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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 2023 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.LANZARO VINCENZO presso il cui studio in Napoli Parte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2023 parti ricorrenti impugnavano le due ordinanze ingiunzione n. OI-001943444 e n. OI-001944301, ricevute in data 02.01.2023 e non in data 04.01.2023, dell'importo di €.10.000,00, emesse a causa dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute sulla base dei Modelli DM-10 per giugno e luglio 2018. Eccepiscono la nullità delle ordinanze per intervenuto pagamento, la prescrizione del credito e l'illegittimità della sanzione e chiedono l'annullamento delle due ordinanze con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda non può essere accolta
L'opposizione è inammissibile per tardiva impugnazione, atteso che le ordinanze ingiunzione sono state consegnate in data 02.01.2023 e NON in data 04 gennaio 2023, come affermato in ricorso, mentre il ricorso è stato depositato solo il 02.02.2023, quindi oltre il termine di 30 giorni per l'impugnazione, che scadeva il mercoledì 01.02.2023.
Dai documenti depositati emerge il prospetto tratto dal sito ufficiale di Poste Italiane che attesta la predetta data di consegna delle due ordinanze. L'articolo 35 della Legge 689/81 ai commi 6 e 10 così dispone:
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. ... 10. Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza». Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile l'opposizione
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1500,00 oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 18/06/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 2023 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.LANZARO VINCENZO presso il cui studio in Napoli Parte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2023 parti ricorrenti impugnavano le due ordinanze ingiunzione n. OI-001943444 e n. OI-001944301, ricevute in data 02.01.2023 e non in data 04.01.2023, dell'importo di €.10.000,00, emesse a causa dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute sulla base dei Modelli DM-10 per giugno e luglio 2018. Eccepiscono la nullità delle ordinanze per intervenuto pagamento, la prescrizione del credito e l'illegittimità della sanzione e chiedono l'annullamento delle due ordinanze con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda non può essere accolta
L'opposizione è inammissibile per tardiva impugnazione, atteso che le ordinanze ingiunzione sono state consegnate in data 02.01.2023 e NON in data 04 gennaio 2023, come affermato in ricorso, mentre il ricorso è stato depositato solo il 02.02.2023, quindi oltre il termine di 30 giorni per l'impugnazione, che scadeva il mercoledì 01.02.2023.
Dai documenti depositati emerge il prospetto tratto dal sito ufficiale di Poste Italiane che attesta la predetta data di consegna delle due ordinanze. L'articolo 35 della Legge 689/81 ai commi 6 e 10 così dispone:
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. ... 10. Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza». Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile l'opposizione
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1500,00 oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 18/06/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)