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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6386 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 30795/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano 20123 – Piazza Sant'Ambrogio 16 presso lo Studio dell'avv. Massimo Rossi (C.F. , che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._2
ATTORE OPPONENTE contro
CP_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale, ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa, così giudicare:
in via preliminare: dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 8359/2024 del 08.06.2024/17.06.2024, stante l'improcedibilità dell'azione proposta da per non aver CP_1 esperito il tentativo di mediazione come previsto dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto n. 059500573 e dall'articolo 17 delle condizioni generali del contratto n. 058775650.3 sottoscritti tra le parti;
nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto revocandolo per tutti i motivi esposti dall'opponente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione (di seguito anche ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8359/2024, notificatogli da con CP_1 cui gli è stato ingiunto di pagare l'importo di € 12.529,27, oltre interessi e spese legali.
pagina 1 di 3 L'opponente ha documentato di aver sottoscritto in data 13 agosto 2018 con AG AT S.p.A. un contratto di prestito personale per € 10.000,00, oltre interessi e assicurazione per un importo totale dovuto di € 16.298,00, da restituirsi con 72 rate mensili dell'importo di € 224,00 cadauna (doc. 2) Tale contratto prevedeva, altresì, il rilascio di una carta c.d. revolving, con fido concesso di € 2.100,00. Ha allegato di aver pagato puntualmente le rate fino al marzo 2020 e di aver poi richiesto la sospensione dei pagamenti causa Covid, accordata da AG per il periodo tra marzo ed agosto 2020 (doc. 3 e 4), ma di non aver più potuto onorare puntualmente le scadenze a causa dell'insorgere di problemi economici e di salute, ricevendo comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di AG, con richiesta di pagamento dell'importo residuo in un'unica soluzione.
premettendo la propria legittimazione ad agire, a seguito di cessione pro soluto di CP_1 crediti da AG a e di scissione parziale di quest'ultima, ha notificato Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo a che l'ha tempestivamente opposto. Parte_1 A sostegno delle ragioni della sua domanda, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancata attivazione del procedimento di mediazione previsto dall'art. 17 del contratto di prestito personale. Ha, altresì, eccepito la sussistenza di cause di forza maggiore ex art. 1218 c.c. che gli hanno impedito di onorare il debito ed ha contestato che la somma ingiunta comprenda una quota di interessi di mora, senza chiarine le modalità di calcolo. Ha, infine, eccepito l'incertezza del credito ingiunto, avendo la società opponente calcolato la quota di interessi dovuta, indicando una percentuale diversa del Taeg nel contratto, nella comunicazione del 08.05.2020 e in decreto ingiuntivo. All'esito delle verifiche preliminari, stante la regolarità della notificazione e la mancata costituzione della convenuta, è stata dichiarata la contumacia di CP_1 All'udienza del 21.05.2025, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 10.06.2025, con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed in tale data trattenuta in decisione. L'opposizione è fondata e va accolta. Il giudizio monitorio ha ad oggetto il mancato pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento con concessione di carta revolving sottoscritto in data 13 agosto 2018 tra il sig. e AG AT (poi poi . Parte_1 Controparte_3 CP_1 L'art. 14 del contratto di finanziamento (così come l'art. 17 del c.d. contratto di apertura di credito con carta revolving) prevede testualmente: “Le parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.lgs. 28/2010”. L'art. 17 del contratto di apertura di credito con concessione di carta revolving precisa “… prima di ricorrere all'autorità giudiziaria deve attivare il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione previsto dal D.lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria”. Le parti hanno quindi convenuto l'inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale con la quale si sono obbligati reciprocamente - all'insorgere di qualsiasi controversia che riguardi la validità, l'efficacia, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del contratto - a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio, sia dinnanzi al Conciliatore bancario finanziario o in alternativa agli organi di mediazione civile, rendendo chiaro l'intento di provare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia. A norma dell'art. 5, comma 6 lett. a) del menzionato decreto non sussiste l'obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma nell'ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione.
pagina 2 di 3 Infatti, le parti hanno deciso concordemente di sottoporre a tentativo di mediazione, pena l'improcedibilità del giudizio, ogni tipo di controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto, pertanto appare chiaro l'intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale, che verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all'emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull'eventuale provvisoria esecuzione. Sul punto, anche l'orientamento di Codesto Intestato Tribunale, in fattispecie analoga ha chiarito: “La clausola contrattuale che prevede l'obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione prima di adire l'autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l'efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L'inadempimento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest'ultima, inclusa quella che ne prevede l'attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all'art. 1372 c.c. (Trib. Milano sentenza 1008 del 07.02.2022, del medesimo tenore anche Tribunale di Ravenna, sentenza n. 431 del 22.06.23).
Orbene, non avendo nel giudizio monitorio, l'istante provato l'avvio di qualsiasi procedura di mediazione ed avendone eccepito l'assenza anche parte opponente, si accerta e dichiara l'improcedibilità dell'azione giudiziale. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla somma riconosciuta ex DM 55/2014 come da dispositivo, nei valori medi per la fase di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria e valori minimi per la fase decisionale solo orale
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 8359/2024 del Tribunale di Milano emesso in data 08.06.2024 e pubblicato in data 17.06.2024;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in 145,50 euro per spese e Euro 2.547,00, per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Milano, 4 agosto 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 30795/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano 20123 – Piazza Sant'Ambrogio 16 presso lo Studio dell'avv. Massimo Rossi (C.F. , che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._2
ATTORE OPPONENTE contro
CP_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale, ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa, così giudicare:
in via preliminare: dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 8359/2024 del 08.06.2024/17.06.2024, stante l'improcedibilità dell'azione proposta da per non aver CP_1 esperito il tentativo di mediazione come previsto dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto n. 059500573 e dall'articolo 17 delle condizioni generali del contratto n. 058775650.3 sottoscritti tra le parti;
nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto revocandolo per tutti i motivi esposti dall'opponente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione (di seguito anche ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8359/2024, notificatogli da con CP_1 cui gli è stato ingiunto di pagare l'importo di € 12.529,27, oltre interessi e spese legali.
pagina 1 di 3 L'opponente ha documentato di aver sottoscritto in data 13 agosto 2018 con AG AT S.p.A. un contratto di prestito personale per € 10.000,00, oltre interessi e assicurazione per un importo totale dovuto di € 16.298,00, da restituirsi con 72 rate mensili dell'importo di € 224,00 cadauna (doc. 2) Tale contratto prevedeva, altresì, il rilascio di una carta c.d. revolving, con fido concesso di € 2.100,00. Ha allegato di aver pagato puntualmente le rate fino al marzo 2020 e di aver poi richiesto la sospensione dei pagamenti causa Covid, accordata da AG per il periodo tra marzo ed agosto 2020 (doc. 3 e 4), ma di non aver più potuto onorare puntualmente le scadenze a causa dell'insorgere di problemi economici e di salute, ricevendo comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di AG, con richiesta di pagamento dell'importo residuo in un'unica soluzione.
premettendo la propria legittimazione ad agire, a seguito di cessione pro soluto di CP_1 crediti da AG a e di scissione parziale di quest'ultima, ha notificato Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo a che l'ha tempestivamente opposto. Parte_1 A sostegno delle ragioni della sua domanda, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancata attivazione del procedimento di mediazione previsto dall'art. 17 del contratto di prestito personale. Ha, altresì, eccepito la sussistenza di cause di forza maggiore ex art. 1218 c.c. che gli hanno impedito di onorare il debito ed ha contestato che la somma ingiunta comprenda una quota di interessi di mora, senza chiarine le modalità di calcolo. Ha, infine, eccepito l'incertezza del credito ingiunto, avendo la società opponente calcolato la quota di interessi dovuta, indicando una percentuale diversa del Taeg nel contratto, nella comunicazione del 08.05.2020 e in decreto ingiuntivo. All'esito delle verifiche preliminari, stante la regolarità della notificazione e la mancata costituzione della convenuta, è stata dichiarata la contumacia di CP_1 All'udienza del 21.05.2025, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 10.06.2025, con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed in tale data trattenuta in decisione. L'opposizione è fondata e va accolta. Il giudizio monitorio ha ad oggetto il mancato pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento con concessione di carta revolving sottoscritto in data 13 agosto 2018 tra il sig. e AG AT (poi poi . Parte_1 Controparte_3 CP_1 L'art. 14 del contratto di finanziamento (così come l'art. 17 del c.d. contratto di apertura di credito con carta revolving) prevede testualmente: “Le parti si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.lgs. 28/2010”. L'art. 17 del contratto di apertura di credito con concessione di carta revolving precisa “… prima di ricorrere all'autorità giudiziaria deve attivare il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione previsto dal D.lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria”. Le parti hanno quindi convenuto l'inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale con la quale si sono obbligati reciprocamente - all'insorgere di qualsiasi controversia che riguardi la validità, l'efficacia, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del contratto - a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio, sia dinnanzi al Conciliatore bancario finanziario o in alternativa agli organi di mediazione civile, rendendo chiaro l'intento di provare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia. A norma dell'art. 5, comma 6 lett. a) del menzionato decreto non sussiste l'obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma nell'ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione.
pagina 2 di 3 Infatti, le parti hanno deciso concordemente di sottoporre a tentativo di mediazione, pena l'improcedibilità del giudizio, ogni tipo di controversia relativa alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto, pertanto appare chiaro l'intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale, che verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all'emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull'eventuale provvisoria esecuzione. Sul punto, anche l'orientamento di Codesto Intestato Tribunale, in fattispecie analoga ha chiarito: “La clausola contrattuale che prevede l'obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione prima di adire l'autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l'efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L'inadempimento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest'ultima, inclusa quella che ne prevede l'attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all'art. 1372 c.c. (Trib. Milano sentenza 1008 del 07.02.2022, del medesimo tenore anche Tribunale di Ravenna, sentenza n. 431 del 22.06.23).
Orbene, non avendo nel giudizio monitorio, l'istante provato l'avvio di qualsiasi procedura di mediazione ed avendone eccepito l'assenza anche parte opponente, si accerta e dichiara l'improcedibilità dell'azione giudiziale. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla somma riconosciuta ex DM 55/2014 come da dispositivo, nei valori medi per la fase di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria e valori minimi per la fase decisionale solo orale
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 8359/2024 del Tribunale di Milano emesso in data 08.06.2024 e pubblicato in data 17.06.2024;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in 145,50 euro per spese e Euro 2.547,00, per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Milano, 4 agosto 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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