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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa ER Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2763/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. MAFFEO VALENTINA, elettivamente domiciliati come in atti
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Conclusioni per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.9.2000 a Ferrara e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ferrara, atto n. 225, parte 2, serie A – anno 2000, con conseguente ordine al competente Ufficio del Comune di Ferrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni 1)
MANTENIMENTO DELLA PROLE e SPESE STRAORDINARIE: l'unica figlia Persona_1 studentessa universitaria, non autosufficiente dal punto di vista economico, continuerà a risiedere in
Occhiobello, presso la casa della madre, con piena facoltà di frequentare il padre in ogni occasione utile ed in ogni momento, essendo la stessa maggiorenne, in base alle di lei necessità e disponibilità ed anche alla luce della breve distanza tra le residenze dei genitori. Sostanzialmente, i ricorrenti tengono ferme le abitudini di vita della ragazza e degli stessi, che ormai si sono cristallizzate nel tempo e che hanno comunque dato ottimi risultati alla luce del rapporto di affezione che la figlia ha e conserva con entrambi i genitori, i quali, a loro volta, mantengono, tra di essi, un rapporto corretto, rispettoso e cordiale. Il signor concorrerà al mantenimento della figlia, versando Parte_1 mensilmente alla signora la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli Pt_2 indici ISTAT, per le spese ordinarie, entro il giorno 14 di ogni mese. Quanto, invece, alle spese straordinarie, i ricorrenti continueranno ad affrontare nella misura del 50% ciascuno i costi di cui sopra, come individuati nelle linee guida del CNF del 2017, che di seguito si intendono riportate e trascritte. 2) BENI IMMOBILI, MOBILI e MOBILI REGISTRATI: allo stato non vi sono beni immobili di proprietà comune (ciascun ricorrente è proprietario di abitazione indipendente ove risiede con i propri familiari) e così anche con riferimento a beni mobili registrati e non registrati, avendo prima di ora regolato ogni rapporto ed, in particolare, all'epoca della separazione: nello specifico le autovetture attualmente in uso ai coniugi sono ciascuna di proprietà esclusiva di ognuno di essi. Pertanto, ogni ricorrente conserva la proprietà del relativo mezzo di cui risulta intestatario, senza alcuna richiesta economica nei confronti dell'altro. Ugualmente, i conti correnti attualmente
(e da anni) intestati a ciascuno dei soggetti, in modo distinto ed autonomo, resteranno tali, essendo riferiti in modo specifico a ciascuno di essi e quindi senza alcuna richiesta economica formulata
l'uno nei confronti dell'altro. 3) MANTENIMENTO DEI CONIUGI e RAPPORTI PATRIMIONIALI:
i ricorrenti, così come accaduto in sede di separazione, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di concorso nel proprio mantenimento, in quanto autosufficienti dal punto di vista economico.
In ogni caso dichiarano di aver già in sede di separazione regolato ogni aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Infine, le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/08/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata la figlia ER in data
23.3.2005, studentessa universitaria non economicamente autosufficiente, precisando che con decreto del 27/10/2006 depositato in pari data, il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 3.10.2006. Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 4.9.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 23.10.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 28.10.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 3.10.2006 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 27.10.2006.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
In presenza di una figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FERRARA in data
24/09/2000 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di FERRARA nell'anno 2000, n. 225 parte 2, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa ER Abiuso