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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/07/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 47-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 47/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in via subordinata, per l'apertura della liquidazione controllata da:
FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA INFORTUNIO E ASSISTENZA VARIA –
F.I.M.I.A.V. (C.F: , in persona del Presidente del Comitato di Gestione e legale P.IVA_1 rappresentante dott. rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Dolores Parte_1
Cadeddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, via delle Terme n. 4, come da procura allegata al ricorso
creditore ricorrente
nei confronti di
(C.F.: e P.IVA: ), Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 con sede in Poggibonsi (SI), via Socrate Sardelli n. 46
resistente non costituito
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.5.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla debitrice, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti dell'impresa individuale
, rappresentando di vantare un credito pari a € 2.346,54, Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi e oltre spese legali, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 213/2024 emesso in data 1.7.2024 dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro e pedissequo atto di precetto.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti,
l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi e l'assenza di beni immobili, titoli PAC
e veicoli utilmente pignorabili.
Il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata e il decreto di convocazione
(notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 4.6.2025), non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza del
3.7.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 3 luglio 2025 dinanzi alla giudice delegata, il creditore ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale , ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
a), CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Poggibonsi (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 213/2024 (R.G. 698/2024) emesso dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro in data 1.7.2024 e pedissequo atto di precetto (v. doc. 1 e 2 fasc. ricorrente).
Pagina 2 di 6 Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di impresa commerciale in capo alla ditta debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, svolgendo la stessa “attività di supporto all'agricoltura” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, il debitore, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, il debitore, non soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, non ha prodotto l'ulteriore documentazione di cui all'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi nel triennio precedente (v. informative acquisite d'ufficio).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali e, in particolare, dalla rilevante esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' Controparte_2
per complessivi € 95.412,47 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì comunicazione
[...] dei crediti presso ADR per € 63.358,93). A ciò si aggiunga, altresì, l'esito negativo del CP_3 tentativo di recupero del credito effettuato dal ricorrente (v. dichiarazione negativa del terzo, doc.
4 e 5 fasc. ricorrente).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come
Pagina 3 di 6 comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore, con conseguente assorbimento della domanda subordinata volta all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa la quale allo stato appare Persona_1 in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: e P.IVA: , con sede in Poggibonsi (SI), via Socrate C.F._1 P.IVA_2
Sardelli n. 46;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la dott.ssa invitandola a procedere all'accettazione della nomina Persona_1 entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pagina 4 di 6 stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 19 novembre
2025 alle ore 10:15, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina 5 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 47/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in via subordinata, per l'apertura della liquidazione controllata da:
FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA INFORTUNIO E ASSISTENZA VARIA –
F.I.M.I.A.V. (C.F: , in persona del Presidente del Comitato di Gestione e legale P.IVA_1 rappresentante dott. rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Dolores Parte_1
Cadeddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, via delle Terme n. 4, come da procura allegata al ricorso
creditore ricorrente
nei confronti di
(C.F.: e P.IVA: ), Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 con sede in Poggibonsi (SI), via Socrate Sardelli n. 46
resistente non costituito
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.5.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla debitrice, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti dell'impresa individuale
, rappresentando di vantare un credito pari a € 2.346,54, Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi e oltre spese legali, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 213/2024 emesso in data 1.7.2024 dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro e pedissequo atto di precetto.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti,
l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi e l'assenza di beni immobili, titoli PAC
e veicoli utilmente pignorabili.
Il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata e il decreto di convocazione
(notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 4.6.2025), non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza del
3.7.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 3 luglio 2025 dinanzi alla giudice delegata, il creditore ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale , ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
a), CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Poggibonsi (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 213/2024 (R.G. 698/2024) emesso dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro in data 1.7.2024 e pedissequo atto di precetto (v. doc. 1 e 2 fasc. ricorrente).
Pagina 2 di 6 Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di impresa commerciale in capo alla ditta debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, svolgendo la stessa “attività di supporto all'agricoltura” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, il debitore, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, il debitore, non soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, non ha prodotto l'ulteriore documentazione di cui all'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi nel triennio precedente (v. informative acquisite d'ufficio).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali e, in particolare, dalla rilevante esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' Controparte_2
per complessivi € 95.412,47 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì comunicazione
[...] dei crediti presso ADR per € 63.358,93). A ciò si aggiunga, altresì, l'esito negativo del CP_3 tentativo di recupero del credito effettuato dal ricorrente (v. dichiarazione negativa del terzo, doc.
4 e 5 fasc. ricorrente).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come
Pagina 3 di 6 comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore, con conseguente assorbimento della domanda subordinata volta all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa la quale allo stato appare Persona_1 in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: e P.IVA: , con sede in Poggibonsi (SI), via Socrate C.F._1 P.IVA_2
Sardelli n. 46;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la dott.ssa invitandola a procedere all'accettazione della nomina Persona_1 entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pagina 4 di 6 stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 19 novembre
2025 alle ore 10:15, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina 5 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
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