Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/3/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2305 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1
Ganguzza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Carlo Poerio n.53
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Ammendola, presso il quale domicilia in Napoli, alla via Duomo n.296
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/08/24, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.1274/24 del Tribunale di Napoli, che aveva parzialmente accolto la sua opposizione all'atto di precetto notificato in data 4.11.2021, con cui la Controparte_1
, in forza della sentenza n. 4239/2021, pubblicata il
[...]
5.10.2021, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 1.809,31, così calcolata: compensi liquidati come da sentenza € 1.000,00; competenze precetto € 135,00; fase di studio procedura esecutiva € 105,00; spese generali al 15% su € 1.240,00 € 186,00; CPA al 4% su € 1.426,00 € 57,04; IVA al 22% su € 1.483,04 € 326,27.
L'impugnante, con un primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza lamentando la violazione e falsa applicazione della tabella dei parametri forensi allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 con riferimento all'art. 4 comma 5 lett. e) del D.M. stesso. Nel dettaglio, ha dedotto la non debenza della somma pretesa a titolo di “Fase di studio procedura esecutiva”, richiamando sul punto una decisione del Tribunale di Napoli (n. 1167/2024) secondo cui gli onorari per la fase di studio della procedura esecutiva non potevano essere pretesi con l'atto di precetto.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento integrale dell'opposizione, con conseguente ricalcolo dell'importo intimato a titolo di “Spese generali 15%”, da liquidarsi, a suo avviso, sulla minore somma imponibile di € 1.135,00.
Con un secondo motivo d'appello, l'impugnante ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. di parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la ha resistito Controparte_1 all'appello eccependone l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza, con richiesta di rigetto del gravame e condanna alle spese e competenze del doppio grado.
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità sopra dette e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
È, invero, destituita di fondamento la doglianza che l'appellante muove contro la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale perviene a una decisione di rigetto della sua opposizione circa la non debenza della somma di € 105,00, intimata a titolo di
“Fase di studio procedura esecutiva (D.M. 55/2014)”, nonché della somma di € 15,75, a suo dire calcolata in eccesso sulle spese generali al 15%.
Nel caso di specie, ad avviso dell'appellante, gli onorari per la fase di studio della procedura esecutiva non potrebbero essere pretesi con l'atto di precetto, non afferendo quest'ultimo al processo esecutivo propriamente detto, il quale inizia solo con il pignoramento.
Osserva questa Corte che le deduzioni formulate dall'impugnante si pongono in contrasto con i principi generali in tema di c.d.
“autoliquidazione in sede di precetto”, che consentono la stessa quando abbia ad oggetto attività necessarie e connesse al precetto e comunque svolte temporalmente tra la fase di cognizione, che si chiude con la pronuncia del provvedimento definitivo, e la fase di esecuzione, la quale inizia solo dopo il vano decorso del termine del precetto.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “[…] è in astratto pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di cd. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività, normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito” (Cass. n.13482 del 20/6/2011).
Deve precisarsi, peraltro, che, in tema di spese processuali, il debitore è tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché di redazione di quest'ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, purché il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario e, a tale momento, ne permanga l'inadempimento (Cass. 17895 del 10/09/2015).
Ebbene, nella controversia in oggetto, la voce “studio” temporalmente si pone nella fase di transizione tra quella di cognizione, culminata nella pronuncia del titolo, e quella di esecuzione, che inizia solo dopo il vano decorso del termine del precetto con il pignoramento.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, per tale attività è previsto un compenso dal decreto ministeriale DM n. 55/2014, art. 4 co. 5 lett. e), sicché non può essere negato il diritto all'autoliquidazione, a nulla rilevando che tali compensi siano stati collocati nella fase di studio della esecuzione la quale, com'è noto, inizia con il pignoramento.
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n 17895 del 10/09/2015, ha precisato che il precetto ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza, ove effettivamente sostenute (analogamente cfr. ad es. Tribunale Siena, 13/09/2019, n. 892, Tribunale Avellino, 24/04/2018, n. 802, Tribunale Parma, 25/03/2019, n. 493, Corte appello Bari, 08/10/2018, n. 1711 ed altre conformi).
Alla luce di tali principi, si appalesa legittima la richiesta di pagamento di spese e/o competenze professionali per attività espletate, non liquidabili dal giudice di cognizione, che si pongono quali attività necessarie, propedeutiche e comunque antecedenti l'avvio della successiva fase di esecuzione, fase quest'ultima che potrebbe anche non attivarsi mai, stante la possibilità per il debitore di adempiere spontaneamente, entro i termini di cui all'atto di precetto.
Dalle considerazioni che precedono, considerata assorbita ogni altra questione, discende la conferma della sentenza impugnata.
L'esito complessivo della lite, contrassegnato dall'accertamento della parziale fondatezza dell'opposizione in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, giustifica la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio tra le parti (Cass., S.U., sentenza del 31/10/2022, n.32061).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 25/3/25
Il Presidente rel. est.