Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FATIMA Parte_1 C.F._1
BOCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Regina
Margherita n. 195, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SONIA Parte_2 C.F._2
TICCIATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pontedera (PI), via Felice
Lotti n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
La rimarrà a vivere nella casa coniugale, di proprietà dei propri genitori, in via di Tiglio n. Pt_1
576 Pieve di Compito (LU). Il che ha già lasciato la casa coniugale a Novembre 2023, ha Pt_2 spostato la propria residenza in Cascina (PI) Via Bruno Genovesi Sud n. 203.
I ricorrenti si obbligano a comunicare nel termine di trenta giorni eventuali cambi di residenza.
2) La figlia di appena 2 anni e mezzo è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con _1 collocamento presso la madre in via di Tiglio n. 576 Pieve di Compito – NN (LU) dove ha la residenza.
1
I genitori concordano, considerando la tenera età della figlia, al fine di fargli vivere con serenità,
l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale.
3) La figlia attualmente frequenta la scuola dell'infanzia di Castelvecchio di Compito – _1
NN (LU) dalle ore 9.45 alle ore 11.45.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia, il padre trascorrerà con la figlia ogni martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore
19.00, presso l'abitazione della madre, salvo diversi giorni per impegni di entrambi, per cui i giorni potrebbero cambiare.
Il sabato e la domenica, ogni 15 giorni, il padre potrà vedere la figlia, sempre presso l'abitazione della madre, dalle ore 17.30 alle 19.00.
Previo accordo con la madre, il padre potrà tenere la figlia fuori dall'abitazione materna ed anche presso l'abitazione dei nonni paterni, valutate le esigenze e le condizioni psicologiche della minore.
Per 2025, in occasione delle festività religiose, il padre potrà trascorrere il pomeriggio dalle ore
16.00 alle 19.00 con la figlia presso l'abitazione della madre. Al raggiungimento dell'età di quattro anni il padre potrà, gradualmente, intrattenersi con la figlia ogni martedì e giovedì, salvo diversi accordi e impegni lavorativi, dalle ore 17.30 sino alle ore 19.00 quando riporterà la figlia presso l'abitazione della madre.
Gradualmente e rispettando le esigenze della minore i genitori decideranno di comune accordo quando la piccola sarà pronta per rimanere a dormire presso l'abitazione del padre e quando sarà pronta per rimanere un fine settimana alternato da sabato alla domenica con il padre.
4) Per quanto riguarda l'aspetto economico i genitori hanno concordato quanto segue.
Il padre, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , verserà alla madre la somma _1 mensile di € 250,00 a partire dal mese di ottobre 2024 sino a dicembre 2026 compreso (aggiornamenti Istat come per legge). Tale importo verrà aumentato ad € 350,00 al mese a partire da Gennaio 2027 compreso (oltre gli aumenti Istat già maturati). L'assegno dovrà essere corrisposto con bonifico bancario sul contro della entro il 5 di ogni mese. Pt_1
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra i coniugi (tranne quelle urgenti o non differibili) e successivamente documentate, spese straordinarie così come individuate dal protocollo del
Tribunale di Lucca del 7.10.2020.
5) L'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100%.
6) I coniugi, titolari di due conti correnti accesi rispettivamente presso Intesa San Paolo Agenzia di
NN, n. 50473/1000/5175 con saldo attivo al 30.09.2024 di € 57.539,00 e presso Banca Fideuram, n. 00309669 con saldo attivo al 30.09.2024 di € 9.047,00, di comune accordo dichiarano di dividere come segue le somme ivi depositate: il preleverà la somma di € 21.650,00 dal Pt_2 conto acceso presso Intesa San Paolo, le restanti somme presenti sui due conti saranno prelevate
2 dalla signora con conseguente estinzione del conto acceso presso Fideuram. Tale Pt_1 regolamentazione fra le parti verrà eseguita subito dopo la firma del presente ricorso.
Quanto al conto presso Intesa San Paolo, dove è appoggiato il mutuo sulla casa, sita in Via del Tiglio
a Pieve di Compito, resterà aperto e i coniugi si impegnano entro il 20 di ciascun mese a versare la somma di € 270,00 ciascuno per far fronte alla rata di € 529,07 mensile e alle spese di tenuta conto pari ad € 8,00 mensili.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi, allo stato attuale, percepiscono adeguati redditi propri: la , specializzanda, Pt_1 sino Aprile 2026 percepirà la somma mensile di € 1.700,00 circa per 12 mensilità, il che Pt_2 lavora come dipendente della Genus Dirigence di NN (LU) percepisce un reddito mensile di
€ 1.500,00 per 14 mensilità.
7) I coniugi con Atto di Compravendita Not. del 30.03.2023 Rep. N. 4132/2950, Parte_3
Registrato a Viareggio il 05.04.2023 al n. 1737 serie IT, trascritto a Lucca il 05.04.2023 n. part. 4427 – 4428 – 4429, hanno acquistato in parti uguali fra loro, la piena proprietà di un complesso immobiliare, costituito da un fabbricato abitativo allo stato grezzo, elevato a due piani fuori terra, corredato da resede esclusiva, posto in Comune di NN, frazione di Piave di Compito, via di
Tiglio SNC (LU). Il tutto rappresentato al NCEU di detto Comune al Foglio 136, Mappale 1314, Cat.
F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del
24.09.2018 n. LU0072513; Mappale 1306, Cat. F/1, area urbana di mq 69, come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513. Al Foglio 136,
Mappale 1319, Cat. F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle
Entrate di Lucca del 26.09.2018 n. LU0073269; Mappale 1312, Cat. F/3 (fabbricato), come da denuncia di nuova costruzione all'Agenzia delle Entrate di Lucca del 24.09.2018 n. LU0072513.
Confini mappali 1312, 1321, 1314, 1310, 1305, 1319, beni beni , SSA. Per_2 Pt_4
Il complesso immobiliare sopra descritto è stato realizzato mediante Determina dirigenziale n.
1623/07 del 28.11.2007 del Comune di NN, approvando il Progetto Unitario n. P04/0011,
Lotto “B”, cui ha seguito il Permesso a costruire n. P09/0082 del 20.11.2013, successivo Permesso per completamento lavori n. P2016/0123 del 06.02.2018 – Lotto “B” e successive proroghe.
Su tale complesso immobiliare grava un mutuo acceso presso la , come da Controparte_1 contratto di mutuo stipulato in data 30.03.2023, con atto Notaio , Repertorio n. 4133, Parte_3
Raccolta n. 2951, registrato a Viareggio in data 05.04.2023 al n. 1739 serie 1T, iscritto a Lucca il
05.04.2023 n. 707 Part., Domanda n. 0012014545022.
Al riguardo le parti si accordano come segue:
A Il si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali Pt_2 tra coniugi, a , senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% Parte_1 dell'intero compendio immobiliare sopra meglio descritto al punto 7, sito nel Comune di NN
(LU).
Tale trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
B La , a fronte del suddetto trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero Pt_1 il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, con liberazione del sig. dalla Pt_2 sua cointestazione, a far data da Gennaio 2027 e comunque prima di tale data, ove la sig.ra Pt_1 venga assunta di ruolo. Il si impegna sin da adesso a rilasciare idonea documentazione per Pt_2 le pratiche necessarie. Fino a tale data, o prima, ove avvenga l'immissione in ruolo della sig.ra
3 , il mutuo resterà cointestato ed il continuerà a pagare il proprio 50%. Niente sarà Pt_1 Pt_2 dovuto al per le rate fino a tale data dallo stesso pagate. Niente sarà dovuto dalla Pt_2 Pt_1 al per eventuali imposte che l'Agenzia delle Entrate o altri enti dovessero richiedere allo Pt_2 stesso in riferimento al trasferimento di cui si tratta.
C Il trasferimento di proprietà dell'immobile sarà redatto da un Notaio a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri relativi a tale trasferimento a carico della . Pt_1
Il suddetto atto verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla e dovrà essere effettuato nei 60 Pt_1 giorni successivi all'emanazione dell'omologa.
8) I coniugi, regolata la questione di cui al punto 6), dichiarano di non avere altre questioni economiche in sospeso.
9) Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Cascina (PI) il 27/9/2020, dal quale è nata la figlia _1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza
4 della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Cascina (PI) in data 27/9/2020, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cascina (PI) all'Atto Numero 10, Parte II, Serie
A, dell'Anno 2020, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5