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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7121/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7121/2023
tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FINOCCHIARO MARIAROSARIA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAINONE ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 9.40 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per 'avv. FINOCCHIARO MARIAROSARIA Parte_1
Per l'avv. RAINONE ROBERTO, oggi sostituito dall'avv.BARLETTA Controparte_1
GIUSEPPE
Preliminarmente il procuratore dell'opponente chiede il rinvio dell'udienza per formalizzare altra proposta transattiva, atteso che quella già avanzata non è stata accettata dal creditore opposto.
In subordine richiede al GI di avanzare alle parti proposta conciliativa.
Il procuratore della convenuta si oppone alle suddette richieste.
Il Giudice invita pertanto le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7121/2023 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Parte_1 C.F._1
PATERNO', via BELLIA N.161; rappresentato e difeso dall'avv. FINOCCHIARO MARIAROSARIA
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA AT EO LO Controparte_1 P.IVA_1
N. 28 C/O CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RAINONE ROBERTO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 5.06.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, per sentire dichiarata la Controparte_1 nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 3964/2023 n. 1732/2023 del
28.03.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 30.891,38, oltre interessi richiesti e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore complessivo derivante da: contratto di finanziamento finalizzato n. 1732085, sottoscritto in data 10.08.2010 con la banca al fine di ottenere l'erogazione di un prestito finalizzato all'acquisto di una Controparte_2
autovettura (doc. 5 fasc. monitorio), e del contratto di finanziamento finalizzato n. 2757458, sottoscritto in data 15.03.2012 con la banca al fine di ottenere l'erogazione di un prestito Controparte_2 finalizzato all'acquisto di beni mobili (doc. 5 fasc. monitorio).
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente, nonché l'indeterminatezza e genericità dell'atto di conferimento procura speciale dell'8.10.2021 e degli atti ad essa collegati.
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto nonchè l'avvenuta prescrizione del credito ingiunto.
Contestava poi la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di cui trattasi, in quanto ritenute lesive dei diritti del consumatore.
Contestava, da ultimo, l'illegittimità e l'erroneità nella determinazione delle somme dovute, non avendo la opposta specificato alcunché in merito ai calcoli effettuati, agli interessi applicati, alla CP_3
loro decorrenza e ai ratei versati.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria e verifica del rituale tentativo di mediazione, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti accertare e dichiarare nullo, privo di efficacia e/o con ogni altra statuizione ritenuta di giustizia revocare il D.I. opposto N 1732/2023 del 28/03/2023 R.G. N. 3964/2023 reso dal Tribunale di
Catania, nella persona dell'Ill.mo Giudice Vera Marletta, e notificato in data 26.04.2023, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto anche nel merito per: Mancato esperimento della obbligatoria mediazione;
Difetto di legittimazione all'esercizio del credito da parte dell'odierno opposto mancata prova della legittimazione passiva e della Controparte_1 sussistenza del debito in capo all'opponente; Indeterminatezza, genericità ed astrattezza dell'atto di
pagina 3 di 9 conferimento procura speciale n.49001 REP. 20735 Racc dell'8.10.2021 e degli atti ad essa collegati;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del TUB, per aver ottenuto ingiunzione senza idoneo saldaconto e/o l'estratto conto;
Intervenuta Prescrizione Del Credito Per Cui Si Procede E Degli
Interessi; Assenza Dei Requisiti Minimi Per Azionare Crediti In Via Monitoria Contro chi riveste la qualifica di Consumatore;
Assenza di prova della entità del credito azionato Erronea Determinazione
Delle Somme Ingiunte Insufficienza probatoria in sede di opposizione Mancata prova del debito fatto valere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio [...]”.
Con comparsa responsiva del 18.09.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Questo Giudice, rilevando la tempestiva costituzione in giudizio della cessionaria opposta, pronunciava decreto ex art. 171 bis c.p.c., confermando l'udienza del 7.12.2023 già fissata per la prima comparizione delle parti, assegnando contestualmente i termini di rito previsti dall'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 28.12.2023, questo Giudice denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I., avendo parte opponente avanzato questioni in ordine alla vessatorietà delle clausole relative ai contratti di finanziamento per cui è contesa, circostanza sulla quale apparivano necessari ulteriori approfondimenti istruttori;
inoltre, assegnava contestualmente alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale dell'11.03.2024.
Con ordinanza dell'8.07.2024 veniva rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile e di prova per testi formulate dall'opponente e la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del
15.01.2025.
Indi all'udienza del 15.01.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...] ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di CP_1
cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e producendo, già in fase monitoria: Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.52 del 30/04/2016 attestante la cessione dei crediti dalla banca alla società BE PV SP (cfr. All.7 fascicolo di merito); Gazzetta Controparte_2
Ufficiale Parte Seconda n.81 del 10/07/2021 attestante la cessione dei crediti dalla società BE
PV SP alla società Cherry 106 S.p.A. (cfr. All.8 fascicolo di merito); contratto di cessione del credito pro soluto concluso il 25 giugno 2021 mediante il quale la società cedeva, tra gli Controparte_4
pagina 4 di 9 altri, il credito oggetto di causa, alla società Cherry 106 S.p.A. con allegato l'elenco dei crediti di cui, tra gli altri omessi per motivi di privacy, quello oggetto di causa (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo monitorio); lista annex, ovvero l'elenco dei crediti ceduti da cui emerge l'indicazione anche del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (cfr. All.9 fascicolo di merito), in cui i numeri di id loan 2018827734,
2018840779, 2018856813 ivi riportati (nello specifico a pag. 96, codice ID LOAN, 3 colonna da destra) coincidono con i numeri di pratica indicati in estratto conto ex art. 50 T.U.B. (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e con i numeri di finanziamento indicati nella raccomandata ex art. 1264 c.c. (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio); infine, lettera di comunicazione ex art. 1264 c.c., la cui notifica si perfezionava, nei confronti dell'opponente in data 12.08.2021 (cfr. doc.10 fascicolo monitorio).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
pagina 5 di 9 Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di CP_1
nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato –
[...]
essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto sollevata dall'opponente, anch'essa è da ritenersi infondata.
Come sopra richiamato, il credito complessivamente ingiunto trae origine da due contratti di finanziamento.
Il primo contratto recante n.1732085, prevedeva la restituzione del finanziamento erogato, oltre utili, mediante n.60 rate consecutive, con decorrenza dal 10.09.2010 al 10.09.2015; il secondo contratto recante n.2757458, prevedeva la restituzione del finanziamento erogato, oltre utili, mediante n.84 rate consecutive, con decorrenza dal 15.03.2012 al 15.03.2019.
Unanime giurisprudenza di merito e di legittimità afferma che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
I singoli ratei in fatti non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. Civ., sent. 10.09.2010 n. 19291).
In ogni caso, la prescrizione decennale risulta regolarmente interrotta dalla raccomandata a/r n.
61471931876-6, ricevuta da parte debitrice in data 17.09.2018, consegnata a mani della sorella convivente, non valendo le generiche contestazioni in relazione ad un asserito illegittimo recapito (cfr. doc. 10 fasc. monitorio).
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
In primo luogo l'odierna parte opposta, sin dalla fase monitoria, ha provveduto a depositare agli atti il titolo costitutivo della pretesa creditoria, vale a dire i contratti di finanziamento, conformi agli originali, stipulati tra la banca e l'odierno opponente, perfezionati mediante trasmissione, in Controparte_2
pagina 6 di 9 forma scritta, dell'accettazione dei richiesti finanziamenti, regolarmente ricevuta dall'opponente nonché gli estratti certificati ex art. 50 T.U.B.
Ciò chiarito, stando al principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. SS.UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa .
La Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all'obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione del prestito predetto) per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. civ. 17403/2020; nello stesso senso Cass. civ. n. 13685/2019; Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015).
Il credito dell'opposta è, pertanto, certo, liquido ed esigibile, conseguendo l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente.
La difesa di parte opponente contesta, altresì, il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., delle clausole contrattuali previste nei contratti di finanziamento per cui è causa, senza tuttavia fornire prova in merito alla loro applicazione nella fattispecie de qua ed indicare quale specifica previsione del suddetto art. 33 violerebbero.
La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere, quindi, vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr., Cass., Sez. Un. Civ., 6.04.23, n. 9479).
Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. E solo in questo caso, quindi, la parte ha un pagina 7 di 9 interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100
c.p.c.).
Laddove, invece, la parte rimanga – come nel caso di specie – silente rispetto alla rappresentazione dello svolgimento della relazione contrattuale per quel che può attenere l'eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte, quanto meno nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo che ha un thema decidendum ben delineato, all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente.
Del resto, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e Per_ di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
del 21 dicembre 2016, Gutiérrez NJ e a., C-154/15, C-307/15 e
C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. Controparte_5
Con Con Co e contro e e a. contro e ).
[...] CP_6 Controparte_8
In ogni caso, come rilevato da questo Giudice con ordinanza del 8.07.2024, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, in virtù dei poteri officiosi assegnati al Decidente nel controllo sull'abusività delle clausole nei contratti con il consumatore, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Allo stesso modo, da ultimo, parte opponente contesta l'asserita erroneità e illegittimità degli interessi e delle condizioni convenute in contratto, senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
A tali generiche argomentazioni vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti pagina 8 di 9 dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità. La stessa assume, quindi, carattere esplorativo, atteso che mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697
c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020);
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7121/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1732/2023 del 28.03.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della cessionaria opposta, liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 15 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7121/2023
tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FINOCCHIARO MARIAROSARIA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAINONE ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 9.40 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per 'avv. FINOCCHIARO MARIAROSARIA Parte_1
Per l'avv. RAINONE ROBERTO, oggi sostituito dall'avv.BARLETTA Controparte_1
GIUSEPPE
Preliminarmente il procuratore dell'opponente chiede il rinvio dell'udienza per formalizzare altra proposta transattiva, atteso che quella già avanzata non è stata accettata dal creditore opposto.
In subordine richiede al GI di avanzare alle parti proposta conciliativa.
Il procuratore della convenuta si oppone alle suddette richieste.
Il Giudice invita pertanto le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7121/2023 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Parte_1 C.F._1
PATERNO', via BELLIA N.161; rappresentato e difeso dall'avv. FINOCCHIARO MARIAROSARIA
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA AT EO LO Controparte_1 P.IVA_1
N. 28 C/O CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RAINONE ROBERTO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 5.06.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, per sentire dichiarata la Controparte_1 nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 3964/2023 n. 1732/2023 del
28.03.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 30.891,38, oltre interessi richiesti e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore complessivo derivante da: contratto di finanziamento finalizzato n. 1732085, sottoscritto in data 10.08.2010 con la banca al fine di ottenere l'erogazione di un prestito finalizzato all'acquisto di una Controparte_2
autovettura (doc. 5 fasc. monitorio), e del contratto di finanziamento finalizzato n. 2757458, sottoscritto in data 15.03.2012 con la banca al fine di ottenere l'erogazione di un prestito Controparte_2 finalizzato all'acquisto di beni mobili (doc. 5 fasc. monitorio).
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente, nonché l'indeterminatezza e genericità dell'atto di conferimento procura speciale dell'8.10.2021 e degli atti ad essa collegati.
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto nonchè l'avvenuta prescrizione del credito ingiunto.
Contestava poi la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di cui trattasi, in quanto ritenute lesive dei diritti del consumatore.
Contestava, da ultimo, l'illegittimità e l'erroneità nella determinazione delle somme dovute, non avendo la opposta specificato alcunché in merito ai calcoli effettuati, agli interessi applicati, alla CP_3
loro decorrenza e ai ratei versati.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria e verifica del rituale tentativo di mediazione, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti accertare e dichiarare nullo, privo di efficacia e/o con ogni altra statuizione ritenuta di giustizia revocare il D.I. opposto N 1732/2023 del 28/03/2023 R.G. N. 3964/2023 reso dal Tribunale di
Catania, nella persona dell'Ill.mo Giudice Vera Marletta, e notificato in data 26.04.2023, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto anche nel merito per: Mancato esperimento della obbligatoria mediazione;
Difetto di legittimazione all'esercizio del credito da parte dell'odierno opposto mancata prova della legittimazione passiva e della Controparte_1 sussistenza del debito in capo all'opponente; Indeterminatezza, genericità ed astrattezza dell'atto di
pagina 3 di 9 conferimento procura speciale n.49001 REP. 20735 Racc dell'8.10.2021 e degli atti ad essa collegati;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del TUB, per aver ottenuto ingiunzione senza idoneo saldaconto e/o l'estratto conto;
Intervenuta Prescrizione Del Credito Per Cui Si Procede E Degli
Interessi; Assenza Dei Requisiti Minimi Per Azionare Crediti In Via Monitoria Contro chi riveste la qualifica di Consumatore;
Assenza di prova della entità del credito azionato Erronea Determinazione
Delle Somme Ingiunte Insufficienza probatoria in sede di opposizione Mancata prova del debito fatto valere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio [...]”.
Con comparsa responsiva del 18.09.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Questo Giudice, rilevando la tempestiva costituzione in giudizio della cessionaria opposta, pronunciava decreto ex art. 171 bis c.p.c., confermando l'udienza del 7.12.2023 già fissata per la prima comparizione delle parti, assegnando contestualmente i termini di rito previsti dall'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 28.12.2023, questo Giudice denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I., avendo parte opponente avanzato questioni in ordine alla vessatorietà delle clausole relative ai contratti di finanziamento per cui è contesa, circostanza sulla quale apparivano necessari ulteriori approfondimenti istruttori;
inoltre, assegnava contestualmente alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale dell'11.03.2024.
Con ordinanza dell'8.07.2024 veniva rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile e di prova per testi formulate dall'opponente e la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del
15.01.2025.
Indi all'udienza del 15.01.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...] ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di CP_1
cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e producendo, già in fase monitoria: Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.52 del 30/04/2016 attestante la cessione dei crediti dalla banca alla società BE PV SP (cfr. All.7 fascicolo di merito); Gazzetta Controparte_2
Ufficiale Parte Seconda n.81 del 10/07/2021 attestante la cessione dei crediti dalla società BE
PV SP alla società Cherry 106 S.p.A. (cfr. All.8 fascicolo di merito); contratto di cessione del credito pro soluto concluso il 25 giugno 2021 mediante il quale la società cedeva, tra gli Controparte_4
pagina 4 di 9 altri, il credito oggetto di causa, alla società Cherry 106 S.p.A. con allegato l'elenco dei crediti di cui, tra gli altri omessi per motivi di privacy, quello oggetto di causa (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo monitorio); lista annex, ovvero l'elenco dei crediti ceduti da cui emerge l'indicazione anche del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (cfr. All.9 fascicolo di merito), in cui i numeri di id loan 2018827734,
2018840779, 2018856813 ivi riportati (nello specifico a pag. 96, codice ID LOAN, 3 colonna da destra) coincidono con i numeri di pratica indicati in estratto conto ex art. 50 T.U.B. (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e con i numeri di finanziamento indicati nella raccomandata ex art. 1264 c.c. (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio); infine, lettera di comunicazione ex art. 1264 c.c., la cui notifica si perfezionava, nei confronti dell'opponente in data 12.08.2021 (cfr. doc.10 fascicolo monitorio).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
pagina 5 di 9 Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di CP_1
nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato –
[...]
essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto sollevata dall'opponente, anch'essa è da ritenersi infondata.
Come sopra richiamato, il credito complessivamente ingiunto trae origine da due contratti di finanziamento.
Il primo contratto recante n.1732085, prevedeva la restituzione del finanziamento erogato, oltre utili, mediante n.60 rate consecutive, con decorrenza dal 10.09.2010 al 10.09.2015; il secondo contratto recante n.2757458, prevedeva la restituzione del finanziamento erogato, oltre utili, mediante n.84 rate consecutive, con decorrenza dal 15.03.2012 al 15.03.2019.
Unanime giurisprudenza di merito e di legittimità afferma che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
I singoli ratei in fatti non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. Civ., sent. 10.09.2010 n. 19291).
In ogni caso, la prescrizione decennale risulta regolarmente interrotta dalla raccomandata a/r n.
61471931876-6, ricevuta da parte debitrice in data 17.09.2018, consegnata a mani della sorella convivente, non valendo le generiche contestazioni in relazione ad un asserito illegittimo recapito (cfr. doc. 10 fasc. monitorio).
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
In primo luogo l'odierna parte opposta, sin dalla fase monitoria, ha provveduto a depositare agli atti il titolo costitutivo della pretesa creditoria, vale a dire i contratti di finanziamento, conformi agli originali, stipulati tra la banca e l'odierno opponente, perfezionati mediante trasmissione, in Controparte_2
pagina 6 di 9 forma scritta, dell'accettazione dei richiesti finanziamenti, regolarmente ricevuta dall'opponente nonché gli estratti certificati ex art. 50 T.U.B.
Ciò chiarito, stando al principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. SS.UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa .
La Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all'obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione del prestito predetto) per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. civ. 17403/2020; nello stesso senso Cass. civ. n. 13685/2019; Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015).
Il credito dell'opposta è, pertanto, certo, liquido ed esigibile, conseguendo l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente.
La difesa di parte opponente contesta, altresì, il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., delle clausole contrattuali previste nei contratti di finanziamento per cui è causa, senza tuttavia fornire prova in merito alla loro applicazione nella fattispecie de qua ed indicare quale specifica previsione del suddetto art. 33 violerebbero.
La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere, quindi, vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr., Cass., Sez. Un. Civ., 6.04.23, n. 9479).
Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. E solo in questo caso, quindi, la parte ha un pagina 7 di 9 interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100
c.p.c.).
Laddove, invece, la parte rimanga – come nel caso di specie – silente rispetto alla rappresentazione dello svolgimento della relazione contrattuale per quel che può attenere l'eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte, quanto meno nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo che ha un thema decidendum ben delineato, all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente.
Del resto, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e Per_ di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
del 21 dicembre 2016, Gutiérrez NJ e a., C-154/15, C-307/15 e
C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. Controparte_5
Con Con Co e contro e e a. contro e ).
[...] CP_6 Controparte_8
In ogni caso, come rilevato da questo Giudice con ordinanza del 8.07.2024, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, in virtù dei poteri officiosi assegnati al Decidente nel controllo sull'abusività delle clausole nei contratti con il consumatore, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Allo stesso modo, da ultimo, parte opponente contesta l'asserita erroneità e illegittimità degli interessi e delle condizioni convenute in contratto, senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
A tali generiche argomentazioni vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti pagina 8 di 9 dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità. La stessa assume, quindi, carattere esplorativo, atteso che mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697
c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020);
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7121/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1732/2023 del 28.03.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della cessionaria opposta, liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 15 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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