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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 924/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in San Pier Niceto, via Passo Badia n. 6, presso e nello studio dell'avv. Rosa Giorgianni
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello, su foglio separato (dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di
Messina del 12 dicembre 2023 su istanza del 22 novembre 2023,
APPELLANTE contro nata a [...], c. f.: elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Milazzo (ME), via Cumbo Borgia n. 70, presso lo studio dell'avv. Giovanni La Macchia
(con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato (del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 24 aprile 2024 su istanza del 22 marzo 2024,
APPELLATA
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede, in persona del S. Procuratore Generale, dr.ssa A.
Costabile
___________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 535/2023 del 1° giugno
2023 in materia di separazione personale dei coniugi e relative statuizioni.
1 **************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con il presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare illegittima, ovvero errata e/o ingiusta, la sentenza
n. 535/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 30/5/2023, pubblicata il 1/6/2023, nella parte in cui: ha rigettato la richiesta di addebito a carico del marito formulata dal IG. ; Parte_1
ha disposto l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre;
ha posto a Per_1 CP_1 carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno 10 di ogni mese, un Pt_1 CP_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore dell'importo di € 200,00 Per_1
mensile; ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio;
2) in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare: 2.1) che la separazione è addebitabile alla IG.ra
[...]
, in considerazione dell'accertamento del suo comportamento contrario ai doveri che CP_1
derivano dal matrimonio;
2.2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore;
2.3) Per_1 disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno Parte_1 CP_1
10 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1 rideterminandone l'importo in misura non superiore a € 100,00 mensili a decorrere dal deposito del ricorso di primo grado;
3) emettere ogni ulteriore statuizione consequenziale;
4) con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'appellata: “si riporta integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione dell'appellata e, opponendosi a tutte le richieste istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili ed inconducenti, chiede la conferma integrale della sentenza n. 535/2023 appellata emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio recante RG. 1400/2020. La difesa dell'appellata si rimette in toto al Collegio per ogni opportuna valutazione”.
Il S. Procuratore Generale ha apposto il proprio visto.
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 ha impugnato davanti a questa Corte, Parte_1
nei confronti del coniuge la sentenza indicata in oggetto con la quale il Controparte_1
Tribunale di Barcellona P. G., già pronunciata la separazione personale dei coniugi, su istanza della
, ha: CP_1
- rigettato le reciproche domande di addebito della separazione avanzate da ciascuna delle parti;
- affidato in via esclusiva il minore (nt. il 17 ottobre 2007) alla madre con collocazione Per_1
prevalente presso di lei, regolando i tempi di frequentazione padre-figlio secondo le modalità previste nella parte motiva della sentenza medesima (cui qui si rimanda per brevità);
2 - dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla;
CP_1
- posto a carico dello 'obbligo di versamento alla , entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , della somma mensile di Per_1
€ 200,00, con rivalutazione annuale ex indici ISTAT, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- compensato integralmente le spese del giudizio.
L'appellante si duole in particolare:
1) del rigetto della propria domanda di addebito della separazione alla moglie,
2) dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1
3) della quantificazione in € 200,00 dell'assegno di mantenimento per il predetto minore, sostenendo che tali statuizioni sarebbero il frutto di un'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie da parte del primo Giudice secondo quanto si specificherà meglio infra e formula le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti).
Disposta l'instaurazione del contraddittorio e trasmessi gli atti al P. G. – che vi ha apposto il visto -, con comparsa depositata il 10 aprile 2024 si è costituita resistendo Controparte_1 all'impugnazione, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c. e/o per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c. p. c.; nel merito ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 22 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c. p. c. - applicabile pacificamente anche alle impugnazioni che, come la presente, sono assoggettate al rito camerale -, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare le specifiche censure in punto di fatto e di diritto mosse alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p.
c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
3 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, risultano adeguatamente soddisfatti i canoni di specificità dalla norma prescritti, posto che dal complessivo tenore testuale dell'atto di impugnazione è dato individuare profili autonomi di doglianza avverso l'impianto motivazionale di prime cure, idonei ad essere scrutinati nel merito.
Tanto è sufficiente per disattendere l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata.
È appena il caso di ricordare poi, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis
c. p. c., che siffatta disposizione non trova applicazione nelle cause in materia di separazione e divorzio (e in genere nelle cause matrimoniali) ai sensi del disposto del comma 2, lett. a), dello stesso articolo 348bis.
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello contesta, Parte_1
come si è accennato sopra, la statuizione di rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie (da lui avanzata), sostenendo che sarebbe il frutto di un'erronea valutazione delle risultanze di causa che avrebbe condotto il decidente, per un verso, a non tenere conto dell'assoluta assenza di elementi probatori a supporto delle affermazioni di controparte e, per altro verso, a non considerare le prove da lui fornite a fondamento delle proprie allegazioni.
Il Tribunale, infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, nel decidere il rigetto della domanda di addebito, avrebbe messo sullo stesso piano probatorio le mere asserzioni della , CP_1
seppur assolutamente prive di riscontro, e le sue allegazioni, invece adeguatamente comprovate.
Assume, in particolare, che, sebbene parte ricorrente nulla abbia dimostrato di quanto asserito in ricorso, né direttamente (non avendo articolato prove testimoniali), né indirettamente (non avendo egli, in sede di interrogatorio formale, confermato in alcun modo le circostanze deferitegli, avendole anzi espressamente negate), il primo Giudice ha, tuttavia, motivato la propria decisione di rigetto dell'addebito affermando (a suo dire erroneamente) che “le tensioni tra marito e moglie sono esistite dal momento in cui la coppia non è stata più in grado di trovare le risorse per sanare la conflittualità che ormai da tempo si era conclamata (v. relazione dei S.S. allegata in data 23.11.2020). Circostanza confermata dallo stesso resistente che ha ricondotto a motivo della crisi le difficoltà economiche sofferte dalla coppia, asserendo che la CP_1
pregiudizievoli, e ciò a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata>>,
4 sicché tali comportamenti, non meglio specificati, <<lo hanno portato a prendere la dolorosa scelta di allontanarsi e porre fine ad un contesto familiare certamente non sereno>> (v. memoria di costituzione dello ”. Pt_1
Obietta che, se è vero che l'affectio maritalis è venuta meno a seguito della conflittualità coniugale da tempo conclamata, come affermato anche dai Servizi sociali nella relazione del 23 novembre 2020,
è anche innegabile che detto periodo risalirebbe all'anno 2014, ossia quello della sua malattia oncologica, laddove il Tribunale avrebbe erroneamente inferito dalle risultanze degli atti che la disaffezione tra i coniugi dovesse essere ricondotta solamente alle difficoltà economiche – pur oggettivamente presenti – in cui la coppia versava, senza tenere conto però che dette difficoltà, a loro volta, erano da ricondurre alla patologia oncologica che lo aveva colpito nell'anno anzidetto.
In questo senso avrebbe dovuto leggersi – a dire dell'appellante - la frase contenuta alle pagg.
4-5 della sua comparsa di costituzione - secondo cui “più volte il sig. dalla corporatura esile, Pt_1 malato ed invalido ha subito atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis da parte del proprio coniuge, il quale, nel periodo di malattia, invece di curarlo, ha posto in essere comportamenti a lui pregiudizievoli, e ciò a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata, non per scelta dello ma per l'impossibilità di svolgere una normale attività lavorativa” – e Pt_1
non già nel senso attribuitole dal primo Giudice, il quale, tralasciando la contestualizzazione temporale in essa indicata (riferita espressamente al periodo della malattia, e dunque all'anno 2014 come provato in atti), ha interpretato quelle affermazioni quale conferma del fatto che la crisi coniugale fosse riconducibile alle difficoltà economiche (non meglio precisate).
A ciò aggiungasi – continua l'appellante – l'errata valutazione della deposizione testimoniale resa da madre di lui, che il Tribunale ha reputato generica e non conducente ai fini della Testimone_1 domanda di addebito della separazione alla , argomentando testualmente che “gli CP_1
episodi riferiti dalla stessa non risultano contestualizzati nello spazio e nel tempo, non rendendo possibile provare il nesso eziologico esistente tra la condotta rimproverabile ed il fallimento del rapporto coniugale, soprattutto, sulla loro collocazione temporale in un'epoca precedente al momento in cui sarebbe sorta la crisi coniugale”.
Obietta che, al contrario, le dichiarazioni della teste sarebbero ben contestualizzate nello Tes_1
spazio e nel tempo, essendo emerso dalla sua deposizione che, nel corso della malattia oncologica di lui, e precisamente nel periodo in cui egli si è sottoposto alle cure chemioterapiche (dunque tra giugno e novembre 2014), la coppia si era trasferita a casa della teste medesima (madre di lui, come si è detto): ella, infatti, ha riferito testualmente “risponde al vero la circostanza c). Io ho assistito a tali episodi. La coppia viveva a casa mia. Ricordo che la IG.ra strattonava mio figlio e lo CP_1
spingeva verso il muro e lo insultava dicendogli parolacce. La maggior parte delle scenate avveniva
5 di notte perché la IG.ra non voleva nel proprio letto il marito ed allora io e mio figlio ci chiudevamo
a chiave nella mia camera. Ci chiudevamo a chiave perché avevamo paura”; ed ancora: “mio figlio, durante la somministrazione di cure chemioterapiche, in seguito ad una malattia oncologica, è stato trascurato dalla moglie che non si curava neanche di nutrirlo e dargli da bere. In quei giorni io ero
a casa di mia figlia per aiutarla con il proprio bambino nato da poco;
appena mi sono accorta del malessere di mio figlio, sono rientrata a casa e visto che lui era disidratato. L'ho curato e nutrito e la non si è mai presa cura di mio figlio. Addirittura, non voleva mangiare con lui, si chiudeva CP_1
in salone per mangiare da sola, e ciò anche durante la malattia (…) i miei figli hanno assistito agli insulti che la rivolgeva a mio figlio . Gli diceva <<tu ormai hai solo due mesi di cp_1 parte_1 vita. stai per morire>>”.
Evidenzia inoltre che la teste, confermando la circostanza a) delle note ex art. 183, sesto comma, n. 2
c. p. c., ha precisato che il figlio, prima di ammalarsi e di avere problemi di salute (anno 2014), lavorava come autista di scuolabus per la Cooperativa Genesi, essendo evidente, perciò, che fino all'insorgere della malattia oncologica, egli aveva lavorato regolarmente e nessuna crisi economica della famiglia si era verificata.
Sostiene, in definitiva, che l'istruttoria di primo grado – compresa la mancata presentazione della per rendere l'interrogatorio deferitole - avrebbe provato decisamente la responsabilità CP_1
di lei nella fine del rapporto coniugale, per avere usato ripetutamente violenza morale e materiale nei confronti di lui durante il periodo della sua grave malattia, anziché proteggerlo ed assisterlo in un momento così delicato, strumentalizzando, invece, il suo stato di grave malattia per svilirlo e mortificarlo quotidianamente.
Tale che la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza dei coniugi sarebbero da collegare esclusivamente al comportamento della donna, la quale avrebbe violato il disposto dell'art. 143, comma 2, c. c., e segnatamente gli obblighi di assistenza morale e materiale posti a carico di ciascun coniuge, non avendo assistito il marito durante la sua grave malattia ed anzi avendolo abbandonato a se stesso in detto periodo, noncurante della sua impossibilità di provvedere a se stesso, oltre che del pericolo di vita che stava correndo.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Giova evidenziare, anzitutto, che sia nella comparsa di risposta in primo grado (con domanda riconvenzionale), sia poi nella memoria del 26 febbraio 2021 (dopo la fase presidenziale), lo n relazione al “rapporto col coniuge” ha testualmente dedotto (per quanto qui di specifico Pt_1 interesse): “il rapporto con il proprio coniuge si è deteriorato, più volte il sig. dalla Pt_1 corporatura esile, malato ed invalido ha subito atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis da parte
6 del proprio coniuge, il quale, nel periodo di malattia, invece di curarlo, ha posto in essere comportamenti a lui pregiudizievoli, e ciò a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata, non per scelta dello ma per l'impossibilità di svolgere una normale Pt_1
attività lavorativa. La documentazione medica versata in atti, prova che il sig. non era nelle Pt_1
condizioni di salute che gli consentissero di svolgere una normale vita lavorativa, ed oggi, seppur migliorato, comunque è affetto da gravi patologie (…). I comportamenti a lui pregiudizievoli, posti in essere dal coniuge, lo hanno portato a prendere la dolorosa scelta di allontanarsi e porre fine ad un contesto familiare certamente non sereno, ma molto doloroso ed anzi pericoloso per lo stato di salute del resistente, che invece ha bisogno di un clima familiare amorevole”.
Ha allegato, dunque, in maniera evidentemente vaga (a sostegno della domanda di addebito), di avere subito “atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis” da parte della moglie, la quale, “nel periodo di malattia, invece di curarlo, ha posto in essere comportamenti a lui pregiudizievoli (…) a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata, non per scelta dello ma per Pt_1
l'impossibilità di svolgere una normale attività lavorativa”.
Non ha specificato, però, in cosa sarebbero concretamente consistiti i suddetti “atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis”, né i “comportamenti a lui pregiudizievoli” tenuti dalla moglie, che lo avrebbero indotto ad “allontanarsi e porre fine ad un contesto familiare non sereno”, né ha circostanziato nello spazio e nel tempo queste asserite condotte indebite della moglie (se non con un altrettanto vago riferimento al “periodo di malattia”), non consentendo così nemmeno di individuare in maniera certa il nesso di derivazione causale della crisi coniugale dai predetti atteggiamenti della
. CP_1
In punto di diritto, deve rammentarsi, a tal fine, che è ius receptum per consolidata e reiterata interpretazione della Suprema Corte che l'addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex multis v. Cass. Civ. nn. 12662/2024; 18725/2023; 16169/2023;
40795/2021).
Ciò evidenziato, non può non rilevarsi altresì come soltanto in sede di memorie ex art. 183, comma
6, n. 2, c. p. c. (depositate il 29 luglio 2021), lo nell'articolare la prova testimoniale, abbia Pt_1
indicato, in altrettanti capitoli della stessa, delle condotte aggressive che la moglie avrebbe tenuto ai
7 suoi danni, testualmente deducendo (per quanto di interesse specifico qui): “c) vero o no che durante la malattia, la sig.ra aggrediva fisicamente e verbalmente il coniuge;
d) Persona_2
vero o no che anche durante la malattia, quando il sig. era privo di forze, la sig.ra Pt_1 [...]
pretendeva che lo stesso andasse alla ricerca di un lavoro rinfacciandogli il suo mancato Per_2 contributo ai bisogni della famiglia;
d) vero che in più di un'occasione, anche durante la fase della malattia, la sig.ra sottometteva il sig. scagliandosi sul suo Persona_2 Pt_1
addome; e) vero o no che la sig.ra era solita insultare il sig. anche Persona_2 Pt_1 alla presenza di amici e parenti”.
Si tratta, invero, di condotte che lo a allegato per la prima volta nelle memorie anzidette, Pt_1 istituzionalmente deputate, com'è noto (secondo il testo dell'art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c. nel testo vigente ratione temporis) a “(…) replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime
e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”; l'allegazione è avvenuta – come si è detto - solo in fase di articolazione della prova testimoniale, senza che sia stata effettuata per “replicare a domande e eccezioni nuove o modificate dall'altra parte”, né in via consequenziale a domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte – condizioni queste che, non solo non sono state evidenziate dal deducente nelle memorie del 29 luglio 2021, ma che nemmeno sono sussistite oggettivamente, stando al tenore testuale degli atti difensivi della -. CP_1
Orbene, in questo quadro non possono venire in rilievo sul piano tecnico-processuale, né essere validamente esaminate come se fossero state tempestivamente incluse nel compendio assertorio della parte istante, le condotte della descritte dallo n sede di capitolato di prova CP_1 Pt_1
testimoniale, dal momento che trattasi di circostanze di fatto che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, sono state introdotte nel processo in un momento nel quale erano già maturate le preclusioni assertive ex art. 183, comma 6, c. p. c., il cui termine ultimo (salve le diverse condizioni di cui si è detto sopra, non verificatesi nel caso concreto) deve farsi coincidere con quello di deposito delle memorie previste dal n. 1 del citato comma 6, nel quale esse trovano fisiologica collocazione, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se – come detto - configurino una replica alle deduzioni avversarie (cosa non avvenuta, né configurabile nella specie).
In caso contrario, come nella specie, la memoria di cui al n. 2 resta riservata alle richieste di prova, senza potere evidentemente essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, pena la violazione del divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse posto a tutela dell'esigenza primaria che il processo consegua un risultato utile in tempi ragionevoli in ossequio all'art. 111 Cost..
8 È noto, invero, che in tema di procedimento civile, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183 c.p.c., comma 6, n.
1, entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova.
Alla dirimente considerazione della tardività delle allegazioni in fatto non osta la circostanza che il primo Giudice abbia comunque ammesso la prova testimoniale, né il fatto che parte ricorrente in primo grado nulla abbia eccepito in merito a detta tardività, dato che è insegnamento pacifico del
Giudice nomofilattico che, essendo le preclusioni assertive (e istruttorie) nel processo civile preordinate a tutelare interessi generali, la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (v. Cass. Civ. nn. 16800/2018;
7270/2008).
Ne deriva che la domanda di addebito della separazione formulata dallo on può trovare Pt_1
accoglimento prima che per le ragioni di merito evidenziate dal primo Giudice, perché fondata su allegazioni fattuali del tutto vaghe e generiche - quelle cioè di cui alla sola comparsa di costituzione ed alla memoria depositata il 26 febbraio 2021 sopra riportate -, non potendosi prendere in alcuna considerazione, a causa della loro tardiva allegazione, le circostanze più specifiche dedotte dallo olo in sede di articolazione dei capitoli di prova testimoniale, quando ormai era spirato il Pt_1
termine delle preclusioni assertive.
Solo per esigenze di completezza argomentativa, deve in ogni caso rilevarsi che, anche a volere per ipotesi astratta ritenere ammissibili le circostanze addotte dallo per la prima volta) in sede Pt_1
di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c., non si può non tenere conto che su di esse è stata assunta solo una deposizione testimoniale, che è quella resa dalla madre dello Pt_1 Tes_1
persona non del tutto terza ed equidistante rispetto alla vicenda in contesa, non solo in
[...]
quanto legata da rapporti di stretta parentela con l'attore in riconvenzionale, ma anche perché, come lo stesso a evidenziato sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, i rapporti tra Pt_1
lei e la sono stati molto conflittuali, già in epoca anteriore alla sua deposizione, dato CP_1
che, secondo la prospettazione dello la moglie avrebbe usato violenza fisica e verbale ai Pt_1 danni della madre, tanto che è stato avviato un procedimento penale come da “avviso di chiusura delle indagini” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P. G. del novembre
2016 (prodotto in atti in primo grado).
Le dichiarazioni della , dunque, non potrebbero (e non possono) da sole riscontrare la Tes_1
versione dei fatti resa dallo né, ove anche ritenute sufficienti, non consentirebbero Pt_1
9 comunque di ritenere provato che l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata dovuta esclusivamente alle condotte della di cui al capitolato di prova. CP_1
La teste ha riferito sostanzialmente che i comportamenti aggressivi e di trascuratezza della nuora nei confronti dello ono stati attuati da lei “durante la malattia” di quest'ultimo, quando i due Pt_1 erano andati a vivere da lei, e “durante la somministrazione di cure chemioterapiche”.
Orbene, l'odierno appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, attraverso questi riferimenti a eventi specifici, le condotte della moglie contrarie ai doveri di solidarietà coniugale ben potrebbero collocarsi nel tempo e nello spazio, e precisamente farsi risalire al periodo che va dal giugno 2014 (epoca in cui gli è stato diagnosticato un linfoma, giusta certificazione in atti) al novembre 2014 (epoca sino alla quale egli si è sottoposto a cicli di chemioterapia).
Secondo il suo assunto, poiché sarebbe dimostrato che sino a quell'epoca egli aveva prestato regolare attività lavorativa come autista di scuolabus per la cooperativa “Genesi” e poiché la conflittualità della coppia sarebbe da collegare, come anche evidenziato dai Servizi sociali, alle difficoltà economiche familiari, se ne dovrebbe inferire che la crisi coniugale sarebbe derivata causalmente dai comportamenti contrari ai doveri del matrimonio tenuti dalla dopo l'insorgere della CP_1
sua malattia, quando sarebbero nate le difficoltà economiche della famiglia: in tale occasione la donna, anziché supportarlo e curarlo durante la patologia, si sarebbe scagliata contro di lui, incolpandolo della precarietà economica in cui si erano venuti a trovare, nonostante – evidenzia - la perdita di lavoro non possa essere ascritta alla sua volontà, bensì alla grave malattia che lo ha colpito.
Questa ricostruzione, però, per quanto suggestiva, non trova adeguato riscontro nell'insieme dei dati provatori acquisiti, in quanto, per vero, da tutti gli atti di causa e dalle stesse allegazioni delle parti non emerge con chiarezza l'epoca in cui la crisi coniugale tra i due odierni contendenti è insorta, essendo risultato solamente che “la crisi della coppia è molto remota”, essendosi i due separati “dopo anni di vita vissuta tra innumerevoli difficoltà sociali ed anche economiche a seguito delle quali si erano trasferiti a vivere in casa della mamma del sig. ” (così Pt_1 Testimone_1
testualmente nella relazione dei Servizi sociali del Comune di Milazzo del 23 novembre 2020, prodotta in atti in primo grado).
Non si può assolutamente affermare, in base ai dati a disposizione di questa Corte, che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia da riconnettere causalmente, in via esclusiva, alle suddette condotte asseritamente aggressive e trascuranti della ai danni del marito, né essendo CP_1 possibile ritenere con la dovuta certezza che sino a quando l'uomo ha svolto attività lavorativa la famiglia non versasse in quelle condizioni di precarietà economica da cui sembra sia scaturita essenzialmente la conflittualità tra i coniugi.
10 Mette conto richiamare in proposito quanto si legge nella citata relazione dei Servizi sociali - che cioè
“dal momento in cui la coppia non è stata più in grado di trovare le risorse per sanare la conflittualità che ormai da tempo si era conclamata, la sig.ra ha portato avanti l'istanza di separazione” CP_1
- per inferirne che è molto verosimile che la conflittualità sia insorta in epoca più risalente rispetto al manifestarsi della malattia oncologica dello prescindendo causalmente da essa e dalle Pt_1 condotte (pur di noncuranza) della moglie (come invece sostiene l'odierno appellante).
D'altra parte, il rapporto dei Servizi sociali e lo snodarsi (anche cronologico) delle vicende della coppia in esso riportate (cui qui si rimanda per economia espositiva), così come la circostanza, risultante per tabulas, che l'iniziativa della separazione è stata presa dalla e da lei CP_1
portata avanti, mostrano in maniera evidente come non possa accreditarsi la versione dello Pt_1
secondo cui sarebbe stato egli ad allontanarsi, ponendo fine al contesto familiare non sereno, a causa delle asserite condotte pregiudizievoli della moglie.
Se fosse stato davvero così, non si vedrebbe (né la allega il resistente/odierno appellante) la ragione per la quale non sia egli a instaurare il giudizio di separazione, chiedendone l'addebito alla moglie.
Da tutte e ciascuna delle superiori considerazioni in fatto ed in diritto discende che non può trovare accoglimento il primo motivo di appello, dovendosi confermare la decisione di primo grado di rigetto della domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale dello seppure per le ragioni Pt_1
aggiuntive di cui si è detto sin qui.
Il secondo motivo riguarda la statuizione di affidamento esclusivo del figlio minore (nt. il Per_1
17 ottobre 2007) alla madre, con collocazione presso la stessa, dolendosi l'appellante anzitutto che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'affidamento condiviso non può ritenersi precluso dall'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo semmai questa distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Assume poi che dall'istruttoria sarebbe emerso che egli non ha potuto far fronte al pagamento del canone di locazione a causa delle proprie pessime condizioni di salute che non gli hanno consentito di trovare un lavoro, laddove, al contrario, la moglie, nello stesso periodo, svolgeva attività lavorativa e, dunque, avrebbe ben potuto provvedere al pagamento del canone di locazione per evitare lo sfratto.
Il Tribunale – continua l'appellante – avrebbe dedotto la di lui carenza genitoriale “da comportamenti di mancato accudimento e di disinteresse nei confronti del figlio”, mentre, in realtà, a suo dire, siffatta inidoneità non sarebbe emersa neanche dalla relazione dei Servizi sociali.
Avrebbe, dunque, errato il primo Giudice nel disporre l'affido esclusivo del minore alla
, senza alcuna adeguata motivazione ed in assenza di concreto giudizio negativo sulla CP_1
11 capacità genitoriale di lui da parte dei Servizi Sociali, oltre che di una specifica c. t. u. che ne attestasse l'incapacità, avendo, di contro, ritenuto l'assenza di profili d'incapacità genitoriale della madre laddove, invece, dalla stessa relazione dei Servizi sociali risulterebbe che anche costei ha avuto difficoltà gestionali del ragazzo, non riuscendo, così come il padre, “ad essere contenitiva e funzionale alle esigenze del figlio”.
A suo dire, dunque, il primo Giudice avrebbe violato il disposto degli artt. 337-ter, comma 2, e 337- quater c. c., disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre senza un'adeguata motivazione reale ed in assenza di concreto giudizio negativo sulla capacità genitoriale del padre, mentre avrebbe dovuto disporre l'affido condiviso.
Il motivo non merita accoglimento in tutte le sue articolazioni.
Vero è che la Suprema Corte ha affermato, in linea di principio, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dall'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, e che per l'affidamento esclusivo dei minori, non è sufficiente la considerazione della distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei due genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto, da un lato della capacità educativa del genitore affidatario e dall'altro dell'inidoneità dell'altro genitore (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 21312/2022;
6535/2019; 30826/2018).
Se ciò è conforme, in linea generale, alla regola della bigenitorialità in virtù della quale l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, occorre tuttavia considerare che, nel caso concreto, diversamente da quanto adduce l'appellante, il Tribunale ha ponderatamente deciso per l'affidamento esclusivo del minore (oggi 17enne) alla madre non solo in ragione della Per_1 notevole distanza geografica esistente tra la residenza di quest'ultima ed il luogo in cui lo Pt_1
ha dichiarato di dimorare (Austria), ma anche per il fatto che l'uomo aveva mostrato già da tempo un notevole disinteresse nei riguardi del figlio minore.
Sul primo aspetto ha, invero, puntualizzato che lo stesso nei propri atti difensivi, ha Pt_1 dichiarato di trovarsi in Austria “alla ricerca di un futuro migliore”, rappresentando, quanto alle visite, che avrebbe potuto garantire al figlio “solo contatti telefonici”, inferendo giustamente da ciò (il primo
Giudice) che la situazione concretamente venutasi a creare costituiva (come certamente costituisce ancora oggi, in assenza di elementi di segno contrario) un ostacolo ad una responsabile cooperazione dei genitori nell'interesse della prole, stante l'impossibilità di collaborare tra loro nella quotidianità del minore, di cui il genitore che si trova a notevole distanza conosce ben poco, non avendo nemmeno le risorse economiche e di tempo, come egli stesso ha fatto comprendere, per potersi recare a trovare
12 il figlio e stare con lui, in modo da cogliere le sue effettive esigenze e cooperare con l'altro genitore onde elaborare un comune modello educativo da seguire.
Queste considerazioni del primo Giudice sono assolutamente da condividere nel caso concreto, caratterizzato da un quadro di fondo in cui da tempo risulta venuta meno ogni frequentazione e/o relazione di confidenza tra il padre ed il ragazzo.
E se è vero che, in linea di principio, la distanza chilometrica tra i genitori non può da sola essere motivo per affidare in via esclusiva il figlio minore ad uno di essi, è altrettanto innegabile che le rilevanti difficoltà parentali nel mantenere un'adeguata comunicazione tra i genitori a causa della notevole distanza fisica e geografica tra loro esistente non può non riflettersi negativamente sulla sana crescita e sul sereno sviluppo della personalità del figlio, ridondando in pregiudizio dello stesso, che solo attraverso l'affidamento esclusivo alla madre può essere evitato nel caso concreto.
Si aggiunga a ciò che, contrariamente a quanto assume l'appellante, dalla stessa relazione dei Servizi sociali del novembre 2020 sopra richiamata risulta in maniera chiara che lo a mantenuto Pt_1
nel tempo un atteggiamento di sostanziale disinteresse nei riguardi del figlio e delle sue primarie esigenze di vita, se è vero, come si legge nella relazione medesima, che l'uomo, già incapace (come del resto la moglie) ad essere “contenitivo e funzionale alle esigenze del minore”, una volta avviata la separazione da parte della moglie, è andato a vivere dalla madre, non senza prima avere disdetto il contratto di locazione stipulato per la casa dove il nucleo familiare viveva, ed inoltre, dal mese di aprile 2020, non ha versato i canoni mensili, così creando “una condizione di grave pregiudizio per il figlio” (così testualmente nella relazione), senza sapere se a tale pagamento avesse poi provveduto o meno la moglie (come da lui riferito telefonicamente all'Assistenze sociale che gli aveva chiesto apposite notizie).
L'uomo è poi partito per la Toscana (dove, a suo dire, avrebbe trovato casa e lavoro) e conseguentemente i rapporti padre-figlio si sono allentati (successivamente si sarebbe recato in
Austria, come detto); e ciò, non solo per via di detto allontanamento dal luogo in cui il minore vive, ma anche a causa di alcuni episodi in cui sono stati coinvolti il figlio ed un suo amico – la cui amicizia
è stata fortemente osteggiata dallo -, in occasione dei quali è stato necessario ricorrere Pt_1 all'intervento delle forze dell'ordine (tanto si legge nella relazione su richiamata).
In questo contesto, è evidente che l'uomo abbia vissuto negli ultimi anni non curandosi della situazione di vita personale e delle esigenze, anche abitative, del figlio minore, ciò denotando un suo effettivo disinteresse nei confronti di costui e del rapporto con lui, che non può trovare scusante nel fatto, da lui addotto, di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di versare il canone mensile di locazione a causa della sua condizione di salute, che non gli avrebbe più consentito di svolgere attività lavorativa.
13 Se anche ciò fosse plausibile, in ogni caso rimane il fatto, documentato dagli stessi Servizi sociali, che egli nemmeno si è preoccupato di sapere se la moglie avesse o meno provveduto a pagare il canone, assicurando così la continuità dell'habitat domestico al figlio, avendo preferito scegliere di allontanarsi dal luogo di residenza del minore, recandosi dapprima a Firenze e poi in Austria alla ricerca (a suo dire) di un lavoro e di un futuro migliore per sé, senza nemmeno riuscire ad assicurare al figlio l'esercizio di un effettivo diritto di visita, se non per via telefonica, come si è detto più in alto.
Reputa allora la Corte che, in questo quadro emerso incontestabilmente dagli atti, immune da censure
è la decisione del primo Giudice di affidare esclusivamente il minore alla madre, il cui Per_1
impianto motivazionale non è inficiato dalle inappropriate censure dell'appellante, dovendosi anche rilevare che, diversamente da quanto egli ha dedotto, al di là di una difficoltà della donna ad essere
“contenitiva e funzionale” alle esigenze del figlio, non è risultata alcuna incapacità genitoriale della
, con cui il ragazzo ha sempre vissuto, tale da potersi ritenere non rispondente agli CP_1 interessi dello stesso il suo affidamento a lei (come invece dedotto dall'appellante).
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo lo i duole della quantificazione in € 200,00 mensili dell'assegno posto Pt_1
a suo carico dal Tribunale per il mantenimento del figlio, oltre che della misura del 50% per la partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse dello stesso.
Sostiene che tali importi sarebbero eccessivi essendo egli un soggetto inabile con un grado di invalidità dell'85% ed avendo quale unica fonte di sostentamento la pensione di invalidità, pari a circa € 560,00 mensili (giusta documentazione depositata in atti), senza percepire alcun reddito, né essendo in grado di procurarselo a causa della predetta invalidità.
Il Tribunale avrebbe, dunque, violato il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c. c. che attribuisce preminenza alla regola della proporzionalità al reddito del contributo al mantenimento della prole, avuto riguardo alle risorse economiche di entrambi i genitori.
La doglianza non può accogliersi.
Occorre premettere in punto di diritto che, com'è noto, il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può mai essere eluso: in questa prospettiva non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, né la mancanza di reddito, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità dell'onerato di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (v. tra le tante Cass. Civ. n. 28870/2011).
14 Vero è, in linea di principio, che lo stato di non occupazione del genitore non collocatario, o comunque di oggettiva sua precarietà lavorativa, può incidere sulla determinazione del quantum debeatur, ma nel caso in esame – va detto - il Tribunale ha stabilito in € 200,00 mensili il contributo dovuto dallo per il mantenimento di un figlio dell'età di quindici anni (quasi sedici) Pt_1 all'epoca della pronuncia, ammontare davvero minimo avuto riguardo all'età più che adolescenziale dello stesso ed all'attuale costo della vita, essendo tale esigua quantificazione stata ponderatamente correlata dal primo Giudice - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - alla condizione economica dell'uomo [nella sentenza si legge infatti testualmente, sul punto specifico:
“tale somma (di € 200,00 mensili, n. d. r.) appare realisticamente sostenibile dal resistente, senza che egli venga esposto a pretese economiche incompatibili con le proprie condizioni economiche”].
Non è inutile ribadire, peraltro, che, come anche si evidenzia in sentenza, è stato lo stesso Pt_1
a rappresentare, nei propri atti difensivi, di essersi recato in Austria “alla ricerca di un futuro migliore
e di una nuova attività lavorativa”, con ciò riconoscendo, in contrasto con l'assunto della propria assoluta inabilità lavorativa, di essere in grado di riprendere a lavorare, non potendo perciò escludersi del tutto la sua capacità di guadagno e di reddito.
E' evidente, dunque, che il Tribunale, nel determinare in € 200,00 mensili l'ammontare del contributo indiretto dovuto dal padre in favore del figlio minore, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha fatto buon governo delle regole e dei criteri di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. c. che presiedono alla determinazione dell'assegno periodico di mantenimento in favore della prole, in modo da realizzare anche il codificato principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al dovere de quo, avuto riguardo certamente all'esigenze del figlio in rapporto alla sua età, ma tenendo conto sicuramente anche delle condizioni economiche modeste dello affetto da patologia per Pt_1 la quale gli è stata riconosciuta l'invalidità nella misura dell'85% -, oltre che di quelle, altrettanto modeste della , collocataria del figlio, la quale è risultata svolgere attività di badante CP_1
(con un introito mensile di € 700,00 circa).
D'altra parte – si ripete -, trattasi di un importo davvero minimo (quello di € 200,00 per un figlio oggi in età post-adolescenziale), che non consente alcun margine di riduzione, pena la disapplicazione (di fatto) dei doverosi criteri di cui al citato art. 337 ter, co. 4, c. c..
Ne discende il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Infondato è, infine, il quarto motivo concernente la statuizione sulle spese di lite, che, a dire dell'appellante, sarebbero state ingiustamente compensate tra le parti, mentre avrebbero dovuto essere poste a carico della . CP_1
15 Ad avviso della Corte è più che corretta la decisione di compensazione emessa dal Tribunale sulla base della reciproca soccombenza delle parti, stanti, da una parte, il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla donna, nonché la minore quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore (rispetto alla domanda di lei, che ne aveva chiesto la liquidazione in € 300,00), e, dall'altra, il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dallo Pt_1
All'integrale rigetto dell'appello, segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore di controparte: esse si liquidano in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022 – qui applicabile ratione temporis -, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, in considerazione dell'oggetto della disputa non monetariamente quantificabile, e di complessità bassa, stante la modesta difficoltà dell'affare, e tenuto conto dei parametri tariffari minimi, date la natura e la bassa entità delle questioni trattate e delle relative prestazioni difensive, nonché la peculiare materia e la qualità delle parti contendenti
(coniugi), esclusa la fase istruttoria (non apprezzandosi prestazioni in concreto ad essa riferibili), in complessivi € 3.473,00 per onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva e € 1.735,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 T.
U. Spese Giustizia essendo la ammessa al patrocinio spese dello Stato come indicato CP_1
in epigrafe.
La differenza in minus rispetto all'importo indicato nella nota-spese depositata dal difensore della appellata è dovuta all'applicazione, da parte della Corte, dei parametri tariffari minimi, invece che di quelli medi proposti nella notula anzidetta, per la ragione più sopra esposta.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appello proposto dallo dà atto della Pt_1 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
A tal riguardo, considerato che entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato
16 come indicato in epigrafe, va precisato che, in conformità al recente condivisibile orientamento della
Suprema Corte (di cui alla pronuncia testé richiamata), la norma ex art. 13, comma 1-quater del T.U.
n. 115 del 30.5.2002 richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Con la conseguenza che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'amministrazione giudiziaria, valutare se la doppia contribuzione spetti in concreto, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto.
Si provvede separatamente sulle richieste di liquidazione delle spettanze avanzate rispettivamente dai difensori di ciascuna parte, ammessa come in epigrafe al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P. M. - sede, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Barcellona P. G. n. 535/2023 del 1° giugno 2023;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 3.473,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali e C. P. A., disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 T. U. Spese Giustizia;
• dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, sia dovuta o meno nel caso concreto la doppia contribuzione;
- provvede con separati decreti sulle richieste di liquidazione delle spettanze avanzate rispettivamente dai difensori di ciascuna parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come riportato in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
17 Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
18
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 924/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in San Pier Niceto, via Passo Badia n. 6, presso e nello studio dell'avv. Rosa Giorgianni
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello, su foglio separato (dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di
Messina del 12 dicembre 2023 su istanza del 22 novembre 2023,
APPELLANTE contro nata a [...], c. f.: elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Milazzo (ME), via Cumbo Borgia n. 70, presso lo studio dell'avv. Giovanni La Macchia
(con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato (del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 24 aprile 2024 su istanza del 22 marzo 2024,
APPELLATA
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede, in persona del S. Procuratore Generale, dr.ssa A.
Costabile
___________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 535/2023 del 1° giugno
2023 in materia di separazione personale dei coniugi e relative statuizioni.
1 **************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con il presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare illegittima, ovvero errata e/o ingiusta, la sentenza
n. 535/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 30/5/2023, pubblicata il 1/6/2023, nella parte in cui: ha rigettato la richiesta di addebito a carico del marito formulata dal IG. ; Parte_1
ha disposto l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre;
ha posto a Per_1 CP_1 carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno 10 di ogni mese, un Pt_1 CP_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore dell'importo di € 200,00 Per_1
mensile; ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio;
2) in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare: 2.1) che la separazione è addebitabile alla IG.ra
[...]
, in considerazione dell'accertamento del suo comportamento contrario ai doveri che CP_1
derivano dal matrimonio;
2.2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore;
2.3) Per_1 disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno Parte_1 CP_1
10 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1 rideterminandone l'importo in misura non superiore a € 100,00 mensili a decorrere dal deposito del ricorso di primo grado;
3) emettere ogni ulteriore statuizione consequenziale;
4) con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'appellata: “si riporta integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione dell'appellata e, opponendosi a tutte le richieste istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili ed inconducenti, chiede la conferma integrale della sentenza n. 535/2023 appellata emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio recante RG. 1400/2020. La difesa dell'appellata si rimette in toto al Collegio per ogni opportuna valutazione”.
Il S. Procuratore Generale ha apposto il proprio visto.
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 ha impugnato davanti a questa Corte, Parte_1
nei confronti del coniuge la sentenza indicata in oggetto con la quale il Controparte_1
Tribunale di Barcellona P. G., già pronunciata la separazione personale dei coniugi, su istanza della
, ha: CP_1
- rigettato le reciproche domande di addebito della separazione avanzate da ciascuna delle parti;
- affidato in via esclusiva il minore (nt. il 17 ottobre 2007) alla madre con collocazione Per_1
prevalente presso di lei, regolando i tempi di frequentazione padre-figlio secondo le modalità previste nella parte motiva della sentenza medesima (cui qui si rimanda per brevità);
2 - dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla;
CP_1
- posto a carico dello 'obbligo di versamento alla , entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , della somma mensile di Per_1
€ 200,00, con rivalutazione annuale ex indici ISTAT, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- compensato integralmente le spese del giudizio.
L'appellante si duole in particolare:
1) del rigetto della propria domanda di addebito della separazione alla moglie,
2) dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1
3) della quantificazione in € 200,00 dell'assegno di mantenimento per il predetto minore, sostenendo che tali statuizioni sarebbero il frutto di un'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie da parte del primo Giudice secondo quanto si specificherà meglio infra e formula le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti).
Disposta l'instaurazione del contraddittorio e trasmessi gli atti al P. G. – che vi ha apposto il visto -, con comparsa depositata il 10 aprile 2024 si è costituita resistendo Controparte_1 all'impugnazione, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c. e/o per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c. p. c.; nel merito ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 22 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c. p. c. - applicabile pacificamente anche alle impugnazioni che, come la presente, sono assoggettate al rito camerale -, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare le specifiche censure in punto di fatto e di diritto mosse alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p.
c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
3 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, risultano adeguatamente soddisfatti i canoni di specificità dalla norma prescritti, posto che dal complessivo tenore testuale dell'atto di impugnazione è dato individuare profili autonomi di doglianza avverso l'impianto motivazionale di prime cure, idonei ad essere scrutinati nel merito.
Tanto è sufficiente per disattendere l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata.
È appena il caso di ricordare poi, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis
c. p. c., che siffatta disposizione non trova applicazione nelle cause in materia di separazione e divorzio (e in genere nelle cause matrimoniali) ai sensi del disposto del comma 2, lett. a), dello stesso articolo 348bis.
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello contesta, Parte_1
come si è accennato sopra, la statuizione di rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie (da lui avanzata), sostenendo che sarebbe il frutto di un'erronea valutazione delle risultanze di causa che avrebbe condotto il decidente, per un verso, a non tenere conto dell'assoluta assenza di elementi probatori a supporto delle affermazioni di controparte e, per altro verso, a non considerare le prove da lui fornite a fondamento delle proprie allegazioni.
Il Tribunale, infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, nel decidere il rigetto della domanda di addebito, avrebbe messo sullo stesso piano probatorio le mere asserzioni della , CP_1
seppur assolutamente prive di riscontro, e le sue allegazioni, invece adeguatamente comprovate.
Assume, in particolare, che, sebbene parte ricorrente nulla abbia dimostrato di quanto asserito in ricorso, né direttamente (non avendo articolato prove testimoniali), né indirettamente (non avendo egli, in sede di interrogatorio formale, confermato in alcun modo le circostanze deferitegli, avendole anzi espressamente negate), il primo Giudice ha, tuttavia, motivato la propria decisione di rigetto dell'addebito affermando (a suo dire erroneamente) che “le tensioni tra marito e moglie sono esistite dal momento in cui la coppia non è stata più in grado di trovare le risorse per sanare la conflittualità che ormai da tempo si era conclamata (v. relazione dei S.S. allegata in data 23.11.2020). Circostanza confermata dallo stesso resistente che ha ricondotto a motivo della crisi le difficoltà economiche sofferte dalla coppia, asserendo che la CP_1
pregiudizievoli, e ciò a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata>>,
4 sicché tali comportamenti, non meglio specificati, <<lo hanno portato a prendere la dolorosa scelta di allontanarsi e porre fine ad un contesto familiare certamente non sereno>> (v. memoria di costituzione dello ”. Pt_1
Obietta che, se è vero che l'affectio maritalis è venuta meno a seguito della conflittualità coniugale da tempo conclamata, come affermato anche dai Servizi sociali nella relazione del 23 novembre 2020,
è anche innegabile che detto periodo risalirebbe all'anno 2014, ossia quello della sua malattia oncologica, laddove il Tribunale avrebbe erroneamente inferito dalle risultanze degli atti che la disaffezione tra i coniugi dovesse essere ricondotta solamente alle difficoltà economiche – pur oggettivamente presenti – in cui la coppia versava, senza tenere conto però che dette difficoltà, a loro volta, erano da ricondurre alla patologia oncologica che lo aveva colpito nell'anno anzidetto.
In questo senso avrebbe dovuto leggersi – a dire dell'appellante - la frase contenuta alle pagg.
4-5 della sua comparsa di costituzione - secondo cui “più volte il sig. dalla corporatura esile, Pt_1 malato ed invalido ha subito atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis da parte del proprio coniuge, il quale, nel periodo di malattia, invece di curarlo, ha posto in essere comportamenti a lui pregiudizievoli, e ciò a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata, non per scelta dello ma per l'impossibilità di svolgere una normale attività lavorativa” – e Pt_1
non già nel senso attribuitole dal primo Giudice, il quale, tralasciando la contestualizzazione temporale in essa indicata (riferita espressamente al periodo della malattia, e dunque all'anno 2014 come provato in atti), ha interpretato quelle affermazioni quale conferma del fatto che la crisi coniugale fosse riconducibile alle difficoltà economiche (non meglio precisate).
A ciò aggiungasi – continua l'appellante – l'errata valutazione della deposizione testimoniale resa da madre di lui, che il Tribunale ha reputato generica e non conducente ai fini della Testimone_1 domanda di addebito della separazione alla , argomentando testualmente che “gli CP_1
episodi riferiti dalla stessa non risultano contestualizzati nello spazio e nel tempo, non rendendo possibile provare il nesso eziologico esistente tra la condotta rimproverabile ed il fallimento del rapporto coniugale, soprattutto, sulla loro collocazione temporale in un'epoca precedente al momento in cui sarebbe sorta la crisi coniugale”.
Obietta che, al contrario, le dichiarazioni della teste sarebbero ben contestualizzate nello Tes_1
spazio e nel tempo, essendo emerso dalla sua deposizione che, nel corso della malattia oncologica di lui, e precisamente nel periodo in cui egli si è sottoposto alle cure chemioterapiche (dunque tra giugno e novembre 2014), la coppia si era trasferita a casa della teste medesima (madre di lui, come si è detto): ella, infatti, ha riferito testualmente “risponde al vero la circostanza c). Io ho assistito a tali episodi. La coppia viveva a casa mia. Ricordo che la IG.ra strattonava mio figlio e lo CP_1
spingeva verso il muro e lo insultava dicendogli parolacce. La maggior parte delle scenate avveniva
5 di notte perché la IG.ra non voleva nel proprio letto il marito ed allora io e mio figlio ci chiudevamo
a chiave nella mia camera. Ci chiudevamo a chiave perché avevamo paura”; ed ancora: “mio figlio, durante la somministrazione di cure chemioterapiche, in seguito ad una malattia oncologica, è stato trascurato dalla moglie che non si curava neanche di nutrirlo e dargli da bere. In quei giorni io ero
a casa di mia figlia per aiutarla con il proprio bambino nato da poco;
appena mi sono accorta del malessere di mio figlio, sono rientrata a casa e visto che lui era disidratato. L'ho curato e nutrito e la non si è mai presa cura di mio figlio. Addirittura, non voleva mangiare con lui, si chiudeva CP_1
in salone per mangiare da sola, e ciò anche durante la malattia (…) i miei figli hanno assistito agli insulti che la rivolgeva a mio figlio . Gli diceva <<tu ormai hai solo due mesi di cp_1 parte_1 vita. stai per morire>>”.
Evidenzia inoltre che la teste, confermando la circostanza a) delle note ex art. 183, sesto comma, n. 2
c. p. c., ha precisato che il figlio, prima di ammalarsi e di avere problemi di salute (anno 2014), lavorava come autista di scuolabus per la Cooperativa Genesi, essendo evidente, perciò, che fino all'insorgere della malattia oncologica, egli aveva lavorato regolarmente e nessuna crisi economica della famiglia si era verificata.
Sostiene, in definitiva, che l'istruttoria di primo grado – compresa la mancata presentazione della per rendere l'interrogatorio deferitole - avrebbe provato decisamente la responsabilità CP_1
di lei nella fine del rapporto coniugale, per avere usato ripetutamente violenza morale e materiale nei confronti di lui durante il periodo della sua grave malattia, anziché proteggerlo ed assisterlo in un momento così delicato, strumentalizzando, invece, il suo stato di grave malattia per svilirlo e mortificarlo quotidianamente.
Tale che la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza dei coniugi sarebbero da collegare esclusivamente al comportamento della donna, la quale avrebbe violato il disposto dell'art. 143, comma 2, c. c., e segnatamente gli obblighi di assistenza morale e materiale posti a carico di ciascun coniuge, non avendo assistito il marito durante la sua grave malattia ed anzi avendolo abbandonato a se stesso in detto periodo, noncurante della sua impossibilità di provvedere a se stesso, oltre che del pericolo di vita che stava correndo.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Giova evidenziare, anzitutto, che sia nella comparsa di risposta in primo grado (con domanda riconvenzionale), sia poi nella memoria del 26 febbraio 2021 (dopo la fase presidenziale), lo n relazione al “rapporto col coniuge” ha testualmente dedotto (per quanto qui di specifico Pt_1 interesse): “il rapporto con il proprio coniuge si è deteriorato, più volte il sig. dalla Pt_1 corporatura esile, malato ed invalido ha subito atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis da parte
6 del proprio coniuge, il quale, nel periodo di malattia, invece di curarlo, ha posto in essere comportamenti a lui pregiudizievoli, e ciò a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata, non per scelta dello ma per l'impossibilità di svolgere una normale Pt_1
attività lavorativa. La documentazione medica versata in atti, prova che il sig. non era nelle Pt_1
condizioni di salute che gli consentissero di svolgere una normale vita lavorativa, ed oggi, seppur migliorato, comunque è affetto da gravi patologie (…). I comportamenti a lui pregiudizievoli, posti in essere dal coniuge, lo hanno portato a prendere la dolorosa scelta di allontanarsi e porre fine ad un contesto familiare certamente non sereno, ma molto doloroso ed anzi pericoloso per lo stato di salute del resistente, che invece ha bisogno di un clima familiare amorevole”.
Ha allegato, dunque, in maniera evidentemente vaga (a sostegno della domanda di addebito), di avere subito “atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis” da parte della moglie, la quale, “nel periodo di malattia, invece di curarlo, ha posto in essere comportamenti a lui pregiudizievoli (…) a causa delle notevoli difficoltà economiche in cui la famiglia si è ritrovata, non per scelta dello ma per Pt_1
l'impossibilità di svolgere una normale attività lavorativa”.
Non ha specificato, però, in cosa sarebbero concretamente consistiti i suddetti “atteggiamenti lontani dall'affectio maritalis”, né i “comportamenti a lui pregiudizievoli” tenuti dalla moglie, che lo avrebbero indotto ad “allontanarsi e porre fine ad un contesto familiare non sereno”, né ha circostanziato nello spazio e nel tempo queste asserite condotte indebite della moglie (se non con un altrettanto vago riferimento al “periodo di malattia”), non consentendo così nemmeno di individuare in maniera certa il nesso di derivazione causale della crisi coniugale dai predetti atteggiamenti della
. CP_1
In punto di diritto, deve rammentarsi, a tal fine, che è ius receptum per consolidata e reiterata interpretazione della Suprema Corte che l'addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex multis v. Cass. Civ. nn. 12662/2024; 18725/2023; 16169/2023;
40795/2021).
Ciò evidenziato, non può non rilevarsi altresì come soltanto in sede di memorie ex art. 183, comma
6, n. 2, c. p. c. (depositate il 29 luglio 2021), lo nell'articolare la prova testimoniale, abbia Pt_1
indicato, in altrettanti capitoli della stessa, delle condotte aggressive che la moglie avrebbe tenuto ai
7 suoi danni, testualmente deducendo (per quanto di interesse specifico qui): “c) vero o no che durante la malattia, la sig.ra aggrediva fisicamente e verbalmente il coniuge;
d) Persona_2
vero o no che anche durante la malattia, quando il sig. era privo di forze, la sig.ra Pt_1 [...]
pretendeva che lo stesso andasse alla ricerca di un lavoro rinfacciandogli il suo mancato Per_2 contributo ai bisogni della famiglia;
d) vero che in più di un'occasione, anche durante la fase della malattia, la sig.ra sottometteva il sig. scagliandosi sul suo Persona_2 Pt_1
addome; e) vero o no che la sig.ra era solita insultare il sig. anche Persona_2 Pt_1 alla presenza di amici e parenti”.
Si tratta, invero, di condotte che lo a allegato per la prima volta nelle memorie anzidette, Pt_1 istituzionalmente deputate, com'è noto (secondo il testo dell'art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c. nel testo vigente ratione temporis) a “(…) replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime
e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”; l'allegazione è avvenuta – come si è detto - solo in fase di articolazione della prova testimoniale, senza che sia stata effettuata per “replicare a domande e eccezioni nuove o modificate dall'altra parte”, né in via consequenziale a domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte – condizioni queste che, non solo non sono state evidenziate dal deducente nelle memorie del 29 luglio 2021, ma che nemmeno sono sussistite oggettivamente, stando al tenore testuale degli atti difensivi della -. CP_1
Orbene, in questo quadro non possono venire in rilievo sul piano tecnico-processuale, né essere validamente esaminate come se fossero state tempestivamente incluse nel compendio assertorio della parte istante, le condotte della descritte dallo n sede di capitolato di prova CP_1 Pt_1
testimoniale, dal momento che trattasi di circostanze di fatto che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, sono state introdotte nel processo in un momento nel quale erano già maturate le preclusioni assertive ex art. 183, comma 6, c. p. c., il cui termine ultimo (salve le diverse condizioni di cui si è detto sopra, non verificatesi nel caso concreto) deve farsi coincidere con quello di deposito delle memorie previste dal n. 1 del citato comma 6, nel quale esse trovano fisiologica collocazione, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se – come detto - configurino una replica alle deduzioni avversarie (cosa non avvenuta, né configurabile nella specie).
In caso contrario, come nella specie, la memoria di cui al n. 2 resta riservata alle richieste di prova, senza potere evidentemente essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, pena la violazione del divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse posto a tutela dell'esigenza primaria che il processo consegua un risultato utile in tempi ragionevoli in ossequio all'art. 111 Cost..
8 È noto, invero, che in tema di procedimento civile, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183 c.p.c., comma 6, n.
1, entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova.
Alla dirimente considerazione della tardività delle allegazioni in fatto non osta la circostanza che il primo Giudice abbia comunque ammesso la prova testimoniale, né il fatto che parte ricorrente in primo grado nulla abbia eccepito in merito a detta tardività, dato che è insegnamento pacifico del
Giudice nomofilattico che, essendo le preclusioni assertive (e istruttorie) nel processo civile preordinate a tutelare interessi generali, la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (v. Cass. Civ. nn. 16800/2018;
7270/2008).
Ne deriva che la domanda di addebito della separazione formulata dallo on può trovare Pt_1
accoglimento prima che per le ragioni di merito evidenziate dal primo Giudice, perché fondata su allegazioni fattuali del tutto vaghe e generiche - quelle cioè di cui alla sola comparsa di costituzione ed alla memoria depositata il 26 febbraio 2021 sopra riportate -, non potendosi prendere in alcuna considerazione, a causa della loro tardiva allegazione, le circostanze più specifiche dedotte dallo olo in sede di articolazione dei capitoli di prova testimoniale, quando ormai era spirato il Pt_1
termine delle preclusioni assertive.
Solo per esigenze di completezza argomentativa, deve in ogni caso rilevarsi che, anche a volere per ipotesi astratta ritenere ammissibili le circostanze addotte dallo per la prima volta) in sede Pt_1
di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c., non si può non tenere conto che su di esse è stata assunta solo una deposizione testimoniale, che è quella resa dalla madre dello Pt_1 Tes_1
persona non del tutto terza ed equidistante rispetto alla vicenda in contesa, non solo in
[...]
quanto legata da rapporti di stretta parentela con l'attore in riconvenzionale, ma anche perché, come lo stesso a evidenziato sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, i rapporti tra Pt_1
lei e la sono stati molto conflittuali, già in epoca anteriore alla sua deposizione, dato CP_1
che, secondo la prospettazione dello la moglie avrebbe usato violenza fisica e verbale ai Pt_1 danni della madre, tanto che è stato avviato un procedimento penale come da “avviso di chiusura delle indagini” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P. G. del novembre
2016 (prodotto in atti in primo grado).
Le dichiarazioni della , dunque, non potrebbero (e non possono) da sole riscontrare la Tes_1
versione dei fatti resa dallo né, ove anche ritenute sufficienti, non consentirebbero Pt_1
9 comunque di ritenere provato che l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata dovuta esclusivamente alle condotte della di cui al capitolato di prova. CP_1
La teste ha riferito sostanzialmente che i comportamenti aggressivi e di trascuratezza della nuora nei confronti dello ono stati attuati da lei “durante la malattia” di quest'ultimo, quando i due Pt_1 erano andati a vivere da lei, e “durante la somministrazione di cure chemioterapiche”.
Orbene, l'odierno appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, attraverso questi riferimenti a eventi specifici, le condotte della moglie contrarie ai doveri di solidarietà coniugale ben potrebbero collocarsi nel tempo e nello spazio, e precisamente farsi risalire al periodo che va dal giugno 2014 (epoca in cui gli è stato diagnosticato un linfoma, giusta certificazione in atti) al novembre 2014 (epoca sino alla quale egli si è sottoposto a cicli di chemioterapia).
Secondo il suo assunto, poiché sarebbe dimostrato che sino a quell'epoca egli aveva prestato regolare attività lavorativa come autista di scuolabus per la cooperativa “Genesi” e poiché la conflittualità della coppia sarebbe da collegare, come anche evidenziato dai Servizi sociali, alle difficoltà economiche familiari, se ne dovrebbe inferire che la crisi coniugale sarebbe derivata causalmente dai comportamenti contrari ai doveri del matrimonio tenuti dalla dopo l'insorgere della CP_1
sua malattia, quando sarebbero nate le difficoltà economiche della famiglia: in tale occasione la donna, anziché supportarlo e curarlo durante la patologia, si sarebbe scagliata contro di lui, incolpandolo della precarietà economica in cui si erano venuti a trovare, nonostante – evidenzia - la perdita di lavoro non possa essere ascritta alla sua volontà, bensì alla grave malattia che lo ha colpito.
Questa ricostruzione, però, per quanto suggestiva, non trova adeguato riscontro nell'insieme dei dati provatori acquisiti, in quanto, per vero, da tutti gli atti di causa e dalle stesse allegazioni delle parti non emerge con chiarezza l'epoca in cui la crisi coniugale tra i due odierni contendenti è insorta, essendo risultato solamente che “la crisi della coppia è molto remota”, essendosi i due separati “dopo anni di vita vissuta tra innumerevoli difficoltà sociali ed anche economiche a seguito delle quali si erano trasferiti a vivere in casa della mamma del sig. ” (così Pt_1 Testimone_1
testualmente nella relazione dei Servizi sociali del Comune di Milazzo del 23 novembre 2020, prodotta in atti in primo grado).
Non si può assolutamente affermare, in base ai dati a disposizione di questa Corte, che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia da riconnettere causalmente, in via esclusiva, alle suddette condotte asseritamente aggressive e trascuranti della ai danni del marito, né essendo CP_1 possibile ritenere con la dovuta certezza che sino a quando l'uomo ha svolto attività lavorativa la famiglia non versasse in quelle condizioni di precarietà economica da cui sembra sia scaturita essenzialmente la conflittualità tra i coniugi.
10 Mette conto richiamare in proposito quanto si legge nella citata relazione dei Servizi sociali - che cioè
“dal momento in cui la coppia non è stata più in grado di trovare le risorse per sanare la conflittualità che ormai da tempo si era conclamata, la sig.ra ha portato avanti l'istanza di separazione” CP_1
- per inferirne che è molto verosimile che la conflittualità sia insorta in epoca più risalente rispetto al manifestarsi della malattia oncologica dello prescindendo causalmente da essa e dalle Pt_1 condotte (pur di noncuranza) della moglie (come invece sostiene l'odierno appellante).
D'altra parte, il rapporto dei Servizi sociali e lo snodarsi (anche cronologico) delle vicende della coppia in esso riportate (cui qui si rimanda per economia espositiva), così come la circostanza, risultante per tabulas, che l'iniziativa della separazione è stata presa dalla e da lei CP_1
portata avanti, mostrano in maniera evidente come non possa accreditarsi la versione dello Pt_1
secondo cui sarebbe stato egli ad allontanarsi, ponendo fine al contesto familiare non sereno, a causa delle asserite condotte pregiudizievoli della moglie.
Se fosse stato davvero così, non si vedrebbe (né la allega il resistente/odierno appellante) la ragione per la quale non sia egli a instaurare il giudizio di separazione, chiedendone l'addebito alla moglie.
Da tutte e ciascuna delle superiori considerazioni in fatto ed in diritto discende che non può trovare accoglimento il primo motivo di appello, dovendosi confermare la decisione di primo grado di rigetto della domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale dello seppure per le ragioni Pt_1
aggiuntive di cui si è detto sin qui.
Il secondo motivo riguarda la statuizione di affidamento esclusivo del figlio minore (nt. il Per_1
17 ottobre 2007) alla madre, con collocazione presso la stessa, dolendosi l'appellante anzitutto che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'affidamento condiviso non può ritenersi precluso dall'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo semmai questa distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Assume poi che dall'istruttoria sarebbe emerso che egli non ha potuto far fronte al pagamento del canone di locazione a causa delle proprie pessime condizioni di salute che non gli hanno consentito di trovare un lavoro, laddove, al contrario, la moglie, nello stesso periodo, svolgeva attività lavorativa e, dunque, avrebbe ben potuto provvedere al pagamento del canone di locazione per evitare lo sfratto.
Il Tribunale – continua l'appellante – avrebbe dedotto la di lui carenza genitoriale “da comportamenti di mancato accudimento e di disinteresse nei confronti del figlio”, mentre, in realtà, a suo dire, siffatta inidoneità non sarebbe emersa neanche dalla relazione dei Servizi sociali.
Avrebbe, dunque, errato il primo Giudice nel disporre l'affido esclusivo del minore alla
, senza alcuna adeguata motivazione ed in assenza di concreto giudizio negativo sulla CP_1
11 capacità genitoriale di lui da parte dei Servizi Sociali, oltre che di una specifica c. t. u. che ne attestasse l'incapacità, avendo, di contro, ritenuto l'assenza di profili d'incapacità genitoriale della madre laddove, invece, dalla stessa relazione dei Servizi sociali risulterebbe che anche costei ha avuto difficoltà gestionali del ragazzo, non riuscendo, così come il padre, “ad essere contenitiva e funzionale alle esigenze del figlio”.
A suo dire, dunque, il primo Giudice avrebbe violato il disposto degli artt. 337-ter, comma 2, e 337- quater c. c., disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre senza un'adeguata motivazione reale ed in assenza di concreto giudizio negativo sulla capacità genitoriale del padre, mentre avrebbe dovuto disporre l'affido condiviso.
Il motivo non merita accoglimento in tutte le sue articolazioni.
Vero è che la Suprema Corte ha affermato, in linea di principio, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dall'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, e che per l'affidamento esclusivo dei minori, non è sufficiente la considerazione della distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei due genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto, da un lato della capacità educativa del genitore affidatario e dall'altro dell'inidoneità dell'altro genitore (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 21312/2022;
6535/2019; 30826/2018).
Se ciò è conforme, in linea generale, alla regola della bigenitorialità in virtù della quale l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, occorre tuttavia considerare che, nel caso concreto, diversamente da quanto adduce l'appellante, il Tribunale ha ponderatamente deciso per l'affidamento esclusivo del minore (oggi 17enne) alla madre non solo in ragione della Per_1 notevole distanza geografica esistente tra la residenza di quest'ultima ed il luogo in cui lo Pt_1
ha dichiarato di dimorare (Austria), ma anche per il fatto che l'uomo aveva mostrato già da tempo un notevole disinteresse nei riguardi del figlio minore.
Sul primo aspetto ha, invero, puntualizzato che lo stesso nei propri atti difensivi, ha Pt_1 dichiarato di trovarsi in Austria “alla ricerca di un futuro migliore”, rappresentando, quanto alle visite, che avrebbe potuto garantire al figlio “solo contatti telefonici”, inferendo giustamente da ciò (il primo
Giudice) che la situazione concretamente venutasi a creare costituiva (come certamente costituisce ancora oggi, in assenza di elementi di segno contrario) un ostacolo ad una responsabile cooperazione dei genitori nell'interesse della prole, stante l'impossibilità di collaborare tra loro nella quotidianità del minore, di cui il genitore che si trova a notevole distanza conosce ben poco, non avendo nemmeno le risorse economiche e di tempo, come egli stesso ha fatto comprendere, per potersi recare a trovare
12 il figlio e stare con lui, in modo da cogliere le sue effettive esigenze e cooperare con l'altro genitore onde elaborare un comune modello educativo da seguire.
Queste considerazioni del primo Giudice sono assolutamente da condividere nel caso concreto, caratterizzato da un quadro di fondo in cui da tempo risulta venuta meno ogni frequentazione e/o relazione di confidenza tra il padre ed il ragazzo.
E se è vero che, in linea di principio, la distanza chilometrica tra i genitori non può da sola essere motivo per affidare in via esclusiva il figlio minore ad uno di essi, è altrettanto innegabile che le rilevanti difficoltà parentali nel mantenere un'adeguata comunicazione tra i genitori a causa della notevole distanza fisica e geografica tra loro esistente non può non riflettersi negativamente sulla sana crescita e sul sereno sviluppo della personalità del figlio, ridondando in pregiudizio dello stesso, che solo attraverso l'affidamento esclusivo alla madre può essere evitato nel caso concreto.
Si aggiunga a ciò che, contrariamente a quanto assume l'appellante, dalla stessa relazione dei Servizi sociali del novembre 2020 sopra richiamata risulta in maniera chiara che lo a mantenuto Pt_1
nel tempo un atteggiamento di sostanziale disinteresse nei riguardi del figlio e delle sue primarie esigenze di vita, se è vero, come si legge nella relazione medesima, che l'uomo, già incapace (come del resto la moglie) ad essere “contenitivo e funzionale alle esigenze del minore”, una volta avviata la separazione da parte della moglie, è andato a vivere dalla madre, non senza prima avere disdetto il contratto di locazione stipulato per la casa dove il nucleo familiare viveva, ed inoltre, dal mese di aprile 2020, non ha versato i canoni mensili, così creando “una condizione di grave pregiudizio per il figlio” (così testualmente nella relazione), senza sapere se a tale pagamento avesse poi provveduto o meno la moglie (come da lui riferito telefonicamente all'Assistenze sociale che gli aveva chiesto apposite notizie).
L'uomo è poi partito per la Toscana (dove, a suo dire, avrebbe trovato casa e lavoro) e conseguentemente i rapporti padre-figlio si sono allentati (successivamente si sarebbe recato in
Austria, come detto); e ciò, non solo per via di detto allontanamento dal luogo in cui il minore vive, ma anche a causa di alcuni episodi in cui sono stati coinvolti il figlio ed un suo amico – la cui amicizia
è stata fortemente osteggiata dallo -, in occasione dei quali è stato necessario ricorrere Pt_1 all'intervento delle forze dell'ordine (tanto si legge nella relazione su richiamata).
In questo contesto, è evidente che l'uomo abbia vissuto negli ultimi anni non curandosi della situazione di vita personale e delle esigenze, anche abitative, del figlio minore, ciò denotando un suo effettivo disinteresse nei confronti di costui e del rapporto con lui, che non può trovare scusante nel fatto, da lui addotto, di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di versare il canone mensile di locazione a causa della sua condizione di salute, che non gli avrebbe più consentito di svolgere attività lavorativa.
13 Se anche ciò fosse plausibile, in ogni caso rimane il fatto, documentato dagli stessi Servizi sociali, che egli nemmeno si è preoccupato di sapere se la moglie avesse o meno provveduto a pagare il canone, assicurando così la continuità dell'habitat domestico al figlio, avendo preferito scegliere di allontanarsi dal luogo di residenza del minore, recandosi dapprima a Firenze e poi in Austria alla ricerca (a suo dire) di un lavoro e di un futuro migliore per sé, senza nemmeno riuscire ad assicurare al figlio l'esercizio di un effettivo diritto di visita, se non per via telefonica, come si è detto più in alto.
Reputa allora la Corte che, in questo quadro emerso incontestabilmente dagli atti, immune da censure
è la decisione del primo Giudice di affidare esclusivamente il minore alla madre, il cui Per_1
impianto motivazionale non è inficiato dalle inappropriate censure dell'appellante, dovendosi anche rilevare che, diversamente da quanto egli ha dedotto, al di là di una difficoltà della donna ad essere
“contenitiva e funzionale” alle esigenze del figlio, non è risultata alcuna incapacità genitoriale della
, con cui il ragazzo ha sempre vissuto, tale da potersi ritenere non rispondente agli CP_1 interessi dello stesso il suo affidamento a lei (come invece dedotto dall'appellante).
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo lo i duole della quantificazione in € 200,00 mensili dell'assegno posto Pt_1
a suo carico dal Tribunale per il mantenimento del figlio, oltre che della misura del 50% per la partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse dello stesso.
Sostiene che tali importi sarebbero eccessivi essendo egli un soggetto inabile con un grado di invalidità dell'85% ed avendo quale unica fonte di sostentamento la pensione di invalidità, pari a circa € 560,00 mensili (giusta documentazione depositata in atti), senza percepire alcun reddito, né essendo in grado di procurarselo a causa della predetta invalidità.
Il Tribunale avrebbe, dunque, violato il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c. c. che attribuisce preminenza alla regola della proporzionalità al reddito del contributo al mantenimento della prole, avuto riguardo alle risorse economiche di entrambi i genitori.
La doglianza non può accogliersi.
Occorre premettere in punto di diritto che, com'è noto, il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può mai essere eluso: in questa prospettiva non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, né la mancanza di reddito, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità dell'onerato di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (v. tra le tante Cass. Civ. n. 28870/2011).
14 Vero è, in linea di principio, che lo stato di non occupazione del genitore non collocatario, o comunque di oggettiva sua precarietà lavorativa, può incidere sulla determinazione del quantum debeatur, ma nel caso in esame – va detto - il Tribunale ha stabilito in € 200,00 mensili il contributo dovuto dallo per il mantenimento di un figlio dell'età di quindici anni (quasi sedici) Pt_1 all'epoca della pronuncia, ammontare davvero minimo avuto riguardo all'età più che adolescenziale dello stesso ed all'attuale costo della vita, essendo tale esigua quantificazione stata ponderatamente correlata dal primo Giudice - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - alla condizione economica dell'uomo [nella sentenza si legge infatti testualmente, sul punto specifico:
“tale somma (di € 200,00 mensili, n. d. r.) appare realisticamente sostenibile dal resistente, senza che egli venga esposto a pretese economiche incompatibili con le proprie condizioni economiche”].
Non è inutile ribadire, peraltro, che, come anche si evidenzia in sentenza, è stato lo stesso Pt_1
a rappresentare, nei propri atti difensivi, di essersi recato in Austria “alla ricerca di un futuro migliore
e di una nuova attività lavorativa”, con ciò riconoscendo, in contrasto con l'assunto della propria assoluta inabilità lavorativa, di essere in grado di riprendere a lavorare, non potendo perciò escludersi del tutto la sua capacità di guadagno e di reddito.
E' evidente, dunque, che il Tribunale, nel determinare in € 200,00 mensili l'ammontare del contributo indiretto dovuto dal padre in favore del figlio minore, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha fatto buon governo delle regole e dei criteri di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. c. che presiedono alla determinazione dell'assegno periodico di mantenimento in favore della prole, in modo da realizzare anche il codificato principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al dovere de quo, avuto riguardo certamente all'esigenze del figlio in rapporto alla sua età, ma tenendo conto sicuramente anche delle condizioni economiche modeste dello affetto da patologia per Pt_1 la quale gli è stata riconosciuta l'invalidità nella misura dell'85% -, oltre che di quelle, altrettanto modeste della , collocataria del figlio, la quale è risultata svolgere attività di badante CP_1
(con un introito mensile di € 700,00 circa).
D'altra parte – si ripete -, trattasi di un importo davvero minimo (quello di € 200,00 per un figlio oggi in età post-adolescenziale), che non consente alcun margine di riduzione, pena la disapplicazione (di fatto) dei doverosi criteri di cui al citato art. 337 ter, co. 4, c. c..
Ne discende il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Infondato è, infine, il quarto motivo concernente la statuizione sulle spese di lite, che, a dire dell'appellante, sarebbero state ingiustamente compensate tra le parti, mentre avrebbero dovuto essere poste a carico della . CP_1
15 Ad avviso della Corte è più che corretta la decisione di compensazione emessa dal Tribunale sulla base della reciproca soccombenza delle parti, stanti, da una parte, il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla donna, nonché la minore quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore (rispetto alla domanda di lei, che ne aveva chiesto la liquidazione in € 300,00), e, dall'altra, il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dallo Pt_1
All'integrale rigetto dell'appello, segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore di controparte: esse si liquidano in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022 – qui applicabile ratione temporis -, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, in considerazione dell'oggetto della disputa non monetariamente quantificabile, e di complessità bassa, stante la modesta difficoltà dell'affare, e tenuto conto dei parametri tariffari minimi, date la natura e la bassa entità delle questioni trattate e delle relative prestazioni difensive, nonché la peculiare materia e la qualità delle parti contendenti
(coniugi), esclusa la fase istruttoria (non apprezzandosi prestazioni in concreto ad essa riferibili), in complessivi € 3.473,00 per onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva e € 1.735,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 T.
U. Spese Giustizia essendo la ammessa al patrocinio spese dello Stato come indicato CP_1
in epigrafe.
La differenza in minus rispetto all'importo indicato nella nota-spese depositata dal difensore della appellata è dovuta all'applicazione, da parte della Corte, dei parametri tariffari minimi, invece che di quelli medi proposti nella notula anzidetta, per la ragione più sopra esposta.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appello proposto dallo dà atto della Pt_1 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
A tal riguardo, considerato che entrambe le parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato
16 come indicato in epigrafe, va precisato che, in conformità al recente condivisibile orientamento della
Suprema Corte (di cui alla pronuncia testé richiamata), la norma ex art. 13, comma 1-quater del T.U.
n. 115 del 30.5.2002 richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Con la conseguenza che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'amministrazione giudiziaria, valutare se la doppia contribuzione spetti in concreto, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto.
Si provvede separatamente sulle richieste di liquidazione delle spettanze avanzate rispettivamente dai difensori di ciascuna parte, ammessa come in epigrafe al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P. M. - sede, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Barcellona P. G. n. 535/2023 del 1° giugno 2023;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 3.473,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali e C. P. A., disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 T. U. Spese Giustizia;
• dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, sia dovuta o meno nel caso concreto la doppia contribuzione;
- provvede con separati decreti sulle richieste di liquidazione delle spettanze avanzate rispettivamente dai difensori di ciascuna parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come riportato in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
17 Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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