Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 13/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
NI ZZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere ST ME Primo Referendario (relatore)
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23902 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria, domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli N. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.It;
- attore -
nei confronti di RC NT nato a [...] il [...], (c.f. FRC NTN 73E15 L219A), residente in [...], Frazione S. Nicolò Via Lunga Snc;
convenuto-contumace.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025, letta la relazione del giudice relatore, Primo Ref. ST ME, udito il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone.
Nessuno è comparso per il convenuto.
Sentenza n. 3/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato in data 16 gennaio 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. RC NT nella qualità di concessionario della ricevitoria del lotto n. VV4819–PA4814, sita in RICADI
(VV) Via Fontana snc, chiedendone la condanna al pagamento di euro 16.526,33 quale somma indebitamente percepita e non riversata all’amministrazione finanziaria, oltre alla rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, agli interessi legali fino al soddisfo e alle spese di giustizia.
2. L’azione di responsabilità muove dalla notizia di danno del 24 giugno 2020 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, S.O.T. di Reggio Calabria (ADM) ha segnalato alla Procura contabile che il convenuto, titolare della ricevitoria lotto sopra richiamata ha omesso di riversare i proventi del gioco del lotto, relativi ai periodi dal 04 al 24 marzo 2020. L’Agenzia ha, altresì, trasmesso le note del 27 marzo 2020 e del 5 maggio 2020 inviate a mezzo raccomandata a/r al convenuto, rimaste inevase, contenenti, il provvedimento di sospensione della concessione della ricevitoria, intimazione al riversamento e comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione, in caso di omesso pagamento; e la successiva nota del 9 dicembre 2020 di revoca della concessione della ricevitoria del lotto e avvio della procedura di incameramento della garanzia prestata di euro 5.164,57.
3. Dietro richiesta istruttoria del P.M. contabile, l’Agenzia ha attestato che, alla data del 9 giugno 2023 il signor RC non aveva ancora provveduto a restituire i proventi del gioco del lotto indebitamente trattenuti. Con invito a dedurre, ritualmente notificato il 6 luglio 2023, la Procura ha conseguentemente contestato l’ammanco senza alcuna controdeduzione da parte dell’interessato.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata, pertanto, contestata la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile per l’omesso versamento. A fondamento della pretesa, la Procura regionale ha richiamato la posizione dell’odierno convenuto quale concessionario di ricevitoria del lotto, e come tale tenuto al maneggio di denaro pubblico per la riscossione dei proventi del gioco e il pagamento delle vincite, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile in materia di rapporto di servizio tra concessionario e Amministrazione concedente, instaurato mediante convenzione e disciplinato dalla normativa di settore, che appunto vede la responsabilità del concessionario nei casi di mancato riversamento delle somme riscosse a seguito delle giocate.
5. L’Ufficio requirente ha, così, prospettato la volontaria inosservanza dell’obbligo di versamento degli introiti del gioco del lotto, profilando pertanto una responsabilità dolosa, stante l’inesistenza di dubbi interpretativi sul contenuto della prestazione dovuta dal concessionario e, altresì, di qualsiasi causa di giustificazione o esimente dalla responsabilità.
Secondo quanto previsto dall’art.194 del R.D. 23.5.1924, n.827, il contabile può liberarsi dell’obbligazione di restituzione di quanto dovuto, solo ove dimostri che l’inadempimento sia derivato da una causa a lui non imputabile, vale a dire, sostanzialmente, in conformità al principio generale di cui all’art.1218 c.c., quando dimostri che l’inadempimento sia dipeso da un caso fortuito o di forza maggiore, tale intendendosi la sussistenza di fattori causali che si collocano al di fuori della sfera di controllo del debitore.
Dunque, non siano stati, da questi, né prevedibili, né evitabili.
Conseguentemente, il danno è stato quantificato in € 16.526,33 per effetto dell'omesso versamento dei proventi del gioco del lotto per il periodo dal 4 marzo 2020 al 24 marzo 2020, come risultante dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio competente.
6. Con decreto presidenziale del 16 gennaio 2024 è stata fissata, all’udienza dell’11 giugno 2024, la discussione del giudizio, ove è stata accertata e dichiarata la contumacia del convenuto e la mancanza agli atti della concessione-contratto, necessario titolo per la decisione della controversia ed in particolare per la esatta cognizione delle obbligazioni imposte al convenuto.
7. Con ordinanza n. 36 del 2025, pertanto, è stata ordinata alla Procura regionale la produzione di copia autentica della concessione-contratto, ex art. 94, comma 1, e 94 comma 2 c.g.c. e fissata per la prosecuzione del giudizio, l’udienza dell’11 novembre 2025.
8. Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025, la Procura regionale si è riportata all’atto introduttivo, chiedendo l’accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Corte dei conti, sez. I Centrale d'Appello, sentenza n. 89/2019;
sez. II Centrale d'Appello, sentenza n. 146/2021; sez. giur. Calabria, sentenza n. 210/2023; conformemente, Cass., SS.UU., sentenza n.
504/2018), il concessionario del gioco del lotto è soggetto alla giurisdizione contabile, in quanto vincolato all'Amministrazione da un rapporto di servizio instaurato mediante concessione-contratto. In tale qualità riveste la posizione di agente contabile, assoggettato alla disciplina del Titolo V, Capo I, del R.D. n. 827/1924 e, conseguentemente, alla speciale responsabilità erariale dalla quale può liberarsi esclusivamente mediante la prova del caso fortuito o della forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del medesimo R.D.
10. Nel caso di specie, all’esito dell’approfondimento istruttorio disposto dalla Sezione con la citata ordinanza n. 36/2025, la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale è fondata sotto il duplice profilo dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo della responsabilità.
11. Quanto al primo profilo, risulta incontestabilmente provato che il convenuto, nella qualità di concessionario del gioco del lotto nel Comune di IC (VV) ha violato gli obblighi inerenti all'esercizio della funzione di agente contabile, come disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 e dall'art. 2 del contratto di concessione rep. n. 2386 del 20 aprile 2018. In particolare, il convenuto ha omesso di versare le somme relative agli incassi delle giocate delle settimane contabili dal 4 al 24 marzo 2020 per un ammanco complessivo di euro 16.526,33. L'inadempimento è perdurante, non essendo stato l'ammanco coperto, neppure a seguito delle diffide amministrative e dell'avvio del procedimento di autotutela da parte dell'Amministrazione danneggiata.
12. Quanto al secondo profilo, l'elemento psicologico della responsabilità deve ritenersi integrato nella forma dolosa. La condotta del convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio, manifesta infatti la consapevole e volontaria violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni di concessionario. Nonostante la piena conoscenza dell'obbligo di versamento settimanale delle somme incassate, al netto dell'aggio spettante e delle vincite pagate, il convenuto ha intenzionalmente trattenuto somme di pertinenza erariale, sottraendosi all'adempimento anche a fronte delle reiterate intimazioni dell'Amministrazione concedente. La mancata risposta alle diffide amministrative e l'inerzia serbata nel corso dell'intero procedimento costituiscono univoci indici della volontà di sottrarsi agli obblighi assunti.
13. Il convenuto non ha fornito alcuna prova liberatoria ex art. 194 del R.D. n. 827/1924, né ha dimostrato la sussistenza di cause di forza maggiore o caso fortuito idonee ad escludere la propria responsabilità. Del pari, non ha dedotto né provato l'esistenza di qualsivoglia causa di giustificazione dell'inadempimento.
14. Va precisato che la garanzia fideiussoria prestata dal convenuto in favore dell'Amministrazione concedente, ai sensi dell’art. 6 delle disposizioni contrattuali, copriva unicamente l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di concessione e non anche l'obbligo di versamento dei proventi del gioco del lotto. Tale garanzia, pertanto, non è idonea a soddisfare la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale, restando l'obbligo restitutorio a carico personale del convenuto, quale agente contabile inadempiente.
15. Alla luce delle considerazioni che precedono, il sig. NT RC deve essere condannato al risarcimento del danno erariale nella misura complessiva di euro16.526,33 corrispondente all'ammanco accertato e
N O
T A
S P
E S
E G
iu d iz io n . 2 3 9 0
F O
G L
IO
IM P
O R
T O
O
R IG
IN A
L E
A T
T O
D I C
IT A
Z IO
N E
€ 3 2 ,0 n . 1 c o p ia p re d e tto a tto p e r u s o n o tific a
€ 3 2 ,0
O R
IG IN
A L
E D
P F
IS S
A Z
IO N
E U
D IE
N Z
A
€ 1 6 ,0 n . 1 c o p ia p re d e tto a tto p e r u s o n o tific a
€ 1 6 ,0
O R
IG IN
A L
E O
R D
IN A
N Z
A N
. 3 6 /2 0 2
€ 3 2 ,0 n . 1 c o p ia p re d e tto a tto p e r u s o n o tific a
€ 3 2 ,0
D IR
IT T
I D I C
A N
C E
L L
E R
IA
€ 2 5 ,8
N O
T IF
IC H
E
€ 5 6 ,1
O R
IG IN
A L
E S
E N
T E
N Z
A
€ 3 2 ,0
F O
R M
U L
A E
S E
C U
T IV
A S
E N
T E
N Z
A
€ 3 2 ,0
D IR
IT T
I D I C
A N
C E
L L
E R
IA F
O R
M U
L A
E S
E C
U T
IV A
S E
N T
E N
Z A
€ 9 ,1 8
T
O T
A L
E
€ 3 1 5 ,1
D IC
O N
S I E
U R
O T
R E
C E
N T
O Q
U IN
D IC
I/1 6 Il F u n z io n a rio
D o tt.s s a S te fa n ia V a s a p o llo
F
irm a to d ig ita lm e n te correttamente quantificato dalla Procura regionale nel corso dell'istruttoria contabile, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna.
16. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti del sig. NT RC, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il convenuto NT RC al risarcimento del danno erariale in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Regione Calabria nella misura di euro16.526,33 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna;
condanna il convenuto soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
ST ME NI ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 12/01/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente