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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 534/2025
Promosso da
(c.f.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PU) il 14.11.1967 ed ivi residente in [...] e
[...]
(cf.: nata a [...] il CP_1 C.F._2
1.8.1997 ed ivi residente in [...], rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Floriani
Appellanti
Contro
(C.F. ) res. in ES, Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Valentini
Appellato
nonchè PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI AN
intervenuto
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ES n.
279/2025, pubblicata il 30.04.2025
Conclusioni:
Per le appellanti:
“…..in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso, non sussistendo i presupposti di legge ovvero circostanze nuove sopravvenute che giustifichino un mutamento delle condizioni circa il mantenimento ed il collocamento di osì come statuite CP_1 nel decreto del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 17.10.2011 -
R.G.VG 707/2010 e successivo decreto del Tribunale di ES n. cronol. 1059/20416 del 29.1.2016 - R.G. 1729/2015 e confermate dal
Tribunale di ES con decreto del 3 maggio 2022 depositato in cancelleria il 6 maggio 2022 (RG 254/2022) e con sentenza Tribunale di ES del 30 dicembre 2024 in seno al procedimento civile individuato al RG 624/2024;
nel merito, rigettare ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto ed eccepito con il presente ricorso in appello;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio” per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile il ricorso in appello formulato dalle appellanti e rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
279/2025 emessa dal Tribunale di ES pubblicata il 30.04.2025 e notificata in data 05.05.2025 nel procedimento rubricato al n.
133/2025 R.G.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per il Procuratore generale intervenuto:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di ES, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_2 revocava, a far data dalla domanda, l'obbligo di mantenimento della Contro figlia a carico del padre, nonché l'assegnazione dell'ex casa famigliare a a far data dal 30.9.2025. Parte_1
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 chiedendone la riforma per i motivi sottoindicati, CP_1 ritenendo che la ragazza, seppure maggiorenne, non era ancora economicamente indipendente.
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale intervenuto parimenti concludeva per il rigetto dell'appello.
Dopo la pronuncia sull'istanza di sospensione, preso atto delle note di trattazione scritta e delle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal per la modifica delle condizioni di divorzio, Controparte_2 nonostante l'insussistenza di elementi nuovi rispetto a quanto statuito con decreto del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 17.10.2011 e successivo decreto del Tribunale di ES del 29.1.2016, statuizioni confermate dal Tribunale di ES con decreto del 3 maggio 2022 depositato in cancelleria il 6 maggio 2022, provvedimenti con i quali veniva stabilita l'assegnazione della casa familiare alla , Parte_1 stante la convivenza con la stessa della figlia CP_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e l'obbligo peer il padre di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno mensile di euro 130.00.
Detta doglianza è infondata, avendo il allegato a Controparte_2 fondamento della domanda circostanza nuove (occupazione lavorativa della figlia iniziata nel 2024) rispetto a quelle dedotte in occasione della causa definita con decreto del Tribunale di ES del 3.5.2022.
Nel merito, con un unico articolato motivo, le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, valutando, a loro dire, erroneamente il compendio probatorio in atti, ha ritenuto che abbia raggiunto l'indipendenza economica, nonostante CP_1 la stessa sia stata impegnata solo in lavori occasionali e precari nella città di Milano, occupazioni che, allo stato, ha perso, facendo definitivo ritorno presso la casa familiare in ES.
Orbene, la norma centrale sui diritti del figlio, che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori, è l'art. 315 bis c.c. introdotto dalla legge di riforma della filiazione 10 dicembre 2012 n. 219, che non distingue tra i diritti del figlio maggiorenne e del figlio minorenne se non al comma terzo, per il diritto di ascolto, al pari degli artt. 316 c.c.
(responsabilità genitoriale) e 316 bis c.c. (concorso nel mantenimento), di talché l'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315 bis c.c., costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale, che non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
A questi principi si giustappone il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro, contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (si vedano Cass.
12952/2016; Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass.
26875/2023; Cass. n. 12123/2024).
Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciandosi in tema di assegnazione della casa familiare in comodato, hanno fatto riferimento a questo principio, affermando che il figlio, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. s.u. n.20448/2014).
Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. n.
19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro
(ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (v. Cass. n. 18076/2014, in parte motiva)
Muovendo da queste considerazioni, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto- responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento.
In particolare, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età
(Cass., n. 2252/2024, in parte motiva).
Ciò premesso, in ipotesi quale quella in esame, in cui la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è stata proposta dal genitore, grava sull'attore la prova dei fatti costituitivi del diritto, prova che può essere fornita anche in via presuntiva(anche con riferimento all'età del figlio destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
all'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021), mentre il fatto estintivo dell'obbligazione legale che grava sui genitori non è la maggiore età, ma il conseguimento dell'indipendenza economica, che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore.
In altri termini, se è il genitore già gravato di un assegno di mantenimento ad agire per far accertare l'estinzione dell'obbligo, la
"prova" che il figlio maggiorenne (o il genitore con lui convivente) è tenuto a dare è la prova contraria rispetto all'operare delle presunzioni di cui si è detto (cfr da ultimo Cassazione civile sez. I, 08/05/2025,
n.12121)
Orbene, nel caso in esame, emerge dagli atti che ha CP_1
l'età di 28 anni e si è laureata presso la Università di Bologna in “culture e tecniche della moda” il 11.3.2020 (doc. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente in primo grado); emerge, altresì, dagli atti (cfr estratto contributivo allegato sub 6) che la stessa ha lavorato con lavori a tempo determinato in Milano e, da ultimo, è stata impiegata presso lo Studio
Zanoletti di Milano, occupazione che ha volontariamente abbandonato a fine anno 2024.(cfr Doc. 2bis Memoria ex art. 473bis.17 CP_1
c.p.c.)
Risulta, altresì, che la stessa, dopo aver lasciato il posto di lavoro, ha trascorso un mese di vacanza a Bali e, come si evince dal messaggio del 5 maggio 2025, allegato alla comparsa di costituzione per la fase cautelare, ha manifestato il desiderio di frequentare un corso di yoga in India per poi trasferirsi in Indonesia presso persone che la ospitano e l'appellato ha allegato, nella memoria ex art 473 bis.32 cpc, che, di fatto, la figlia è partita per l'India ed ancora non ha fatto ritorno in Italia
(circostanza non contestata neppure nelle note scritte per l'udienza del
27.10.2025)
Risulta evidente, allora, che la Sig.ra non si è CP_1 impegnata responsabilmente nella ricerca di un'attività lavorativa stabile, preferendo, al contrario, viaggiare senza avere una concreta prospettiva lavorativa, come peraltro dimostrato dal viaggio in India e
Indonesia, della durata di oltre due mesi;
dall'altro canto lo svolgimento di plurime attività lavorative seppure a tempo determinato, costituisce un elemento oggettivamente dimostrativo di una astrattamente idonea autosufficienza economica, escludente la permanenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore anche qualora, come nel caso di specie, vi sia stata, in pendenza di giudizio, la cessazione del rapporto di lavoro (cfr Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892)
Ciò posto, ritiene il Collegio che data l'età della ragazza, la conclusione, da svariati anni, del percorso di studio, l'inserimento nel mondo del lavoro sin dall'anno 2018 escludono il mantenimento dell'obbligo di mantenimento a carico del padre, non sussistendo la prova del fatto Contro che la dimostrazione vi sia stato un vano impegno della figlia per la ricerca di occupazione lavorativa, residuando, qualora ne ricorrano i presupposti, la possibilità per la stessa di formulare iure proprio richiesta di alimenti e ferma la possibilità per i genitori di contribuire per autonoma e libera determinazione alle esigenze della figlia.
Quanto alla casa familiare, non vi sono dubbi che la stessa sia di proprietà della famiglia dell'appellato e sul fatto che possa essere assegnata al coniuge soltanto se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n.
3015/2018; Cass. n. 20452/2022), sicché, accertata la capacità della figlia maggiorenne di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, la raggiunta autosufficienza economica, è estranea alla decisione sulla casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi dell' art. 337 sexies c.c. (Cass. n. 25604/2018)
Ne discende, in ipotesi quale quella in esame, viene meno il potere di disporre l'assegnazione dell'immobile in deroga alle regole ordinarie della proprietà, dovendosi escludere che la casa possa ancora rappresentare quell'"habitat" domestico da salvaguardare. (Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n.321)
Ne consegue che l'appello andrà rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi in considerazione della non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, seguono la soccombenza solidale delle appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 534/2025, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Condanna le appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1900.00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 534/2025
Promosso da
(c.f.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PU) il 14.11.1967 ed ivi residente in [...] e
[...]
(cf.: nata a [...] il CP_1 C.F._2
1.8.1997 ed ivi residente in [...], rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Floriani
Appellanti
Contro
(C.F. ) res. in ES, Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Valentini
Appellato
nonchè PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI AN
intervenuto
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ES n.
279/2025, pubblicata il 30.04.2025
Conclusioni:
Per le appellanti:
“…..in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso, non sussistendo i presupposti di legge ovvero circostanze nuove sopravvenute che giustifichino un mutamento delle condizioni circa il mantenimento ed il collocamento di osì come statuite CP_1 nel decreto del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 17.10.2011 -
R.G.VG 707/2010 e successivo decreto del Tribunale di ES n. cronol. 1059/20416 del 29.1.2016 - R.G. 1729/2015 e confermate dal
Tribunale di ES con decreto del 3 maggio 2022 depositato in cancelleria il 6 maggio 2022 (RG 254/2022) e con sentenza Tribunale di ES del 30 dicembre 2024 in seno al procedimento civile individuato al RG 624/2024;
nel merito, rigettare ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto ed eccepito con il presente ricorso in appello;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio” per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile il ricorso in appello formulato dalle appellanti e rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
279/2025 emessa dal Tribunale di ES pubblicata il 30.04.2025 e notificata in data 05.05.2025 nel procedimento rubricato al n.
133/2025 R.G.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per il Procuratore generale intervenuto:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di ES, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_2 revocava, a far data dalla domanda, l'obbligo di mantenimento della Contro figlia a carico del padre, nonché l'assegnazione dell'ex casa famigliare a a far data dal 30.9.2025. Parte_1
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 chiedendone la riforma per i motivi sottoindicati, CP_1 ritenendo che la ragazza, seppure maggiorenne, non era ancora economicamente indipendente.
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale intervenuto parimenti concludeva per il rigetto dell'appello.
Dopo la pronuncia sull'istanza di sospensione, preso atto delle note di trattazione scritta e delle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal per la modifica delle condizioni di divorzio, Controparte_2 nonostante l'insussistenza di elementi nuovi rispetto a quanto statuito con decreto del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 17.10.2011 e successivo decreto del Tribunale di ES del 29.1.2016, statuizioni confermate dal Tribunale di ES con decreto del 3 maggio 2022 depositato in cancelleria il 6 maggio 2022, provvedimenti con i quali veniva stabilita l'assegnazione della casa familiare alla , Parte_1 stante la convivenza con la stessa della figlia CP_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e l'obbligo peer il padre di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno mensile di euro 130.00.
Detta doglianza è infondata, avendo il allegato a Controparte_2 fondamento della domanda circostanza nuove (occupazione lavorativa della figlia iniziata nel 2024) rispetto a quelle dedotte in occasione della causa definita con decreto del Tribunale di ES del 3.5.2022.
Nel merito, con un unico articolato motivo, le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, valutando, a loro dire, erroneamente il compendio probatorio in atti, ha ritenuto che abbia raggiunto l'indipendenza economica, nonostante CP_1 la stessa sia stata impegnata solo in lavori occasionali e precari nella città di Milano, occupazioni che, allo stato, ha perso, facendo definitivo ritorno presso la casa familiare in ES.
Orbene, la norma centrale sui diritti del figlio, che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori, è l'art. 315 bis c.c. introdotto dalla legge di riforma della filiazione 10 dicembre 2012 n. 219, che non distingue tra i diritti del figlio maggiorenne e del figlio minorenne se non al comma terzo, per il diritto di ascolto, al pari degli artt. 316 c.c.
(responsabilità genitoriale) e 316 bis c.c. (concorso nel mantenimento), di talché l'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315 bis c.c., costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale, che non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
A questi principi si giustappone il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro, contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (si vedano Cass.
12952/2016; Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass.
26875/2023; Cass. n. 12123/2024).
Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciandosi in tema di assegnazione della casa familiare in comodato, hanno fatto riferimento a questo principio, affermando che il figlio, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. s.u. n.20448/2014).
Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. n.
19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro
(ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (v. Cass. n. 18076/2014, in parte motiva)
Muovendo da queste considerazioni, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto- responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento.
In particolare, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età
(Cass., n. 2252/2024, in parte motiva).
Ciò premesso, in ipotesi quale quella in esame, in cui la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è stata proposta dal genitore, grava sull'attore la prova dei fatti costituitivi del diritto, prova che può essere fornita anche in via presuntiva(anche con riferimento all'età del figlio destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
all'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021), mentre il fatto estintivo dell'obbligazione legale che grava sui genitori non è la maggiore età, ma il conseguimento dell'indipendenza economica, che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore.
In altri termini, se è il genitore già gravato di un assegno di mantenimento ad agire per far accertare l'estinzione dell'obbligo, la
"prova" che il figlio maggiorenne (o il genitore con lui convivente) è tenuto a dare è la prova contraria rispetto all'operare delle presunzioni di cui si è detto (cfr da ultimo Cassazione civile sez. I, 08/05/2025,
n.12121)
Orbene, nel caso in esame, emerge dagli atti che ha CP_1
l'età di 28 anni e si è laureata presso la Università di Bologna in “culture e tecniche della moda” il 11.3.2020 (doc. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente in primo grado); emerge, altresì, dagli atti (cfr estratto contributivo allegato sub 6) che la stessa ha lavorato con lavori a tempo determinato in Milano e, da ultimo, è stata impiegata presso lo Studio
Zanoletti di Milano, occupazione che ha volontariamente abbandonato a fine anno 2024.(cfr Doc. 2bis Memoria ex art. 473bis.17 CP_1
c.p.c.)
Risulta, altresì, che la stessa, dopo aver lasciato il posto di lavoro, ha trascorso un mese di vacanza a Bali e, come si evince dal messaggio del 5 maggio 2025, allegato alla comparsa di costituzione per la fase cautelare, ha manifestato il desiderio di frequentare un corso di yoga in India per poi trasferirsi in Indonesia presso persone che la ospitano e l'appellato ha allegato, nella memoria ex art 473 bis.32 cpc, che, di fatto, la figlia è partita per l'India ed ancora non ha fatto ritorno in Italia
(circostanza non contestata neppure nelle note scritte per l'udienza del
27.10.2025)
Risulta evidente, allora, che la Sig.ra non si è CP_1 impegnata responsabilmente nella ricerca di un'attività lavorativa stabile, preferendo, al contrario, viaggiare senza avere una concreta prospettiva lavorativa, come peraltro dimostrato dal viaggio in India e
Indonesia, della durata di oltre due mesi;
dall'altro canto lo svolgimento di plurime attività lavorative seppure a tempo determinato, costituisce un elemento oggettivamente dimostrativo di una astrattamente idonea autosufficienza economica, escludente la permanenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore anche qualora, come nel caso di specie, vi sia stata, in pendenza di giudizio, la cessazione del rapporto di lavoro (cfr Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892)
Ciò posto, ritiene il Collegio che data l'età della ragazza, la conclusione, da svariati anni, del percorso di studio, l'inserimento nel mondo del lavoro sin dall'anno 2018 escludono il mantenimento dell'obbligo di mantenimento a carico del padre, non sussistendo la prova del fatto Contro che la dimostrazione vi sia stato un vano impegno della figlia per la ricerca di occupazione lavorativa, residuando, qualora ne ricorrano i presupposti, la possibilità per la stessa di formulare iure proprio richiesta di alimenti e ferma la possibilità per i genitori di contribuire per autonoma e libera determinazione alle esigenze della figlia.
Quanto alla casa familiare, non vi sono dubbi che la stessa sia di proprietà della famiglia dell'appellato e sul fatto che possa essere assegnata al coniuge soltanto se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n.
3015/2018; Cass. n. 20452/2022), sicché, accertata la capacità della figlia maggiorenne di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, la raggiunta autosufficienza economica, è estranea alla decisione sulla casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi dell' art. 337 sexies c.c. (Cass. n. 25604/2018)
Ne discende, in ipotesi quale quella in esame, viene meno il potere di disporre l'assegnazione dell'immobile in deroga alle regole ordinarie della proprietà, dovendosi escludere che la casa possa ancora rappresentare quell'"habitat" domestico da salvaguardare. (Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n.321)
Ne consegue che l'appello andrà rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi in considerazione della non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, seguono la soccombenza solidale delle appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 534/2025, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Condanna le appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1900.00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico