla persona offesa e alla configurabiità del reato contestato, oltre che per travisamento di prova relativamente alle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Walter HI. Deduce che la Corte di appello ha ritenuto attendibile la persona offesa nonostante: la sussistenza di motivi di astio e rancore nutriti dalla stessa nei confronti dell'imputata, per come desumibile dalla deposizione del teste della difesa Capone, neppure richiamate dalla sentenza impugnata;
una progressione accusatoria nelle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito la frase incriminata ( "non finisce qui") soltanto nel giudizio dinanzi la Corte di appello, a distanza di sette anni dai fatti. Deduce, inoltre, un travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. HI, relativamente ad un punto ritenuto decisivo, per avere questi riferito di avere visto lo scooter della persona offesa, senza chiavi, in luogo diverso da quello riferito dalla persona offesa. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 610 cod.pen. deducendo che la frase addebitata al ricorrente ("non finisc:e qua") - secondo la Corte di appello pronunziata prima che venissero tolte le chiavi, mentre secondo il Tribunale dopo- non avrebbe valenza intimidatoria e non avrebbe coartato la volontà della persona offesa che ebbe a rincorrere immediatamente la stessa imputata, a conferma della mancata limitazione della sua libertà di autodeterminazione. 3. Le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 2 Il difensore della parte civile ha depositato telematicamente conclusioni scritte e il difensore dell'imputata ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze articolate con primo motivo di ricorso investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217. Inoltre, il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061). 1.1.Nel caso in esame, dallo snodo argomentativo della sentenza impugnata, e della sentenza di primo grado, deve rilevarsi come la dinamica delittuosa sia stata ricostruita in termini univoci dal giudice dell'appello, dinanzi al quale sono state reiterate censure analoghe a quelle veicolate con il motivo in esame, confutate con argomentazioni che resistono alle critiche e motivazione coerente ed esaustiva, immune da vizi, tale da consentire l'individuazione del percorso logico seguito. La sentenza impugnata ha precisato che i rapporti di collaborazione lavorativa fra l'odierna ricorrente e la persona offesa si erano 3 deteriorati nel tempo e che entrambi gli episodi contestati si inserivano in tale contesto di relazioni alterate. Al di là di tali screzi, la Corte ha ritenuto attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa in quanto suffragata da elementi di riscontro rappresentati, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi RA CO e CI PP, i quali hanno riferito sulla condotta dell'imputata in quanto presenti al momento dei fatti, oltre che dai testi di p.g. HI e MO, intervenuti nell'immediatezza, su richiesta della medesima persona offesa, i qu'ali hanno constatato che le chiavi dello scooter di quest'ultima erano state asportate. 1.2.Non sussiste, inoltre, il denunciato vizio di travisamento di prova, con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste di p.g. HI. Secondo l'insegnamento di questa Corte, il travisamento delle prove dichiarative può essere fatto valere con il ricorso per cassazione soltanto a condizione che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep.2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Nella fattispecie in esame la Corte palermitana, nell'argomentare rispetto ad analoga doglianza veicolata attraverso l'atto di appello, con motivazione logica e coerente, non censurabile in questa sede, ha dato atto della dichiarazione del teste di essere intervenuto nella via Gaetano Daita ( parallela alla via Libertà e a pochi metri da essa) e di avere visto lo scooter del Savarino "nei pressi" privo di chiavi, aggiungendo che la mancata specificazione del luogo in cui il motorino si trovasse, se lungo la via Libertà o nella vicina via Daita, era irrilevante rispetto al "solidissimo impianto accusatorio", avendo peraltro il teste riferito che il motociclo si trovava senza chiavi. 2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si prospetta un'erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento al reato di violenza privata sul duplice presupposto della mancata connotazione intimidatoria della condotta posta in essere dall'imputata, in particolare della frase pronunziata (" e non finisce qua") oltre che in relazione al mancato effetto di coartazione della volontà della persona offesa. Rispetto al primo tema sollecitato dalla difesa, la sentenza impugnata si muove nel solco segnato da questa Corte, in ordine al reato di minaccia (costituente elemento costitutivo del reato di violenza privata, Sez. 5, n. 19347 del 15/02/2023, Rv. 284751 - 01) secondo cui « al fine di integrare la minaccia ex art. 612 c.p. non è necessaria la pronuncia di frasi aventi tale contenuto bene potendo anche un mero comportamento presentare i connotati della minaccia, quando la condotta risulti oggettivamente caratterizzata da atteggiamenti marcatamente 4 minacciosi (cfr. per tutte Sez. 5, n. 556 del 06/10/2003 Rv. 227660 )» ( Sez. 5, n.11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Rv. 278925 - 01; Sez. 5, n. 37845 del 02/04/2019, Rv. 277536 - 01). La doglianza, inoltre, tende a sminuire il carattere di illiceità della condotta, concentrando i rilievi sul significato astratto della frase e omettendo di considerare che il focus della contestazione è incentrato sulla valutazione globale della stessa, culminata nella sottrazione delle chiavi. La sentenza impugnata restituisce una motivazione logica e coerente con le evidenze acquisite nel corso dell'attività istruttoria, oltre che corretta giuridicamente, avendo evidenziato che l'espressione pronunziata si è inserita in una sequenza comportamentale aggressiva, culminata nell'asportazione delle chiavi del motociclo, in guisa da impedirne il libero utilizzo da parte della persona offesa proprietaria. 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputata, inoltre, deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi eunD 3.100,00, oltre accessori di legge, a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.100,00, oltre accessori di legge, a favore del difensore antistatario. Così deciso il 04/10/2024