TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10.02.2025, nella causa civile iscritta al n. 7626 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palermo Saverio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, come da procura a margine dell'atto di citazione ATTORE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tufariello Giovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1 chiesto nei confronti della società convenuta:
“a) dichiarare dovuto dalla P.VA , con sede corrente in Controparte_1 P.IVA_2
NT MA Capua Vetere (CE) via P. Togliatti P.co Sica n. 2, alla Parte_1
l'importo di € 24.105.13, al netto degli oneri fiscali, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria computati dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 3 b) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, P.VA , con sede corrente in NT MA Capua Vetere (CE), alla via P. Togliatti P.IVA_2
P.co Sica n. 2, al pagamento in favore dell'attrice, dell'importo di € 24.106,10, al netto degli oneri fiscali, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese e compenso di giudizio.”.
Il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ha chiesto:
“Si rigetti la domanda, dichiarandosi che nessuna somma è dovuta per la causale di cui all'atto introduttivo alla curatela del fallimento Modus. Vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti della società convenuta non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Con l'atto introduttivo del giudizio la Curatela fallimentare attrice ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare al pagamento dell'importo € 24.106,10 - al netto degli Controparte_1 oneri fiscali, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo - a saldo della fattura n. 44 del 20.07.2010, relativa all'esecuzione di opere di edilizia leggera, realizzate presso un cantiere della medesima società convenuta in S. Severo, Loc. Ratino.
La convenuta ha contestato la fattura n. 44 del 20.07.2010 e il relativo Controparte_1 credito asseritamente vantato dalla RA fallimentare, concludendo di conseguenza che nulla fosse dovuto a quest'ultima.
Nella fattispecie in esame vanno richiamati i seguenti principi giurisprudenziali:
- “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”, Cass., Sezione II civile, sentenza n.
3581/2024, ex multis;
- la fattura commerciale non costituisce prova delle prestazioni eseguite ma può costituire un mero indizio delle stesse, cfr Cass. Civ. sentenza n. 299/2016 ex multis.
Va rilevato che:
- parte convenuta ha contestato la fattura n. 44 del 20.07.2010, posta dalla Curatela fallimentare attrice a fondamento della domanda di pagamento della somma € 24.106,10;
- parte attrice non ha depositato agli atti di causa né il contratto inerente i lavori di cui fattura n. 44 del
20.07.2010 né l'attestazione di annotazione nelle scritture contabili della medesima fattura né, infine, ha provato la “realizzazione pareti divisorie, contropareti perimetrali” presso il cantiere sito in località
Ratino-San Severo della in bonis, oggetto della richiesta di pagamento avanzata Parte_1 dalla Curatela fallimentare.
pagina 2 di 3 Pertanto la domanda avanzata dalla attrice non è Parte_1 provata e va rigetta.
Sussistono giusti motivi, ex art. 92 cpc come vigente prima della modificazione introdotta con la legge n. 162 del 10 novembre 2014, per compensare le spese tra le parti in causa: l'avvenuto fallimento della società ha comportato la difficoltà della Curatela fallimentare attrice a Parte_1 reperire la documentazione e i testi per provare la domanda promossa con l'atto introduttivo del giudizio,
e tanto in seguito alla contestazione della convenuta società della fattura 44/2010 emessa dalla
[...] in bonis, cfr. Cass. civ. n. 20324/2010, Cass. civ. n. 13460/2012. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...] rigettata ogni diversa istanza, così decide: Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 10.2.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10.02.2025, nella causa civile iscritta al n. 7626 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palermo Saverio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, come da procura a margine dell'atto di citazione ATTORE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tufariello Giovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1 chiesto nei confronti della società convenuta:
“a) dichiarare dovuto dalla P.VA , con sede corrente in Controparte_1 P.IVA_2
NT MA Capua Vetere (CE) via P. Togliatti P.co Sica n. 2, alla Parte_1
l'importo di € 24.105.13, al netto degli oneri fiscali, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria computati dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 3 b) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, P.VA , con sede corrente in NT MA Capua Vetere (CE), alla via P. Togliatti P.IVA_2
P.co Sica n. 2, al pagamento in favore dell'attrice, dell'importo di € 24.106,10, al netto degli oneri fiscali, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese e compenso di giudizio.”.
Il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ha chiesto:
“Si rigetti la domanda, dichiarandosi che nessuna somma è dovuta per la causale di cui all'atto introduttivo alla curatela del fallimento Modus. Vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti della società convenuta non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Con l'atto introduttivo del giudizio la Curatela fallimentare attrice ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare al pagamento dell'importo € 24.106,10 - al netto degli Controparte_1 oneri fiscali, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo - a saldo della fattura n. 44 del 20.07.2010, relativa all'esecuzione di opere di edilizia leggera, realizzate presso un cantiere della medesima società convenuta in S. Severo, Loc. Ratino.
La convenuta ha contestato la fattura n. 44 del 20.07.2010 e il relativo Controparte_1 credito asseritamente vantato dalla RA fallimentare, concludendo di conseguenza che nulla fosse dovuto a quest'ultima.
Nella fattispecie in esame vanno richiamati i seguenti principi giurisprudenziali:
- “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”, Cass., Sezione II civile, sentenza n.
3581/2024, ex multis;
- la fattura commerciale non costituisce prova delle prestazioni eseguite ma può costituire un mero indizio delle stesse, cfr Cass. Civ. sentenza n. 299/2016 ex multis.
Va rilevato che:
- parte convenuta ha contestato la fattura n. 44 del 20.07.2010, posta dalla Curatela fallimentare attrice a fondamento della domanda di pagamento della somma € 24.106,10;
- parte attrice non ha depositato agli atti di causa né il contratto inerente i lavori di cui fattura n. 44 del
20.07.2010 né l'attestazione di annotazione nelle scritture contabili della medesima fattura né, infine, ha provato la “realizzazione pareti divisorie, contropareti perimetrali” presso il cantiere sito in località
Ratino-San Severo della in bonis, oggetto della richiesta di pagamento avanzata Parte_1 dalla Curatela fallimentare.
pagina 2 di 3 Pertanto la domanda avanzata dalla attrice non è Parte_1 provata e va rigetta.
Sussistono giusti motivi, ex art. 92 cpc come vigente prima della modificazione introdotta con la legge n. 162 del 10 novembre 2014, per compensare le spese tra le parti in causa: l'avvenuto fallimento della società ha comportato la difficoltà della Curatela fallimentare attrice a Parte_1 reperire la documentazione e i testi per provare la domanda promossa con l'atto introduttivo del giudizio,
e tanto in seguito alla contestazione della convenuta società della fattura 44/2010 emessa dalla
[...] in bonis, cfr. Cass. civ. n. 20324/2010, Cass. civ. n. 13460/2012. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...] rigettata ogni diversa istanza, così decide: Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1
Controparte_1
- compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 10.2.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 3 di 3