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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 07/05/2025, assunto in decisione in data 24/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato CAMPAGNOLI EVA PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/02/1984, con l'Avvocato DI CAPRIO MARIA DEBORA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; • ordinare al Comune di RI HE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla sua _1 educazione ed a tutte le incombenze necessarie per la sua istruzione. I genitori, nello spirito della legge n.
54/2006, si impegnano a mantenerla, educarla ed istruirla, assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé. 3) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza, ai fini anagrafici, presso la madre. I tempi di permanenza _1 della minore presso ciascun genitore potranno subire variazioni su accordo tra i genitori anche in relazione al cambio di lavoro e/o turni lavorativi degli stessi. In ogni caso il padre, potrà vedere _1 con le seguenti modalità: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 21.00, a settimane alterne;
nonché un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00.
Durante i tempi di permanenza di presso l'altro genitore il genitore con non ha la bambina con _1 sé potrà chiamare/videochiamare la figlia in orario da concordare.
Le vacanze natalizie: verranno trascorse da nel seguente modo: ad anni alterni, la bambina _1 trascorrerà con ciascun genitore, in alternanza con l'altro genitore, di anno in anno, i giorni di Natale o di S. Stefano, 1° gennaio o del 6 gennaio, fatta salva la possibilità di concordare ulteriori periodi qualora vi fosse la possibilità per ciascun genitore di usufruire di ferie.
Vacanze pasquali: verrà trascorso dalla figlia il giorno di Pasqua con un genitore e del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno, fatta salva la possibilità di concordare ulteriori periodi qualora vi fosse la possibilità per ciascun genitore di usufruire di ferie;
così pure le altre festività infrannuali, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
La figlia, ove possibile, trascorrerà con il padre la ricorrenza della Festa del Papà e con la madre quella della Mamma, così pure i compleanni di entrambi i genitori. Le celebrazioni della Prima Comunione e/o
Cresima, così come tutte le altre occasioni che rivestano importanza per i figli (es.: recite scolastiche, saggi, gare sportive, colloqui con insegnanti) vedranno la partecipazione di entrambi i genitori.
Compleanno i genitori si accorderanno affinché la figlia trascorra del tempo in tale giornata con _1 entrambi i genitori, congiuntamente, per consentire di essere festeggiate da entrambi, ma rispettando in primo luogo il desiderio della minore in merito alla propria festa (ad esempio feste con i compagni di classe). Allo stesso modo festeggerà con ciascuno genitore il giorno del loro compleanno.
Durante le vacanze estive: In deroga al calendario ordinario, trascorrerà due settimane, anche non _1 consecutive, con ciascun genitore;
il periodo prescelto dovrà essere individuato di comune accordo e comunicato all'altro genitore possibilmente entro il 30 marzo di ogni anno, salvo ritardi da imputare al datore di lavoro, compatibilmente al proprio periodo di ferie;
qualora il periodo prescelto dai genitori dovesse coincidere e non venga raggiunto un differente accordo tra i genitori, gli stessi suddivideranno a metà il predetto periodo (ciascuno trascorrerà una settimana con la figlia). Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio ove porterà la minore in vacanza, laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, l'eventuale dissenso di uno dei genitori potrò essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale.
I genitori, in conformità con quanto prevede la legge sull'affido condiviso stabiliranno di volta in volta come gestire concretamente la minore nella quotidianità (prenderla e portarla a scuola, alle attività sportive, alle feste di compleanno ecc. Entrambi i genitori assicurano la propria reperibilità quando la minore sia loro affidata.
4) Il signor corrisponderà alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Pt_1 _1
e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, entro il giorno 15 del mese, decorrenza aprile
2025, un assegno di mantenimento mensile dell'importo di €. 250,00= L'importo corrisposto sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. corrisponderà, altresì, alla Sig.ra Pt_1
l'importo mensile di € 165,00=, relativo al pagamento della retta scuola dell'infanzia e contributo Pt_2 mensa. Le parti concordano, altresì, che per il mese di marzo 2025, il Sig. corrisponderà alla Pt_1
Sig.ra l'importo di € 125,00= 5) Le parti concordano sin d'ora che quando frequenterà Pt_2 _1 la Scuola Primaria (Settembre 2026) e la retta per la Scuola dell'infanzia non sarà più dovuta, l'assegno di mantenimento sarà innalzato ad € 350,00= con costo mensa a carico esclusivo della mamma.
6) Il Sig. sosterrà il 50% di tutte le spese straordinarie che dovessero necessitare per la figlia, Pt_1 sino alla sua indipendenza economica, secondo le modalità – altresì relativamente al previo consenso – previste da Linee Guida Protocollo del Tribunale di Monza datate 7 maggio 2018, che le parti dichiarano di ben conoscere, e da intendersi qui integralmente richiamate;
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri sostenuti per la figlia, devono essere suddivise tra i genitori in ragione della quota corrisposta.
8) Le parti concordano che l'Assegno Unico per la figlia sarà percepito al 100% dalla madre, Sig.ra ed il Sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere i relativi documenti, nonché a fornire la Pt_2 Pt_1 documentazione necessaria;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti;
10) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti saranno conservati dal genitore collocatario. 11) Si dà atto che le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c. e dichiarano di non volersi riconciliare, come da dichiarazioni sottoscritte. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 24.03.2018 a RI HE (MB);
- Dall'unione è nata la figlia (18.09.2020); _1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 24.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 07/05/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a RI HE (MB) in data Parte_2
24.03.2018 (Atto n.1, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RI
HE (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RI HE (MB) affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 07/05/2025, assunto in decisione in data 24/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato CAMPAGNOLI EVA PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/02/1984, con l'Avvocato DI CAPRIO MARIA DEBORA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; • ordinare al Comune di RI HE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) La figlia sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla sua _1 educazione ed a tutte le incombenze necessarie per la sua istruzione. I genitori, nello spirito della legge n.
54/2006, si impegnano a mantenerla, educarla ed istruirla, assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé. 3) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza, ai fini anagrafici, presso la madre. I tempi di permanenza _1 della minore presso ciascun genitore potranno subire variazioni su accordo tra i genitori anche in relazione al cambio di lavoro e/o turni lavorativi degli stessi. In ogni caso il padre, potrà vedere _1 con le seguenti modalità: dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 21.00, a settimane alterne;
nonché un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00.
Durante i tempi di permanenza di presso l'altro genitore il genitore con non ha la bambina con _1 sé potrà chiamare/videochiamare la figlia in orario da concordare.
Le vacanze natalizie: verranno trascorse da nel seguente modo: ad anni alterni, la bambina _1 trascorrerà con ciascun genitore, in alternanza con l'altro genitore, di anno in anno, i giorni di Natale o di S. Stefano, 1° gennaio o del 6 gennaio, fatta salva la possibilità di concordare ulteriori periodi qualora vi fosse la possibilità per ciascun genitore di usufruire di ferie.
Vacanze pasquali: verrà trascorso dalla figlia il giorno di Pasqua con un genitore e del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno, fatta salva la possibilità di concordare ulteriori periodi qualora vi fosse la possibilità per ciascun genitore di usufruire di ferie;
così pure le altre festività infrannuali, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
La figlia, ove possibile, trascorrerà con il padre la ricorrenza della Festa del Papà e con la madre quella della Mamma, così pure i compleanni di entrambi i genitori. Le celebrazioni della Prima Comunione e/o
Cresima, così come tutte le altre occasioni che rivestano importanza per i figli (es.: recite scolastiche, saggi, gare sportive, colloqui con insegnanti) vedranno la partecipazione di entrambi i genitori.
Compleanno i genitori si accorderanno affinché la figlia trascorra del tempo in tale giornata con _1 entrambi i genitori, congiuntamente, per consentire di essere festeggiate da entrambi, ma rispettando in primo luogo il desiderio della minore in merito alla propria festa (ad esempio feste con i compagni di classe). Allo stesso modo festeggerà con ciascuno genitore il giorno del loro compleanno.
Durante le vacanze estive: In deroga al calendario ordinario, trascorrerà due settimane, anche non _1 consecutive, con ciascun genitore;
il periodo prescelto dovrà essere individuato di comune accordo e comunicato all'altro genitore possibilmente entro il 30 marzo di ogni anno, salvo ritardi da imputare al datore di lavoro, compatibilmente al proprio periodo di ferie;
qualora il periodo prescelto dai genitori dovesse coincidere e non venga raggiunto un differente accordo tra i genitori, gli stessi suddivideranno a metà il predetto periodo (ciascuno trascorrerà una settimana con la figlia). Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio ove porterà la minore in vacanza, laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, l'eventuale dissenso di uno dei genitori potrò essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale.
I genitori, in conformità con quanto prevede la legge sull'affido condiviso stabiliranno di volta in volta come gestire concretamente la minore nella quotidianità (prenderla e portarla a scuola, alle attività sportive, alle feste di compleanno ecc. Entrambi i genitori assicurano la propria reperibilità quando la minore sia loro affidata.
4) Il signor corrisponderà alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Pt_1 _1
e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, entro il giorno 15 del mese, decorrenza aprile
2025, un assegno di mantenimento mensile dell'importo di €. 250,00= L'importo corrisposto sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. corrisponderà, altresì, alla Sig.ra Pt_1
l'importo mensile di € 165,00=, relativo al pagamento della retta scuola dell'infanzia e contributo Pt_2 mensa. Le parti concordano, altresì, che per il mese di marzo 2025, il Sig. corrisponderà alla Pt_1
Sig.ra l'importo di € 125,00= 5) Le parti concordano sin d'ora che quando frequenterà Pt_2 _1 la Scuola Primaria (Settembre 2026) e la retta per la Scuola dell'infanzia non sarà più dovuta, l'assegno di mantenimento sarà innalzato ad € 350,00= con costo mensa a carico esclusivo della mamma.
6) Il Sig. sosterrà il 50% di tutte le spese straordinarie che dovessero necessitare per la figlia, Pt_1 sino alla sua indipendenza economica, secondo le modalità – altresì relativamente al previo consenso – previste da Linee Guida Protocollo del Tribunale di Monza datate 7 maggio 2018, che le parti dichiarano di ben conoscere, e da intendersi qui integralmente richiamate;
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri sostenuti per la figlia, devono essere suddivise tra i genitori in ragione della quota corrisposta.
8) Le parti concordano che l'Assegno Unico per la figlia sarà percepito al 100% dalla madre, Sig.ra ed il Sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere i relativi documenti, nonché a fornire la Pt_2 Pt_1 documentazione necessaria;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti;
10) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti saranno conservati dal genitore collocatario. 11) Si dà atto che le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c. e dichiarano di non volersi riconciliare, come da dichiarazioni sottoscritte. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 24.03.2018 a RI HE (MB);
- Dall'unione è nata la figlia (18.09.2020); _1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 24.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 07/05/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a RI HE (MB) in data Parte_2
24.03.2018 (Atto n.1, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RI
HE (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RI HE (MB) affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona