TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5957/2017 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Francesco Celona, il quale, in via preliminare, insiste nel richiamo del c.t.u. e nell'integrazione del mandato peritale per i motivi già dedotto in atti e, in subordine, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti verbali di causa e contestando integralmente quanto eccepito da controparte.
E' comparso, per , l'avv. Vittorio Giacobbe, il quale precisa le Controparte_1
conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Felice Calabrò, per delega dell'avv. Alessandro Limatola, il CP_2
quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5957/2017 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Francesco Celona e dall'avv. Alessandra C.F._2
Calafiore, opponenti TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Giacobbe, opposta
e con l'intervento di
(c.f. ), e per essa Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_5 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Alessandro Limatola;
terza intervenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2017, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1454/2017 del 2 agosto
[...]
2017, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro (in qualità di fideiussori di Celmar s.r.l.) il pagamento della somma di € 184.844,36, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di in forza della scopertura di cui al contratto di conto corrente Controparte_3
n. 11455.20 stipulato in data 30 marzo 2005.
A fondamento dell'opposizione svolta, le opponenti hanno dedotto l'assenza di un contratto di affidamento in conto corrente, la nullità del contratto di conto corrente per omessa forma scritta, nonché l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, della commissione di massimo scoperto e delle valute applicate. Le opponenti hanno, altresì, chiesto accertarsi la violazione della società opposta del disposto di cui all'art. 1956 c.c., nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. Le opponenti hanno, infine, avanzato domanda riconvenzionale di nullità del contratto di interest rate swap in forza del quale erano state addebitate alla correntista dei pagamenti indicati negli estratti conto sotto la voce di “prodotti derivati OTC”, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di tale contratto e l'eliminazione dal conto corrente dei rispettivi pagamenti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2018, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_3
chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 14 ottobre 2021, è intervenuta in giudizio quale cessionaria del diritto di credito oggetto di lite, Controparte_4
aderendo alle difese già svolte dalla cedente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la presente sentenza.
Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione svolta dagli opponenti con le note depositate in data 14 gennaio 2021 di improcedibilità della domanda svolta da Controparte_3
essendo costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che, in tema di mediazione
[...] obbligatoria ai sensi dell'art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, “il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25155; conf. Cassazione civile sez. III,
07/07/2021, n. 19346; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Palermo sez. II, 04/09/2023,
n. 1503; Tribunale Roma sez. IX, 11/09/2023, n. 12858; Tribunale Pavia, 04/05/2023, n. 564).
Ebbene, nel caso di specie, le opponenti non hanno eccepito l'improcedibilità della domanda con l'atto introduttivo del giudizio, ovvero all'udienza di prima comparizione del 18 aprile 2019
(allorquando hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.) o nelle successive memorie depositate ai sensi dell'art. 183, c. 6, c.p.c., con la conseguenza che deve ritenersi che le medesime hanno rinunciato all'eccezione di improcedibilità del giudizio.
Tanto premesso, andando ad analizzare le domande spiegate dalle opponenti, le medesime devono essere accolte nei limiti che seguono.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 11455.20 stipulato in data 30 marzo 2005, e la documentazione bancaria che consente di ricostruire il rapporto di conto corrente senza soluzione di continuità a partire dalla data di accensione fino alla data di chiusura del rapporto del 24 ottobre 2016 (v. pag. 4 della relazione del c.t.u.).
Tanto premesso deve rigettarsi l'eccezione formulata dalle opponenti di nullità del contratto per omessa forma scritta, ovvero dell'illegittimità dell'azione monitoria intrapresa da controparte per non aver la medesima depositato un (eventuale) contratto di apertura di credito in conto corrente, considerato che le parti, con il contratto stipulato in data 24 ottobre 2016, hanno espressamente pattuito i tassi di interesse da applicarsi al rapporto (tasso debitore per utilizzi in assenza di affidamento: 9,250%) e le opponenti non hanno specificamente provato (né invero allegato) che l'istituto bancario ha applicato al rapporto negoziale interessi diversi (e superiori) da quelli originariamente pattuiti per iscritto e contenuti in un eventuale contratto di apertura di credito in conto corrente invalido per omessa forma scritta, dovendosi ricordare che la banca può anche TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
tollerare scoperture del conto corrente (c.d. fido di fatto) e che ciò non determina la necessaria ed effettiva sussistenza di un contratto di affidamento (Cass. Civ., sez. I, 09.08.2017, n. 19751).
Va, ancora, rigettata l'eccezione degli opponenti in ordine alla natura usuraria degli interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815
c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L.
n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dalle opponenti appaiono, invero, generiche, essendosi queste ultime limitate a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (non emergendo l'usurarietà degli interessi neanche dalla perizia di parte), limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n.
19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale
“in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la medesima contestato, pur in assenza di uno jus variandi operato dalla banca, solo l'usurarietà sopravvenuta dell'interesse in alcuni trimestri e specificamente nei trimestri I, II, III e IV del 2011 e nel I trimestre del 2012 (v. pag. 4 della consulenza di parte). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, deve ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, appare smentita dalle stesse allegazioni di parte opponente, non rendendosi, quindi, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, prevedendo il contratto di conto corrente stipulato in data 30 marzo 2005 (art. 7), sottoscritto dalla correntista, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e degli interessi passivi. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattuite e di valute fittizie, avendo la stessa formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico.
Va, invece, accolta la domanda di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte della banca.
Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto “indicandone semplicemente la misura TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n. 19825; conf. Cassazione civile sez. I, 15/01/2024, n. 1373).
Ebbene, nel caso di specie, deve darsi dell'assenza nel contratto del 13 settembre 2000 di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, così come accertato dal c.t.u., il quale ha evidenziato che “nel contratto del
30.05.2005 è prevista la percentuale applicata a titolo di c.m.s., sebbene non sono determinate per iscritto né il periodo né le modalità di calcolo” (pag. 6).
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per la commissione di disponibilità fondi, avendo il c.t.u. accertato che la banca non ha comunicato al correntista l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis della l. 2/2009 (pag. 7 e 8 della relazione peritale), con la conseguenza che anche tale commissione deve ritenersi illegittimamente applicata dall'istituto bancario (cfr. Tribunale Napoli Nord sez. III, 04/08/2022, n. 3042; Tribunale Bari sez. IV,
12/07/2022, n. 2798; Tribunale Forlì, 08/02/2022, n. 132; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n.
704).
Il c.t.u. ha, altresì, evidenziato che dall'analisi della documentazione bancaria disponibile emerge che non è “presente in atti alcun adeguamento contrattuale che preveda l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB” (v. pag. 6 della relazione peritale depositata in data 10 giugno 2024), con la conseguenza che il medesimo ha correttamente proceduto all'esclusione della commissione di istruttoria veloce applicata dalla banca fino alla chiusura del rapporto negoziale.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, avuto riguardo alle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, deve quindi rilevarsi che il contratto di conto corrente n. 11455 presentava al 24 ottobre 2016 un saldo a debito del correntista pari ad € 178.441,75.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannarsi gli opponenti al pagamento in solido dell'importo di € 178.441,75, oltre interessi convenzionali dal 24 ottobre 2016 al soddisfo, a titolo di saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente n. 11455. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Andando ad analizzare le eccezioni svolte in ordine al rapporto fideiussorio, va rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta in data 1 giugno 2007 per contrasto con la normativa antitrust perché conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.
2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un.,
30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultimo chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III,
01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I,
04.02.2022, n. 437).
Va, altresì, rigettata l'eccezione per la quale la banca avrebbe violato l'art. 1956 c.c., continuando a concedere credito al debitore senza chiedere l'autorizzazione imposta dalla richiamata norma, pur sapendo dello stato di difficoltà economica in cui la medesima versava.
Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della configurabilità della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. è necessaria la conoscenza, ovvero la mera conoscibilità, da parte del creditore delle condizioni economiche del debitore, ossia dell'indebolimento della garanzia generale del credito del debitore principale. In tema di onere probatorio, la giurisprudenza specifica che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha
l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23422; v. nella TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giurisprudenza di merito, Tribunale Ancona, sez. II, 04.02.2021, n. 160; Tribunale Milano, sez. VI,
16.09.2019, n. 8208; Tribunale Napoli, sez. II, 02.05.2017, n. 4984).
Al fine dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. deve, quindi, sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. Civ.,
23.05.2005, n. 10870; Tribunale Milano, n. 7281/2013). In ordine all'elemento soggettivo, occorre poi che il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto sia significativo e tale da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo.
Ebbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi la genericità della doglianza degli opponenti, i quali non hanno fornito specifiche indicazioni di circostanze concrete sulle quali fondare la propria censura in ordine alla consapevolezza della banca dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, non specificando in cosa consisterebbe l'asserito mutamento in pejus delle condizioni economiche della società debitrice né da quali elementi dovrebbe inferirsi che l'istituto bancario ne era a conoscenza e le operazioni poste in essere dalla banca per erogare ulteriore credito.
Da ciò discende, altresì, il rigetto dell'eccezione di violazione da parte della banca del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto per non aver proceduto alla chiusura del rapporto nonostante l'aumento dell'esposizione debitoria della società cliente a danno del fideiussore, poiché la tutela del fideiussore per obbligazione futura è già garantita dall'ordinamento mediante l'eccezione liberatoria di cui all'art. 1956 c.c. (cfr. Tribunale Grosseto, 07.02.2020, n. 109).
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 1957 c.c. sul presupposto che la
Banca non avrebbe agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, considerato che il fideiussore ha sottoscritto la clausola contrattuale, per la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., cui espressamente derogo/deroghiamo” (cfr. per la validità della clausola Cassazione civile sez. VI, 04/12/2017, n.
28943, per la quale “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Ancona sez. I, 21/07/2022, n. 972; Corte appello Bari sez. II, 03/12/2021, n.
2076).
Non ritiene il presente Giudice condivisibile l'eccezione svolta dalle opponenti di nullità della predetta clausola per contrasto con la normativa antitrust sul mero presupposto che la medesima sarebbe conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, considerato che le opponenti non hanno fornito prova di tale circostanza in quanto, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383).
Andando, infine, ad analizzare la domanda riconvenzionale svolta dalle opponenti la medesima non può trovare accoglimento.
Va, preliminarmente, osservato che, seppur le opponenti hanno dichiarato che “le deducenti non stanno agendo ex art. 2033 c.c., ma resistendo, quale convenute sostanziali, a domande svolte dall'attrice sostanziale” (pag. 8 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), le medesime hanno svolto la seguente domanda (n. 5): “accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale della banca convenuta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del citato contratto Irs e, conseguentemente, condannare alla restituzione di tutte le somme CP_6
indebitamente percepite e comunque alla eliminazione di tutti gli addebiti indicati negli estratti conto con la causale “addebito prodotti derivati OTC” e di conseguenza eliminare tutte le voci a tali addebiti comunque connessi o che sono conseguenza degli stessi”.
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che la predetta domanda deve qualificarsi come domanda riconvenzionale, considerato che – come osservato dalle stesse opponenti – il contratto relativo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
all'acquisto di prodotti derivati deve ritenersi autonomo e distinto dal contratto di conto corrente in forza del quale la ha agito in sede monitoria. Controparte_3
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice non condivisibile la deduzione delle opponenti, per le quali sarebbe onere della convenuta “dimostrare in forza di quale accordo scritto è stato possibile addebitare” i costi relativi all'acquisto dei “prodotti derivati OTC”.
Va, infatti, osservato che ha agito in sede monitoria solo Controparte_3
in forza del contratto di conto corrente stipulato da Celmar s.r.l., con la conseguenza che sarebbe stato onere della società correntista contestare i singoli addebiti operati in relazione al diverso rapporto contrattuale, chiedendo la risoluzione del medesimo e la ripetizione dell'indebito pagamento delle somme versate in forza del contratto invalido, domanda, invece, che non può essere azionata dal fideiussore in assenza di prova di aver il medesimo provveduto al pagamento delle relative somme alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale “il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c., consente (…) al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso” (Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, n. 31653).
Le spese di lite, per come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere condannate in solido al pagamento Parte_1 Parte_2
delle medesime nei confronti di parte opposta.
Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra le opponenti e essendo quest'ultima intervenuta in giudizio CP_4 senza introdurre diverse questioni in merito all'azione avanzata, ma limitandosi a far proprie le difese dell'opposta, e non avendo parte opponente esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei suoi confronti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte opposta che l'ha resa necessaria applicando al rapporto clausole contrattuali invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5957/2017 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
e con l'intervento di così provvede: Controparte_3 CP_4
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione svolta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1454/2017, emesso dal Tribunale di Parte_2
Messina in data 2 agosto 2017;
2. condanna e al pagamento in solido, in favore Parte_1 Parte_2
dell'opposta dell'importo di € 178.441,75, oltre interessi convenzionali dal 24 ottobre 2016 al soddisfo, a titolo di saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente n. 11455;
3. rigetta le ulteriori domande avanzate da parte opponente;
4. condanna e al pagamento in solido delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio, in favore di che si liquidano in € 12.000,00 per Controparte_7
compensi, oltre accessori di legge;
5. compensa integralmente le spese di giudizio tra gli opponenti e CP_4
6. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opposta, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5957/2017 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Francesco Celona, il quale, in via preliminare, insiste nel richiamo del c.t.u. e nell'integrazione del mandato peritale per i motivi già dedotto in atti e, in subordine, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti verbali di causa e contestando integralmente quanto eccepito da controparte.
E' comparso, per , l'avv. Vittorio Giacobbe, il quale precisa le Controparte_1
conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Felice Calabrò, per delega dell'avv. Alessandro Limatola, il CP_2
quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5957/2017 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Francesco Celona e dall'avv. Alessandra C.F._2
Calafiore, opponenti TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Giacobbe, opposta
e con l'intervento di
(c.f. ), e per essa Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_5 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Alessandro Limatola;
terza intervenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2017, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1454/2017 del 2 agosto
[...]
2017, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro (in qualità di fideiussori di Celmar s.r.l.) il pagamento della somma di € 184.844,36, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di in forza della scopertura di cui al contratto di conto corrente Controparte_3
n. 11455.20 stipulato in data 30 marzo 2005.
A fondamento dell'opposizione svolta, le opponenti hanno dedotto l'assenza di un contratto di affidamento in conto corrente, la nullità del contratto di conto corrente per omessa forma scritta, nonché l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, della commissione di massimo scoperto e delle valute applicate. Le opponenti hanno, altresì, chiesto accertarsi la violazione della società opposta del disposto di cui all'art. 1956 c.c., nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. Le opponenti hanno, infine, avanzato domanda riconvenzionale di nullità del contratto di interest rate swap in forza del quale erano state addebitate alla correntista dei pagamenti indicati negli estratti conto sotto la voce di “prodotti derivati OTC”, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di tale contratto e l'eliminazione dal conto corrente dei rispettivi pagamenti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2018, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_3
chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 14 ottobre 2021, è intervenuta in giudizio quale cessionaria del diritto di credito oggetto di lite, Controparte_4
aderendo alle difese già svolte dalla cedente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la presente sentenza.
Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione svolta dagli opponenti con le note depositate in data 14 gennaio 2021 di improcedibilità della domanda svolta da Controparte_3
essendo costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che, in tema di mediazione
[...] obbligatoria ai sensi dell'art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, “il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25155; conf. Cassazione civile sez. III,
07/07/2021, n. 19346; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Palermo sez. II, 04/09/2023,
n. 1503; Tribunale Roma sez. IX, 11/09/2023, n. 12858; Tribunale Pavia, 04/05/2023, n. 564).
Ebbene, nel caso di specie, le opponenti non hanno eccepito l'improcedibilità della domanda con l'atto introduttivo del giudizio, ovvero all'udienza di prima comparizione del 18 aprile 2019
(allorquando hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.) o nelle successive memorie depositate ai sensi dell'art. 183, c. 6, c.p.c., con la conseguenza che deve ritenersi che le medesime hanno rinunciato all'eccezione di improcedibilità del giudizio.
Tanto premesso, andando ad analizzare le domande spiegate dalle opponenti, le medesime devono essere accolte nei limiti che seguono.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 11455.20 stipulato in data 30 marzo 2005, e la documentazione bancaria che consente di ricostruire il rapporto di conto corrente senza soluzione di continuità a partire dalla data di accensione fino alla data di chiusura del rapporto del 24 ottobre 2016 (v. pag. 4 della relazione del c.t.u.).
Tanto premesso deve rigettarsi l'eccezione formulata dalle opponenti di nullità del contratto per omessa forma scritta, ovvero dell'illegittimità dell'azione monitoria intrapresa da controparte per non aver la medesima depositato un (eventuale) contratto di apertura di credito in conto corrente, considerato che le parti, con il contratto stipulato in data 24 ottobre 2016, hanno espressamente pattuito i tassi di interesse da applicarsi al rapporto (tasso debitore per utilizzi in assenza di affidamento: 9,250%) e le opponenti non hanno specificamente provato (né invero allegato) che l'istituto bancario ha applicato al rapporto negoziale interessi diversi (e superiori) da quelli originariamente pattuiti per iscritto e contenuti in un eventuale contratto di apertura di credito in conto corrente invalido per omessa forma scritta, dovendosi ricordare che la banca può anche TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
tollerare scoperture del conto corrente (c.d. fido di fatto) e che ciò non determina la necessaria ed effettiva sussistenza di un contratto di affidamento (Cass. Civ., sez. I, 09.08.2017, n. 19751).
Va, ancora, rigettata l'eccezione degli opponenti in ordine alla natura usuraria degli interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815
c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L.
n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dalle opponenti appaiono, invero, generiche, essendosi queste ultime limitate a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (non emergendo l'usurarietà degli interessi neanche dalla perizia di parte), limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n.
19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale
“in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la medesima contestato, pur in assenza di uno jus variandi operato dalla banca, solo l'usurarietà sopravvenuta dell'interesse in alcuni trimestri e specificamente nei trimestri I, II, III e IV del 2011 e nel I trimestre del 2012 (v. pag. 4 della consulenza di parte). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Tanto premesso, deve ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, appare smentita dalle stesse allegazioni di parte opponente, non rendendosi, quindi, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, prevedendo il contratto di conto corrente stipulato in data 30 marzo 2005 (art. 7), sottoscritto dalla correntista, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e degli interessi passivi. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattuite e di valute fittizie, avendo la stessa formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico.
Va, invece, accolta la domanda di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte della banca.
Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto “indicandone semplicemente la misura TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n. 19825; conf. Cassazione civile sez. I, 15/01/2024, n. 1373).
Ebbene, nel caso di specie, deve darsi dell'assenza nel contratto del 13 settembre 2000 di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, così come accertato dal c.t.u., il quale ha evidenziato che “nel contratto del
30.05.2005 è prevista la percentuale applicata a titolo di c.m.s., sebbene non sono determinate per iscritto né il periodo né le modalità di calcolo” (pag. 6).
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per la commissione di disponibilità fondi, avendo il c.t.u. accertato che la banca non ha comunicato al correntista l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis della l. 2/2009 (pag. 7 e 8 della relazione peritale), con la conseguenza che anche tale commissione deve ritenersi illegittimamente applicata dall'istituto bancario (cfr. Tribunale Napoli Nord sez. III, 04/08/2022, n. 3042; Tribunale Bari sez. IV,
12/07/2022, n. 2798; Tribunale Forlì, 08/02/2022, n. 132; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n.
704).
Il c.t.u. ha, altresì, evidenziato che dall'analisi della documentazione bancaria disponibile emerge che non è “presente in atti alcun adeguamento contrattuale che preveda l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB” (v. pag. 6 della relazione peritale depositata in data 10 giugno 2024), con la conseguenza che il medesimo ha correttamente proceduto all'esclusione della commissione di istruttoria veloce applicata dalla banca fino alla chiusura del rapporto negoziale.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, avuto riguardo alle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, deve quindi rilevarsi che il contratto di conto corrente n. 11455 presentava al 24 ottobre 2016 un saldo a debito del correntista pari ad € 178.441,75.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannarsi gli opponenti al pagamento in solido dell'importo di € 178.441,75, oltre interessi convenzionali dal 24 ottobre 2016 al soddisfo, a titolo di saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente n. 11455. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Andando ad analizzare le eccezioni svolte in ordine al rapporto fideiussorio, va rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta in data 1 giugno 2007 per contrasto con la normativa antitrust perché conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.
2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un.,
30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultimo chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III,
01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I,
04.02.2022, n. 437).
Va, altresì, rigettata l'eccezione per la quale la banca avrebbe violato l'art. 1956 c.c., continuando a concedere credito al debitore senza chiedere l'autorizzazione imposta dalla richiamata norma, pur sapendo dello stato di difficoltà economica in cui la medesima versava.
Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della configurabilità della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. è necessaria la conoscenza, ovvero la mera conoscibilità, da parte del creditore delle condizioni economiche del debitore, ossia dell'indebolimento della garanzia generale del credito del debitore principale. In tema di onere probatorio, la giurisprudenza specifica che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha
l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23422; v. nella TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giurisprudenza di merito, Tribunale Ancona, sez. II, 04.02.2021, n. 160; Tribunale Milano, sez. VI,
16.09.2019, n. 8208; Tribunale Napoli, sez. II, 02.05.2017, n. 4984).
Al fine dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. deve, quindi, sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. Civ.,
23.05.2005, n. 10870; Tribunale Milano, n. 7281/2013). In ordine all'elemento soggettivo, occorre poi che il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto sia significativo e tale da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo.
Ebbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi la genericità della doglianza degli opponenti, i quali non hanno fornito specifiche indicazioni di circostanze concrete sulle quali fondare la propria censura in ordine alla consapevolezza della banca dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, non specificando in cosa consisterebbe l'asserito mutamento in pejus delle condizioni economiche della società debitrice né da quali elementi dovrebbe inferirsi che l'istituto bancario ne era a conoscenza e le operazioni poste in essere dalla banca per erogare ulteriore credito.
Da ciò discende, altresì, il rigetto dell'eccezione di violazione da parte della banca del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto per non aver proceduto alla chiusura del rapporto nonostante l'aumento dell'esposizione debitoria della società cliente a danno del fideiussore, poiché la tutela del fideiussore per obbligazione futura è già garantita dall'ordinamento mediante l'eccezione liberatoria di cui all'art. 1956 c.c. (cfr. Tribunale Grosseto, 07.02.2020, n. 109).
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 1957 c.c. sul presupposto che la
Banca non avrebbe agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, considerato che il fideiussore ha sottoscritto la clausola contrattuale, per la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., cui espressamente derogo/deroghiamo” (cfr. per la validità della clausola Cassazione civile sez. VI, 04/12/2017, n.
28943, per la quale “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Ancona sez. I, 21/07/2022, n. 972; Corte appello Bari sez. II, 03/12/2021, n.
2076).
Non ritiene il presente Giudice condivisibile l'eccezione svolta dalle opponenti di nullità della predetta clausola per contrasto con la normativa antitrust sul mero presupposto che la medesima sarebbe conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, considerato che le opponenti non hanno fornito prova di tale circostanza in quanto, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383).
Andando, infine, ad analizzare la domanda riconvenzionale svolta dalle opponenti la medesima non può trovare accoglimento.
Va, preliminarmente, osservato che, seppur le opponenti hanno dichiarato che “le deducenti non stanno agendo ex art. 2033 c.c., ma resistendo, quale convenute sostanziali, a domande svolte dall'attrice sostanziale” (pag. 8 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), le medesime hanno svolto la seguente domanda (n. 5): “accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale della banca convenuta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del citato contratto Irs e, conseguentemente, condannare alla restituzione di tutte le somme CP_6
indebitamente percepite e comunque alla eliminazione di tutti gli addebiti indicati negli estratti conto con la causale “addebito prodotti derivati OTC” e di conseguenza eliminare tutte le voci a tali addebiti comunque connessi o che sono conseguenza degli stessi”.
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che la predetta domanda deve qualificarsi come domanda riconvenzionale, considerato che – come osservato dalle stesse opponenti – il contratto relativo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
all'acquisto di prodotti derivati deve ritenersi autonomo e distinto dal contratto di conto corrente in forza del quale la ha agito in sede monitoria. Controparte_3
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice non condivisibile la deduzione delle opponenti, per le quali sarebbe onere della convenuta “dimostrare in forza di quale accordo scritto è stato possibile addebitare” i costi relativi all'acquisto dei “prodotti derivati OTC”.
Va, infatti, osservato che ha agito in sede monitoria solo Controparte_3
in forza del contratto di conto corrente stipulato da Celmar s.r.l., con la conseguenza che sarebbe stato onere della società correntista contestare i singoli addebiti operati in relazione al diverso rapporto contrattuale, chiedendo la risoluzione del medesimo e la ripetizione dell'indebito pagamento delle somme versate in forza del contratto invalido, domanda, invece, che non può essere azionata dal fideiussore in assenza di prova di aver il medesimo provveduto al pagamento delle relative somme alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale “il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c., consente (…) al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso” (Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, n. 31653).
Le spese di lite, per come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere condannate in solido al pagamento Parte_1 Parte_2
delle medesime nei confronti di parte opposta.
Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra le opponenti e essendo quest'ultima intervenuta in giudizio CP_4 senza introdurre diverse questioni in merito all'azione avanzata, ma limitandosi a far proprie le difese dell'opposta, e non avendo parte opponente esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei suoi confronti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte opposta che l'ha resa necessaria applicando al rapporto clausole contrattuali invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5957/2017 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
e con l'intervento di così provvede: Controparte_3 CP_4
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione svolta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1454/2017, emesso dal Tribunale di Parte_2
Messina in data 2 agosto 2017;
2. condanna e al pagamento in solido, in favore Parte_1 Parte_2
dell'opposta dell'importo di € 178.441,75, oltre interessi convenzionali dal 24 ottobre 2016 al soddisfo, a titolo di saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente n. 11455;
3. rigetta le ulteriori domande avanzate da parte opponente;
4. condanna e al pagamento in solido delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio, in favore di che si liquidano in € 12.000,00 per Controparte_7
compensi, oltre accessori di legge;
5. compensa integralmente le spese di giudizio tra gli opponenti e CP_4
6. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opposta, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli