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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 16.6.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per il convenuto\opposto l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. BAVIERA CARMELA;
Il procuratore dell'opposta precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1769/2024 promossa da
Parte_1 con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. (in avanti ), in persona del P.IVA_1 Pt_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Di Donato ( ) e Katiuscia Paniccia ( i quali eleggono domicilio C.F._1 C.F._2 presso il loro studio Legance – Avvocati Associati sito in Roma alla Via di San Nicola da Tolentino n. 67 – 00187;
- Opponente- contro
Controparte_1 nato il [...] in [...] e residente in [...], C.F.
, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Andrea Ruocco, C.F._3 domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29; pagina 1 di 4 - Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 86/2024.
All'odierna udienza di giorno 16.6.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio - Parte_1 innanzi codesto Tribunale – e proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 86/2024, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale veniva ad essa ingiunto di consegnare, in favore dell'odierno convenuto, copia del contratto di credito revolving n. *** 7580 e del relaivo estratto conto e di pagare le spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente deduceva che la documentazione oggetto di ingiunzione di consegna non rientrasse nel perimetro di cui all'art. 119, IV comma, TUB, stante il decorso del termine decennale ivi previsto;
pertanto ne invocava la revoca, e la conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.
Si costituiva , contestando l'avversa opposizione, eccependone Controparte_1 l'infondatezza e invocandone il rigetto. In particolare deduceva che la non riconducibilità dei documenti contrattuali all'ambito di operatività dell'art. 119 TUB non avrebbe escluso il diritto del cliente ad ottenere, senza alcun limite temporale, la consegna della copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome del generale principio di buona fede gravante su ogni contraente.
Con la memoria ex art. 171-ter n. 1, l'opponente eccepiva l'invalidità della procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione.
Denegata la provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.6.2025 con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*************
Preliminarmente, va affermata la validità ex articolo 83 c.p.c. della procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione. In particolare, la procura speciale è sanzionata con la nullità qualora, dal contesto dell'atto ovvero dalla procura stessa, non emergano il nome del mandante, la firma, l'indicazione dell'identità del soggetto che l'ha apposta e la certificazione della sua riferibilità a tale soggetto. Se queste indicazioni emergono dal contesto dell'atto, come nel caso di specie, questo è da ritenere idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore.
Ciò posto, l'art. 119, comma 4, TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, dispone che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Il citato art. 119 TUB limita l'obbligo di consegna gravante sulla Banca alla documentazione inerente alle “singole operazioni” poste in essere in uno specifico arco temporale: l'ultimo decennio.
Ove il Legislatore avesse voluto estendere l'obbligo di consegna anche ad altra documentazione, non avrebbe inserito tale espressa e chiara inequivoca limitazione (“singole operazioni”). Tuttavia, giova precisare che - nell'ambito dei doveri incombenti in capo alla Banca, ai sensi delle norme sulla trasparenza del rapporto bancario - la giurisprudenza ha cercato di realizzare un pagina 2 di 4 contemperamento tra la tutela del diritto di accesso dell'utente bancario all'informazione e alla documentazione contrattuale e contabile e le - legittime - aspettative di tutela degli Istituti di credito, non potendosi ritenere il predetto diritto di accesso senza termine.
La norma, infatti, è coordinata con l'art. 2220 c.c., secondo cui le scritture e i documenti contabili in genere, delle imprese, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Alla stregua delle citate disposizioni, la giurisprudenza, condivisa dal presente Tribunale, ha sostenuto che il limite decennale di conservazione della documentazione bancaria (Art. 119, co. 4, TUB) risponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.) e ciò comporta l'impossibilità di ritenere, per i contratti bancari, un obbligo di conservazione a tempo indefinito. D'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava - in modo speculare - su entrambe le parti” (Corte Cassazione, ord. n.35039 del 29.11.2022).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla opposta, la “buona fede”, lungi dall'ampliare l'obbligo di conservazione e di consegna della documentazione ultradecennale in capo alla banca, va osservata da altra prospettiva: essa, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). In un'ottica di bilanciamento degli interessi e dei “sacrifici” tra le parti, sarebbe contrario a buona fede imporre alla – la quale provvede all'invio periodico CP_2 degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa CP_2 indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.
Affermato ciò in diritto, nel presente giudizio, è emerso che l'opposto ha formulato il 9 maggio 2023 un'istanza ex art. 119 TUB tramite la quale ha richiesto la consegna della copia di un contratto che non avrebbe potuto pretendere, in quanto anteriore al decennio. La ha dedotto l'inesistenza del contratto identificato nel decreto ingiuntivo, Parte_1 ritenendo, invece, di avere stipulato in data 17 settembre 1999 il contratto n. 4415420, cui sono state connesse e susseguite le seguenti carte di credito: ***6373, ***3168, ***9445, ***4945 e ***7580. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla opposta, sicché la ultradecennalità del rapporto deve ritenersi pacifica ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. La ultradecennalità del rapporto risulta, inoltre, dai movimenti contabili, risalenti quanto meno al 2005, risultanti dagli estratti conto relativi alle carte di credito revolving n. ***3168 (doc. 5) e n. ***9445 (doc. 6). In ogni caso, la ha posto in essere una condotta improntata a buona Parte_1 fede posto che ha provveduto a produrre l'estratto conto storico. Tutto ciò premesso, va – conclusivamente – affermato che non era tenuta a Parte_1 consegnare all'opposto la documentazione richiesta, essendo decorso del termine decennale contemplato dall'art. 119 TUB.
Pertanto, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo, pagina 3 di 4 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1769/2024, così decide:
− accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 86/2024 e per l'effetto lo revoca;
− condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 he liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa Parte_1 come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 16.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
IL PRESIDENTE dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Oggi 16.6.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per il convenuto\opposto l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. BAVIERA CARMELA;
Il procuratore dell'opposta precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1769/2024 promossa da
Parte_1 con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. (in avanti ), in persona del P.IVA_1 Pt_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Di Donato ( ) e Katiuscia Paniccia ( i quali eleggono domicilio C.F._1 C.F._2 presso il loro studio Legance – Avvocati Associati sito in Roma alla Via di San Nicola da Tolentino n. 67 – 00187;
- Opponente- contro
Controparte_1 nato il [...] in [...] e residente in [...], C.F.
, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Andrea Ruocco, C.F._3 domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29; pagina 1 di 4 - Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 86/2024.
All'odierna udienza di giorno 16.6.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio - Parte_1 innanzi codesto Tribunale – e proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 86/2024, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale veniva ad essa ingiunto di consegnare, in favore dell'odierno convenuto, copia del contratto di credito revolving n. *** 7580 e del relaivo estratto conto e di pagare le spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente deduceva che la documentazione oggetto di ingiunzione di consegna non rientrasse nel perimetro di cui all'art. 119, IV comma, TUB, stante il decorso del termine decennale ivi previsto;
pertanto ne invocava la revoca, e la conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.
Si costituiva , contestando l'avversa opposizione, eccependone Controparte_1 l'infondatezza e invocandone il rigetto. In particolare deduceva che la non riconducibilità dei documenti contrattuali all'ambito di operatività dell'art. 119 TUB non avrebbe escluso il diritto del cliente ad ottenere, senza alcun limite temporale, la consegna della copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome del generale principio di buona fede gravante su ogni contraente.
Con la memoria ex art. 171-ter n. 1, l'opponente eccepiva l'invalidità della procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione.
Denegata la provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.6.2025 con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*************
Preliminarmente, va affermata la validità ex articolo 83 c.p.c. della procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione. In particolare, la procura speciale è sanzionata con la nullità qualora, dal contesto dell'atto ovvero dalla procura stessa, non emergano il nome del mandante, la firma, l'indicazione dell'identità del soggetto che l'ha apposta e la certificazione della sua riferibilità a tale soggetto. Se queste indicazioni emergono dal contesto dell'atto, come nel caso di specie, questo è da ritenere idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore.
Ciò posto, l'art. 119, comma 4, TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, dispone che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Il citato art. 119 TUB limita l'obbligo di consegna gravante sulla Banca alla documentazione inerente alle “singole operazioni” poste in essere in uno specifico arco temporale: l'ultimo decennio.
Ove il Legislatore avesse voluto estendere l'obbligo di consegna anche ad altra documentazione, non avrebbe inserito tale espressa e chiara inequivoca limitazione (“singole operazioni”). Tuttavia, giova precisare che - nell'ambito dei doveri incombenti in capo alla Banca, ai sensi delle norme sulla trasparenza del rapporto bancario - la giurisprudenza ha cercato di realizzare un pagina 2 di 4 contemperamento tra la tutela del diritto di accesso dell'utente bancario all'informazione e alla documentazione contrattuale e contabile e le - legittime - aspettative di tutela degli Istituti di credito, non potendosi ritenere il predetto diritto di accesso senza termine.
La norma, infatti, è coordinata con l'art. 2220 c.c., secondo cui le scritture e i documenti contabili in genere, delle imprese, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Alla stregua delle citate disposizioni, la giurisprudenza, condivisa dal presente Tribunale, ha sostenuto che il limite decennale di conservazione della documentazione bancaria (Art. 119, co. 4, TUB) risponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.) e ciò comporta l'impossibilità di ritenere, per i contratti bancari, un obbligo di conservazione a tempo indefinito. D'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava - in modo speculare - su entrambe le parti” (Corte Cassazione, ord. n.35039 del 29.11.2022).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla opposta, la “buona fede”, lungi dall'ampliare l'obbligo di conservazione e di consegna della documentazione ultradecennale in capo alla banca, va osservata da altra prospettiva: essa, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). In un'ottica di bilanciamento degli interessi e dei “sacrifici” tra le parti, sarebbe contrario a buona fede imporre alla – la quale provvede all'invio periodico CP_2 degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa CP_2 indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.
Affermato ciò in diritto, nel presente giudizio, è emerso che l'opposto ha formulato il 9 maggio 2023 un'istanza ex art. 119 TUB tramite la quale ha richiesto la consegna della copia di un contratto che non avrebbe potuto pretendere, in quanto anteriore al decennio. La ha dedotto l'inesistenza del contratto identificato nel decreto ingiuntivo, Parte_1 ritenendo, invece, di avere stipulato in data 17 settembre 1999 il contratto n. 4415420, cui sono state connesse e susseguite le seguenti carte di credito: ***6373, ***3168, ***9445, ***4945 e ***7580. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla opposta, sicché la ultradecennalità del rapporto deve ritenersi pacifica ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. La ultradecennalità del rapporto risulta, inoltre, dai movimenti contabili, risalenti quanto meno al 2005, risultanti dagli estratti conto relativi alle carte di credito revolving n. ***3168 (doc. 5) e n. ***9445 (doc. 6). In ogni caso, la ha posto in essere una condotta improntata a buona Parte_1 fede posto che ha provveduto a produrre l'estratto conto storico. Tutto ciò premesso, va – conclusivamente – affermato che non era tenuta a Parte_1 consegnare all'opposto la documentazione richiesta, essendo decorso del termine decennale contemplato dall'art. 119 TUB.
Pertanto, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo, pagina 3 di 4 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1769/2024, così decide:
− accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 86/2024 e per l'effetto lo revoca;
− condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 he liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa Parte_1 come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 16.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
IL PRESIDENTE dott. Mariano Sciacca
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